CA
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 14/11/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in grado di appello iscritta al numero n. R.G.272 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
T R A rappresentata e difesa degli avv.ti Marcello Carano e Luca Maraglino Parte_1
Appellante
E
, rappr. e dif. dagli avv.ti Controparte_1
PP BA e NI IU
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 31/07/2021, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 366 del 16.02.2021 con la quale il Tribunale del lavoro di Taranto ha dichiarato inammissibile il ricorso per decadenza tombale della domanda dalla medesima proposta volta alla riliquidazione della pensione di vecchiaia cat. VO n.13002440, con decorrenza dall'1.9.1996, per CP_ non avere l' conteggiato i periodi di malattia incidenti sui contributi figurativi.
1.1. Con unico motivo di appello, l'appellante ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione di norme di legge avendo il giudice di prime cure applicato un orientamento giurisprudenziale in ordine alla decadenza tombale superato dalla successiva sentenza n. 17430 del 17.6.2021 applicativo della decadenza mobile nella liquidazione dei trattamenti pensionistici, ribadendo il suo diritto al corretto calcolo del trattamento pensionistico, peraltro, riconosciuto dallo stesso in CP_2 primo grado come da conteggi allegati ( . CP_3 Ha, pertanto concluso chiedendo in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della CP_ domanda, con condanna dell' alla corresponsione dei ratei differenziali maturati sulla pensione godimento, con vittoria delle spese di lite. CP_
1.2. L' ritualmente costituito, ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo la riliquidazione come dedotto già in primo grado.
1.3. La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti, all'esito dell'udienza di discussione del
12.11.2025, è stata decisa con lettura del dispositivo.
2. L'appello è fondato per quanto di ragione.
2.1. La sentenza impugnata, richiamando a quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n.
28416 del 14.12.2020, ha ritenuto maturata la decadenza in relazione alla domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico e non soltanto dei ratei della pensione di vecchiaia in godimento alla parte appellante.
2.2. Invero, alla fattispecie in esame deve applicarsi il diverso ed ormai consolidato principio di diritto affermato dalla Suprema Corte in forza del quale “In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale. L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative.
L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale” (v., ex plurimis, Cassazione civile sez. lav., 04/01/2022, n.123).
Sicchè, in relazione al deposito del ricorso in primo grado in data 24.5.2020, deve aversi riguardo ai ratei maturati nel triennio precedente ovvero dal 24.05.2017. CP_
2.3. L già in primo grado, ha dedotto e depositato conteggi da cui si evince il riconoscimento in favore della parte appellante del maggior rateo pensionistico nei seguenti termini: “Nel merito occorre evidenziare che gli Uffici competenti hanno provveduto al ricalcolo della pensione a mezzo procedura ufficiale PE (Doc.n.3) da cui ne scaturisce un aumento dell'importo della pensione alla decorrenza che da € 393,33 passerebbe ad € 414,89”.
2.4. Pertanto, in applicazione dei sopra esposti principi giurisprudenziali ed avendo l'appellante CP_ accettato i conteggi allegati dall' (v., verbale udienza del giudizio di primo grado, nonché udienza del 12.11.2025 del presente grado di giudizio), in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, deve dichiararsi il diritto di alla riliquidazione della Parte_1 pensione di vecchiaia VO n. 13002440 dal 24.05.2017, mediante corresponsione di un importo CP_ complessivo di € 414,89, con condanna dell' al pagamento dalla predetta data alla pagamento della somma differenziale rispetto a quella corrisposta, via via perequata oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui alla L. 412/91.
Tenuto conto del riconoscimento del maggior rateo successivamente all'introduzione del giudizio di primo grado, le spese di detto giudizio si liquidano in dispositivo tenuto conto del decisum; le spese del secondo grado possono ritenersi compensate tenuto conto dell'esito alterno del giudizio correlato alla novità della questione giuridica come diversamente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità e dell'intervenuto riconoscimento del maggior rateo già in primo grado.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: - Accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di alla ricostituzione della pensione n. VO 13002440 Parte_1 con decorrenza 1.9.1996, individuando un rateo alla decorrenza iniziale di € 414,89; per l'effetto CP_ condanna l' alla corresponsione della pensione così rideterminata, via via perequata e delle differenze sui ratei di pensione maturate dal 24.05.2017, nei limiti della decadenza triennale;
- condanna l' al pagamento in favore della delle spese di lite del giudizio di primo grado CP_2 Pt_1 liquidate in € 1312,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
dichiara compensate le spese di lite del presente grado di giudizio.
Taranto, 12 novembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in grado di appello iscritta al numero n. R.G.272 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
T R A rappresentata e difesa degli avv.ti Marcello Carano e Luca Maraglino Parte_1
Appellante
E
, rappr. e dif. dagli avv.ti Controparte_1
PP BA e NI IU
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 31/07/2021, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 366 del 16.02.2021 con la quale il Tribunale del lavoro di Taranto ha dichiarato inammissibile il ricorso per decadenza tombale della domanda dalla medesima proposta volta alla riliquidazione della pensione di vecchiaia cat. VO n.13002440, con decorrenza dall'1.9.1996, per CP_ non avere l' conteggiato i periodi di malattia incidenti sui contributi figurativi.
1.1. Con unico motivo di appello, l'appellante ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione di norme di legge avendo il giudice di prime cure applicato un orientamento giurisprudenziale in ordine alla decadenza tombale superato dalla successiva sentenza n. 17430 del 17.6.2021 applicativo della decadenza mobile nella liquidazione dei trattamenti pensionistici, ribadendo il suo diritto al corretto calcolo del trattamento pensionistico, peraltro, riconosciuto dallo stesso in CP_2 primo grado come da conteggi allegati ( . CP_3 Ha, pertanto concluso chiedendo in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della CP_ domanda, con condanna dell' alla corresponsione dei ratei differenziali maturati sulla pensione godimento, con vittoria delle spese di lite. CP_
1.2. L' ritualmente costituito, ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo la riliquidazione come dedotto già in primo grado.
1.3. La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti, all'esito dell'udienza di discussione del
12.11.2025, è stata decisa con lettura del dispositivo.
2. L'appello è fondato per quanto di ragione.
2.1. La sentenza impugnata, richiamando a quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n.
28416 del 14.12.2020, ha ritenuto maturata la decadenza in relazione alla domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico e non soltanto dei ratei della pensione di vecchiaia in godimento alla parte appellante.
2.2. Invero, alla fattispecie in esame deve applicarsi il diverso ed ormai consolidato principio di diritto affermato dalla Suprema Corte in forza del quale “In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale. L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative.
L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale” (v., ex plurimis, Cassazione civile sez. lav., 04/01/2022, n.123).
Sicchè, in relazione al deposito del ricorso in primo grado in data 24.5.2020, deve aversi riguardo ai ratei maturati nel triennio precedente ovvero dal 24.05.2017. CP_
2.3. L già in primo grado, ha dedotto e depositato conteggi da cui si evince il riconoscimento in favore della parte appellante del maggior rateo pensionistico nei seguenti termini: “Nel merito occorre evidenziare che gli Uffici competenti hanno provveduto al ricalcolo della pensione a mezzo procedura ufficiale PE (Doc.n.3) da cui ne scaturisce un aumento dell'importo della pensione alla decorrenza che da € 393,33 passerebbe ad € 414,89”.
2.4. Pertanto, in applicazione dei sopra esposti principi giurisprudenziali ed avendo l'appellante CP_ accettato i conteggi allegati dall' (v., verbale udienza del giudizio di primo grado, nonché udienza del 12.11.2025 del presente grado di giudizio), in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, deve dichiararsi il diritto di alla riliquidazione della Parte_1 pensione di vecchiaia VO n. 13002440 dal 24.05.2017, mediante corresponsione di un importo CP_ complessivo di € 414,89, con condanna dell' al pagamento dalla predetta data alla pagamento della somma differenziale rispetto a quella corrisposta, via via perequata oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui alla L. 412/91.
Tenuto conto del riconoscimento del maggior rateo successivamente all'introduzione del giudizio di primo grado, le spese di detto giudizio si liquidano in dispositivo tenuto conto del decisum; le spese del secondo grado possono ritenersi compensate tenuto conto dell'esito alterno del giudizio correlato alla novità della questione giuridica come diversamente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità e dell'intervenuto riconoscimento del maggior rateo già in primo grado.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: - Accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di alla ricostituzione della pensione n. VO 13002440 Parte_1 con decorrenza 1.9.1996, individuando un rateo alla decorrenza iniziale di € 414,89; per l'effetto CP_ condanna l' alla corresponsione della pensione così rideterminata, via via perequata e delle differenze sui ratei di pensione maturate dal 24.05.2017, nei limiti della decadenza triennale;
- condanna l' al pagamento in favore della delle spese di lite del giudizio di primo grado CP_2 Pt_1 liquidate in € 1312,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
dichiara compensate le spese di lite del presente grado di giudizio.
Taranto, 12 novembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella