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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 7697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7697 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa ON ZZ , presidente rel dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2829/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Polchi Rodolfo per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e (C.F. ) Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. D'Innocenzo Paola per procura in calce alla comparsa di risposta appellata oggetto: appello avverso sentenza del tribunale di Roma n.19062/2012 pubblicata in data 7.10.2019.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - I fatti oggetto di causa sono esposti nella sentenza impugnata come segue.
“Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Parte_1 convenendo in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, proponeva Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 6386/2015, emesso in data 12 marzo 2015, per sentir “…Dichiarare nullo e di nessun effetto e revocare il decreto ingiuntivo opposto, accertando e dichiarando che , per le fatture di cui al decreto Controparte_1 ingiuntivo, non va creditore della somma ingiunta ma della minore somma di € 16.642,10; accogliere la domanda riconvenzionale che la formula Parte_1 come segue: accertare e dichiarare che , a fronte delle fatture nn. Controparte_1 1172012; 16/2012; 21/2012; 34/2012; 36/2012; 45/2012; 47/2012; 52/2012; 57/2012; 62/2012; 2/2013; 14/2013; 18/2013; 43/2013; 51/2013; 654/2013; 70/2013; 82/2013; 85/2013 e 3/2014, ha indebitamente percepito la complessiva somma di € 23.237,04 o quella diversa che fosse per risultare da esperenda istruttoria. Conseguentemente condannare alla restituzione, in favore dell'opponente, della Controparte_1 somma detta, o quella diversa accertanda, con interessi ex D.lgs. 231/2002 come modificato dal D.lgs 192/2012 e rivalutazione come per legge. Operare compensazione, fino a concorrenza, tra gli opposti crediti delle parti. Vittoria di spese…”. Premetteva l'opponente di avere ricevuto in data 18 marzo 2015 la notificazione del decreto opposto, con il quale le era stato ingiunto il pagamento nei confronti di del complessivo importo di euro 20.339,19, oltre interessi e spese. Controparte_1
Esponeva l'opponente di essere società specializzata nella costruzione di macchine per il taglio della pietra adatte alla produzione di blocchi dimensionali e che la pretesa della ricorrente per ingiunzione fosse riferita al pagamento del corrispettivo per la realizzazione di alcuni pezzi metallici, componenti seriali delle macchine dell'opponente, pattuito in misura parametrata al peso di ciascun pezzo. Riferiva che i rapporti si fossero sempre svolti senza alcuna contestazione, fino a quando, l'opponente non si era avveduta del fatto che le fatture emesse nei suoi confronti dal recassero dati erronei in favore del creditore (segnatamente i CP_1 pesi dei pezzi erano indicati in eccesso) ed aveva espresso le proprie doglianze nei confronti dell'opposto, il quale aveva negato che la fatturazione fosse stata erronea: aveva, in particolare, sostenuto il fornitore di avere correttamente emesso le fatture in relazione al peso delle lastre dal quale i pezzi erano stati ricavati. Conclusivamente deduceva l'opponente di avere già corrisposto all'opposto indebitamente, per erronea fatturazione pregressa, la somma di euro 23.237,04 e di essere debitrice nei confronti del medesimo, in relazione alle fatture poste a fondamento del ricorso per ingiunzione, della somma di euro 16.642,10, inferiore all'importo ingiunto. Donde la proposizione dell'opposizione e della domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito. Si costituiva la parte opposta, contestando che fosse stato convenuto il criterio di calcolo dei corrispettivi dovutigli nei termini riferiti dall'opponente ed anche il conteggio dalla stessa operato delle sue presunte ragioni creditorie per indebiti pregressi, in relazione ai quali eccepiva anche l'intervenuta prescrizione del diritto. Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di “respingere l'opposizione proposta dalla società siccome infondata in fatto e in Parte_1 diritto e non provata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto …; o comunque condannare la società opponente al pagamento in favore del sig. CP_1
per le causali di cui al ricorso monitorio della somma di euro 20.339,19 (o
[...] quella differente risultante dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria), oltre interessi legali nella misura stabilita dal novellato art. 1284 c.c. dalla domanda sino al soddisfo oltre alle spese del procedimento monitorio ed accessori di legge;
respingere la domanda riconvenzionale svolta dalla società Parte_1 per le motivazioni esposte in narrativa, siccome prescritto e/o decaduto il relativo diritto, o comunque infondata in fatto e diritto e non provata. Condannare la società opponente al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione…”. Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, espletamento dell'interrogatorio formale del rappresentante legale dell'impresa opponente ed assunzione delle prove testimoniali ammesse. Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 10 aprile 2019, nella quale la causa era trattenuta in decisione e depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati”.
§ 2. – All'esito dell'istruttoria, il Tribunale così decideva: “accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e dispone condanna della parte opponente al pagamento nei confronti della parte opposta dell'importo di euro 16.642,10, oltre interessi come liquidati in motivazione;
- respinge la domanda riconvenzionale formulata dalla parte opponente nei confronti dell'opposta;
- dispone compensazione integrale delle spese tra le parti”.
§ 3. - La decisione è motivata sulla base delle considerazioni che seguono.
“La ha, da un lato, proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo emesso in relazione alla pretesa creditoria del nei suoi CP_1 confronti per forniture eseguite e non ancora pagate, dall'altro, proposto domanda riconvenzionale, avente ad oggetto la ripetizione delle somme che sarebbero state già corrisposte in eccesso per le forniture pregresse. Le ragioni esposte a sostegno della opposizione e della domanda riconvenzionale sono le stesse: la misura dei corrispettivi sarebbe stata determinata dall'opposto, sia in sede di emissione delle fatture poste a fondamento del ricorso per ingiunzione che in precedenza, secondo un criterio diverso da quello pattuito dalle parti. L'opponente ha comunque riconosciuto il proprio debito nei confronti dell'opposto in relazione alle fatture per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo nella misura inferiore di euro 16.642,10, a fronte della pretesa creditoria per euro 20.339,19. Invero, in relazione al credito oggetto di ingiunzione, l'opposta avrebbe avuto l'onere di provare la fondatezza della sua pretesa, a fronte della contestazione del criterio di computo dei corrispettivi dovutigli, ovvero, di provare il contenuto delle pattuizioni intercorse con l'opponente. Dalle allegazioni delle parti non è dato desumere che esse avessero convenuto per iscritto la misura dei corrispettivi, ovvero il parametro secondo il quale gli stessi dovessero essere computati (se in relazione al peso del pezzo oggetto della fornitura o della lastra, o porzione di lastra, da cui il pezzo stesso fosse stato ricavato), sicché la parte opposta non ha avuto modo di provare documentalmente il tenore delle pattuizioni. Né tale prova è stata fornita con la prove testimoniali ammesse: nessuno dei testi escussi ha reso dichiarazioni utili in tal senso, in quanto il teste ha dichiarato Tes_1 che gli accordi tra le parti non gli fossero noti, il teste ha dichiarato di non Tes_2 ricordare il contenuto di essi e il teste si è limitato a riferire che fosse stata Tes_3 constatata da parte dell'opponente la circostanza dell'intervenuta fatturazione in base a pesi diversi da quelli dei pezzi forniti, ma nulla ha riferito circa il contenuto degli accordi. Ne discende che l'opposizione deve trovare parziale accoglimento, non avendo l'opposto fornito la prova della fondatezza della sua pretesa della quale era onerato in quanto creditore ed attore sostanziale nel procedimento;
per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e disposta condanna della parte opponente al pagamento nei confronti dell'opposto della minor somma di euro 16.642,10, della quale la stessa opponente si è riconosciuta debitrice in relazione alle forniture cui erano riferibili le fatture poste a fondamento della domanda di ingiunzione. Su tale minore somma sono altresì dovuti da parte dell'opponente gli interessi, da computarsi nella misura già liquidata nel decreto ingiuntivo opposto. D'altra parte, l'onere della prova in ordine alla domanda di ripetizione dell'indebito deve ritenersi gravasse sulla parte opponente, attrice in riconvenzionale: segnatamente quest'ultimo avrebbe dovuto provare sia l'avvenuto pagamento (quest'ultimo incontestato) che la mancanza di causa di esso. Tale ultimo aspetto risulta, però, non provato: se, infatti, il pagamento è riferito (anche in questo caso incontestatamente) alle fatture emesse dall'opposto nei confronti dell'opponente in relazione alle forniture effettuate nei suoi confronti, la circostanza che l'attore in riconvenzionale avrebbe dovuto provare è che le somme corrisposte fossero superiori a quelle dovute, in quanto computate secondo un criterio diverso da quello convenuto tra le parti. Tale prova non è stata fornita da parte dell'attore in riconvenzionale, dovendosi richiamare le motivazioni già sopra esposte circa il difetto di prova documentale degli accordi raggiunti ed anche dell'inidoneità a provare la fondatezza anche della tesi dell'opponente delle risultanze delle prove testimoniali. Ne discende che la domanda riconvenzionale debba essere respinta. Quanto alle spese del procedimento, la parziale soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione di esse tra le parti.”
§ 4. – La sentenza è stata impugnata da con un Parte_1 atto di appello contenente due motivi. Resiste all'appello Controparte_1
La causa, già trattenuta in decisione da diverso collegio con assegnazione alle parti dei termini ex art.190 c.p.c. è stata riassegnata e rimessa sul ruolo a seguito del decesso del consigliere ausiliario relatore e infine discussa oralmente all'udienza del 12.12.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
Per parte appellante: “Piaccia all'ecc.ma Corte così provvedere: in riforma parziale della sentenza n. 19062/2019 del Tribunale di Roma, XVII Sezione Civile, in persona del Giudice unico Dott.ssa Laura Centofanti, R.G. n. 29159/2015, pubblicata il 07/10/2019, non notificata, accogliere la domanda riconvenzionale che la Parte_1 formula come segue:
[...] accertare e dichiarare che , a fronte delle fatture nn. 11/2012; Controparte_1
16/2012; 21/2012; 34/2012; 36/2012; 45/2012; 47/2012; 52/2012; 57/2012; 62/2012; 02/2013; 14/2013; 18/2013; 43/2013; 51/2013; 65/2013; 70/2013; 82/2013; 85/2013 e 03/2014 ha indebitamente percepito complessivamente la somma di euro 23.237,04
o quella diversa che fosse per risultare da esperenda istruttoria. Conseguentemente condannare alla restituzione, in favore dell'opponente, della Controparte_1 somma detta, o quella diversa accertanda, con interessi ex D.lgs 231/2002, come modificato dal D.lgs 192/2012, e rivalutazione come per legge. Operare, ricorrendone la condizione, compensazione, fino a concorrenza. tra gli opposti crediti delle parti. Vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio con richiesta di distrazione delle spese di giudizio in favore del sottoscritto difensore, antistante e creditore. Subordinatamente, in via istruttoria, insiste nella richiesta dei mezzi, non ammessi, già formulati in primo grado nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma adita Corte di Appello, ogni contraria istanza e difesa respinte:
1) Respingere l'appello siccome infondato;
2) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e compenso di lite, oltre accessori come per legge”.
§ 5. – L'appello contiene due motivi.
§ 5.1. – Con il primo motivo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui si afferma che non era stata raggiunta la prova dell'accordo tra le parti circa il criterio di determinazione del prezzo di vendita parametrato al peso di ciascun componente. Lamenta “travisamento del materiale istruttorio, omesso esame di circostanze determinanti e violazione/falsa applicazione degli artt.li 115, 116 e 167 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c.”. Secondo l'appellante la prova del proprio assunto si ricaverebbe dalle fatture emesse dalla controparte, che nella parte descrittiva della fornitura indicano le caratteristiche e il peso dei pezzi, non delle lastre da cui sono stati ricavati. Inoltre non aveva smentito di aver ricevuto la contestazione delle fatture, CP_1 né di aver offerto a tacitazione una nota di credito di € 10.000,00. Sarebbe inoltre implausibile che la società, sempre puntuale nei pagamenti, abbia contestato improvvisamente un accordo pacifico. Il Tribunale inoltre avrebbe errato anche nel vagliare le risultanze delle prove testimoniali e avrebbe disatteso, senza darne motivazione, l'ordinanza istruttoria che, nel selezionare i capitoli di prova rilevanti, aveva ritenuto già acquisita la prova del contenuto dell'accordo parametrato al peso dei pezzi. Infine la prova del contenuto dell'accordo nel senso indicato dall'appellante sarebbe confermata dal fatto che gli sfridi di lavorazione, pur aventi un loro valore commerciale, non erano mai stati consegnati all'acquirente.
Il motivo è fondato. La tesi dell'appellato che il peso cui era parametrato il corrispettivo della fornitura - non contestato quanto al rapporto €/kg indicato dalla società - non fosse quello del componente metallico fornito, ossia del singolo pezzo, ma della lastra da cui era stato ricavato, non è plausibile ed è smentita dal criterio di fatturazione adottato. Non è plausibile che il prezzo fosse commisurato al peso delle lastre, perché quest'ultimo era ignoto all'acquirente, che non aveva alcuna possibilità di controllarlo e di verificare così l'esattezza della fatturazione. Pertanto, se effettivamente l'accordo fosse stato in questi termini, le fatture avrebbero quantomeno indicato le dimensioni e il numero delle lastre addebitate;
inoltre, gli sfridi di lavorazione avrebbero dovuto essere consegnati all'acquirente.
§ 5.2. – Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto non provate le ulteriori irregolarità riscontrate nella fatturazione,
“ciò con travisamento del contenuto della domanda riconvenzionale formulata da del materiale istruttorio, omesso esame di circostanze determinanti e Parte_1 violazione/falsa applicazione degli artt.li 115, 116 e 167 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c.” L'appellante riferisce di aver sollevato contestazioni anche in ordine ai prezzi unitari applicati, diversi dagli unici due pattuiti;
calcoli errati, duplicazione di importi, mancata indicazione del peso del pezzo che rendeva impossibile la verifica della correttezza del prezzo espresso nella fattura. Osserva che non aveva contestato che i prezzi pattuiti fossero € 1,50/kg per CP_1
i pezzi di peso inferiore a 5 kg e € 1,30/kg per gli altri, né aveva contestato la presenza nelle fatture delle ulteriori irregolarità dedotte dalla società. Lamenta inoltre che il Tribunale non abbia nemmeno disposto c.t.u., come richiesto dall'opponente, per accertare le irregolarità in questione.
Il motivo è fondato. si è limitato a contestare genericamente le allegazioni CP_1 della controparte a fondamento della domanda riconvenzionale, lamentando la presunta tardività delle stesse dopo anni di svolgimento del rapporto. Ha sollevato un'eccezione di prescrizione del credito, riproposta in questo grado, che non merita accoglimento perché i pagamenti asseritamente indebiti si riferiscono a fatture emesse negli anni 2012 e 2013 e l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, contenente la domanda riconvenzionale, è stato notificato il 29.4.2015, mentre al diritto alla ripetizione dell'indebito si applica il termine ordinario decennale di prescrizione. Nessuna contestazione è stata sollevata dall'opposto, nella comparsa di risposta in primo grado, in merito ai prezzi pattuiti in rapporto al peso (salva la contestazione sul criterio di determinazione del peso, della cui infondatezza si è detto sopra), da cui derivano le irregolarità di fatturazione dedotte dalla società con riferimento a fatture che omettevano del tutto l'indicazione del peso della fornitura, che contenevano errori di calcolo o che indicavano un peso difforme da quello dei beni forniti. L'opposto, oggi appellato, si è limitato a una contestazione del tutto generica delle deduzioni avversarie, invece specifiche ed estremamente dettagliate, con la conseguenza che tali deduzioni devono ritenersi provate ai sensi dell'art.115 I comma c.c.. Né possono essere prese in considerazione, al fine di escludere l'applicazione della norma citata, le contestazioni minimamente più specifiche contenute nella prima memoria ex art.183 comma 6 c.p.c. dell'opposto, atteso che l'onere del convenuto di prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda deve essere assolto con la comparsa di risposta (art.167 c.p.c.).
§ 6. – Considerato che è pacifico che le fatture indicate dalla società appellante a fondamento della domanda di ripetizione dell'indebito siano state interamente saldate, la domanda deve essere accolta. deve quindi essere condannato a restituire a Controparte_1 Parte_1 la somma di € 23.237,04 oltre interessi al tasso legale dalla data della
[...] domanda.
§ 7. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per compensi per entrambi i gradi di giudizio secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00, salvo il valore minimo per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimento.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.19062/2019, pubblicata in data 07/10/2019 , così decide: accoglie l'appello e per l'effetto condanna a pagare a Controparte_1 [...] la somma di € 23.237,04 oltre interessi al tasso legale dal Parte_1
29.4.2015 e a rifondere alla stessa le spese processuali che liquida per compensi in € 5077,00 per il giudizio di primo grado e in € 4888,00 per il giudizio di appello, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge, eseguendo il pagamento a favore dell'avv. Rodolfo Polchi, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma il giorno 12/12/2025
Il Presidente est.
ON ZZ
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa ON ZZ , presidente rel dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2829/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Polchi Rodolfo per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e (C.F. ) Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. D'Innocenzo Paola per procura in calce alla comparsa di risposta appellata oggetto: appello avverso sentenza del tribunale di Roma n.19062/2012 pubblicata in data 7.10.2019.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - I fatti oggetto di causa sono esposti nella sentenza impugnata come segue.
“Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Parte_1 convenendo in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, proponeva Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 6386/2015, emesso in data 12 marzo 2015, per sentir “…Dichiarare nullo e di nessun effetto e revocare il decreto ingiuntivo opposto, accertando e dichiarando che , per le fatture di cui al decreto Controparte_1 ingiuntivo, non va creditore della somma ingiunta ma della minore somma di € 16.642,10; accogliere la domanda riconvenzionale che la formula Parte_1 come segue: accertare e dichiarare che , a fronte delle fatture nn. Controparte_1 1172012; 16/2012; 21/2012; 34/2012; 36/2012; 45/2012; 47/2012; 52/2012; 57/2012; 62/2012; 2/2013; 14/2013; 18/2013; 43/2013; 51/2013; 654/2013; 70/2013; 82/2013; 85/2013 e 3/2014, ha indebitamente percepito la complessiva somma di € 23.237,04 o quella diversa che fosse per risultare da esperenda istruttoria. Conseguentemente condannare alla restituzione, in favore dell'opponente, della Controparte_1 somma detta, o quella diversa accertanda, con interessi ex D.lgs. 231/2002 come modificato dal D.lgs 192/2012 e rivalutazione come per legge. Operare compensazione, fino a concorrenza, tra gli opposti crediti delle parti. Vittoria di spese…”. Premetteva l'opponente di avere ricevuto in data 18 marzo 2015 la notificazione del decreto opposto, con il quale le era stato ingiunto il pagamento nei confronti di del complessivo importo di euro 20.339,19, oltre interessi e spese. Controparte_1
Esponeva l'opponente di essere società specializzata nella costruzione di macchine per il taglio della pietra adatte alla produzione di blocchi dimensionali e che la pretesa della ricorrente per ingiunzione fosse riferita al pagamento del corrispettivo per la realizzazione di alcuni pezzi metallici, componenti seriali delle macchine dell'opponente, pattuito in misura parametrata al peso di ciascun pezzo. Riferiva che i rapporti si fossero sempre svolti senza alcuna contestazione, fino a quando, l'opponente non si era avveduta del fatto che le fatture emesse nei suoi confronti dal recassero dati erronei in favore del creditore (segnatamente i CP_1 pesi dei pezzi erano indicati in eccesso) ed aveva espresso le proprie doglianze nei confronti dell'opposto, il quale aveva negato che la fatturazione fosse stata erronea: aveva, in particolare, sostenuto il fornitore di avere correttamente emesso le fatture in relazione al peso delle lastre dal quale i pezzi erano stati ricavati. Conclusivamente deduceva l'opponente di avere già corrisposto all'opposto indebitamente, per erronea fatturazione pregressa, la somma di euro 23.237,04 e di essere debitrice nei confronti del medesimo, in relazione alle fatture poste a fondamento del ricorso per ingiunzione, della somma di euro 16.642,10, inferiore all'importo ingiunto. Donde la proposizione dell'opposizione e della domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito. Si costituiva la parte opposta, contestando che fosse stato convenuto il criterio di calcolo dei corrispettivi dovutigli nei termini riferiti dall'opponente ed anche il conteggio dalla stessa operato delle sue presunte ragioni creditorie per indebiti pregressi, in relazione ai quali eccepiva anche l'intervenuta prescrizione del diritto. Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di “respingere l'opposizione proposta dalla società siccome infondata in fatto e in Parte_1 diritto e non provata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto …; o comunque condannare la società opponente al pagamento in favore del sig. CP_1
per le causali di cui al ricorso monitorio della somma di euro 20.339,19 (o
[...] quella differente risultante dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria), oltre interessi legali nella misura stabilita dal novellato art. 1284 c.c. dalla domanda sino al soddisfo oltre alle spese del procedimento monitorio ed accessori di legge;
respingere la domanda riconvenzionale svolta dalla società Parte_1 per le motivazioni esposte in narrativa, siccome prescritto e/o decaduto il relativo diritto, o comunque infondata in fatto e diritto e non provata. Condannare la società opponente al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione…”. Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, espletamento dell'interrogatorio formale del rappresentante legale dell'impresa opponente ed assunzione delle prove testimoniali ammesse. Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 10 aprile 2019, nella quale la causa era trattenuta in decisione e depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati”.
§ 2. – All'esito dell'istruttoria, il Tribunale così decideva: “accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e dispone condanna della parte opponente al pagamento nei confronti della parte opposta dell'importo di euro 16.642,10, oltre interessi come liquidati in motivazione;
- respinge la domanda riconvenzionale formulata dalla parte opponente nei confronti dell'opposta;
- dispone compensazione integrale delle spese tra le parti”.
§ 3. - La decisione è motivata sulla base delle considerazioni che seguono.
“La ha, da un lato, proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo emesso in relazione alla pretesa creditoria del nei suoi CP_1 confronti per forniture eseguite e non ancora pagate, dall'altro, proposto domanda riconvenzionale, avente ad oggetto la ripetizione delle somme che sarebbero state già corrisposte in eccesso per le forniture pregresse. Le ragioni esposte a sostegno della opposizione e della domanda riconvenzionale sono le stesse: la misura dei corrispettivi sarebbe stata determinata dall'opposto, sia in sede di emissione delle fatture poste a fondamento del ricorso per ingiunzione che in precedenza, secondo un criterio diverso da quello pattuito dalle parti. L'opponente ha comunque riconosciuto il proprio debito nei confronti dell'opposto in relazione alle fatture per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo nella misura inferiore di euro 16.642,10, a fronte della pretesa creditoria per euro 20.339,19. Invero, in relazione al credito oggetto di ingiunzione, l'opposta avrebbe avuto l'onere di provare la fondatezza della sua pretesa, a fronte della contestazione del criterio di computo dei corrispettivi dovutigli, ovvero, di provare il contenuto delle pattuizioni intercorse con l'opponente. Dalle allegazioni delle parti non è dato desumere che esse avessero convenuto per iscritto la misura dei corrispettivi, ovvero il parametro secondo il quale gli stessi dovessero essere computati (se in relazione al peso del pezzo oggetto della fornitura o della lastra, o porzione di lastra, da cui il pezzo stesso fosse stato ricavato), sicché la parte opposta non ha avuto modo di provare documentalmente il tenore delle pattuizioni. Né tale prova è stata fornita con la prove testimoniali ammesse: nessuno dei testi escussi ha reso dichiarazioni utili in tal senso, in quanto il teste ha dichiarato Tes_1 che gli accordi tra le parti non gli fossero noti, il teste ha dichiarato di non Tes_2 ricordare il contenuto di essi e il teste si è limitato a riferire che fosse stata Tes_3 constatata da parte dell'opponente la circostanza dell'intervenuta fatturazione in base a pesi diversi da quelli dei pezzi forniti, ma nulla ha riferito circa il contenuto degli accordi. Ne discende che l'opposizione deve trovare parziale accoglimento, non avendo l'opposto fornito la prova della fondatezza della sua pretesa della quale era onerato in quanto creditore ed attore sostanziale nel procedimento;
per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e disposta condanna della parte opponente al pagamento nei confronti dell'opposto della minor somma di euro 16.642,10, della quale la stessa opponente si è riconosciuta debitrice in relazione alle forniture cui erano riferibili le fatture poste a fondamento della domanda di ingiunzione. Su tale minore somma sono altresì dovuti da parte dell'opponente gli interessi, da computarsi nella misura già liquidata nel decreto ingiuntivo opposto. D'altra parte, l'onere della prova in ordine alla domanda di ripetizione dell'indebito deve ritenersi gravasse sulla parte opponente, attrice in riconvenzionale: segnatamente quest'ultimo avrebbe dovuto provare sia l'avvenuto pagamento (quest'ultimo incontestato) che la mancanza di causa di esso. Tale ultimo aspetto risulta, però, non provato: se, infatti, il pagamento è riferito (anche in questo caso incontestatamente) alle fatture emesse dall'opposto nei confronti dell'opponente in relazione alle forniture effettuate nei suoi confronti, la circostanza che l'attore in riconvenzionale avrebbe dovuto provare è che le somme corrisposte fossero superiori a quelle dovute, in quanto computate secondo un criterio diverso da quello convenuto tra le parti. Tale prova non è stata fornita da parte dell'attore in riconvenzionale, dovendosi richiamare le motivazioni già sopra esposte circa il difetto di prova documentale degli accordi raggiunti ed anche dell'inidoneità a provare la fondatezza anche della tesi dell'opponente delle risultanze delle prove testimoniali. Ne discende che la domanda riconvenzionale debba essere respinta. Quanto alle spese del procedimento, la parziale soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione di esse tra le parti.”
§ 4. – La sentenza è stata impugnata da con un Parte_1 atto di appello contenente due motivi. Resiste all'appello Controparte_1
La causa, già trattenuta in decisione da diverso collegio con assegnazione alle parti dei termini ex art.190 c.p.c. è stata riassegnata e rimessa sul ruolo a seguito del decesso del consigliere ausiliario relatore e infine discussa oralmente all'udienza del 12.12.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
Per parte appellante: “Piaccia all'ecc.ma Corte così provvedere: in riforma parziale della sentenza n. 19062/2019 del Tribunale di Roma, XVII Sezione Civile, in persona del Giudice unico Dott.ssa Laura Centofanti, R.G. n. 29159/2015, pubblicata il 07/10/2019, non notificata, accogliere la domanda riconvenzionale che la Parte_1 formula come segue:
[...] accertare e dichiarare che , a fronte delle fatture nn. 11/2012; Controparte_1
16/2012; 21/2012; 34/2012; 36/2012; 45/2012; 47/2012; 52/2012; 57/2012; 62/2012; 02/2013; 14/2013; 18/2013; 43/2013; 51/2013; 65/2013; 70/2013; 82/2013; 85/2013 e 03/2014 ha indebitamente percepito complessivamente la somma di euro 23.237,04
o quella diversa che fosse per risultare da esperenda istruttoria. Conseguentemente condannare alla restituzione, in favore dell'opponente, della Controparte_1 somma detta, o quella diversa accertanda, con interessi ex D.lgs 231/2002, come modificato dal D.lgs 192/2012, e rivalutazione come per legge. Operare, ricorrendone la condizione, compensazione, fino a concorrenza. tra gli opposti crediti delle parti. Vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio con richiesta di distrazione delle spese di giudizio in favore del sottoscritto difensore, antistante e creditore. Subordinatamente, in via istruttoria, insiste nella richiesta dei mezzi, non ammessi, già formulati in primo grado nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma adita Corte di Appello, ogni contraria istanza e difesa respinte:
1) Respingere l'appello siccome infondato;
2) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e compenso di lite, oltre accessori come per legge”.
§ 5. – L'appello contiene due motivi.
§ 5.1. – Con il primo motivo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui si afferma che non era stata raggiunta la prova dell'accordo tra le parti circa il criterio di determinazione del prezzo di vendita parametrato al peso di ciascun componente. Lamenta “travisamento del materiale istruttorio, omesso esame di circostanze determinanti e violazione/falsa applicazione degli artt.li 115, 116 e 167 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c.”. Secondo l'appellante la prova del proprio assunto si ricaverebbe dalle fatture emesse dalla controparte, che nella parte descrittiva della fornitura indicano le caratteristiche e il peso dei pezzi, non delle lastre da cui sono stati ricavati. Inoltre non aveva smentito di aver ricevuto la contestazione delle fatture, CP_1 né di aver offerto a tacitazione una nota di credito di € 10.000,00. Sarebbe inoltre implausibile che la società, sempre puntuale nei pagamenti, abbia contestato improvvisamente un accordo pacifico. Il Tribunale inoltre avrebbe errato anche nel vagliare le risultanze delle prove testimoniali e avrebbe disatteso, senza darne motivazione, l'ordinanza istruttoria che, nel selezionare i capitoli di prova rilevanti, aveva ritenuto già acquisita la prova del contenuto dell'accordo parametrato al peso dei pezzi. Infine la prova del contenuto dell'accordo nel senso indicato dall'appellante sarebbe confermata dal fatto che gli sfridi di lavorazione, pur aventi un loro valore commerciale, non erano mai stati consegnati all'acquirente.
Il motivo è fondato. La tesi dell'appellato che il peso cui era parametrato il corrispettivo della fornitura - non contestato quanto al rapporto €/kg indicato dalla società - non fosse quello del componente metallico fornito, ossia del singolo pezzo, ma della lastra da cui era stato ricavato, non è plausibile ed è smentita dal criterio di fatturazione adottato. Non è plausibile che il prezzo fosse commisurato al peso delle lastre, perché quest'ultimo era ignoto all'acquirente, che non aveva alcuna possibilità di controllarlo e di verificare così l'esattezza della fatturazione. Pertanto, se effettivamente l'accordo fosse stato in questi termini, le fatture avrebbero quantomeno indicato le dimensioni e il numero delle lastre addebitate;
inoltre, gli sfridi di lavorazione avrebbero dovuto essere consegnati all'acquirente.
§ 5.2. – Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto non provate le ulteriori irregolarità riscontrate nella fatturazione,
“ciò con travisamento del contenuto della domanda riconvenzionale formulata da del materiale istruttorio, omesso esame di circostanze determinanti e Parte_1 violazione/falsa applicazione degli artt.li 115, 116 e 167 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c.” L'appellante riferisce di aver sollevato contestazioni anche in ordine ai prezzi unitari applicati, diversi dagli unici due pattuiti;
calcoli errati, duplicazione di importi, mancata indicazione del peso del pezzo che rendeva impossibile la verifica della correttezza del prezzo espresso nella fattura. Osserva che non aveva contestato che i prezzi pattuiti fossero € 1,50/kg per CP_1
i pezzi di peso inferiore a 5 kg e € 1,30/kg per gli altri, né aveva contestato la presenza nelle fatture delle ulteriori irregolarità dedotte dalla società. Lamenta inoltre che il Tribunale non abbia nemmeno disposto c.t.u., come richiesto dall'opponente, per accertare le irregolarità in questione.
Il motivo è fondato. si è limitato a contestare genericamente le allegazioni CP_1 della controparte a fondamento della domanda riconvenzionale, lamentando la presunta tardività delle stesse dopo anni di svolgimento del rapporto. Ha sollevato un'eccezione di prescrizione del credito, riproposta in questo grado, che non merita accoglimento perché i pagamenti asseritamente indebiti si riferiscono a fatture emesse negli anni 2012 e 2013 e l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, contenente la domanda riconvenzionale, è stato notificato il 29.4.2015, mentre al diritto alla ripetizione dell'indebito si applica il termine ordinario decennale di prescrizione. Nessuna contestazione è stata sollevata dall'opposto, nella comparsa di risposta in primo grado, in merito ai prezzi pattuiti in rapporto al peso (salva la contestazione sul criterio di determinazione del peso, della cui infondatezza si è detto sopra), da cui derivano le irregolarità di fatturazione dedotte dalla società con riferimento a fatture che omettevano del tutto l'indicazione del peso della fornitura, che contenevano errori di calcolo o che indicavano un peso difforme da quello dei beni forniti. L'opposto, oggi appellato, si è limitato a una contestazione del tutto generica delle deduzioni avversarie, invece specifiche ed estremamente dettagliate, con la conseguenza che tali deduzioni devono ritenersi provate ai sensi dell'art.115 I comma c.c.. Né possono essere prese in considerazione, al fine di escludere l'applicazione della norma citata, le contestazioni minimamente più specifiche contenute nella prima memoria ex art.183 comma 6 c.p.c. dell'opposto, atteso che l'onere del convenuto di prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda deve essere assolto con la comparsa di risposta (art.167 c.p.c.).
§ 6. – Considerato che è pacifico che le fatture indicate dalla società appellante a fondamento della domanda di ripetizione dell'indebito siano state interamente saldate, la domanda deve essere accolta. deve quindi essere condannato a restituire a Controparte_1 Parte_1 la somma di € 23.237,04 oltre interessi al tasso legale dalla data della
[...] domanda.
§ 7. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per compensi per entrambi i gradi di giudizio secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00, salvo il valore minimo per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimento.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.19062/2019, pubblicata in data 07/10/2019 , così decide: accoglie l'appello e per l'effetto condanna a pagare a Controparte_1 [...] la somma di € 23.237,04 oltre interessi al tasso legale dal Parte_1
29.4.2015 e a rifondere alla stessa le spese processuali che liquida per compensi in € 5077,00 per il giudizio di primo grado e in € 4888,00 per il giudizio di appello, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge, eseguendo il pagamento a favore dell'avv. Rodolfo Polchi, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma il giorno 12/12/2025
Il Presidente est.
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