TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/07/2025, n. 3058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3058 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Prima Civile, in persona del Giudice Onorario avv. Barbara Iorio ha pronunziato
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 9207/2021 R.G., avente ad oggetto: contratto di locazione validità ed efficacia
IS
ER RI rappresentato e difeso, come da procura a margine dell'atto di citazione dall'avv. Luigia Valletta con la quale elegge domicilio come in atti
ATTORE
E
– contumace- Controparte_1
CONVENUTO
All'udienza dell' 8 .07.2025 il procuratore di parte attrice concludeva come da note depositate in atti
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Omesso ai sensi e per gli effetti della vigente normativa.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del sig. .- Controparte_1
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.-
Il contratto sottoscritto unilateralmente dal IG. e mai Controparte_1 approvato né tantomeno sottoscritto dalla IG.ra CO, ha ad oggetto un immobile di proprietà della stessa IG.ra CO, sito in Battipaglia (SA) alla
Piazza Conforti n.5, identificato al foglio 3 par.lla 129 sub 38, catC/2 classe 3, accatastato come sottoscala privo di qualsiasi utenza e inidoneo allo svolgimento di qualsiasi attività. Inoltre il IG. non ha mai richiesto le Controparte_1 chiavi dell'immobile né tantomeno è entrato nel possesso materiale dello stesso e oltretutto mai ha versato il canone da lui stesso indicato nel contratto. Trattasi di un contratto che non ha mai prodotto nessun effetto legale tra le parti. Non vi
è alcun dubbio che il tutto è frutto di un errore sull'oggetto del contratto, infatti,
a sostegno di ciò, è stato depositato agli atti un contratto per uso commerciale stipulato tra la IG.ra CO e la IG.ra avente ad oggetto Parte_1 un altro immobile di proprietà della stessa CO, sito in Piazza Conforti 6 e non 5, identificato al foglio 3 par.lla n.129 sub 22 e non al foglio 3 part.lla 129 sub 38 per un importo di € 700,00 mensili (lo stesso dichiarato dal . CP_1
Si evince che il avendo intenzione di subentrare nell'attività CP_1 commerciale gestita dalla IG.ra (clausula non prevista nel contratto), Pt_1
è caduto in errore sull'oggetto del contratto, dal momento che ha indicato nel contratto registrato unilateralmente un immobile diverso catastalmente, dunque appare evidente che la volontà del era quella di locare l'immobile CP_1 sito in Battipaglia (SA) alla Piazza Conforti n. 6 e non 5.
Sul punto non vi è assolutamente dubbio che il contratto è nullo per mancanza del requisito dell'accordo delle parti quando nonostante la dichiarazione contrattuale resa all'esterno manca la volontà delle parti di produrre effetti giuridici.- Del resto la parte attrice non è mai stata intenzionata ad affittare un locale essendo lo stesso destinato ad uso esclusivo della stessa per lo svolgimento del proprio hobby di bricolage e decoupage.-
La nullità, inoltre, non è sanabile: ciò significa che un contratto nullo è definitivamente spacciato, non essendo possibile recuperarlo se non convertendolo in un altro che abbia gli stessi requisiti di sostanza e di forma.
Va pertanto accolta la domanda con conseguente declaratoria del contratto mai sottoscritto dalla parte attrice avente ad oggetto un sottoscala sito in Battipaglia alla Piazza Conforti n.5 in catasto f.lio 3 part.lla 129 sub 38 registrato in data
14.03.2018 al n.1185 serie 3T.-
La peculiarità della vicenda impone la compensazione delle spese.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice onorario Avv. Barbara Iorio in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da nei confronti della in persona del legale rappresentante p.t. respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: 1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara nullo il contratto avente ad oggetto un sottoscala sito in Battipaglia alla Piazza Conforti n.5 in catasto f.lio 3 part.lla 129 sub 38 registrato in data 14.03.2018 al n.1185 serie 3T.-
2) compensa le spese tra le parti.-
Cosi deciso in Salerno il 8.07.2025
Il GOT
Avv. Barbara Iorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Prima Civile, in persona del Giudice Onorario avv. Barbara Iorio ha pronunziato
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 9207/2021 R.G., avente ad oggetto: contratto di locazione validità ed efficacia
IS
ER RI rappresentato e difeso, come da procura a margine dell'atto di citazione dall'avv. Luigia Valletta con la quale elegge domicilio come in atti
ATTORE
E
– contumace- Controparte_1
CONVENUTO
All'udienza dell' 8 .07.2025 il procuratore di parte attrice concludeva come da note depositate in atti
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Omesso ai sensi e per gli effetti della vigente normativa.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del sig. .- Controparte_1
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.-
Il contratto sottoscritto unilateralmente dal IG. e mai Controparte_1 approvato né tantomeno sottoscritto dalla IG.ra CO, ha ad oggetto un immobile di proprietà della stessa IG.ra CO, sito in Battipaglia (SA) alla
Piazza Conforti n.5, identificato al foglio 3 par.lla 129 sub 38, catC/2 classe 3, accatastato come sottoscala privo di qualsiasi utenza e inidoneo allo svolgimento di qualsiasi attività. Inoltre il IG. non ha mai richiesto le Controparte_1 chiavi dell'immobile né tantomeno è entrato nel possesso materiale dello stesso e oltretutto mai ha versato il canone da lui stesso indicato nel contratto. Trattasi di un contratto che non ha mai prodotto nessun effetto legale tra le parti. Non vi
è alcun dubbio che il tutto è frutto di un errore sull'oggetto del contratto, infatti,
a sostegno di ciò, è stato depositato agli atti un contratto per uso commerciale stipulato tra la IG.ra CO e la IG.ra avente ad oggetto Parte_1 un altro immobile di proprietà della stessa CO, sito in Piazza Conforti 6 e non 5, identificato al foglio 3 par.lla n.129 sub 22 e non al foglio 3 part.lla 129 sub 38 per un importo di € 700,00 mensili (lo stesso dichiarato dal . CP_1
Si evince che il avendo intenzione di subentrare nell'attività CP_1 commerciale gestita dalla IG.ra (clausula non prevista nel contratto), Pt_1
è caduto in errore sull'oggetto del contratto, dal momento che ha indicato nel contratto registrato unilateralmente un immobile diverso catastalmente, dunque appare evidente che la volontà del era quella di locare l'immobile CP_1 sito in Battipaglia (SA) alla Piazza Conforti n. 6 e non 5.
Sul punto non vi è assolutamente dubbio che il contratto è nullo per mancanza del requisito dell'accordo delle parti quando nonostante la dichiarazione contrattuale resa all'esterno manca la volontà delle parti di produrre effetti giuridici.- Del resto la parte attrice non è mai stata intenzionata ad affittare un locale essendo lo stesso destinato ad uso esclusivo della stessa per lo svolgimento del proprio hobby di bricolage e decoupage.-
La nullità, inoltre, non è sanabile: ciò significa che un contratto nullo è definitivamente spacciato, non essendo possibile recuperarlo se non convertendolo in un altro che abbia gli stessi requisiti di sostanza e di forma.
Va pertanto accolta la domanda con conseguente declaratoria del contratto mai sottoscritto dalla parte attrice avente ad oggetto un sottoscala sito in Battipaglia alla Piazza Conforti n.5 in catasto f.lio 3 part.lla 129 sub 38 registrato in data
14.03.2018 al n.1185 serie 3T.-
La peculiarità della vicenda impone la compensazione delle spese.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice onorario Avv. Barbara Iorio in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da nei confronti della in persona del legale rappresentante p.t. respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: 1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara nullo il contratto avente ad oggetto un sottoscala sito in Battipaglia alla Piazza Conforti n.5 in catasto f.lio 3 part.lla 129 sub 38 registrato in data 14.03.2018 al n.1185 serie 3T.-
2) compensa le spese tra le parti.-
Cosi deciso in Salerno il 8.07.2025
Il GOT
Avv. Barbara Iorio