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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 12086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12086 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 7772/2025
Il Giudice FA LA, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da ( ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv.to BORRONI PAOLO
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to TETI MARIA CP_1 P.IVA_2
PIA TERESA resistente
, rappresentante e difesa Controparte_2
dall'avv. Rubina Allocca resistente
, CP_3
resistente contumace
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro
Conclusioni
Le parti concludono come da atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con l'odierno ricorso la ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n.
4973500000 finale, limitatamente alla contestata illegittimità dell'avviso di addebito , n. finale 0049000, asseritamente notificatole il 16.10.2021, CP_1
per un importo pari a euro 5287,02, per presunte omissioni contributive.
La parte eccepisce, in particolare, la prescrizione degli oneri contributivi richiesti e delle relative sanzioni e interessi, ex. art. 3 commi 9 e 10 L. n.
Pag. 2 di 6 335/1995, la nullità dell'atto di intimazione per mancata notifica dell'atto presupposto e, nel merito, l'avvenuto pagamento delle somme richieste.
Si è costituito eccependo la tardività del ricorso, rispetto ai termini di CP_1
cui agli artt. 617 cpc e 24 d.lgs. n. 46/1999, la propria carenza di legittimazione passiva e, in ogni caso, la rituale notifica dell'avviso di addebito e la conseguente mancata prescrizione dei crediti richiesti.
Si è altresì costituita evidenziando la Controparte_2
rituale notifica dell'avviso di addebito impugnato, la conseguente tardività del ricorso, la mancata prescrizione dei crediti azionata e la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla pretesa contributiva in esame.
Il Tribunale disponeva la trattazione della controversia con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc e, all'udienza di discussione, all'esito del deposito delle note autorizzate delle parti, tratteneva la causa in decisione.
Pag. 3 di 6 Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile e, in ogni caso, infondato.
In via preliminare di rito va, innanzitutto, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Controparte_4
, a fronte dell'indimostrata cessione dei crediti in esame a tale
[...]
ultima società.
Sempre in via preliminare va, inoltre, rigettata la richiesta di dichiarazione di contumacia delle due resistenti, avanzata dalla ricorrente nella propria nota di trattazione scritta, posto che entrambi gli enti si costituivano tempestivamente in giudizio il 10.11.2025, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 416 e 155 cpc, secondo cui nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale.
I documenti allegati dagli enti risultano, pertanto, ritualmente acquisiti in giudizio e gli stessi, anche in caso di loro tardiva costituzione, andrebbero comunque acquisiti, ai sensi dell'art. 421 cpc, in quanto relativi al contenuto delle censure avanzate dalla ricorrente in ricorso.
Nel merito l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente è infondata posto che l'avviso di addebito impugnato veniva ritualmente notificato alla parte, via pec, il 16.10.2021, entro cioè il termine di prescrizione quinquennale stabilito dalla legge per i contributi in esame ( relativi agli anni 2019 e 2020), e che la prescrizione veniva ulteriormente interrotta attraverso la notifica alla ricorrente, via pec, , in data 13.2.2024, dell'avviso di intimazione n. finale 654000 ( v. allegati e . CP_1 CP_5
A fronte della rituale tempestiva notifica dell'avviso di addebito e della sua mancata tempestiva impugnazione entro i termini di cui agli artt. 617 cpc e 24 D.lgs. n. 46/1999, la pretesa creditoria di si è cristallizzata e CP_1
Pag. 4 di 6 alcuna eccezione può essere pertanto sollevata dalla parte, ad eccezione di quella di prescrizione che risulta infondata, per i motivi appena esposti.
La parte non contesta specificamente la debenza dei contributi in esame limitandosi a sostenere di aver adempiuto al loro pagamento, senza peraltro allegare alcun idoneo e conforme elemento probatorio.
Sono parimenti infondate, oltrechè irrilevanti, le eccezioni sollevate dalla ricorrente in merito agli asseriti vizi formali dell'atto di intimazione posto che l'atto è conforme al modello ministeriale ed è provvisto di tutti gli elementi previsti dalla legge per la corretta comprensione di tutte le notizie utili per tutelare il diritto di difesa dei contribuenti, come in effetti avvenuto nel caso di specie anche a fronte del contenuto dell'atto di ricorso.
Quanto esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti difese ed eccezioni delle parti, tenuto in ogni caso conto della legittimazione passiva dei due enti per le rispettive fasi di competenza.
Spese di lite secondo il principio di soccombenza, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
CP_3
dichiara inammissibile e, in ogni caso, infondato il ricorso;
condanna in persona del legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, a rimborsare a e a la CP_1 Controparte_2
somma, a favore di ciascuno, di euro 2000,00 a titolo di compensi
Pag. 5 di 6 professionali, oltre spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Roma, lì 25.11.2025 Il Giudice
FA LA
Pag. 6 di 6
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 7772/2025
Il Giudice FA LA, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da ( ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv.to BORRONI PAOLO
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to TETI MARIA CP_1 P.IVA_2
PIA TERESA resistente
, rappresentante e difesa Controparte_2
dall'avv. Rubina Allocca resistente
, CP_3
resistente contumace
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro
Conclusioni
Le parti concludono come da atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con l'odierno ricorso la ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n.
4973500000 finale, limitatamente alla contestata illegittimità dell'avviso di addebito , n. finale 0049000, asseritamente notificatole il 16.10.2021, CP_1
per un importo pari a euro 5287,02, per presunte omissioni contributive.
La parte eccepisce, in particolare, la prescrizione degli oneri contributivi richiesti e delle relative sanzioni e interessi, ex. art. 3 commi 9 e 10 L. n.
Pag. 2 di 6 335/1995, la nullità dell'atto di intimazione per mancata notifica dell'atto presupposto e, nel merito, l'avvenuto pagamento delle somme richieste.
Si è costituito eccependo la tardività del ricorso, rispetto ai termini di CP_1
cui agli artt. 617 cpc e 24 d.lgs. n. 46/1999, la propria carenza di legittimazione passiva e, in ogni caso, la rituale notifica dell'avviso di addebito e la conseguente mancata prescrizione dei crediti richiesti.
Si è altresì costituita evidenziando la Controparte_2
rituale notifica dell'avviso di addebito impugnato, la conseguente tardività del ricorso, la mancata prescrizione dei crediti azionata e la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla pretesa contributiva in esame.
Il Tribunale disponeva la trattazione della controversia con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc e, all'udienza di discussione, all'esito del deposito delle note autorizzate delle parti, tratteneva la causa in decisione.
Pag. 3 di 6 Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile e, in ogni caso, infondato.
In via preliminare di rito va, innanzitutto, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Controparte_4
, a fronte dell'indimostrata cessione dei crediti in esame a tale
[...]
ultima società.
Sempre in via preliminare va, inoltre, rigettata la richiesta di dichiarazione di contumacia delle due resistenti, avanzata dalla ricorrente nella propria nota di trattazione scritta, posto che entrambi gli enti si costituivano tempestivamente in giudizio il 10.11.2025, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 416 e 155 cpc, secondo cui nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale.
I documenti allegati dagli enti risultano, pertanto, ritualmente acquisiti in giudizio e gli stessi, anche in caso di loro tardiva costituzione, andrebbero comunque acquisiti, ai sensi dell'art. 421 cpc, in quanto relativi al contenuto delle censure avanzate dalla ricorrente in ricorso.
Nel merito l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente è infondata posto che l'avviso di addebito impugnato veniva ritualmente notificato alla parte, via pec, il 16.10.2021, entro cioè il termine di prescrizione quinquennale stabilito dalla legge per i contributi in esame ( relativi agli anni 2019 e 2020), e che la prescrizione veniva ulteriormente interrotta attraverso la notifica alla ricorrente, via pec, , in data 13.2.2024, dell'avviso di intimazione n. finale 654000 ( v. allegati e . CP_1 CP_5
A fronte della rituale tempestiva notifica dell'avviso di addebito e della sua mancata tempestiva impugnazione entro i termini di cui agli artt. 617 cpc e 24 D.lgs. n. 46/1999, la pretesa creditoria di si è cristallizzata e CP_1
Pag. 4 di 6 alcuna eccezione può essere pertanto sollevata dalla parte, ad eccezione di quella di prescrizione che risulta infondata, per i motivi appena esposti.
La parte non contesta specificamente la debenza dei contributi in esame limitandosi a sostenere di aver adempiuto al loro pagamento, senza peraltro allegare alcun idoneo e conforme elemento probatorio.
Sono parimenti infondate, oltrechè irrilevanti, le eccezioni sollevate dalla ricorrente in merito agli asseriti vizi formali dell'atto di intimazione posto che l'atto è conforme al modello ministeriale ed è provvisto di tutti gli elementi previsti dalla legge per la corretta comprensione di tutte le notizie utili per tutelare il diritto di difesa dei contribuenti, come in effetti avvenuto nel caso di specie anche a fronte del contenuto dell'atto di ricorso.
Quanto esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti difese ed eccezioni delle parti, tenuto in ogni caso conto della legittimazione passiva dei due enti per le rispettive fasi di competenza.
Spese di lite secondo il principio di soccombenza, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
CP_3
dichiara inammissibile e, in ogni caso, infondato il ricorso;
condanna in persona del legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, a rimborsare a e a la CP_1 Controparte_2
somma, a favore di ciascuno, di euro 2000,00 a titolo di compensi
Pag. 5 di 6 professionali, oltre spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Roma, lì 25.11.2025 Il Giudice
FA LA
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