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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/02/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 736 del R.G.A.C. 2020, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Zagarese;
- attore - contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni CP_1 C.F._2
Forciniti;
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Controparte_2 C.F._3
Zicarelli;
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Rosina CP C.F._4
Vennari;
-convenuti-
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale i convenuti in epigrafe, assumendo che in data 21.3.2013 - nella qualità di promissario acquirente - aveva stipulato con un “contratto preliminare di vendita” CP_1 avente ad oggetto l'esercizio commerciale “Bar Tabacchi Comite”, sito in Crosia al viale della
Repubblica n. 119, unitamente all'arredo ed alle attrezzature ivi presenti. Ha riferito, altresì, che il corrispettivo per la vendita era stato concordemente pattuito in € 64.000,00 (di cui € 20.000,00 versati a titolo di “caparra confirmatoria” alla data di sottoscrizione del preliminare, € 20.000,00
“al momento del trasferimento in capo alla parte acquirente o alla persona da questi designata dell'intestazione della licenza di rivendita Tabacchi n. 1 della quale l'esercizio commerciale era dotato”, ed il restante importo di € 24.000,00 da versarsi “entro tre mesi dalla data in cui la parte acquirente o la persona da questi designata fosse effettivamente risultata titolare della licenza di rivendita tabacchi, alla cui cessione e contestuale concessione ed intestazione in capo alla parte acquirente o a terzo da questi designata veniva espressamente condizionata la vendita”), aggiungendo che il “contratto definitivo” avrebbe dovuto perfezionarsi “entro e non oltre tre mesi dalla intestazione della licenza di rivendita Tabacchi n. 1 in capo all'avv. ovvero a Parte_1 persona da questo indicata”. Ha riferito, inoltre, di aver versato “in data 22 marzo 2013 € 2.000,00; in data 25 marzo 2013 € 4.500,00; in data 2 aprile 2013 € 3.000,00; in data 11 aprile 2013 €
5.600,00 …quale acconto sul residuo prezzo da corrispondersi per il trasferimento dell'esercizio commerciale di tabacchi”. Ha lamentato, poi, che aveva omesso di porre in essere CP_1 tutte le “attività prodromiche e funzionali alla cessione ed intestazione della licenza di rivendita di Tabacchi in capo all'odierno attore o a persona da questo designata”, e che con atto di donazione per Notar del 5.6.2015 (rep. n. 26207, racc n. 11859) aveva trasferito - unitamente alla di Per_1 lui moglie - il predetto esercizio commerciale ed il relativo avviamento in Controparte_4 favore del proprio genitore Ha, inoltre, dedotto che quest'ultimo aveva poi Controparte_2
“ceduto la predetta attività - avente ad oggetto somministrazione di alimenti e bevande, l'annessa rivendita Tabacchi n. 1 e la ricevitoria Lotto n. 1847 - ad un proprio nipote …”. CP
Ha aggiunto, infine, che priva di riscontro era rimasta la missiva del 18.4.2019 con la quale ebbe a richiedere a la restituzione delle somme versate, concludendo per l'accoglimento CP_1 delle domande che, in sede di precisazione delle conclusioni, così venivano rassegnate:
- Preliminarmente accertata la sussistenza delle condizioni poste dagli artt. 1453 e 1455 c.c., dichiarare risolto per grave inadempimento del sig. il contratto preliminare CP_1 stipulato con scrittura privata del 21.3.2013 tra il predetto e l'Avv. CP_1 [...]
e conseguenzialmente condannare il predetto alla restituzione in Parte_1 CP_1 favore dell'Avv. dell'importo di € 55.100,00, di cui € 40.000,00 dovuti quale Parte_1 restituzione del doppio dell'importo corrisposto a titolo di caparra, ed € 15.100,00 quale acconti versati sul residuo prezzo dovuto, nonché al risarcimento del danno subito dall'attore e quantificabile in € 50.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere ritenuta di giustizia, in solido con il sig. e - Accertata e CP Controparte_2 dichiarata la natura fraudolenta ed abusiva della complessiva operazione negoziale mediante la quale è stato realizzato il trasferimento della titolarità del diritto di proprietà dell'esercizio commerciale oggetto del preliminare inadempiuto e delle connesse licenze dal in CP_1 favore del , ritenere altresì la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 2901 CP
c.c. e per l'effetto dichiarare inefficace nei confronti dell'Avv. l'atto di donazione Parte_1 Pers rogato per Notar del 5 giugno 2015 con il quale ha il sig. donato l'esercizio CP_1 commerciale e le connesse licenze di rivendita Tabacchi e ricevitoria Lotto in favore del padre,
nonché il successivo atto di trasferimento dello stesso dal in Controparte_2 Controparte_2 favore del sig. . Il tutto con vittoria di spese”. CP
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il
22.10.2020 si è costituito in giudizio , il quale - preliminarmente - ha eccepito il CP proprio difetto di legittimazione passiva per aver acquistato da solo alcuni arredi Controparte_2 presenti nell'esercizio commerciale per un valore complessivo di € 2.818,69; quanto al merito, ha impugnato e contestato la prospettazione attorea, evidenziando la totale correttezza della propria condotta e l'infondatezza delle domande attoree, così rassegnando le seguenti conclusioni: “il
Tribunale adito contrariis reiectis Rigetti la domanda attrice perché accerti e dichiari l'assoluta estraneità del signor ai fatti di causa;
accerti e dichiari che nessuna azione CP fraudolenta e/o abusiva è stata messa in atto da accertare e dichiarare che nessun CP atto di trasferimento è intervenuto tra e/o con il signor CP_1 Controparte_2 CP
; rigettare la richiesta di risarcimento danni avanzata dall'Avv. nei
[...] Parte_1 confronti del signor;
Con vittoria di spese e competenze di lite”. CP
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 24.11.2020 si è costituito in giudizio , il quale ha impugnato e contestato la prospettazione attorea, evidenziando CP_1 la totale correttezza della propria condotta - avendo lo stesso restituito le somme ricevute - e sottolineando, di contro, che la mancata stipula del contratto definitivo era da imputare unicamente al comportamento inadempiente tenuto dal promissario acquirente il quale avrebbe comunicato
“con ritardo il nominativo della persona da nominare”. Ha così concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare l'insussistenza/inesistenza del debito da parte del sig. CP_1
nei confronti del sig. e per l'effetto rigettare la domanda attrice di
[...] Parte_1 revoca dell'atto di donazione del 5.06.2015 nonché la relativa richiesta di risarcimento danni, perché infondata in fatto ed in diritto con conseguente condanna alla rifusione delle spese, competenze e onorari del presente giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del
Procuratore costituito”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 26.11.2020 si è costituito in giudizio il quale ha impugnato e contestato le avverse deduzioni e conclusioni, Controparte_2 insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Rigettare la domanda attrice poiché infondata in fatto e in diritto e non provata;
2) Subordinatamente, rigettare la domanda attrice poiché infondata in fatto ed in diritto e non provata con riferimento alla posizione del convenuto
3) Con vittoria di spese e competenze di lite, con distrazione in favore del Controparte_2 procuratore antistatario costituito”.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale, interrogatorio formale e prova testimoniale;
all'esito dell'udienza “cartolare” del 7.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Giova da subito registrare come costituisca approdo giurisprudenziale pacifico il principio secondo cui “lo stabilire se le parti abbiano inteso stipulare un contratto definitivo ovvero un contratto preliminare di compravendita, rimettendo l'effetto traslativo ad una successiva manifestazione di consenso, si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito;
tale accertamento è incensurabile in Cassazione se è sorretto da una motivazione sufficiente ed esente da vizi logici o da errori giuridici e sia il risultato di un'interpretazione condotta nel rispetto delle regole di ermeneutica contrattuale dettate dagli art. 1362 e seguenti del codice civile” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. II, 20/11/2007, n. 24150).
Al fine di attribuire ad una convenzione negoziale la natura giuridica di contratto di compravendita ovvero di semplice preliminare, è determinante l'identificazione del comune intento dei paciscenti, diretto, nel primo caso, al trasferimento della proprietà della res verso la corresponsione del prezzo conformemente alla causa negoziale sancita dall'art. 1470 c.c. e, nel secondo, all'insorgenza di un particolare rapporto obbligatorio che impegni le parti medesime ad un'ulteriore manifestazione di volontà alla quale sono rimessi il trasferimento del diritto dominicale sul bene e il pagamento del prezzo (pur nella consapevolezza che la previsione della traditio del bene e/o il pagamento - anche totale - del prezzo non costituiscono profili incompatibili con l'intento di stipulare un semplice preliminare di vendita, ben potendo le parti manifestare, con pattuizioni di tal specie, null'altro che l'intento di anticipare le prestazioni del futuro contratto definitivo). In tema di interpretazione dei contratti ex art. 1362 c.c., il primo e principale strumento dell'operazione ermeneutica è costituito dalle parole che compongono la formulazione letterale dell'accordo negoziale: dalle espressioni lessicali impiegate dalle parti occorre muovere per la ricerca della comune intenzione dei contraenti, non trascurando tuttavia l'applicazione delle regole di interpretazione funzionale e sistematica in guisa da ricavarne la sicura conferma del significato delle parole adoperate nel contratto.
2. Va, poi, premesso che - per giurisprudenza della Suprema Corte ampiamente pacifica -
l'accertamento volto a stabilire se un contratto sia sottoposto a condizione sospensiva o meno, nonché la determinazione circa l'effettiva portata della condizione ed il suo avveramento costituiscono indagine devoluta al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se condotta nel rispetto delle regole che disciplinano l'interpretazione dei contratti (v. Cass. n. 1547 del 2019;
Cass. n. 1887 del 2018; Cass. n. 27320 del 2017; Cass. n. 4483 del 1996).
3. Ciò posto, dal chiaro ed inequivoco tenore letterale della sopra richiamata scrittura privata del
21.3.2013 emerge nitidamente come con il predetto negozio i paciscenti ebbero a concludere non già un contratto preliminare, bensì un contratto di compravendita sottoposto a condizione sospensiva.
Ed infatti, al punto A) del predetto negozio le parti convennero espressamente che “ CP_1 cede e vende al sig. che acquista per se o per altri ovvero per persona da Parte_1 nominare, l'esercizio commerciale “Bar Tabacchi Comite”, con sede in Crosia (CS), Viale della
Repubblica, 119 (P.IVA ) di cui è proprietario, con tutto il suo arredo (come di P.IVA_1 seguito specificato e con tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento della predetta attività commerciale;
B) La parte venditrice dichiara che l'intera attività commerciale oggi venduta è di sua esclusiva proprietà […]; C) La parte venditrice dichiara che per effetto della presente scrittura privata ogni arredo …viene ceduto e venduto alla parte acquirente;
[…]F) Le parti, quindi, stabiliscono che la presente vendita è subordinata alla cessione ed alla contestuale concessione ed intestazione in testa alla parte acquirente, ovvero alla persona da questa designata, della licenza di rivendita di Tabacchi n. 1 di cui la parte venditrice è titolare o concessionario;
G) La parte venditrice, sig. , in ragione di quanto sopra stabilito, con la firma in calce alla CP_1 presente, s'impegna, entro e non oltre il mese di maggio del presente anno solare, ad espletare tutte le attività amministrative, sottoscrivendo i necessari documenti e/o atti al fine ultimo di far conseguire in testa alla parte acquirente, ovvero alla persona da questi indicata, la licenza di rivendita Tabacchi n. 1 cui lo stesso è titolare ovvero concessionario, nonché le altre licenze comprese ed esercitate nella attività commerciale oggetto della presente vendita;
[…] L)”.
Detto altrimenti - osservato che scarsamente significativa, ai fini del corretto inquadramento dogmatico del negozio in questione, risulta la qualificazione operata dai paciscenti che hanno inteso attribuire a tale scrittura il nomen di “contratto preliminare di compravendita” - ritiene questo Tribunale che l'utilizzo delle locuzioni testé trascritte deponga inequivocabilmente nel senso che, con il predetto negozio, abbiano inteso concludere un contratto di vendita sottoposto a condizione sospensiva.
D'altra parte, se da un lato costituisce profilo non dirimente la circostanze relativa al pagamento di parte del prezzo (aspetto, questo, che - per ipotesi - potrebbe astrattamente caratterizzare tanto un contratto definitivo, quanto un contratto preliminare di compravendita c.d. “ad effetti anticipati”), dall'altro, va evidenziato come l'asserita portata obbligatoria del predetto contratto non sia in alcun modo evincibile dal tenore testuale dello stesso, non recando la scrittura la benché minima menzione circa l'assunzione, da parte dei contraenti, dei reciproci impegni ad addivenire alla stipula del contratto definitivo.
Sotto tale ultimo profilo, inoltre, non appare ultroneo rilevare come il sopra richiamato punto L) prevedesse la stipula di un “atto pubblico di compravendita” (e non già del contratto definitivo), verosimilmente ai soli fini della trascrizione e, dunque, della opponibilità ai terzi.
3.1 È pacifico, inoltre, che il contratto sottoposto a condizione sospensiva produce obbligazioni preliminari o prodromiche - da osservarsi dai contraenti durante la pendenza della condizione - il cui inadempimento può dar luogo ad una responsabilità contrattuale e ad una pronuncia di risoluzione per mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 1358 c.c..
È di conseguenza ammissibile la risoluzione di un contratto - divenuto inefficace per il mancato avveramento della condizione - per inadempimento dell'obbligo di comportarsi, in pendenza della condizione, secondo buona fede nonché di astenersi da quanto possa pregiudicare gli interessi dell'altro contraente e di compiere quanto sia del caso necessario affinché l'evento condizionante si verifichi (in tal senso, tra le tante, Cass., 22.3.2001 n. 4110).
Nello specifico, poi, “colui che si è obbligato o ha alienato un bene sotto la condizione sospensiva del rilascio di determinate autorizzazioni amministrative necessarie per la realizzazione delle finalità economiche che l'altra parte si propone, ha il dovere di compiere, per conservarne integre le ragioni, comportandosi secondo buona fede (art. 1358 c.c.), tutte le attività che da lui dipendono per l'avveramento di siffatta condizione, in modo da non impedire che la P.A. provveda sul rilascio delle autorizzazioni” (Cass. Civ., sent. n. 3207 del 2014).
4. La giurisprudenza di legittimità è unanime nell'affermare che "in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito (cfr. Cassazione civile sez.
VI, 22/06/2020, n. 12182) e, con specifico riferimento al concetto di "non scarsa importanza", ha precisato che "il giudice per valutarne la gravità dell'inadempimento contrattuale deve tener conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale" (cfr. Cassazione civile sez. III, 04/03/2022, n. 7187).
Il giudice, per valutarne la gravità, deve “tener conto in primo luogo di un parametro oggettivo, dovendosi verificare che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
l'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione , ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità. L'apprezzamento dell'interesse del creditore all'adempimento della prestazione integra l'elemento oggettivo della gravità dell'inadempimento, laddove nell'elemento soggettivo rientrano i comportamenti dell'una e dell'altra parte tali da rendere, nel caso concreto, meno grave un inadempimento che sotto il profilo oggettivo, avuto riguardo all'interesse della parte non inadempiente, raggiungerebbe la soglia della risoluzione. La valutazione della gravità dell'inadempimento sotto il profilo oggettivo comporta la verifica che
l'inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), si da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma negoziale. Essa quindi non si limita ad una stima meramente economica della parte di prestazione rimasta inadempiuta ma considera in che misura l'inadempimento precluda alla parte non inadempiente di realizzare
l'interesse che intendeva perseguire e per il quale ha instaurato il vincolo obbligatorio con l'altra parte." (cfr., ex multis, Cass. civ., 22346/2014).
Ed ancora, “accertare quando il ritardo ecceda qualsivoglia limite di tollerabilità costituisce apprezzamento discrezionale del giudice del merito, che deve essere condotto in relazione all'oggetto e alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto e all'interesse dell'altro contraente;
in particolare, con riferimento a tale ultimo elemento, il giudice deve accertare se il creditore abbia ancora interesse alla prestazione dopo un certo tempo, ovvero se egli sia danneggiato in modo irreparabile o rilevante dal ritardo della controparte, parzialmente o totalmente inadempiente” (Cass. n. 10127/2006).
5. Tanto premesso e venendo all'esame della domanda con cui l'odierno attore ha invocato lo scioglimento del vincolo contrattuale de quo, la restituzione del doppio della caparra e delle somme date in acconto, oltre al risarcimento dei danni patiti a causa dell'altrui condotta contra legem, osserva questo Tribunale che i rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale da una parte, e azione di recesso e di ritenzione della caparra dall'altro, si pongano in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, in più occasioni avuto modo di precisare che “la caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole ex lege, sicché, ove ciò avvenga, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta ovvero ad esigere il doppio di quella versata;
qualora, invece, detta parte preferisca agire per la risoluzione ovvero l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno va provato nell'an
e nel quantum” (da ultimo, vedasi Cassazione civile, sez. II, 27/04/2016, n. 8417).
Detto altrimenti, in tema di caparra confirmatoria la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 1385
c.c. (relativa alla facoltà della parte non inadempiente di recedere dal contratto ritenendo la caparra ricevuta o esigendone il doppio rispetto a quella versata) non è applicabile tutte le volte in cui detta parte, anziché recedere dal contratto, si avvalga del rimedio ordinario dell'azione di risoluzione del negozio, perdendo in tale ipotesi la caparra la sua funzione di liquidazione convenzionale anticipata del danno.
5.1 Ebbene, posto che nell'atto introduttivo del presente giudizio l'attore ha chiaramente optato per la domanda di risoluzione del contratto in esame e per il risarcimento del danno asseritamente patito
(con il conseguente corollario che non gli può essere riconosciuto il diritto ad esigere il doppio caparra incamerata), ritiene questo Tribunale che integri inadempimento colpevole e di non scarsa importanza imputabile in via esclusiva all'alienante - e, dunque, pienamente idoneo a legittimare l'utile esperimento della azionata domanda di risoluzione - il fatto che , pur a fronte CP_1 degli impegni assunti con il contratto in esame (v. scrittura privata del 21.3.2013 e, in particolare, lett. G): “La parte venditrice, sig. , in ragione di quanto sopra stabilito, con la firma CP_1 in calce alla presente, s'impegna entro e non oltre il mese di maggio del presente anno solare, ad espletare tutte le attività amministrative, sottoscrivendo i necessari documenti e/o atti, al fine ultimo di far conseguire in testa alla parte acquirente, ovvero alla persona da questi indicata, la licenza di rivendita Tabacchi n. 1 cui lo stesso è titolare ovvero concessionario, nonché le altre licenze comprese ed esercitate nell'attività commerciale oggetto della presente vendita”), non abbia in alcun modo provveduto all'attivazione dell'iter amministrativo funzionale al conseguimento della licenza in favore dell'acquirente o di persona da questi indicata.
Pertanto, in accoglimento della domanda spiegata dall'attore, va dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita intercorso tra gli odierni contendenti in data 21.3.2013, in ragione della grave condotta inadempiente ascrivibile in via esclusiva all'alienante.
5.2 Par d'uopo, poi, evidenziare che “ai sensi dell'art. 1458 c.c., alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'“accipiens”, il dovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente. Se tale obbligo restitutorio ha per oggetto somme di denaro, il ricevente è tenuto a restituirle maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione e non da quello in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita dall'altro contraente”
(Cassazione civile sez. I, 20/03/2018, n. 6911).
Pertanto, il solo (e non anche gli altri convenuti, estranei al rapporto contrattuale CP_1 risolto) va condannato alla restituzione - in favore dell'attore - della somma di € 20.000,00
(pacificamente versata a titolo di caparra confirmatoria contestualmente alla sottoscrizione del contratto in esame), oltre ad ulteriori € 15.100,00 dal medesimo incamerati a titolo di acconto sul prezzo di vendita (v. ricevute di pagamento doc. n. 2 allegato all'atto di citazione), aumentati di interessi calcolati dal dì della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio e sino al soddisfo.
In ordine, poi, all'asserita avvenuta restituzione delle predette somme a mezzo assegni bancari, parte convenuta - su cui incombeva il relativo nere probatorio - non ha dato prova rigorosa che i pagamenti de quibus sarebbero specificamente da ascrivere al predetto altrui credito restitutorio, sicché tale eccezione non risulta idonea a paralizzare l'avversa richiesta di pagamento, non potendosi attribuire a tali versamenti alcuna efficacia estintiva dell'obbligazione restitutoria in esame.
A tal riguardo va, infatti, richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore” (Cassazione civile, Sez. II, n. 27247 del 25/09/2023); ed ancora, “in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso” (ex multis, Cass. Civ., n. 26275 del 6.11.2017; v. anche Cass. Civ. n. 19527 del 9.11.2012: “Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito
è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. Soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso;
l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta, infatti, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che l'onere del creditore acquista la sua ragion d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esauriente e completa del fatto estintivo. Occorre ancora precisare che in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà accordata al solo debitore dal primo comma dell'art. 1193 c.c., di indicare a quale debito debba essere imputato il pagamento, va esercitata e si consuma all'atto del pagamento medesimo, sicché una successiva dichiarazione del debitore, senza l'adesione del creditore, e giuridicamente inefficace”).
6. Quanto, invece, alla richiesta di risarcimento danni azionata dall'attore “ravvisabile nel guadagno che le sarebbe derivato in caso di adempimento”, va considerato come in tema di danno da inadempimento contrattuale incomba ei qui dicit l'onere della prova circa l'an ed il quantum del pregiudizio che assume aver patito e per il quale invoca il giusto ristoro (cfr. Cass. Sez. 1, sentenza n. 21140 del 10/10/2007: “in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica
l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in una controversia in materia di cessione del credito, pur riconoscendo la sussistenza dell'inadempimento contrattuale, non aveva ritenuto provata dall'attore
l'esistenza del danno)” (ex multis, Cass. Sez. 1, sentenza n. 21140 del 10/10/2007, Rv. 599341).
Con particolare riferimento al danno patrimoniale da mancato guadagno, incombe sul danneggiato provare che, ove l'altro contraente fosse stato adempiente, avrebbe con certezza o comunque ragionevolmente conseguito una corresponsione economica, che invece non ha conseguito a causa dell'altrui inadempimento (Cass. 2015/24632: “Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito”).
Nel caso in esame, parte istante non ha adeguatamente allegato (e, tanto meno, provato) l'esistenza di specifici elementi di fatto dai quali poter desumere l'esistenza e la consistenza del pregiudizio asseritamente patito a causa della condotta contra legem ascritta al convenuto.
Sul punto, non appare ultroneo osservare come, per giurisprudenza ampiamente consolidata, “il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice del merito dagli artt. 1226 e 2056 c.c., s'inquadra nel potere generale attribuitogli dal disposto dell'art. 115 c.p.c., sì che non si estrinseca in un giudizio d'equità ma in un giudizio di diritto caratterizzato dall'equità giudiziale correttiva od integrativa, e trova ingresso a condizione che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata o infine debba ritenersi in re ipsa in quanto discendente in via diretta ed immediata dalla stessa situazione illegittima rappresentata in causa, nel solo caso di obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur. Grava, pertanto, sulla parte interessata dimostrare, secondo la regola generale posta dall'art. 2697 c.c., ogni elemento di fatto, di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che
l'apprezzamento equitativo esplichi la sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione della misura del danno stesso” (ex multis, Cassazione civile, sez. III, 08/01/2016, n. 127).
La facoltà di liquidare in via equitativa il danno presuppone, da un lato che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza di un danno risarcibile (di cui non è stata data prova nel caso di specie) e, dall'altro, che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno.
Ebbene, alla luce di tale ordine di considerazioni ed osservato che la situazione per cui pende l'odierno procedimento non è sussumibile tra quelle per le quali vi sia impossibilità o estrema difficoltà della prova del danno tali da legittimare la liquidazione equitativa (cui può farsi ricorso solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione), ritiene questo Tribunale che la mancanza di prova del danno sia di per sé sola sufficiente a fondare una statuizione di rigetto della domanda risarcitoria, trattandosi di domanda rimasta priva di adeguato riscontro probatorio in ordine ai concreti pregiudizi asseritamente patiti.
7. Venendo, poi, all'esame dell'azione revocatoria avanzata dall'attore ai sensi dell'art. 2901 c.c. con riguardo all'atto di donazione del 5.6.2015, la stessa è da ritenersi fondata e va accolta per le ragioni di seguito illustrate.
L'azione revocatoria ordinaria rientra tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e trova disciplina agli artt. 2901-2904 del codice civile.
La finalità di tale azione è essenzialmente di tipo conservativo-cautelare, posto che non mira a soddisfare direttamente le pretese del creditore, quanto piuttosto a preservare la garanzia patrimoniale generica del debitore che, ai sensi dell'art. 2740 c.c., “risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”, consentendo al creditore di ottenere la declaratoria giudiziale di inefficacia relativa dell'atto di disposizione lesivo delle proprie ragioni.
Per effetto della sentenza di revoca, infatti, il bene alienato dal debitore rimane esposto, presso l'acquirente, all'azione esecutiva del creditore, nel senso che il bene non retrocede nel patrimonio del debitore alienante e, tuttavia, rimane compreso nella garanzia generale spettante al creditore in base al combinato disposto dell'art. 2740 c.c. con gli artt. 2902 comma 1 e 2910 comma 2 c.c.
La lettera degli artt. 2901 e 2902 c.c. descrive in termini di inefficacia l'esito vittorioso dell'azione revocatoria ordinaria;
tale descrizione esclude, quindi, che il fondamento della revocatoria risieda in un vizio dell'atto revocando;
la validità dell'atto tra le parti resta impregiudicata dalla revoca, che elimina solo l'effetto secondario dell'atto dispositivo, consistente nel sottrarre il bene all'azione esecutiva dei creditori del disponente. In altre parole, il vittorioso esperimento dell'azione non è idoneo a determinare alcun effetto restitutorio rispetto al patrimonio del disponente, né, tantomeno, alcun effetto direttamente traslativo in favore dei creditori, comportando soltanto la dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto rispetto ai creditori e rendendo, conseguentemente, il bene - validamente ed efficacemente trasferito, o comunque oggetto di atto dispositivo - assoggettabile all'azione esecutiva senza in alcun modo caducare, ad ogni altro effetto, l'avvenuta disposizione.
7.1 Il creditore che intenda esperire l'azione revocatoria ordinaria, in ossequio al dettato dell'art. 2697 c.c., ha l'onere di provare la sussistenza dei seguenti presupposti:
1) l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente;
a tal riguardo va registrato che la giurisprudenza di legittimità e di merito hanno ormai da tempo accolto una “nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 22/03/2016, n. 5619);
2) l'atto di disposizione posto in essere dal debitore;
3) il pregiudizio arrecato dall'atto predetto alle ragioni creditorie e, in particolare, alla garanzia patrimoniale che assiste il credito (c.d. eventus damni);
4) il presupposto soggettivo in capo al debitore ovvero la conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio (c.d. scientia damni) e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (c.d. consilium fraudis);
5) il presupposto soggettivo in capo al terzo ove si tratti di atti a titolo oneroso, ovvero la consapevolezza del pregiudizio o la partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente, rispettivamente a seconda che l'atto dispositivo sia posteriore o anteriore al sorgere del credito.
7.2 Operato tale preliminare inquadramento, va da subito registrato come la giurisprudenza di legittimità e di merito abbiano ormai da tempo accolto una “nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 22/03/2016,
n. 5619).
Risulta, poi, provata per tabulas l'esistenza dell'atto di donazione per Notar Dott.ssa del Per_1
5.6.2015 (rep. n. 26207, racc n. 11859).
Né, d'altra parte, appare revocabile in dubbio la chiara e manifesta posteriorità dell'atto dispositivo testé richiamato rispetto al sorgere del credito restitutorio acclarato ai punti di parte motiva che precedono, credito riconducile alla condotta inadempiente serbata dal venditore rispetto agli impegni negoziali assunti in virtù della compravendita del 21.3.2013.
Ed infatti, “in tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato in riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto al momento della sua scadenza” (Cassazione civile sez. III, 18/08/2011, n. 17356), né, tanto meno, al momento del suo accertamento giudiziale, “ed anche per esso - per stabilire se sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio - è necessario fare riferimento alla data del contratto se di fonte contrattuale o alla data dell'illecito se si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c.” (Cassazione civile sez. III,
27/01/2009, n. 1968).
7.3 Per ciò che attiene al requisito dell'“eventus damni”, giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere che tale pregiudizio si verifichi non solo quando attraverso l'atto si determini una diminuzione reale ed effettiva del patrimonio del debitore, ma anche quando venga a profilarsi il pericolo di tale diminuzione ovvero venga a limitarsi o rendere più incerta e difficile la possibilità per il creditore di ottenere coattivamente la realizzazione del proprio credito (ad esempio, attraverso la sostituzione di beni facilmente reperibili con altri che si prestino ad essere distrutti o nascosti, oppure con beni non facilmente identificabili o con beni consumabili). Non è, dunque, richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito;
inoltre, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni (Cass. Civile Ord. Sez. 6, n.
23913/2019).
Detto altrimenti, l'eventus damni ricorre non solo quando il debitore divenga insolvente, ma anche quando l'atto abbia determinato una maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione del credito. Ciò posto, con l'atto di trasferimento in esame il debitore si è spogliato dei beni di sua proprietà (nello specifico, la “piena proprietà dell'azienda… commerciale” e l'“avviamento della descritta azienda, inteso come attitudine del complesso organizzativo dei beni alla produzione del reddito, unitamente a tutti gli enti mobili che arredano e corredano l'azienda stessa e, più precisamente, comprende gli attrezzi, gli utensili ed i beni strumentali …”).
Parte convenuta non ha allegato (e tanto meno provato) - per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria - che il suo patrimonio residuo fosse comunque tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore sì da escludere la sussistenza di tale rischio in ragione di ampie residualità patrimoniali, di cui invero non è emersa traccia.
È quindi da ritenersi - senza ombra di dubbio - che l'odierna parte istante abbia subìto un evidente pregiudizio vedendosi ridotte le possibilità di soddisfacimento del proprio credito.
7.4 Ebbene - posta da un lato la documentata ed incontestata natura gratuita dell'atto di trasferimento de quo (profilo, questo, che rende privo di rilievo l'accertamento circa lo status soggettivo della donataria) e, dall'altro, la circostanza che il predetto atto risulta sicuramente concluso in data successiva al sorgere del credito - l'insegnamento della Corte di Cassazione è consolidato nel ritenere sufficiente la mera scientia damni da parte del debitore, consistente nella generica ma effettiva consapevolezza - la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni - di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori ovvero anche solo la previsione di un mero danno potenzialmente suscettibile di prodursi in seguito al compimento dell'atto di disposizione
(Cassazione civile, sez. III, 07/07/2007, n. 15310).
Ora, nel caso in esame, alla luce del compendio probatorio risultante dalla documentazione versata in atti e dalle allegazioni delle parti, ritiene questo Tribunale provata la sussistenza dell'elemento soggettivo con riferimento alla posizione del debitore, motivo per cui può ragionevolmente concludersi che quest'ultimo - all'epoca della stipula del rogito notarile (5.6.2015) - abbia agito nella piena consapevolezza che la disposta donazione avrebbe seriamente e concretamente leso le legittime aspettative di soddisfacimento delle pretese creditorie della parte istante.
Pertanto, la domanda proposta merita integrale accoglimento, con conseguente declaratoria di inefficacia - nei confronti dell'odierno istante - dell'atto di donazione per Notar Dott.ssa Per_1 del 5.6.2015 (rep. n. 26207, racc n. 11859).
8. Con riferimento, invece, all'annessa domanda con cui l'attore ha invocato la declaratoria di inefficacia anche dell'ulteriore e successivo “atto di trasferimento … dal in favore Controparte_2 del sig. ”, osserva questo Tribunale come assuma rilievo evidentemente dirimente CP ed assorbente - nel senso della reiezione della predetta domanda - la circostanza che parte attrice abbia del tutto omesso di versare in atti l'atto negoziale con cui avrebbe venduto Controparte_2 al nipote l'azienda in questione. CP
9. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 ess. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa (parametrato al criterio del “decisum”) dell'attività effettivamente prestata e del livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, €
850,00 per la fase di studio;
€ 650,00 per la fase introduttiva;
€ 1.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.500,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 736/2020 R.G. - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1) Dichiara risolto il contratto di compravendita stipulato il 21.3.2013 ed intercorso tra e , per grave inadempimento a quest'ultimo imputabile in via Parte_1 CP_1 esclusiva.
2) Per l'effetto, condanna alla restituzione - in favore di parte attrice - della CP_1 somma di € 35.100,00, oltre interessi legali calcolati dal dì della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio e sino al soddisfo.
3) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. formulata da parte attrice e, per l'effetto, revoca e dichiara inefficace - nei confronti di parte istante - l'atto per Nora
Dott.ssa del 5.6.2015 (rep. n. 26207, racc n. 11859). Per_1
4) Rigetta le ulteriori domande avanzate dall'attore.
5) Condanna e in solido tra loro, a rifondere - in favore di CP_1 Controparte_2 parte attrice - le spese e competenze di lite del presente giudizio che vengono liquidate in complessivi € 4.000,00, oltre ad € 601,00 per esborsi documentati ed accessori come per legge.
6) Condanna l'attore a rifondere - in favore di - le spese e competenze di lite del CP presente giudizio che vengono liquidate in complessivi € 4.000,00, oltre ad € 58,60 per esborsi documentati ed accessori come per legge.
7) Ordina al competente conservatore dei Registri Immobiliari di procedere agli adempimenti pubblicitari necessari, con esonero da ogni responsabilità.
Così deciso in Castrovillari, il 28.1.2025.
Il Giudice
Dott. Matteo PRATO
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Alessandra
Minardi.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 736 del R.G.A.C. 2020, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Zagarese;
- attore - contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni CP_1 C.F._2
Forciniti;
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Controparte_2 C.F._3
Zicarelli;
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Rosina CP C.F._4
Vennari;
-convenuti-
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale i convenuti in epigrafe, assumendo che in data 21.3.2013 - nella qualità di promissario acquirente - aveva stipulato con un “contratto preliminare di vendita” CP_1 avente ad oggetto l'esercizio commerciale “Bar Tabacchi Comite”, sito in Crosia al viale della
Repubblica n. 119, unitamente all'arredo ed alle attrezzature ivi presenti. Ha riferito, altresì, che il corrispettivo per la vendita era stato concordemente pattuito in € 64.000,00 (di cui € 20.000,00 versati a titolo di “caparra confirmatoria” alla data di sottoscrizione del preliminare, € 20.000,00
“al momento del trasferimento in capo alla parte acquirente o alla persona da questi designata dell'intestazione della licenza di rivendita Tabacchi n. 1 della quale l'esercizio commerciale era dotato”, ed il restante importo di € 24.000,00 da versarsi “entro tre mesi dalla data in cui la parte acquirente o la persona da questi designata fosse effettivamente risultata titolare della licenza di rivendita tabacchi, alla cui cessione e contestuale concessione ed intestazione in capo alla parte acquirente o a terzo da questi designata veniva espressamente condizionata la vendita”), aggiungendo che il “contratto definitivo” avrebbe dovuto perfezionarsi “entro e non oltre tre mesi dalla intestazione della licenza di rivendita Tabacchi n. 1 in capo all'avv. ovvero a Parte_1 persona da questo indicata”. Ha riferito, inoltre, di aver versato “in data 22 marzo 2013 € 2.000,00; in data 25 marzo 2013 € 4.500,00; in data 2 aprile 2013 € 3.000,00; in data 11 aprile 2013 €
5.600,00 …quale acconto sul residuo prezzo da corrispondersi per il trasferimento dell'esercizio commerciale di tabacchi”. Ha lamentato, poi, che aveva omesso di porre in essere CP_1 tutte le “attività prodromiche e funzionali alla cessione ed intestazione della licenza di rivendita di Tabacchi in capo all'odierno attore o a persona da questo designata”, e che con atto di donazione per Notar del 5.6.2015 (rep. n. 26207, racc n. 11859) aveva trasferito - unitamente alla di Per_1 lui moglie - il predetto esercizio commerciale ed il relativo avviamento in Controparte_4 favore del proprio genitore Ha, inoltre, dedotto che quest'ultimo aveva poi Controparte_2
“ceduto la predetta attività - avente ad oggetto somministrazione di alimenti e bevande, l'annessa rivendita Tabacchi n. 1 e la ricevitoria Lotto n. 1847 - ad un proprio nipote …”. CP
Ha aggiunto, infine, che priva di riscontro era rimasta la missiva del 18.4.2019 con la quale ebbe a richiedere a la restituzione delle somme versate, concludendo per l'accoglimento CP_1 delle domande che, in sede di precisazione delle conclusioni, così venivano rassegnate:
- Preliminarmente accertata la sussistenza delle condizioni poste dagli artt. 1453 e 1455 c.c., dichiarare risolto per grave inadempimento del sig. il contratto preliminare CP_1 stipulato con scrittura privata del 21.3.2013 tra il predetto e l'Avv. CP_1 [...]
e conseguenzialmente condannare il predetto alla restituzione in Parte_1 CP_1 favore dell'Avv. dell'importo di € 55.100,00, di cui € 40.000,00 dovuti quale Parte_1 restituzione del doppio dell'importo corrisposto a titolo di caparra, ed € 15.100,00 quale acconti versati sul residuo prezzo dovuto, nonché al risarcimento del danno subito dall'attore e quantificabile in € 50.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere ritenuta di giustizia, in solido con il sig. e - Accertata e CP Controparte_2 dichiarata la natura fraudolenta ed abusiva della complessiva operazione negoziale mediante la quale è stato realizzato il trasferimento della titolarità del diritto di proprietà dell'esercizio commerciale oggetto del preliminare inadempiuto e delle connesse licenze dal in CP_1 favore del , ritenere altresì la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 2901 CP
c.c. e per l'effetto dichiarare inefficace nei confronti dell'Avv. l'atto di donazione Parte_1 Pers rogato per Notar del 5 giugno 2015 con il quale ha il sig. donato l'esercizio CP_1 commerciale e le connesse licenze di rivendita Tabacchi e ricevitoria Lotto in favore del padre,
nonché il successivo atto di trasferimento dello stesso dal in Controparte_2 Controparte_2 favore del sig. . Il tutto con vittoria di spese”. CP
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il
22.10.2020 si è costituito in giudizio , il quale - preliminarmente - ha eccepito il CP proprio difetto di legittimazione passiva per aver acquistato da solo alcuni arredi Controparte_2 presenti nell'esercizio commerciale per un valore complessivo di € 2.818,69; quanto al merito, ha impugnato e contestato la prospettazione attorea, evidenziando la totale correttezza della propria condotta e l'infondatezza delle domande attoree, così rassegnando le seguenti conclusioni: “il
Tribunale adito contrariis reiectis Rigetti la domanda attrice perché accerti e dichiari l'assoluta estraneità del signor ai fatti di causa;
accerti e dichiari che nessuna azione CP fraudolenta e/o abusiva è stata messa in atto da accertare e dichiarare che nessun CP atto di trasferimento è intervenuto tra e/o con il signor CP_1 Controparte_2 CP
; rigettare la richiesta di risarcimento danni avanzata dall'Avv. nei
[...] Parte_1 confronti del signor;
Con vittoria di spese e competenze di lite”. CP
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 24.11.2020 si è costituito in giudizio , il quale ha impugnato e contestato la prospettazione attorea, evidenziando CP_1 la totale correttezza della propria condotta - avendo lo stesso restituito le somme ricevute - e sottolineando, di contro, che la mancata stipula del contratto definitivo era da imputare unicamente al comportamento inadempiente tenuto dal promissario acquirente il quale avrebbe comunicato
“con ritardo il nominativo della persona da nominare”. Ha così concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare l'insussistenza/inesistenza del debito da parte del sig. CP_1
nei confronti del sig. e per l'effetto rigettare la domanda attrice di
[...] Parte_1 revoca dell'atto di donazione del 5.06.2015 nonché la relativa richiesta di risarcimento danni, perché infondata in fatto ed in diritto con conseguente condanna alla rifusione delle spese, competenze e onorari del presente giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del
Procuratore costituito”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 26.11.2020 si è costituito in giudizio il quale ha impugnato e contestato le avverse deduzioni e conclusioni, Controparte_2 insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Rigettare la domanda attrice poiché infondata in fatto e in diritto e non provata;
2) Subordinatamente, rigettare la domanda attrice poiché infondata in fatto ed in diritto e non provata con riferimento alla posizione del convenuto
3) Con vittoria di spese e competenze di lite, con distrazione in favore del Controparte_2 procuratore antistatario costituito”.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale, interrogatorio formale e prova testimoniale;
all'esito dell'udienza “cartolare” del 7.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Giova da subito registrare come costituisca approdo giurisprudenziale pacifico il principio secondo cui “lo stabilire se le parti abbiano inteso stipulare un contratto definitivo ovvero un contratto preliminare di compravendita, rimettendo l'effetto traslativo ad una successiva manifestazione di consenso, si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito;
tale accertamento è incensurabile in Cassazione se è sorretto da una motivazione sufficiente ed esente da vizi logici o da errori giuridici e sia il risultato di un'interpretazione condotta nel rispetto delle regole di ermeneutica contrattuale dettate dagli art. 1362 e seguenti del codice civile” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. II, 20/11/2007, n. 24150).
Al fine di attribuire ad una convenzione negoziale la natura giuridica di contratto di compravendita ovvero di semplice preliminare, è determinante l'identificazione del comune intento dei paciscenti, diretto, nel primo caso, al trasferimento della proprietà della res verso la corresponsione del prezzo conformemente alla causa negoziale sancita dall'art. 1470 c.c. e, nel secondo, all'insorgenza di un particolare rapporto obbligatorio che impegni le parti medesime ad un'ulteriore manifestazione di volontà alla quale sono rimessi il trasferimento del diritto dominicale sul bene e il pagamento del prezzo (pur nella consapevolezza che la previsione della traditio del bene e/o il pagamento - anche totale - del prezzo non costituiscono profili incompatibili con l'intento di stipulare un semplice preliminare di vendita, ben potendo le parti manifestare, con pattuizioni di tal specie, null'altro che l'intento di anticipare le prestazioni del futuro contratto definitivo). In tema di interpretazione dei contratti ex art. 1362 c.c., il primo e principale strumento dell'operazione ermeneutica è costituito dalle parole che compongono la formulazione letterale dell'accordo negoziale: dalle espressioni lessicali impiegate dalle parti occorre muovere per la ricerca della comune intenzione dei contraenti, non trascurando tuttavia l'applicazione delle regole di interpretazione funzionale e sistematica in guisa da ricavarne la sicura conferma del significato delle parole adoperate nel contratto.
2. Va, poi, premesso che - per giurisprudenza della Suprema Corte ampiamente pacifica -
l'accertamento volto a stabilire se un contratto sia sottoposto a condizione sospensiva o meno, nonché la determinazione circa l'effettiva portata della condizione ed il suo avveramento costituiscono indagine devoluta al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se condotta nel rispetto delle regole che disciplinano l'interpretazione dei contratti (v. Cass. n. 1547 del 2019;
Cass. n. 1887 del 2018; Cass. n. 27320 del 2017; Cass. n. 4483 del 1996).
3. Ciò posto, dal chiaro ed inequivoco tenore letterale della sopra richiamata scrittura privata del
21.3.2013 emerge nitidamente come con il predetto negozio i paciscenti ebbero a concludere non già un contratto preliminare, bensì un contratto di compravendita sottoposto a condizione sospensiva.
Ed infatti, al punto A) del predetto negozio le parti convennero espressamente che “ CP_1 cede e vende al sig. che acquista per se o per altri ovvero per persona da Parte_1 nominare, l'esercizio commerciale “Bar Tabacchi Comite”, con sede in Crosia (CS), Viale della
Repubblica, 119 (P.IVA ) di cui è proprietario, con tutto il suo arredo (come di P.IVA_1 seguito specificato e con tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento della predetta attività commerciale;
B) La parte venditrice dichiara che l'intera attività commerciale oggi venduta è di sua esclusiva proprietà […]; C) La parte venditrice dichiara che per effetto della presente scrittura privata ogni arredo …viene ceduto e venduto alla parte acquirente;
[…]F) Le parti, quindi, stabiliscono che la presente vendita è subordinata alla cessione ed alla contestuale concessione ed intestazione in testa alla parte acquirente, ovvero alla persona da questa designata, della licenza di rivendita di Tabacchi n. 1 di cui la parte venditrice è titolare o concessionario;
G) La parte venditrice, sig. , in ragione di quanto sopra stabilito, con la firma in calce alla CP_1 presente, s'impegna, entro e non oltre il mese di maggio del presente anno solare, ad espletare tutte le attività amministrative, sottoscrivendo i necessari documenti e/o atti al fine ultimo di far conseguire in testa alla parte acquirente, ovvero alla persona da questi indicata, la licenza di rivendita Tabacchi n. 1 cui lo stesso è titolare ovvero concessionario, nonché le altre licenze comprese ed esercitate nella attività commerciale oggetto della presente vendita;
[…] L)”.
Detto altrimenti - osservato che scarsamente significativa, ai fini del corretto inquadramento dogmatico del negozio in questione, risulta la qualificazione operata dai paciscenti che hanno inteso attribuire a tale scrittura il nomen di “contratto preliminare di compravendita” - ritiene questo Tribunale che l'utilizzo delle locuzioni testé trascritte deponga inequivocabilmente nel senso che, con il predetto negozio, abbiano inteso concludere un contratto di vendita sottoposto a condizione sospensiva.
D'altra parte, se da un lato costituisce profilo non dirimente la circostanze relativa al pagamento di parte del prezzo (aspetto, questo, che - per ipotesi - potrebbe astrattamente caratterizzare tanto un contratto definitivo, quanto un contratto preliminare di compravendita c.d. “ad effetti anticipati”), dall'altro, va evidenziato come l'asserita portata obbligatoria del predetto contratto non sia in alcun modo evincibile dal tenore testuale dello stesso, non recando la scrittura la benché minima menzione circa l'assunzione, da parte dei contraenti, dei reciproci impegni ad addivenire alla stipula del contratto definitivo.
Sotto tale ultimo profilo, inoltre, non appare ultroneo rilevare come il sopra richiamato punto L) prevedesse la stipula di un “atto pubblico di compravendita” (e non già del contratto definitivo), verosimilmente ai soli fini della trascrizione e, dunque, della opponibilità ai terzi.
3.1 È pacifico, inoltre, che il contratto sottoposto a condizione sospensiva produce obbligazioni preliminari o prodromiche - da osservarsi dai contraenti durante la pendenza della condizione - il cui inadempimento può dar luogo ad una responsabilità contrattuale e ad una pronuncia di risoluzione per mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 1358 c.c..
È di conseguenza ammissibile la risoluzione di un contratto - divenuto inefficace per il mancato avveramento della condizione - per inadempimento dell'obbligo di comportarsi, in pendenza della condizione, secondo buona fede nonché di astenersi da quanto possa pregiudicare gli interessi dell'altro contraente e di compiere quanto sia del caso necessario affinché l'evento condizionante si verifichi (in tal senso, tra le tante, Cass., 22.3.2001 n. 4110).
Nello specifico, poi, “colui che si è obbligato o ha alienato un bene sotto la condizione sospensiva del rilascio di determinate autorizzazioni amministrative necessarie per la realizzazione delle finalità economiche che l'altra parte si propone, ha il dovere di compiere, per conservarne integre le ragioni, comportandosi secondo buona fede (art. 1358 c.c.), tutte le attività che da lui dipendono per l'avveramento di siffatta condizione, in modo da non impedire che la P.A. provveda sul rilascio delle autorizzazioni” (Cass. Civ., sent. n. 3207 del 2014).
4. La giurisprudenza di legittimità è unanime nell'affermare che "in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito (cfr. Cassazione civile sez.
VI, 22/06/2020, n. 12182) e, con specifico riferimento al concetto di "non scarsa importanza", ha precisato che "il giudice per valutarne la gravità dell'inadempimento contrattuale deve tener conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale" (cfr. Cassazione civile sez. III, 04/03/2022, n. 7187).
Il giudice, per valutarne la gravità, deve “tener conto in primo luogo di un parametro oggettivo, dovendosi verificare che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
l'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione , ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità. L'apprezzamento dell'interesse del creditore all'adempimento della prestazione integra l'elemento oggettivo della gravità dell'inadempimento, laddove nell'elemento soggettivo rientrano i comportamenti dell'una e dell'altra parte tali da rendere, nel caso concreto, meno grave un inadempimento che sotto il profilo oggettivo, avuto riguardo all'interesse della parte non inadempiente, raggiungerebbe la soglia della risoluzione. La valutazione della gravità dell'inadempimento sotto il profilo oggettivo comporta la verifica che
l'inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), si da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma negoziale. Essa quindi non si limita ad una stima meramente economica della parte di prestazione rimasta inadempiuta ma considera in che misura l'inadempimento precluda alla parte non inadempiente di realizzare
l'interesse che intendeva perseguire e per il quale ha instaurato il vincolo obbligatorio con l'altra parte." (cfr., ex multis, Cass. civ., 22346/2014).
Ed ancora, “accertare quando il ritardo ecceda qualsivoglia limite di tollerabilità costituisce apprezzamento discrezionale del giudice del merito, che deve essere condotto in relazione all'oggetto e alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto e all'interesse dell'altro contraente;
in particolare, con riferimento a tale ultimo elemento, il giudice deve accertare se il creditore abbia ancora interesse alla prestazione dopo un certo tempo, ovvero se egli sia danneggiato in modo irreparabile o rilevante dal ritardo della controparte, parzialmente o totalmente inadempiente” (Cass. n. 10127/2006).
5. Tanto premesso e venendo all'esame della domanda con cui l'odierno attore ha invocato lo scioglimento del vincolo contrattuale de quo, la restituzione del doppio della caparra e delle somme date in acconto, oltre al risarcimento dei danni patiti a causa dell'altrui condotta contra legem, osserva questo Tribunale che i rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale da una parte, e azione di recesso e di ritenzione della caparra dall'altro, si pongano in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, in più occasioni avuto modo di precisare che “la caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole ex lege, sicché, ove ciò avvenga, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta ovvero ad esigere il doppio di quella versata;
qualora, invece, detta parte preferisca agire per la risoluzione ovvero l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno va provato nell'an
e nel quantum” (da ultimo, vedasi Cassazione civile, sez. II, 27/04/2016, n. 8417).
Detto altrimenti, in tema di caparra confirmatoria la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 1385
c.c. (relativa alla facoltà della parte non inadempiente di recedere dal contratto ritenendo la caparra ricevuta o esigendone il doppio rispetto a quella versata) non è applicabile tutte le volte in cui detta parte, anziché recedere dal contratto, si avvalga del rimedio ordinario dell'azione di risoluzione del negozio, perdendo in tale ipotesi la caparra la sua funzione di liquidazione convenzionale anticipata del danno.
5.1 Ebbene, posto che nell'atto introduttivo del presente giudizio l'attore ha chiaramente optato per la domanda di risoluzione del contratto in esame e per il risarcimento del danno asseritamente patito
(con il conseguente corollario che non gli può essere riconosciuto il diritto ad esigere il doppio caparra incamerata), ritiene questo Tribunale che integri inadempimento colpevole e di non scarsa importanza imputabile in via esclusiva all'alienante - e, dunque, pienamente idoneo a legittimare l'utile esperimento della azionata domanda di risoluzione - il fatto che , pur a fronte CP_1 degli impegni assunti con il contratto in esame (v. scrittura privata del 21.3.2013 e, in particolare, lett. G): “La parte venditrice, sig. , in ragione di quanto sopra stabilito, con la firma CP_1 in calce alla presente, s'impegna entro e non oltre il mese di maggio del presente anno solare, ad espletare tutte le attività amministrative, sottoscrivendo i necessari documenti e/o atti, al fine ultimo di far conseguire in testa alla parte acquirente, ovvero alla persona da questi indicata, la licenza di rivendita Tabacchi n. 1 cui lo stesso è titolare ovvero concessionario, nonché le altre licenze comprese ed esercitate nell'attività commerciale oggetto della presente vendita”), non abbia in alcun modo provveduto all'attivazione dell'iter amministrativo funzionale al conseguimento della licenza in favore dell'acquirente o di persona da questi indicata.
Pertanto, in accoglimento della domanda spiegata dall'attore, va dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita intercorso tra gli odierni contendenti in data 21.3.2013, in ragione della grave condotta inadempiente ascrivibile in via esclusiva all'alienante.
5.2 Par d'uopo, poi, evidenziare che “ai sensi dell'art. 1458 c.c., alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'“accipiens”, il dovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente. Se tale obbligo restitutorio ha per oggetto somme di denaro, il ricevente è tenuto a restituirle maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione e non da quello in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita dall'altro contraente”
(Cassazione civile sez. I, 20/03/2018, n. 6911).
Pertanto, il solo (e non anche gli altri convenuti, estranei al rapporto contrattuale CP_1 risolto) va condannato alla restituzione - in favore dell'attore - della somma di € 20.000,00
(pacificamente versata a titolo di caparra confirmatoria contestualmente alla sottoscrizione del contratto in esame), oltre ad ulteriori € 15.100,00 dal medesimo incamerati a titolo di acconto sul prezzo di vendita (v. ricevute di pagamento doc. n. 2 allegato all'atto di citazione), aumentati di interessi calcolati dal dì della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio e sino al soddisfo.
In ordine, poi, all'asserita avvenuta restituzione delle predette somme a mezzo assegni bancari, parte convenuta - su cui incombeva il relativo nere probatorio - non ha dato prova rigorosa che i pagamenti de quibus sarebbero specificamente da ascrivere al predetto altrui credito restitutorio, sicché tale eccezione non risulta idonea a paralizzare l'avversa richiesta di pagamento, non potendosi attribuire a tali versamenti alcuna efficacia estintiva dell'obbligazione restitutoria in esame.
A tal riguardo va, infatti, richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore” (Cassazione civile, Sez. II, n. 27247 del 25/09/2023); ed ancora, “in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso” (ex multis, Cass. Civ., n. 26275 del 6.11.2017; v. anche Cass. Civ. n. 19527 del 9.11.2012: “Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito
è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. Soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso;
l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta, infatti, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che l'onere del creditore acquista la sua ragion d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esauriente e completa del fatto estintivo. Occorre ancora precisare che in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà accordata al solo debitore dal primo comma dell'art. 1193 c.c., di indicare a quale debito debba essere imputato il pagamento, va esercitata e si consuma all'atto del pagamento medesimo, sicché una successiva dichiarazione del debitore, senza l'adesione del creditore, e giuridicamente inefficace”).
6. Quanto, invece, alla richiesta di risarcimento danni azionata dall'attore “ravvisabile nel guadagno che le sarebbe derivato in caso di adempimento”, va considerato come in tema di danno da inadempimento contrattuale incomba ei qui dicit l'onere della prova circa l'an ed il quantum del pregiudizio che assume aver patito e per il quale invoca il giusto ristoro (cfr. Cass. Sez. 1, sentenza n. 21140 del 10/10/2007: “in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica
l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in una controversia in materia di cessione del credito, pur riconoscendo la sussistenza dell'inadempimento contrattuale, non aveva ritenuto provata dall'attore
l'esistenza del danno)” (ex multis, Cass. Sez. 1, sentenza n. 21140 del 10/10/2007, Rv. 599341).
Con particolare riferimento al danno patrimoniale da mancato guadagno, incombe sul danneggiato provare che, ove l'altro contraente fosse stato adempiente, avrebbe con certezza o comunque ragionevolmente conseguito una corresponsione economica, che invece non ha conseguito a causa dell'altrui inadempimento (Cass. 2015/24632: “Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito”).
Nel caso in esame, parte istante non ha adeguatamente allegato (e, tanto meno, provato) l'esistenza di specifici elementi di fatto dai quali poter desumere l'esistenza e la consistenza del pregiudizio asseritamente patito a causa della condotta contra legem ascritta al convenuto.
Sul punto, non appare ultroneo osservare come, per giurisprudenza ampiamente consolidata, “il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice del merito dagli artt. 1226 e 2056 c.c., s'inquadra nel potere generale attribuitogli dal disposto dell'art. 115 c.p.c., sì che non si estrinseca in un giudizio d'equità ma in un giudizio di diritto caratterizzato dall'equità giudiziale correttiva od integrativa, e trova ingresso a condizione che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata o infine debba ritenersi in re ipsa in quanto discendente in via diretta ed immediata dalla stessa situazione illegittima rappresentata in causa, nel solo caso di obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur. Grava, pertanto, sulla parte interessata dimostrare, secondo la regola generale posta dall'art. 2697 c.c., ogni elemento di fatto, di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che
l'apprezzamento equitativo esplichi la sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione della misura del danno stesso” (ex multis, Cassazione civile, sez. III, 08/01/2016, n. 127).
La facoltà di liquidare in via equitativa il danno presuppone, da un lato che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza di un danno risarcibile (di cui non è stata data prova nel caso di specie) e, dall'altro, che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno.
Ebbene, alla luce di tale ordine di considerazioni ed osservato che la situazione per cui pende l'odierno procedimento non è sussumibile tra quelle per le quali vi sia impossibilità o estrema difficoltà della prova del danno tali da legittimare la liquidazione equitativa (cui può farsi ricorso solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione), ritiene questo Tribunale che la mancanza di prova del danno sia di per sé sola sufficiente a fondare una statuizione di rigetto della domanda risarcitoria, trattandosi di domanda rimasta priva di adeguato riscontro probatorio in ordine ai concreti pregiudizi asseritamente patiti.
7. Venendo, poi, all'esame dell'azione revocatoria avanzata dall'attore ai sensi dell'art. 2901 c.c. con riguardo all'atto di donazione del 5.6.2015, la stessa è da ritenersi fondata e va accolta per le ragioni di seguito illustrate.
L'azione revocatoria ordinaria rientra tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e trova disciplina agli artt. 2901-2904 del codice civile.
La finalità di tale azione è essenzialmente di tipo conservativo-cautelare, posto che non mira a soddisfare direttamente le pretese del creditore, quanto piuttosto a preservare la garanzia patrimoniale generica del debitore che, ai sensi dell'art. 2740 c.c., “risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”, consentendo al creditore di ottenere la declaratoria giudiziale di inefficacia relativa dell'atto di disposizione lesivo delle proprie ragioni.
Per effetto della sentenza di revoca, infatti, il bene alienato dal debitore rimane esposto, presso l'acquirente, all'azione esecutiva del creditore, nel senso che il bene non retrocede nel patrimonio del debitore alienante e, tuttavia, rimane compreso nella garanzia generale spettante al creditore in base al combinato disposto dell'art. 2740 c.c. con gli artt. 2902 comma 1 e 2910 comma 2 c.c.
La lettera degli artt. 2901 e 2902 c.c. descrive in termini di inefficacia l'esito vittorioso dell'azione revocatoria ordinaria;
tale descrizione esclude, quindi, che il fondamento della revocatoria risieda in un vizio dell'atto revocando;
la validità dell'atto tra le parti resta impregiudicata dalla revoca, che elimina solo l'effetto secondario dell'atto dispositivo, consistente nel sottrarre il bene all'azione esecutiva dei creditori del disponente. In altre parole, il vittorioso esperimento dell'azione non è idoneo a determinare alcun effetto restitutorio rispetto al patrimonio del disponente, né, tantomeno, alcun effetto direttamente traslativo in favore dei creditori, comportando soltanto la dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto rispetto ai creditori e rendendo, conseguentemente, il bene - validamente ed efficacemente trasferito, o comunque oggetto di atto dispositivo - assoggettabile all'azione esecutiva senza in alcun modo caducare, ad ogni altro effetto, l'avvenuta disposizione.
7.1 Il creditore che intenda esperire l'azione revocatoria ordinaria, in ossequio al dettato dell'art. 2697 c.c., ha l'onere di provare la sussistenza dei seguenti presupposti:
1) l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente;
a tal riguardo va registrato che la giurisprudenza di legittimità e di merito hanno ormai da tempo accolto una “nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 22/03/2016, n. 5619);
2) l'atto di disposizione posto in essere dal debitore;
3) il pregiudizio arrecato dall'atto predetto alle ragioni creditorie e, in particolare, alla garanzia patrimoniale che assiste il credito (c.d. eventus damni);
4) il presupposto soggettivo in capo al debitore ovvero la conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio (c.d. scientia damni) e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (c.d. consilium fraudis);
5) il presupposto soggettivo in capo al terzo ove si tratti di atti a titolo oneroso, ovvero la consapevolezza del pregiudizio o la partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente, rispettivamente a seconda che l'atto dispositivo sia posteriore o anteriore al sorgere del credito.
7.2 Operato tale preliminare inquadramento, va da subito registrato come la giurisprudenza di legittimità e di merito abbiano ormai da tempo accolto una “nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 22/03/2016,
n. 5619).
Risulta, poi, provata per tabulas l'esistenza dell'atto di donazione per Notar Dott.ssa del Per_1
5.6.2015 (rep. n. 26207, racc n. 11859).
Né, d'altra parte, appare revocabile in dubbio la chiara e manifesta posteriorità dell'atto dispositivo testé richiamato rispetto al sorgere del credito restitutorio acclarato ai punti di parte motiva che precedono, credito riconducile alla condotta inadempiente serbata dal venditore rispetto agli impegni negoziali assunti in virtù della compravendita del 21.3.2013.
Ed infatti, “in tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato in riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto al momento della sua scadenza” (Cassazione civile sez. III, 18/08/2011, n. 17356), né, tanto meno, al momento del suo accertamento giudiziale, “ed anche per esso - per stabilire se sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio - è necessario fare riferimento alla data del contratto se di fonte contrattuale o alla data dell'illecito se si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c.” (Cassazione civile sez. III,
27/01/2009, n. 1968).
7.3 Per ciò che attiene al requisito dell'“eventus damni”, giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere che tale pregiudizio si verifichi non solo quando attraverso l'atto si determini una diminuzione reale ed effettiva del patrimonio del debitore, ma anche quando venga a profilarsi il pericolo di tale diminuzione ovvero venga a limitarsi o rendere più incerta e difficile la possibilità per il creditore di ottenere coattivamente la realizzazione del proprio credito (ad esempio, attraverso la sostituzione di beni facilmente reperibili con altri che si prestino ad essere distrutti o nascosti, oppure con beni non facilmente identificabili o con beni consumabili). Non è, dunque, richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito;
inoltre, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni (Cass. Civile Ord. Sez. 6, n.
23913/2019).
Detto altrimenti, l'eventus damni ricorre non solo quando il debitore divenga insolvente, ma anche quando l'atto abbia determinato una maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione del credito. Ciò posto, con l'atto di trasferimento in esame il debitore si è spogliato dei beni di sua proprietà (nello specifico, la “piena proprietà dell'azienda… commerciale” e l'“avviamento della descritta azienda, inteso come attitudine del complesso organizzativo dei beni alla produzione del reddito, unitamente a tutti gli enti mobili che arredano e corredano l'azienda stessa e, più precisamente, comprende gli attrezzi, gli utensili ed i beni strumentali …”).
Parte convenuta non ha allegato (e tanto meno provato) - per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria - che il suo patrimonio residuo fosse comunque tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore sì da escludere la sussistenza di tale rischio in ragione di ampie residualità patrimoniali, di cui invero non è emersa traccia.
È quindi da ritenersi - senza ombra di dubbio - che l'odierna parte istante abbia subìto un evidente pregiudizio vedendosi ridotte le possibilità di soddisfacimento del proprio credito.
7.4 Ebbene - posta da un lato la documentata ed incontestata natura gratuita dell'atto di trasferimento de quo (profilo, questo, che rende privo di rilievo l'accertamento circa lo status soggettivo della donataria) e, dall'altro, la circostanza che il predetto atto risulta sicuramente concluso in data successiva al sorgere del credito - l'insegnamento della Corte di Cassazione è consolidato nel ritenere sufficiente la mera scientia damni da parte del debitore, consistente nella generica ma effettiva consapevolezza - la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni - di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori ovvero anche solo la previsione di un mero danno potenzialmente suscettibile di prodursi in seguito al compimento dell'atto di disposizione
(Cassazione civile, sez. III, 07/07/2007, n. 15310).
Ora, nel caso in esame, alla luce del compendio probatorio risultante dalla documentazione versata in atti e dalle allegazioni delle parti, ritiene questo Tribunale provata la sussistenza dell'elemento soggettivo con riferimento alla posizione del debitore, motivo per cui può ragionevolmente concludersi che quest'ultimo - all'epoca della stipula del rogito notarile (5.6.2015) - abbia agito nella piena consapevolezza che la disposta donazione avrebbe seriamente e concretamente leso le legittime aspettative di soddisfacimento delle pretese creditorie della parte istante.
Pertanto, la domanda proposta merita integrale accoglimento, con conseguente declaratoria di inefficacia - nei confronti dell'odierno istante - dell'atto di donazione per Notar Dott.ssa Per_1 del 5.6.2015 (rep. n. 26207, racc n. 11859).
8. Con riferimento, invece, all'annessa domanda con cui l'attore ha invocato la declaratoria di inefficacia anche dell'ulteriore e successivo “atto di trasferimento … dal in favore Controparte_2 del sig. ”, osserva questo Tribunale come assuma rilievo evidentemente dirimente CP ed assorbente - nel senso della reiezione della predetta domanda - la circostanza che parte attrice abbia del tutto omesso di versare in atti l'atto negoziale con cui avrebbe venduto Controparte_2 al nipote l'azienda in questione. CP
9. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 ess. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa (parametrato al criterio del “decisum”) dell'attività effettivamente prestata e del livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, €
850,00 per la fase di studio;
€ 650,00 per la fase introduttiva;
€ 1.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.500,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 736/2020 R.G. - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1) Dichiara risolto il contratto di compravendita stipulato il 21.3.2013 ed intercorso tra e , per grave inadempimento a quest'ultimo imputabile in via Parte_1 CP_1 esclusiva.
2) Per l'effetto, condanna alla restituzione - in favore di parte attrice - della CP_1 somma di € 35.100,00, oltre interessi legali calcolati dal dì della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio e sino al soddisfo.
3) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. formulata da parte attrice e, per l'effetto, revoca e dichiara inefficace - nei confronti di parte istante - l'atto per Nora
Dott.ssa del 5.6.2015 (rep. n. 26207, racc n. 11859). Per_1
4) Rigetta le ulteriori domande avanzate dall'attore.
5) Condanna e in solido tra loro, a rifondere - in favore di CP_1 Controparte_2 parte attrice - le spese e competenze di lite del presente giudizio che vengono liquidate in complessivi € 4.000,00, oltre ad € 601,00 per esborsi documentati ed accessori come per legge.
6) Condanna l'attore a rifondere - in favore di - le spese e competenze di lite del CP presente giudizio che vengono liquidate in complessivi € 4.000,00, oltre ad € 58,60 per esborsi documentati ed accessori come per legge.
7) Ordina al competente conservatore dei Registri Immobiliari di procedere agli adempimenti pubblicitari necessari, con esonero da ogni responsabilità.
Così deciso in Castrovillari, il 28.1.2025.
Il Giudice
Dott. Matteo PRATO
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Alessandra
Minardi.