Articolo 2 della Legge 5 ottobre 1991, n. 327
Articolo 1Articolo 3
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29 ottobre 1991
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 29 della convenzione stessa.
Entrata in vigore il 29 ottobre 1991
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