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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 20/11/2024, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 400/2024 promossa con ricorso depositato in data 15.03.2024 da
, C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
28.09.1974 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Benedetto del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , nato ad [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
Piceno il 01.04.1971 e residente in [...](Teramo), Frazione Villa Rosa, Lungomare Italia, 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Di Marcello
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 31.10.2024 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER LA RICORRENTE: come da memoria ex art. 473bis.29 c.p.c. “nel merito, confermare i provvedimenti a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Teramo del 20.02.2023 n. 144 , integrata con decreto di correzione di errore materiale del 1.03.2023 , disponendo l'affido super esclusivo della figlia minore alla madre, già disposto in via di urgenza nel sub procedimento Persona_1
400-172024, sia per le decisioni di ordinaria amministrazione , che per quelle di straordinaria amministrazione , oltre alla revoca dei diritti di visita del padre
[...]
alla figlia” Controparte_1
PER IL RESISTENTE: “Chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, effettuate le opportune indagini e l'opportuna istruttoria voglia:
1. In via preliminare: disporre il differimento dell'udienza e disporre la traduzione del detenuto presso la CC di Ascoli Piceno;
2. Nel merito: disporre la revoca dell'ordinanza 19.3.24 del Tribunale di Ascoli Piceno nella parte in cui prevede l'applicazione dell'affido esclusivo alla madre, nonché, nella parte in cui non prevede gli incontri con il padre e per l'effetto, rigettare ogni avversa richiesta di controparte;
3. Nel merito, in via subordinata: disporre la revoca parziale dell'ordinanza 19.3.24 del Tribunale di Ascoli Piceno nella parte in cui prevede non prevede gli incontri con il padre e per l'effetto, rigettare ogni avversa richiesta di controparte;
disponendo che essi avvengano attraverso incontri protetti gestiti tramite il SS di competenza”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.03.2024 sulla premessa che: Parte_1
- in data 03.07.2004, nel Comune di Monteprandone, aveva contratto matrimonio concordatario – trascritto nel registro degli atti di Stato Civile di detto Comune Anno
2004 Numero 7, parte II, Serie A, Ufficio 2 – con il sig.
[...]
, nato ad [...] il [...], C.F. CP_1
, residente in [...]di Martinsicuro, Lungomare Italia 6; C.F._3 − dalla loro unione era nata in data [...] a [...] la figlia , la quale risiede con la madre in Monteprandone, Via Gramsci 17; Per_1
− dopo la separazione effettuata con le forme della negoziazione assistita, omologata con visto del PM Dott.ssa Piccioni del Tribunale di Ascoli Piceno in data 29.12.2020, era stata dichiarata dal Tribunale di Teramo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, a seguito di ricorso giudiziale presentato dalla ricorrente, con sentenza del
20.02.2023 n. 144, poi integrata con decreto di correzione di errore materiale del
01.03.2023;
− detta sentenza aveva confermato le condizioni a cui i coniugi erano addivenuti congiuntamente all'udienza presidenziale di divorzio, nel cui verbale era stato previsto:
“affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente presso la madre a cui resta assegnata la casa coniugale, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana, in orario da concordare, tenuto conto delle esigenze di vita della figlia, e di quelle lavorative del padre, presso l'abitazione dei nonni paterni e/o del sovrastante appartamento in cui vivono il fratello del ricorrente e la sua famiglia alla presenza dei suddetti familiari
(nonni, zii, e cugini); le suddette modalità di visita del padre resteranno in vigore per il periodo di sei mesi al fine del graduale ripristino del rapporto padre-figlia con impegno delle parti di rivederlo alla scadenza del semestre e valutare la possibilità auspicata di pervenire ad una frequentazione non mediata;
confermare nel resto le condizioni della separazione in atto. I coniugi si impegnano altresì al reciproco rispetto ed a mantenere nell'interesse della figlia un clima sereno e disteso, estendendo tale raccomandazione ai rispettivi familiari”;
− dopo la sentenza di divorzio, erano tuttavia intervenuti fatti di rilevante gravità per esclusiva responsabilità del sig. atteso che in data 21.04.2023 la sig.ra CP_1
aveva sporto querela contro l'ex coniuge, già diffidato con decreto di Parte_1
ammonimento del Questore di Ascoli Piceno, per gravissimi atti persecutori di stalking perpetrati a mezzo di messaggi, telefonate, scritti di pugno del aggressioni CP_1 verbali e per gli specifici fatti del 21.04.2023, denunciati dalla ricorrente, relativi ad aggressione da parte del con richiesta di denaro nei suoi confronti;
CP_1
− a seguito della querela il PM, svolte le opportune indagini, con decreto del
22.05.2023 emesso nel procedimento RGNR 951/2023 chiedeva giudizio immediato nei confronti di , per i reati di cui agli art. 612 bis 1 e Controparte_1
2 comma c.p., 610-61n. 2 c.p., 81-56-629 1 e 2 comma c.p. in relazione all'art. 628 comma 3 n. 1 c.p.;
− con provvedimento del 26.05.2023 il GIP disponeva procedersi a giudizio immediato nei confronti del resistente e fissava udienza collegiale per il 12.07.2023, di talché iniziava il procedimento penale a carico del con il n. RG DIB 414/2023; CP_1
− venivano altresì richieste dal PM, a carico del le misure cautelari di CP_1
obbligo di dimora nel Comune di Martinsicuro e divieto di avvicinamento e comunicazione con la parte istante, accolte dal GIP con decreto del 3.05.2023; detta misura, su richiesta della difesa dell'imputato, veniva modificata dal G.I.P. in data
11.05.2023 solo nella parte relativa all'obbligo di dimora a Martinsicuro, con quella del divieto di dimora nella provincia di Ascoli Piceno;
− nel corso del giudizio penale, il tuttavia reiterava nuovi atti di stalking CP_1
e gravi minacce di morte nei confronti della ricorrente;
− dette minacce venivano inoltrate a mezzo messaggi sull'utenza telefonica intestata alla sig.ra ma in uso alla figlia minore, per cui la sig.ra era costretta Parte_1 Parte_1
a proporre nuovo atto di querela in data 09.02.2024, formulando contestuale richiesta di aggravamento delle misure cautelari in corso;
− a questo punto il PM disponeva l'aggravamento delle misure cautelari, mediante disposizione della custodia nel carcere di Marino del Tronto del sig.
[...]
; CP_1
− per le ragioni innanzi esposte, era dunque necessario che le condizioni del divorzio venissero modificate, disponendo l'affido esclusivo della figlia minore alla Per_1
madre, sia per le decisioni di ordinaria amministrazione, che per quelle di straordinaria amministrazione, oltre alla revoca dei diritti di visita del padre alla figlia, per cui chiedeva anche l'emanazione di provvedimenti indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di disporre la modifica, in detti termini, delle condizioni di divorzio stabilite nella sopra indicata sentenza del Tribunale di Teramo.
Con decreto del 19.03.2024, il Presidente del Tribunale designava Giudice relatore della causa la dott.ssa Rita De Angelis e fissava per la comparizione delle parti dinanzi ad essa l'udienza del 10.10.2024.
In pari data il G.I. adottava i provvedimenti indifferibili con i quali disponeva l'affido esclusivo della minore, alla madre nonché la sospensione dei Persona_1
diritti di visita del padre alla figlia minore;
tali provvedimenti Controparte_1
venivano confermati alla successiva udienza del 28.03.2024 nel sub procedimento n.
400/2024 -1 apertosi a seguito del decreto ex art. 473 bis.15 c.p.c. adottato dal G.I.
Il resistente, costituitosi in giudizio nella fase di merito con comparsa depositata telematicamente in data 25.03.2024, chiedeva in primo luogo il differimento dell'udienza avendo intenzione di comparire personalmente e chiedendo, pertanto, di ordinarne la traduzione in quanto detenuto;
nel merito, chiedeva la revoca dei provvedimenti indifferibili del G.I. relativi all'affido esclusivo della figlia minore alla madre e alla sospensione degli incontri padre-figlia.
All'udienza del 10.10.2024 il resistente non compariva e insisteva, nuovamente, perché il Giudice ne ordinasse la traduzione per una successiva udienza, che veniva fissata per il giorno 24.10.2024, previa reiterazione del provvedimento di affido super-esclusivo alla madre della minore. Nondimeno il malgrado il differimento e l'ordine CP_1
di traduzione, rinunciava a comparire anche all'udienza fissata a tale scopo dal G.I., il quale, di conseguenza, disponeva la discussione orale della causa e, all'esito, la rimetteva al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio come sia opportuno confermare i provvedimenti indifferibili adottati dal G.I. in data 19.03.2024, dovendosi disporre, come richiesto dalla ricorrente,
l'affidamento super-esclusivo o esclusivo c.d. rafforzato della minore Persona_1
alla madre, alla luce della gravità dei reati posti in essere dal nei
[...] CP_1 confronti della anche con il coinvolgimento, mediante telefono cellulare, Parte_1
della figlia, che connotano una evidente inidoneità genitoriale del resistente.
Invero, nel caso di specie l'affido condiviso della minore sarebbe Persona_1
contrario al suo interesse morale e materiale e rischierebbe di determinarle un grave pregiudizio. Il giudice è infatti chiamato a «privilegiare la soluzione più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore» (cfr. Cass. n.
27/2017; Cass. n. 14728/2016).
Applicando tale criterio, l'ordinamento ha previsto la regola generale dell'affido condiviso nel rispetto della bigenitorialità.
Conseguentemente, l'affido esclusivo ex art. 337-quater c.c. rappresenta una deroga eccezionale giustificata da una carenza educativa di uno dei due genitori tale da rendere pregiudizievole l'affido condiviso per i minori, ossia qualora ponga in serio pericolo o alteri il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico (cfr. Cass. n. 27591/2021; Cass. n.
6535/2019; Cass. n. 5108/2012).
Nel caso di specie, il resistente è stato condannato da questo Tribunale, con sentenza non definitiva, per i reati di atti persecutori, di violenza privata e di tentata estorsione nei confronti della ricorrente, alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione.
In precedenza, era inoltre stata rigettata l'istanza di revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Ascoli Piceno e di avvicinamento alla Parte_1
in quanto le reiterate e plurime violazioni delle prescrizioni da parte del resistente denotano “una totale insofferenza ad alcun tipo di restrizione o controllo, oltre che spiccata determinazione e pericolosità”, come stabilito dalla Corte d'appello di
Ancona nel decreto depositato in atti dalla ricorrente.
Soprattutto, il ha inviato a un'utenza telefonica intestata all'ex moglie ma CP_1
che sapeva essere in uso alla figlia , ripetuti messaggi ingiuriosi nei confronti Per_1
della arrivando persino a trasmettere foto di proiettili, specificando alla figlia Parte_1
che uno di essi era destinato alla madre, il tutto con evidente turbamento e pregiudizio per la serenità psichica della minore. Tali condotte impongono altresì la conferma della sospensione degli incontri padre- figlia, non ritenendosi in ogni caso idonea una frequentazione nell'ambiente del carcere. D'altra parte, vista la gravità delle condotte delittuose poste in essere dal resistente nei confronti dell'ex moglie e stante il suo stato di detenzione, sarebbe pressoché impossibile per i coniugi concordare qualsivoglia decisione in merito alla figlia Persona_1
Invero, va disposto l'affido esclusivo della prole e dunque la possibilità che le decisioni di maggior interesse per i figli siano adottate da un solo genitore, qualora degli addebiti mossi al coniuge non affidatario siano particolarmente gravi ed in considerazione delle difficoltà cui il coniuge affidatario andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione della prole con l'altro (cfr. in questi termini, Tribunale Torino sez. VII, 26/10/2021, n.4727).
Va aggiunto che a differenza dell'ex marito, la ricorrente appare pienamente idonea a svolgere i compiti di accudimento ed educazione della prole, avendolo già fatto positivamente in passato, come dimostra peraltro il buon rendimento scolastico della figlia attestato dalla pagella scolastica prodotta dalla Parte_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono, dunque, poste a carico del resistente e in favore della parte ricorrente.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, a modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e , statuite nella Parte_1 Controparte_1
Sentenza n. 144/2023 pubblicata il 20.02.2023, come integrata dal successivo decreto di correzione dell'errore materiale n. cronol. 3284/2023 del 01.03.2023, emessa dal
Tribunale di Teramo nel giudizio n. 2627/2022 R.G., così provvede:
1) dispone l'affido super-esclusivo della minore nata il Persona_1
13.04.2008 a San Benedetto del Tronto (AP), alla madre;
Parte_1
2) dispone la sospensione dei diritti di visita del padre alla Controparte_1
figlia minore, Persona_1 3) conferma per il resto la sopra menzionata sentenza di divorzio del Tribunale di
Teramo;
4) condanna alla refusione in favore della ricorrente Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 132,53 per esborsi
[...]
ed € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A.
e c.p.a. come per legge.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 20/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 400/2024 promossa con ricorso depositato in data 15.03.2024 da
, C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
28.09.1974 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Benedetto del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , nato ad [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
Piceno il 01.04.1971 e residente in [...](Teramo), Frazione Villa Rosa, Lungomare Italia, 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Di Marcello
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 31.10.2024 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER LA RICORRENTE: come da memoria ex art. 473bis.29 c.p.c. “nel merito, confermare i provvedimenti a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Teramo del 20.02.2023 n. 144 , integrata con decreto di correzione di errore materiale del 1.03.2023 , disponendo l'affido super esclusivo della figlia minore alla madre, già disposto in via di urgenza nel sub procedimento Persona_1
400-172024, sia per le decisioni di ordinaria amministrazione , che per quelle di straordinaria amministrazione , oltre alla revoca dei diritti di visita del padre
[...]
alla figlia” Controparte_1
PER IL RESISTENTE: “Chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, effettuate le opportune indagini e l'opportuna istruttoria voglia:
1. In via preliminare: disporre il differimento dell'udienza e disporre la traduzione del detenuto presso la CC di Ascoli Piceno;
2. Nel merito: disporre la revoca dell'ordinanza 19.3.24 del Tribunale di Ascoli Piceno nella parte in cui prevede l'applicazione dell'affido esclusivo alla madre, nonché, nella parte in cui non prevede gli incontri con il padre e per l'effetto, rigettare ogni avversa richiesta di controparte;
3. Nel merito, in via subordinata: disporre la revoca parziale dell'ordinanza 19.3.24 del Tribunale di Ascoli Piceno nella parte in cui prevede non prevede gli incontri con il padre e per l'effetto, rigettare ogni avversa richiesta di controparte;
disponendo che essi avvengano attraverso incontri protetti gestiti tramite il SS di competenza”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.03.2024 sulla premessa che: Parte_1
- in data 03.07.2004, nel Comune di Monteprandone, aveva contratto matrimonio concordatario – trascritto nel registro degli atti di Stato Civile di detto Comune Anno
2004 Numero 7, parte II, Serie A, Ufficio 2 – con il sig.
[...]
, nato ad [...] il [...], C.F. CP_1
, residente in [...]di Martinsicuro, Lungomare Italia 6; C.F._3 − dalla loro unione era nata in data [...] a [...] la figlia , la quale risiede con la madre in Monteprandone, Via Gramsci 17; Per_1
− dopo la separazione effettuata con le forme della negoziazione assistita, omologata con visto del PM Dott.ssa Piccioni del Tribunale di Ascoli Piceno in data 29.12.2020, era stata dichiarata dal Tribunale di Teramo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, a seguito di ricorso giudiziale presentato dalla ricorrente, con sentenza del
20.02.2023 n. 144, poi integrata con decreto di correzione di errore materiale del
01.03.2023;
− detta sentenza aveva confermato le condizioni a cui i coniugi erano addivenuti congiuntamente all'udienza presidenziale di divorzio, nel cui verbale era stato previsto:
“affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente presso la madre a cui resta assegnata la casa coniugale, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana, in orario da concordare, tenuto conto delle esigenze di vita della figlia, e di quelle lavorative del padre, presso l'abitazione dei nonni paterni e/o del sovrastante appartamento in cui vivono il fratello del ricorrente e la sua famiglia alla presenza dei suddetti familiari
(nonni, zii, e cugini); le suddette modalità di visita del padre resteranno in vigore per il periodo di sei mesi al fine del graduale ripristino del rapporto padre-figlia con impegno delle parti di rivederlo alla scadenza del semestre e valutare la possibilità auspicata di pervenire ad una frequentazione non mediata;
confermare nel resto le condizioni della separazione in atto. I coniugi si impegnano altresì al reciproco rispetto ed a mantenere nell'interesse della figlia un clima sereno e disteso, estendendo tale raccomandazione ai rispettivi familiari”;
− dopo la sentenza di divorzio, erano tuttavia intervenuti fatti di rilevante gravità per esclusiva responsabilità del sig. atteso che in data 21.04.2023 la sig.ra CP_1
aveva sporto querela contro l'ex coniuge, già diffidato con decreto di Parte_1
ammonimento del Questore di Ascoli Piceno, per gravissimi atti persecutori di stalking perpetrati a mezzo di messaggi, telefonate, scritti di pugno del aggressioni CP_1 verbali e per gli specifici fatti del 21.04.2023, denunciati dalla ricorrente, relativi ad aggressione da parte del con richiesta di denaro nei suoi confronti;
CP_1
− a seguito della querela il PM, svolte le opportune indagini, con decreto del
22.05.2023 emesso nel procedimento RGNR 951/2023 chiedeva giudizio immediato nei confronti di , per i reati di cui agli art. 612 bis 1 e Controparte_1
2 comma c.p., 610-61n. 2 c.p., 81-56-629 1 e 2 comma c.p. in relazione all'art. 628 comma 3 n. 1 c.p.;
− con provvedimento del 26.05.2023 il GIP disponeva procedersi a giudizio immediato nei confronti del resistente e fissava udienza collegiale per il 12.07.2023, di talché iniziava il procedimento penale a carico del con il n. RG DIB 414/2023; CP_1
− venivano altresì richieste dal PM, a carico del le misure cautelari di CP_1
obbligo di dimora nel Comune di Martinsicuro e divieto di avvicinamento e comunicazione con la parte istante, accolte dal GIP con decreto del 3.05.2023; detta misura, su richiesta della difesa dell'imputato, veniva modificata dal G.I.P. in data
11.05.2023 solo nella parte relativa all'obbligo di dimora a Martinsicuro, con quella del divieto di dimora nella provincia di Ascoli Piceno;
− nel corso del giudizio penale, il tuttavia reiterava nuovi atti di stalking CP_1
e gravi minacce di morte nei confronti della ricorrente;
− dette minacce venivano inoltrate a mezzo messaggi sull'utenza telefonica intestata alla sig.ra ma in uso alla figlia minore, per cui la sig.ra era costretta Parte_1 Parte_1
a proporre nuovo atto di querela in data 09.02.2024, formulando contestuale richiesta di aggravamento delle misure cautelari in corso;
− a questo punto il PM disponeva l'aggravamento delle misure cautelari, mediante disposizione della custodia nel carcere di Marino del Tronto del sig.
[...]
; CP_1
− per le ragioni innanzi esposte, era dunque necessario che le condizioni del divorzio venissero modificate, disponendo l'affido esclusivo della figlia minore alla Per_1
madre, sia per le decisioni di ordinaria amministrazione, che per quelle di straordinaria amministrazione, oltre alla revoca dei diritti di visita del padre alla figlia, per cui chiedeva anche l'emanazione di provvedimenti indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di disporre la modifica, in detti termini, delle condizioni di divorzio stabilite nella sopra indicata sentenza del Tribunale di Teramo.
Con decreto del 19.03.2024, il Presidente del Tribunale designava Giudice relatore della causa la dott.ssa Rita De Angelis e fissava per la comparizione delle parti dinanzi ad essa l'udienza del 10.10.2024.
In pari data il G.I. adottava i provvedimenti indifferibili con i quali disponeva l'affido esclusivo della minore, alla madre nonché la sospensione dei Persona_1
diritti di visita del padre alla figlia minore;
tali provvedimenti Controparte_1
venivano confermati alla successiva udienza del 28.03.2024 nel sub procedimento n.
400/2024 -1 apertosi a seguito del decreto ex art. 473 bis.15 c.p.c. adottato dal G.I.
Il resistente, costituitosi in giudizio nella fase di merito con comparsa depositata telematicamente in data 25.03.2024, chiedeva in primo luogo il differimento dell'udienza avendo intenzione di comparire personalmente e chiedendo, pertanto, di ordinarne la traduzione in quanto detenuto;
nel merito, chiedeva la revoca dei provvedimenti indifferibili del G.I. relativi all'affido esclusivo della figlia minore alla madre e alla sospensione degli incontri padre-figlia.
All'udienza del 10.10.2024 il resistente non compariva e insisteva, nuovamente, perché il Giudice ne ordinasse la traduzione per una successiva udienza, che veniva fissata per il giorno 24.10.2024, previa reiterazione del provvedimento di affido super-esclusivo alla madre della minore. Nondimeno il malgrado il differimento e l'ordine CP_1
di traduzione, rinunciava a comparire anche all'udienza fissata a tale scopo dal G.I., il quale, di conseguenza, disponeva la discussione orale della causa e, all'esito, la rimetteva al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio come sia opportuno confermare i provvedimenti indifferibili adottati dal G.I. in data 19.03.2024, dovendosi disporre, come richiesto dalla ricorrente,
l'affidamento super-esclusivo o esclusivo c.d. rafforzato della minore Persona_1
alla madre, alla luce della gravità dei reati posti in essere dal nei
[...] CP_1 confronti della anche con il coinvolgimento, mediante telefono cellulare, Parte_1
della figlia, che connotano una evidente inidoneità genitoriale del resistente.
Invero, nel caso di specie l'affido condiviso della minore sarebbe Persona_1
contrario al suo interesse morale e materiale e rischierebbe di determinarle un grave pregiudizio. Il giudice è infatti chiamato a «privilegiare la soluzione più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore» (cfr. Cass. n.
27/2017; Cass. n. 14728/2016).
Applicando tale criterio, l'ordinamento ha previsto la regola generale dell'affido condiviso nel rispetto della bigenitorialità.
Conseguentemente, l'affido esclusivo ex art. 337-quater c.c. rappresenta una deroga eccezionale giustificata da una carenza educativa di uno dei due genitori tale da rendere pregiudizievole l'affido condiviso per i minori, ossia qualora ponga in serio pericolo o alteri il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico (cfr. Cass. n. 27591/2021; Cass. n.
6535/2019; Cass. n. 5108/2012).
Nel caso di specie, il resistente è stato condannato da questo Tribunale, con sentenza non definitiva, per i reati di atti persecutori, di violenza privata e di tentata estorsione nei confronti della ricorrente, alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione.
In precedenza, era inoltre stata rigettata l'istanza di revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Ascoli Piceno e di avvicinamento alla Parte_1
in quanto le reiterate e plurime violazioni delle prescrizioni da parte del resistente denotano “una totale insofferenza ad alcun tipo di restrizione o controllo, oltre che spiccata determinazione e pericolosità”, come stabilito dalla Corte d'appello di
Ancona nel decreto depositato in atti dalla ricorrente.
Soprattutto, il ha inviato a un'utenza telefonica intestata all'ex moglie ma CP_1
che sapeva essere in uso alla figlia , ripetuti messaggi ingiuriosi nei confronti Per_1
della arrivando persino a trasmettere foto di proiettili, specificando alla figlia Parte_1
che uno di essi era destinato alla madre, il tutto con evidente turbamento e pregiudizio per la serenità psichica della minore. Tali condotte impongono altresì la conferma della sospensione degli incontri padre- figlia, non ritenendosi in ogni caso idonea una frequentazione nell'ambiente del carcere. D'altra parte, vista la gravità delle condotte delittuose poste in essere dal resistente nei confronti dell'ex moglie e stante il suo stato di detenzione, sarebbe pressoché impossibile per i coniugi concordare qualsivoglia decisione in merito alla figlia Persona_1
Invero, va disposto l'affido esclusivo della prole e dunque la possibilità che le decisioni di maggior interesse per i figli siano adottate da un solo genitore, qualora degli addebiti mossi al coniuge non affidatario siano particolarmente gravi ed in considerazione delle difficoltà cui il coniuge affidatario andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione della prole con l'altro (cfr. in questi termini, Tribunale Torino sez. VII, 26/10/2021, n.4727).
Va aggiunto che a differenza dell'ex marito, la ricorrente appare pienamente idonea a svolgere i compiti di accudimento ed educazione della prole, avendolo già fatto positivamente in passato, come dimostra peraltro il buon rendimento scolastico della figlia attestato dalla pagella scolastica prodotta dalla Parte_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono, dunque, poste a carico del resistente e in favore della parte ricorrente.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, a modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e , statuite nella Parte_1 Controparte_1
Sentenza n. 144/2023 pubblicata il 20.02.2023, come integrata dal successivo decreto di correzione dell'errore materiale n. cronol. 3284/2023 del 01.03.2023, emessa dal
Tribunale di Teramo nel giudizio n. 2627/2022 R.G., così provvede:
1) dispone l'affido super-esclusivo della minore nata il Persona_1
13.04.2008 a San Benedetto del Tronto (AP), alla madre;
Parte_1
2) dispone la sospensione dei diritti di visita del padre alla Controparte_1
figlia minore, Persona_1 3) conferma per il resto la sopra menzionata sentenza di divorzio del Tribunale di
Teramo;
4) condanna alla refusione in favore della ricorrente Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 132,53 per esborsi
[...]
ed € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A.
e c.p.a. come per legge.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 20/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo