Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13/03/2026, n. 2100
CS
Rigetto
Sentenza 13 marzo 2026

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  • Accolto
    Opere non assentibili ai sensi dell'art. 167, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 42/2004

    La piscina di mt. 15x7, unitamente al locale tecnico e alla pavimentazione circostante, non può essere ammessa al procedimento di compatibilità paesaggistica in quanto la normativa (art. 167, comma 4, lett. a), D. Lgs. 42/2004) vieta tale procedura in presenza di creazione di nuove superfici o volumi o aumento di quelli esistenti. La giurisprudenza considera le piscine, salvo dimensioni trascurabili, come opere che richiedono permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica, non suscettibili di sanatoria paesaggistica se creano nuovi volumi o superfici. Anche opere connesse a una piscina non assentibile non possono beneficiare della procedura.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e motivazione del diniego

    Il primo giudice ha dato atto della non vincolatività del parere tardivo della Soprintendenza, del rinnovo dell'istruttoria da parte della Regione e della formazione di un autonomo giudizio, seppur coerente con il parere della Soprintendenza. L'istruttoria ha confermato l'insussistenza di elementi idonei a superare le motivazioni del parere negativo della Soprintendenza.

  • Rigettato
    Illegittimità del diniego per falsità dei presupposti, irragionevolezza, contraddittorietà e ingiustizia manifeste

    La piscina e il locale tecnico generano nuove superfici e volumi, in contrasto con l'art. 167, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 42/2004. La normativa non consente di assentire interventi modificativi di quanto già realizzato abusivamente tramite la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica.

  • Rigettato
    Dovere di acquisire le proposte di modifica del progetto

    La piscina e il locale tecnico generano nuove superfici e volumi, in contrasto con l'art. 167, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 42/2004. La normativa non consente di assentire interventi modificativi di quanto già realizzato abusivamente tramite la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica.

  • Rigettato
    Opere non assentibili per contrasto con l'art. 167, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 42/2004

    La piscina di mt. 15x7, unitamente al locale tecnico e alla pavimentazione circostante, non può essere ammessa al procedimento di compatibilità paesaggistica in quanto la normativa (art. 167, comma 4, lett. a), D. Lgs. 42/2004) vieta tale procedura in presenza di creazione di nuove superfici o volumi o aumento di quelli esistenti. La giurisprudenza considera le piscine, salvo dimensioni trascurabili, come opere che richiedono permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica, non suscettibili di sanatoria paesaggistica se creano nuovi volumi o superfici. Anche opere connesse a una piscina non assentibile non possono beneficiare della procedura. L'art. 83 delle NTA del PPR è stato violato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13/03/2026, n. 2100
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2100
    Data del deposito : 13 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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