Rigetto
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13/03/2026, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02100/2026REG.PROV.COLL.
N. 00715/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 715 del 2024, proposto da
HE ES IF, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Vignolo e Massimo Cesare Ottavio Massa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Alfredo Studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n.30;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mattia Pani e Floriana Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 00385/2023, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Regione Autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. RO AV, in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams";
e uditi per le parti gli avvocati Viste le conclusioni delle parti come in atti.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il sig. HE ES IF è comproprietario nel Comune di Fluminimaggiore di un appezzamento di terreno di circa 10.000 mq tipizzato nel vigente strumento urbanistico in Zona “E”, censito nel N.C.T. al Foglio A/8, Mappale 166, sul quale insiste un fabbricato ad uso abitativo.
2. Con istanza presentata il 28 novembre 2011 l’appellante chiedeva alla Regione Autonoma Sardegna l’accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 del Decreto Legislativo n. 42/2004, di alcune opere realizzate nella suddetta proprietà consistenti in una piscina aperta dell’estensione mt. 15 x 7 metri, con bordo piscina rivestito in lastre di pietra, muri di contenimento del terreno del giardino in pietra locale, nonché in un piccolo locale tecnico (di circa 7 mq.) per l’installazione dei motori funzionali.
3. Nel trasmettere alla Soprintendenza competente gli elaborati progettuali il Servizio regionale esprimeva un giudizio sostanzialmente favorevole, indicando solo con riferimento alla piscina la necessità di eseguire alcune opere di mitigazione.
4. Tuttavia la Soprintendenza, con nota del 22 aprile 2015, e quindi tardivamente rispetto al termine di 90 giorni previsto dalla legge, esprimeva il suo parere negativo in relazione alle suddette opere, fatta eccezione per i muretti di contenimento del terreno retrostanti l’edificio esistente.
5. Con istanza dell’8 luglio 2015 il ricorrente chiedeva alla Soprintendenza di voler riesaminare la pratica, proponendo alcune modifiche dirette a migliorare l’estetica dell’intervento: con nota del 10 del 10 settembre 2015 la Soprintendenza respingeva la richiesta di riesame.
6. Di seguito a ciò la Regione Sardegna, con determinazione n. 177/2016 del 3 febbraio 2016 del Servizio Tutela del Paesaggio, esprimeva il diniego sulla richiesta di compatibilità paesaggistica.
7. Detto provvedimento veniva però annullato in autotutela in ragione di un ritenuto difetto istruttorio, sicché la Regione riattivava il procedimento “ al fine di pervenire ad un’istruttoria completa e conforme al dettato normativo ”, in esito al quale, con determinazione del 27 febbraio 2017 esprimeva un nuovo diniego alla richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica.
8. Tale provvedimento è stato impugnato nell’ambito del presente giudizio.
9. Con motivi aggiunti il sig. IF impugnava la nota della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio n. 7833 del 9 giugno 2016, depositata in giudizio il 5 settembre 2022 dall’Amministrazione regionale, con la quale la Soprintendenza “ ribadisce la fondatezza delle valutazioni paesaggistiche già espresse ”.
10. All’esito del giudizio l’adìto Tribunale Amministrativo Regionale respingeva il ricorso. A motivo della decisione il TAR osservava che:
- nei procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione (o della compatibilità) paesaggistica, il decorso del termine assegnato alla Soprintendenza per il rilascio del parere di sua competenza non comporta di per sé riflessi di illegittimità per il caso della sua tardiva espressione, residuando invero in capo all’amministrazione procedente la possibilità di valutare, e se del caso di condividere, le conclusioni assunte sia pure tardivamente dalla Soprintendenza alla stregua di ogni altro elemento istruttorio rilevante ai fini del decidere;
- la Regione aveva ritenuto opportuno confrontarsi con la Soprintendenza, ancorché non più vincolata alle sue determinazioni, e all’esito degli ulteriori accertamenti istruttori aveva concluso negativamente in ordine all’istanza del ricorrente;
- nel procedimento di verifica della compatibilità paesaggistica ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, l’autorizzazione regolarizza opere preesistenti alla domanda, realizzate in assenza (o in difformità) del titolo abilitativo, non potendosi con essa assentire interventi – delineati a livello progettuale - modificativi di quanto già (abusivamente) realizzato;
- la violazione dell’art. 83 delle NTA del PPR non poteva essere sanata in quanto preclusa dal disposto del secondo comma della disposizione in esame; quanto alla piscina, riteneva legittimo il diniego di compatibilità paesaggistica sul presupposto che un simile manufatto necessita il permesso di costruire e, comunque, ai fini dell’art. 167 citato sono rilevanti anche i volumi tecnici o modesti incrementi di cubatura;
- neppure si apprezza difetto di motivazione e di istruttoria in quanto l’ufficio regionale ha rinnovato l’istruttoria e poi condiviso il parere negativo della Soprintendenza. Peraltro, l’art. 83 delle norme di attuazione del PPR era stato violato;
- ancora, l’amministrazione regionale non aveva ricevuto i chiarimenti e le nuove soluzioni progettuali indirizzate alla soprintendenza, sicché non poteva considerarle;
- doveva ritenersi inammissibile il terzo motivo aggiunto anche per carenza di lesività.
11. Il sig. IF ha proposto appello.
12. Il Ministero della Cultura e la Regione Autonoma per la Sardegna si sono costituiti in giudizio insistendo per la reiezione del gravame.
13. La causa è stata chiamata all’udienza straordinaria dell’11 febbraio 2026 in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
14. Questi i motivi d’appello:
(i) Con il primo motivo, l’odierno appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittimo il provvedimento gravato e non viziato da difetto di istruttoria.
L’appellante lamenta che anche dopo aver riavviato l’istruttoria la Regione Sardegna si sarebbe limitata a far proprio il parere della Soprintendenza, senza neppure motivare sulle ragioni di discostamento dal proprio precedente parere favorevole: del resto, non avrebbe neppure espletato una istruttoria nuova, in quanto l’unico elemento di novità è rappresentato dalla nota n. 7873 del 9 giugno 2016 della Soprintendenza, che avvertiva la Regione che “ in caso di esito favorevole al mantenimento delle opere abusive in questione, (la Soprintendenza, ndr) provvederà ad attivarsi in tutte le sedi competenti ”.
A ben vedere, il primo giudice avrebbe violato il principio della domanda e della corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a., non avendo ben compreso le censure mosse dall’odierno appellante. Peraltro, allorquando il parere della Soprintendenza viene trasmesso tardivamente all’autorità preposta alla gestione del vincolo, esso perde la natura di parere vincolante, sicché l’amministrazione non potrebbe aderire acriticamente al parere senza indicare puntualmente le ragioni per cui ritiene di condividerlo.
(ii) Con il secondo motivo, l’odierno appellante denuncia l’erroneità della sentenza per non aver accertato e dichiarato l’illegittimità della determinazione regionale del 27 febbraio 2017 per difetto d’istruttoria e di motivazione, falsità dei presupposti irragionevolezza, contraddittorietà e ingiustizia manifeste.
A parere del Tar l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria di cui all’art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004 ha l’obiettivo di regolarizzare opere preesistenti alla domanda, realizzate in assenza o difformità del titolo abilitativo, ma non può assentire interventi modificativi di quanto realizzato.
In verità, il Tar avrebbe omesso di considerare che la l.r. Sardegna n. 23/1985 all’art. 16, comma 2 bis, prevede che l’istanza di accertamento di conformità “può essere accompagnata dal progetto delle opere necessarie a garantire il rispetto delle condizioni di conformità”.
Peraltro, nel provvedimento impugnato, l’amministrazione regionale dichiarava di conoscere la nota n. 11829 del 10.9.2015 con la quale la Soprintendenza ha ritenuto che nell’istanza di riesame non vi fossero “ elementi né argomentazioni che portino alla revisione del parere ” precedente. In altri termini, la regione era a conoscenza delle integrazioni progettuali proposte dall’odierno appellante.
In definitiva, l’amministrazione regionale non avrebbe espresso un’autonoma determinazione.
(iii) Con il terzo motivo, l’odierno appellante denuncia l’erroneità della sentenza per aver ritenuto che l’amministrazione regionale non aveva il dovere di acquisire le proposte di modifica del progetto originario.
In realtà, il Sig. IF si sarebbe adeguato al parere reso dalla Soprintendenza n. 5651 del 22 aprile 2015, sicché la Regione si sarebbe pronunciata su un progetto diverso (cioè sul progetto quello originario), senza vagliare le modifiche proposte dal ricorrente a seguito del primo parere sfavorevole della Soprintendenza.
(iv) Con il quarto motivo, l’odierno appellante censura la sentenza del Tar per aver ritenuto che le opere non erano assentibili in quanto avevano generato nuove superfici e volumi in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 167, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 42/2004. In realtà, a seguito della modifica del progetto, gli impianti tecnici sarebbero stati previsti in un locale completamente interrato e sarebbe stata eliminata l’area di calpestio circostante la piscina.
Infine, con riguardo all’applicazione dell’art. 83 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale, dovrebbe rilevarsi che tale disposizione concerne la realizzazione di “nuovi edifici”, nma nella fattispecie in esame si discute solo di pertinenze di un fabbricato già esistente e regolamento assentito.
A ben vedere allora il primo giudice avrebbe violato l’art. 73 c.p.a. in quanto richiama il comma 2 dell’art. 83 senza che le parti abbiano richiamato tale disposizione.
15. Le censure possono essere esaminate congiuntamente.
15.1. L’iter argomentativo seguito dal primo giudice risulta immune dalle censure sollevate dall’odierno appellante.
15.2. A ben vedere, contrariamente a quanto eccepito dall’odierno appellante, il primo giudice nella motivazione della decisione ha dato atto della non vincolatività del parere della Soprintendenza, in quanto sopraggiunto tardivamente, del rinnovo dell’istruttoria da parte della Regione e della formazione di un autonomo giudizio, ancorché coerente con le valutazioni della Soprintendenza. In altri termini, come evidenzia la Regione, nella memoria depositata in atti, dall’espletamento dell’istruttoria è risultata l’insussistenza di elementi idonei a superare le motivazioni espresse dalla Soprintendenza nel parere negativo, pur tardivo.
15.3. Dirimente è, comunque, la considerazione, riportata al punto 1, paragrafo 1, della Determina regionale del 27 febbraio 2017, secondo cui “ le opere relative al terrapieno-piscina e al collegato locale tecnico generano nuove superfici e volumi dal punto di vista della qualificazione paesaggistica che non sono assentibili in quanto in contrasto con le disposizioni dell’art. 167, comma 4, lett. a) del Decreto legislativo 42/04”.
15.3.1. Si deve preliminarmente rammentare che ai sensi dell'art. 167, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 42 del 2004, l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica è consentito esclusivamente in relazione a quei lavori che non abbiano determinato «creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati». In presenza di incrementi di superficie o cubatura, anche di modesta entità, la disposizione impedisce tassativamente il rilascio della sanatoria paesaggistica, per cui la reiezione della relativa istanza assume carattere vincolato. Difatti l’art. 167 citato prevede espressamente che, richiesta del parere di compatibilità paesaggistica, la Soprintendenza debba preliminarmente verificare se le opere abusive abbiano determinato « creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati » e, in caso positivo, negare il parere positivo per tale ragione (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, VI, n. 7147 del 16 agosto 2024)
15.3.2. La giurisprudenza amministrativa in varie occasioni ha puntualizzato che le piscine debbono considerarsi opere soggette a permesso di costruire, ad autorizzazione paesaggistica e, correlativamente, non suscettibili di compatibilità paesaggistica le piscine, salvo che non abbiano dimensioni del tutto trascurabili.
La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, 7 marzo 2023, n. 2358 (resa in relazione ad una controversia avente ad oggetto una serie di opere, tra cui una “ Piscina seminterrata, costituita da muratura perimetrale in pietre arenarie, insistente su un’area di circa mt. 19,00 x mt. 5,80 con annesso piccolo locale tecnologico ove risultano ubicati i motori della piscina ”, realizzate in assenza di autorizzazione ex art. 146 dlgs n. 42/2004) ha statuito che” Le opere realizzate sono certamente da ritenere nel loro complesso interventi di nuova costruzione, trasformazione edilizia ed urbanistica ai sensi degli artt. 3 e 10 del d.p.r. 380/01 con conseguente assoggettabilità al regime del permesso di costruire, nonché di modifica ed alterazione dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004, con conseguente assoggettabilità al regime dell’autorizzazione paesaggistica ex art.146 citato. … Né nella specie è possibile qualificare la piscina tra gli interventi pertinenziali disciplinati dall’art. 3 comma 1 lettera e.6) d.p.r. 380/01. Occorre sottolineare la differenza della nozione civilistica di pertinenza: il manufatto può essere considerato una pertinenza ai fini edilizi quando è funzionale all’edificio principale, non è dotato di autonomo valore di mercato e non incide sul carico urbanistico mediante la creazione di un nuovo volume; pertanto, ai fini edilizi manca la natura pertinenziale quando, su un’area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, sia realizzato un nuovo volume, ovvero sia realizzata un’opera come, ad esempio, una tettoia che ne comporti l’alterazione della sagoma” (Cons. di Stato n. 6785/2022, n. 904/2019). “
Inoltre, Cons. Stato, Sez. II, 5 febbraio 2024, n. 1188, ha evidenziato che “ anche la sola realizzazione della piscina, di superficie di 76 metri quadri, integrava una nuova costruzione non consentita in zona agricola, non potendosi condividere le deduzioni di parte appellante in ordine alla natura di pertinenza. Secondo la giurisprudenza infatti la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile solo ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad una opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili, ma non anche manufatti che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera c.d. principale e non siano coessenziali alla stessa, tale cioè che risulti non configurabile una diversa utilizzazione economica. La qualifica di pertinenza urbanistica non è riconducibile a quella civilistica, in quanto ai fini della pertinenza urbanistica non si deve considerare solo il rapporto funzionale di accessorietà con la cosa principale, ma si devono valutare le caratteristiche dell’opera in sé sotto il profilo dell’autonomo impatto urbanistico sul territorio (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 gennaio 2020, n. 309; Sez. II, 22 luglio 2019, n. 5130). In particolare manca la natura pertinenziale quando sia realizzato un nuovo volume, su un’area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2018, n. 24; 2 febbraio 2017, n. 694; Sez. IV, 4 gennaio 2016, n. 19; Sez. VI, 11 marzo 2014, n. 3952). La pertinenza è per sua natura caratterizzata dalle dimensioni ridotte e modeste del manufatto rispetto alla cosa cui esso inerisce, per cui non può essere considerata tale, e quindi è sottoposta al regime del permesso di costruire, la realizzazione di un’opera di rilevanti dimensioni, che modifichi l’assetto del territorio e che occupi aree e volumi diversi rispetto alla res principalis, indipendentemente dal vincolo di servizio o d’ornamento nei riguardi di essa (Cons. Stato, Sez. IV, 26 marzo 2013, n. 1709, Sez. II, 18 novembre 2019, n. 7864). Inoltre, nel caso in cui il manufatto del quale si invochi la natura pertinenziale sia posto a servizio di un’opera abusiva - come nel caso di specie in cui l’opera risultava abusiva non essendo mai divenuto efficace il condono ed essendo stata comunque rilasciata illegittimamente la sanatoria nel 1992 - non trova applicazione il regime della pertinenza urbanistica, ma la regola generale, ricavabile dagli artt. 3 e 10, D.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui è da considerarsi intervento di nuova costruzione, come tale assoggettata al regime abilitativo del permesso di costruire la costruzione di manufatti edilizi fuori terra, ivi inclusi l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere (Consiglio di Stato, 2 dicembre 2020, n.7631; 2 aprile 2020 n.704). Nel caso di specie le dimensioni della piscina, di 76 metri quadri di superficie, ne escludono la natura di pertinenza, che, in ogni caso, non sarebbe configurabile rispetto ad una opera abusiva. La realizzazione di una piscina è considerata, infatti, nuova costruzione quando abbia dimensioni non irrisorie, costituendo in tal caso una struttura di tipo edilizio, che incide invasivamente sul sito in cui viene realizzata, essendo in grado di modificare irreversibilmente lo stato dei luoghi con diversa destinazione ed uso del suolo, (Cons. Stato, sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 110); potendo costituire invece una pertinenza una piscina di modeste dimensioni, di natura prefabbricata, al servizio di un edificio residenziale ( Consiglio di Stato Sez. V, 16 aprile 2014, n. 1951; Sez. II, 3 settembre 2019, n. 6068). …”.
Secondo Cons. Stato, Sez. VI, 4 ottobre 2023, n. 8648 «… in base alla giurisprudenza, hanno una indubbia rilevanza paesaggistica tutte le opere realizzate sull’area sottoposta a vincolo, anche se non vi è un volume da computare sotto il profilo edilizio (Consiglio di Stato, sez. VI, 20/06/2012, n.3578), ed anche se si tratta di una piscina (Consiglio di Stato, sez. VI, 02/03/2011, n.1300), poiché le esigenze di tutela dell’area sottoposta a vincolo paesaggistico possono anche esigere l’immodificabilità dello stato dei luoghi (ovvero precludere una ulteriore modifica). …».
Infine, si richiama l’orientamento espresso da Cons. Stato, Sez. II, 1° giugno 2023, n. 5417, secondo cui “… in ogni località sottoposta a vincolo paesaggistico la realizzazione di una piscina è qualificabile come nuova costruzione che modifica irreversibilmente lo stato dei luoghi (Cons. Stato, sez. VI, 3 novembre 2022, n. 9646; id., 3 giugno 2022, n. 4570). …”, e da Cons. Stato, Sez. II n. 3084 del 4 aprile 2024.
15.3.3. Argomenti nel senso della impossibilità di esperire il procedimento finalizzato all’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, comma 4, del D. L.vo n. 42/2004 con riferimento a piscine si traggono, infine, anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 90 del 9 maggio 2023, il quale ha ritenuto incostituzionale l'art. 1, comma 1, lett. h), l. reg. Sicilia 18 marzo 2022, n. 2, che “ nel consentire, senza titolo abilitativo, la «collocazione di piscine pertinenziali prefabbricate fuori terra, realizzate con materiali amovibili, di dimensioni non superiori al 20 per cento del volume dell'edificio e comunque di volumetria non superiore a 90 mc» , viola l'art. 14 dello statuto speciale. Essa, infatti, consente la libera realizzazione di piscine di dimensioni tutt' altro che modeste, e il dato dimensionale e l'impatto visivo, che hanno potenzialmente una significativa incidenza sull' assetto dei luoghi, escludono che piscine siffatte, per quanto prefabbricate e amovibili, possano essere realizzate senza titolo abilitativo ai sensi dell'art. 6 t.u. edilizia ”.
15.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, la piscina realizzata dall’appellante, delle dimensioni di mt. 15 x 7, non poteva ritenersi opera suscettibile di compatibilità paesaggistica, e ciò quale semplice portato della previsione di cui all’art. 167, comma 4, del D. L.vo n. 42/2004. Conseguentemente anche le opere di pavimentazione realizzate intorno alla piscina, oltre che il locale tecnico posto nelle vicinanze, non potevano essere ammesse al procedimento di compatibilità paesaggistica, per la loro connessione ad un’opera che non poteva beneficiare di tale procedimento.
15.5. Risulta quindi infondato il quarto motivo d’appello e, correlativamente, il diniego di compatibilità paesaggistica del 27 febbraio 2017, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, si giustifica, ed è legittimo, anche solo in ragione di quanto dianzi rilevato.
15.6. A questo punto si deve rammentare che nei confronti degli atti che, come quello impugnato nel presente giudizio, si fondino su una pluralità di motivi, è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa, per condurre al rigetto dell'intero ricorso, in considerazione del fatto che anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice confermata.
15.7. Gli ulteriori motivi articolati a fondamento dell’atto d’appello e del ricorso di primo grado possono quindi essere assorbiti, giacché l’atto impugnato nel presente giudizio risulta legittimo anche solo in considerazione del fatto che la richiesta di compatibilità paesaggistica ha ad oggetto opere per le quali tale valutazione è esclusa dal legislatore.
16. In conclusione, l’appello va respinto.
17. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026, celebrata in videoconferenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a., aggiunti dall’art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, recante “ Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia ”, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
IO ON, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
RO AV, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO AV | IO ON |
IL SEGRETARIO