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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/12/2025, n. 1911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1911 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 13/11/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 11210/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. VAIRA GLORIA e
, c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. GELFI FABIO RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 26/05/2025, con cui e Parte_1 CP_1
, unitisi in matrimonio a Cevo-BS in data 11.9.99 (atto trascritto nei registri dello stato civile del
[...]
Comune di Cevo-BS al numero 3 parte II serie A dell'anno 1999), hanno chiesto: “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate, così come modificate con note scritte del 5.11.25, e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 3.6.25;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con decreto di omologazione del Tribunale di Brescia del 22.7.21;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
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«1. A) La casa coniugale rimane definitivamente assegnata alla OR , con tutti gli arredi Parte_1 ivi presenti, che la abiterà con i figli finché i medesimi non saranno economicamente indipendenti, mentre si dà atto che il Signor ha già prelevato in fase di separazione tutti i propri effetti personali ed ha trovato da tempo altra CP_1 sistemazione abitativa ove si è trasferito;
1. B) Il figlio minore rimane affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento Per_1 prevalente presso la madre, e facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé, nel rispetto delle esigenze e degli impegni dello stesso, a fine settimana alternati da concordare in base al calendario di lavoro del Signor oltre a due giorni CP_1 infrasettimanali previo accordo con congruo anticipo tenendo conto delle esigenze dei minori e degli impegni lavorativi dei genitori ed in particolare del padre, alla luce della difficoltà di programmazione oraria legata alle peculiari esigenze della professione svolta dal signor Inoltre, il padre terrà con sé il figlio 15 giorni, anche non consecutivi, durante CP_1
l'estate, 7 giorni a Natale e 3 a Pasqua alternando in modo tale che il giorno di Natale e quello di Pasqua siano trascorsi un anno con la madre ed uno col padre, fatto salvo diverso accordo.
2. Il Signor continuerà a contribuire al mantenimento di ciascun figlio sino al raggiungimento CP_1 dell'autonomia economica di essi versando alla OR a mezzo bonifico bancario in via Parte_1 anticipata entro il giorno dieci di ogni mese l'importo mensile di € 350,00 concordato in separazione, da rivalutarsi da ora in avanti annualmente ai sensi di legge secondo gli indici Istat: le Parti espressamente concordano che gli importi dovuti a titolo di rivalutazione Istat dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, verranno accantonati e devoluti direttamente in favore dei figli ed In ragione ed a fronte dell'impegno del sig. ad accollarsi integralmente le spese Per_2 Per_1 CP_1 di mantenimento (e nel dettaglio: rca, revisione, gomme e bollo auto) del veicolo marca Volkswagen mod. Polo in uso esclusivo al primogenito la signora rinuncia definitivamente ed irrevocabilmente alla riscossione degli Per_2 Parte_1 importi indicati in premessa del ricorso introduttivo del giudizio a titolo di adeguamento Istat maturati sino alla data di sottoscrizione del ricorso e rilascia in merito la più ampia quietanza liberatoria. La signora dà Parte_1 atto con il presente ricorso che il signor ha sempre adempiuto alle obbligazioni di mantenimento assunte nel giudizio CP_1 di separazione, sia per quanto riguarda i versamenti mensili sia per quanto concerne le spese straordinarie e rilascia in merito la più ampia quietanza liberatoria. Al contempo il signor dà atto di avere ricevuto dalla signora CP_1
la somma di € 46.000,00 (euro quarantaseimila/00) concordata in sede di separazione e Parte_1 rilascia in merito la più ampia quietanza liberatoria. I coniugi concordano che l'assegno unico (o elargizioni pubbliche equipollenti in base alla normativa che sarà in vigore) per i figli verranno percepiti nella misura del 100% dalla madre, mentre le detrazioni fiscali conservano l'ordinario regime dell'affidamento condiviso al 50% ciascuno.
3. Ciascun genitore concorrerà al pagamento del 50% delle spese non coperte dall'assegno mensile, secondo il seguente schema e comunque richiamando il protocollo sottoscritto in data 14.07.2016 tra il Presidente del Tribunale di Brescia ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
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spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche ed universitarie richieste da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extra scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze;
spese per la custodia di prole minorenne che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Le predette spese dovranno essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta, a mezzo di bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice IBAN dovrà essere indicato nella predetta richiesta.
Nel caso di spese eccedenti l'ordinario mantenimento che richiedono il preventivo accordo dei genitori, una volta manifestato il consenso da parte di entrambi, il genitore più diligente, laddove l'importo delle spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
4. Il Signor inoltre, ha da tempo, di proprio iniziativa, sottoscritto le polizze di assicurazione/piani di CP_1
Generali Direzione Vita n. 71081350/41 e n. 71081404/95 in favore dei figli/assicurati e Pt_2 Parte_3
a beneficio degli stessi. Il signor si obbliga a continuare ad eseguire i versamenti dei premi Parte_4 CP_1 delle suddette polizze fino alla scadenza rispettiva del 27.11.2030 e del 27.11.2034, mediante rate anticipate nette mensili di Euro 47,85 per ciascuno ed altresì si obbliga irrevocabilmente a versare le somme riscattate alla scadenza di tali piani/polizze ad esclusivo beneficio dei figli. Il sig. si accolla, altresì, integralmente le spese di mantenimento CP_1 futuro (intese quali rca, bollo, revisione e cambio gomme) del veicolo marca Volkswagen mod. Polo in uso esclusivo al figlio maggiore Le parti, dal canto loro, dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna Per_2 reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo perciò nulla da pretendere l'uno dall'altra.
5. Le spese legali del presente ricorso sono integralmente accollate dal ricorrente Signor CP_1
6. I medesimi ricorrenti si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
7. Le Parti, in esito alla corretta ed integrale esecuzione delle condizioni e degli impegni illustrati nei punti precedenti del presente ricorso, si rilasciano dunque reciprocamente la più ampia quietanza liberatoria ad ogni titolo, pretesa e/o ragione anche derivata e/o derivanda, pure implicitamente o comunque connessa alla pregressa convivenza e comunque all'unione intercorsa fra gli odierni ricorrenti ed ogni questione fra gli stessi è da considerarsi transatta, soddisfatta e/o comunque definitivamente rinunciata;
8. Le Parti intendono ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo ampiamente trascorso il tempo necessario ai sensi di legge dal decreto di omologazione della separazione;
9. richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., le Parti non ritengono necessario l'ascolto del minore»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
(segue)
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PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili tra i coniugi:
e Parte_1 CP_1 alle condizioni sopra riportate;
spese del presente procedimento a carico di , come da accordo raggiunto;
CP_1
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 13/11/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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