Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/06/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 1273/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1273/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro pubblico privatizzato: retribuzione” e vertente
TRA
( ) - avv. LANZARA CARMINE Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - contumace CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e notificato, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva di essere dipendente della azienda sanitaria convenuta con mansioni di tecnico di laboratorio e di essere sottoposto a turni di lavoro sia diurni che notturni. Rilevava che, durante la fruizione delle ferie
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annuali, non aveva percepito l'indennità giornaliera di turno ex art. 86 comma 3 del ccnl di settore, che aveva caratterizzato in modo continuativo, predeterminato e non occasionale la sua retribuzione ordinaria nei giorni di effettivo servizio. Pertanto, esposti i motivi in diritto, chiedeva al giudice del lavoro adito di condannare la controparte al pagamento delle relative differenze retributive, del valore di € 341,53.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
Va, in primo luogo, riportato il ragionamento tratteggiato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 13425/19; nello stesso senso,
Cass. n. 20216/22; Cass. n. 13932/24), che il decidente ritiene di condividere pienamente.
Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: «Il lavoratore ha diritto [...] a ferie annuali retribuite»; art. 2109, comma 2, c.c.: «Ha [...] diritto (id est: il prestatore di lavoro) [...] ad un periodo annuale di ferie retribuite» e art. 10 del d.lgs. nr. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: « [...] il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo [...] di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane») che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato «Ferie annuali», stabilisce quanto segue: «1. Gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali [...]». Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012,
e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre Per_1 Per_2 Per_ Per_ 2017, , C-214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato «Condizioni di lavoro giuste ed eque», per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: «[...] 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite».
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Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione
(sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e Per_5 giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del
12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto
«a ferie annuali retribuite» (sentenze del 20 gennaio 2009, e CP_2 altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, e altri, Per_6
C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To. He, C-385/17, punto
24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 («La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime[...]») e paragrafo 2, lettera a) («ai periodi minimi di [...] ferie annuali») dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli
Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To. He, C-385/17, punto
30 e punto 31).
Per ciò che riguarda, in particolare, «l'ottenimento di un pagamento»
a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo
2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto Persona_7
50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza
CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto CP_2
58 nonché). L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello
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retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze Per_8
e altri, punto 58, nonché e altri, punto 60).
[...] Persona_9
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri
(punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come
«sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore [...] di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro» (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto «qualsiasi incomodo Per_6 intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali» (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali «gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro» (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione «correlati allo status personale e professionale» del lavoratore
(v., sentenza Williams e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa
C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli
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elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto
30).
Può, dunque, affermarsi che sussiste una “nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali”, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di
Giustizia. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C- Per_6
155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (nello stesso senso, Cass. n. 37589/21; Cass. n. 20216/22). Ne deriva che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. Koch).
La finalità della direttiva, quindi, è quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore
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alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva. Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88
è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (cfr. sent. CGUE , § 44). Sicché Parte_2 qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sent. CGUE Koch, § 41).
Inoltre, atteso che, per giurisprudenza consolidata, le sentenze della
Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/19; Cass.
n. 22577/12).
In definitiva, deve perciò essere ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13932/24 in motivazione;
nello stesso senso, in precedenza, Cass. n. 13425/19; Cass. n. 37589/21).
Tornando al caso che qui occupa, appare indubbio che l'indennità in oggetto sia intimamente connessa alle mansioni affidate, atteso che l'articolazione oraria espletata su turni di servizio appare pacifica e non oggetto di contestazione. Pertanto, in sintesi, l'indennità de qua, lungi da
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rappresentare elementi transeunti e occasionali del servizio reso dal personale infermieristico, ritraggono, invece, degli elementi costanti e continuativi della retribuzione ordinariamente percepita, che connotano la sua attività lavorativa giornaliera e che sono tali da essere intrinsecamente collegati all'esecuzione delle sue mansioni. Ne deriva che tale elemento della retribuzione rientri a pieno titolo nel calcolo del compenso da corrispondere anche durante il periodo di riposo annuale per ferie, dovendosi disattendere la fonte pattizia in quanto in contrasto con la disciplina superiore euro-unitaria.
In definitiva, la parte resistente va condannata alla liquidazione e al pagamento dei maggiori importi sulle giornate di ferie annuali, tenendo conto anche dell'indennità giornaliera di turno come esplicitata nell'atto introduttivo. A tali importi vanno aggiunti i soli interessi legali da calcolarsi dal dovuto sino al saldo effettivo.
Le spese processuali sono regolamentate secondo soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della maggiorazione retributiva dovuta sulle giornate di ferie annuali, tenendo conto anche dell'indennità giornaliera di turno, per la complessiva somma di € 341,53, oltre accessori come in parte motiva;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 258,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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