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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/11/2025, n. 4714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4714 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice dott.
SE AN, nella causa iscritta al n. 4960/2025 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
(avv. D'AMICO LOREDANA)
-ricorrente -
CONTRO
CP_1
- contumace -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza del 6/11/2025, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA mediante lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è in possesso del requisito sanitario necessario per l'invalidità civile del 100% con indennità di accompagnamento, ma è in possesso del requisito sanitario necessario per la condizione di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/92 a far data dalla domanda amministrativa;
Compensa le spese di lite tra le parti e pone definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
CTU di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che con ricorso depositato in data 28/03/2025 la parte ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per l'invalidità civile del 100% con indennità
1 di accompagnamento e la condizione di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/92;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza del
6/11/2025, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter c.p.c.;
- ritenuto che la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU disposta ex art. 445-bis, comma 1°, c.p.c.;
- rilevato che nel merito la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base di accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario necessario per l'indennità di accompagnamento e la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere la condizione di cui all'art. 3 comma 3, della legge 104/92 a far data dalla domanda amministrativa;
- considerato che tali conclusioni appaiono condivisibili, siccome logicamente argomentate ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti;
rilevato che le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto dell'esito complessivo della lite;
ponendo definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi CP_1 del giudizio, già liquidate;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 6/11/2025.
Il Giudice del Lavoro
IU AN
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice dott.
SE AN, nella causa iscritta al n. 4960/2025 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
(avv. D'AMICO LOREDANA)
-ricorrente -
CONTRO
CP_1
- contumace -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza del 6/11/2025, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA mediante lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è in possesso del requisito sanitario necessario per l'invalidità civile del 100% con indennità di accompagnamento, ma è in possesso del requisito sanitario necessario per la condizione di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/92 a far data dalla domanda amministrativa;
Compensa le spese di lite tra le parti e pone definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
CTU di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che con ricorso depositato in data 28/03/2025 la parte ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per l'invalidità civile del 100% con indennità
1 di accompagnamento e la condizione di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/92;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza del
6/11/2025, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter c.p.c.;
- ritenuto che la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU disposta ex art. 445-bis, comma 1°, c.p.c.;
- rilevato che nel merito la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base di accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario necessario per l'indennità di accompagnamento e la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere la condizione di cui all'art. 3 comma 3, della legge 104/92 a far data dalla domanda amministrativa;
- considerato che tali conclusioni appaiono condivisibili, siccome logicamente argomentate ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti;
rilevato che le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto dell'esito complessivo della lite;
ponendo definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi CP_1 del giudizio, già liquidate;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 6/11/2025.
Il Giudice del Lavoro
IU AN
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