Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 09/01/2026, n. 217
CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso per violazione degli artt. 7 e 12 della l. n. 212 del 2000

    L'Ufficio ha tenuto conto delle osservazioni al PVC, seppur sinteticamente. L'adesione alle valutazioni dell'organo verificatore non impone all'ufficio di motivare le ragioni per cui non accoglie le osservazioni contrarie del contribuente. L'avviso di accertamento è valido anche se non menziona le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000.

  • Rigettato
    Infondatezza dell'assunto di contabilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti

    L'Agenzia delle Entrate ha assolto l'onere della prova della oggettiva inesistenza delle operazioni commerciali contestate attraverso presunzioni semplici. Elementi indiziari gravi, precisi e concordanti includono l'assenza di personale e strutture organizzative in capo alle società fornitrici (CI S.r.l.s.), il guadagno irrisorio, la genericità dei contratti e delle fatture, e la coincidenza del domicilio fiscale dei legali rappresentanti. La contribuente non ha assolto all'onere probatorio a suo carico, non essendo sufficienti i documenti prodotti. L'attività di controllo ha evidenziato la natura cartolare delle società CI S.r.l.s. e SO consulting nell'ambito di uno schema fraudolento. L'antieconomicità delle operazioni di appalto e subappalto rende inconsistente la difesa della contribuente.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni irrogate per assenza dell'elemento soggettivo

    L'amministrazione ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non quello di dimostrare la mala fede del contribuente. Il profilo soggettivo è in re ipsa in caso di operazioni oggettivamente inesistenti.

  • Rigettato
    Infondatezza dell'assunto di contabilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti

    L'Agenzia delle Entrate ha assolto l'onere della prova della oggettiva inesistenza delle operazioni commerciali contestate attraverso presunzioni semplici. Elementi indiziari gravi, precisi e concordanti includono l'assenza di personale e strutture organizzative in capo alle società fornitrici (CI S.r.l.s.), il guadagno irrisorio, la genericità dei contratti e delle fatture, e la coincidenza del domicilio fiscale dei legali rappresentanti. La contribuente non ha assolto all'onere probatorio a suo carico, non essendo sufficienti i documenti prodotti. L'attività di controllo ha evidenziato la natura cartolare delle società CI S.r.l.s. e SO consulting nell'ambito di uno schema fraudolento. L'antieconomicità delle operazioni di appalto e subappalto rende inconsistente la difesa della contribuente.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni irrogate per assenza dell'elemento soggettivo

    L'amministrazione ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non quello di dimostrare la mala fede del contribuente. Il profilo soggettivo è in re ipsa in caso di operazioni oggettivamente inesistenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 09/01/2026, n. 217
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 217
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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