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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/07/2025, n. 7500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7500 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
13 SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.T. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta in data 30 giugno 2025 ha emesso SENTENZA EX ART.281 c.p.c. undecies del procedimento civile trattato con rito Cartabia iscritto al n.26304/2023 R.G., avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
nato a [...], NE York (Stati Uniti Parte_1
d'America) il 24.03.1987 e residente in 42 Sunset Ave, Verona, NJ 07044 (Stati Uniti d'America), c.f. e la Sig.ra nata a C.F._1 Parte_2
Rochester, NE York (Stati Uniti d'America) il 15.05.1987, il primo in proprio ed entrambi in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui minori, con loro residenti, nato a [...], NE Jersey Controparte_1
(Stati Uniti d'America) il 04.02.2021, c.f. e C.F._2 [...]
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_2
, il Sig. nato a C.F._3 Parte_3
Framingham, Massachusetts (Stati Uniti d'America) il 05.05.1984 e residente in 3 Higgins Dr., Vernon, NJ 07462 (Stati Uniti d'America), c.f. e C.F._4 la Sig.ra nata a [...], Pennsylvania (Stati Uniti Controparte_3
d'America) il 26.10.1985, il primo in proprio ed entrambi in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui minori, con loro residenti, CP_4
nata a [...], NE Jersey (Stati Uniti d'America) il
[...]
28.08.2017, c.f. nato a C.F._5 Controparte_5
Pequannock Township, NE Jersey (Stati Uniti d'America) il 03.05.2015, c.f. e nato a [...] C.F._6 Controparte_6
Township, NE Jersey (Stati Uniti d'America) il 16.11.2022, c.f.
, e il Sig. nato a [...], C.F._7 Parte_3
NE Jersey (Stati Uniti d'America) il 31.07.1957, tutti appresentati e difesi dall'avv. e Andrea Permuniam, giusta procura allegata al fascicolo telematico CP_6
RICORRENTI
in persona del Ministro in carica dom. ex lege Controparte_7 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Resistente E Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19 dicembre 2023 i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio il , per ottenere idoneo provvedimento Controparte_7 per il riconoscimento della cittadinanza italiana e, per l'effetto, ordinare all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza, l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che essi sono cittadini italiani iure sanguinis sin dalla nascita.
In particolare riferiscono che:
“diretti discendenti di cittadino italiano nato a [...], ora Persona_1 IM SE (CE), il 13.03.1873 dai genitori italiani e Controparte_8 [...]
(doc. 1) e coniugatosi in data 28.05.1899 a Paterson, NE Jersey (Stati Uniti CP_9 d'America - doc. 2) con (altrimenti conosciuta come CP_10 CP_11 Parte_4
), cittadina italiana nata ad [...] il [...] dai genitori italiani
[...] Persona_2
e (doc. 3-4-5)….in costanza del matrimonio tra i coniugi nasceva
[...] Persona_3
” Persona_4 conservava la cittadinanza italiana fino alla morte: non risulta, infatti, che Persona_1 si sia mai naturalizzato cittadino statunitense, di talché egli ha conservato la Persona_1 cittadinanza italiana fino alla morte, trasmettendola ……”
“La figlia legittima alias nata in data [...] a [...], Persona_5 Persona_6 NE Jersey (Stati Uniti d'America) in costanza del loro matrimonio, celebrato a Paterson, NE Jersey, (Stati Uniti d'America) in data 28.05.1899, oltre ad aver acquisito automaticamente la cittadinanza statunitense in virtù della propria nascita sul suolo americano (si veda il Codice degli Stati Uniti d'America, Titolo 8, Capitolo 11, Sezione II) è cittadina italiana iure sanguinis per via paterna e - in conseguenza di quanto successivamente statuito dalla Corte Costituzionale - anche per via materna”.
Il si è costituito ed ha eccepito che non risulta provata la la discendenza CP_7 da un avo italiano che non abbia perso la relativa cittadinanza.; rileva alresì che tale discendenza, che costituisce l'unico fondamento della domanda, va provata: la mancanza di tale prova, ove carente o insufficiente, determina l'inammissibilità e infondatezza della domanda proposta.
Seconda eccezione riportata nella comparsa del concerne le cd. CP_7 ricostruzioni iure sanguinis; sul punto ritiene il che tali ricostruzioni possono CP_7
“risalire nel tempo a varie generazioni.. .ciò determina una particolare complessità nell'esame della pratica, che contiene documenti risalenti (spesso certificati resi a mano dalle Parrocchie, ad esempio), la cui veridicità va accertata e che vanno valutati alla luce del succedersi delle leggi nel tempo”. Le eccezioni vanno disattese in quanto parte ricorrente ha documentalmente provata la discendenza per linea sia paterna che materna per quanto di seguito si dirà.
La discendenza per linea paterna e materna è ben rappresentata dall' albero genealogico allegato e facente parte del ricorso. Benvero risulta fornita la prova del fatto che la Sig.ra Persona_6 nata in data [...] a [...], NE Jersey (Stati Uniti d'America) in costanza del loro matrimonio oltre ad aver acquisito automaticamente la cittadinanza statunitense in virtù della propria nascita sul suolo americano, è cittadina italiana iure sanguinis per via paterna e - in conseguenza di quanto statuito dalla Corte Costituzionale, lo è anche per via materna..
Ciò posto i ricorrenti suddetti hanno esercitato il diritto al cd. riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ex art.1 legge n.91/1992: hanno provato il suddetto diritto ad ottenere, per via amministrativa, il riconoscimento dellostatus civitatis italiano per avere i medesimi provato il possesso ininterrotto dello status civitatis italiano quali discendenti IN LINEA MASCHILE di cittadino italiano per nascita (status sussistente ex art.1 legge 555/1912 per l'avo originario ed ex art. 1 co. 1 lett. A, legge n.91/92). Per la discendenza materna è opportuno precisare che in linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché la ricorrente e la figlia ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le norme vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna e il diritto conseguente risulta previsto da un dettato normativo inequivoco. E', del pari, documentato in atti che la ricorrente (sia in proprio che col marito nell'interesse della figlia) ha presentato al Consolato Generale d'Italia in San Paolo il modulo di richiesta di appuntamento. Ad ogni buon conto è stata provata la discendenza diretta anche per “linea materna” degli altri discendenti. La legge del 1912, n° 555, all'art. 10, comma 3, difatti prevedeva l'automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, Tuttavia, con la sentenza del 9 aprile 1975 n° 87, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta norma della legge del 1912, poiché in contrasto con gli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana. Il ricorso ha riportato tutta la sequenza genealogica dal capostipite fino agli attuali ricorrenti, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche — ove straniere — tradotte e munite di apostille. I ricorrenti hanno precisato che il loro antenato non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, manifestando la volontà di non naturalizzarsi come cittadino americano, restando legato alle sue radici, come da certificato negativo di naturalizzazione allegato al ricorso. Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio e si è proceduto in contumacia. Il PM ha espresso parere favorevole. Il ministero non si è costituito e si dichiara la contumacia. In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017; a norma dell'art. 3 comma 2 “il Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd. Minniti - “ le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”. Non è di ostacolo a tale percorso il fatto che l'atto introduttivo sia eventualmente denominato “citazione”, diversamente da quanto previsto per il rito sommario de quo, dal momento che esso è, in sostanza un ricorso, regolarmente depositato , all'esito del quale il giudice ha fissato con decreto l'udienza di comparizione ed assegnato il termine per la notifica ai contraddittori, adempimento che è stato osservato. Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al , in persona del Controparte_7
Ministro in carica, quale articolazione centrale del soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000. La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato, e per esso al , degli atti concernenti la Controparte_7 cittadinanza italiana, senza che influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 Legge n. 91/94. Nel merito la domanda proposta è fondata. A norma dell'art. 4 del Codice Civile del 1865: «è cittadino il figlio di padre italiano». Parimenti, ai sensi dell'art. 1 della L. 555/1912: «è cittadino per nascita, il figlio di padre cittadino». La legge n. 555/1912, pertanto, sebbene confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio di cittadino a prescindere dal luogo di nascita, all'art. 7 intese garantire ai figli di cittadini italiani emigrati all'estero il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. L'art. 7 della L. 555/1912 consentiva, infatti, al figlio di cittadino italiano - nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli (come nella fattispecie in esame) - di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, riconoscendo, quindi, all'interessato, la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Per la contestuale cittadinanza per line la cittadina italiana che si è sposata col cittadino Pt_5 straniero prima del 01.01.1948, non ha perso la cittadinanza italiana in quanto la legislazione dello stato del marito non prevedeva l'acquisto automatico della cittadinanza jure matrimonii (come per esempio accadeva in altre legislazioni). A ciò si consideri che la sentenza della Cassazione a SS.UU. n. 4466/2009 [...] per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza [...] anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 255 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria. In conclusione risulta provata la discendenza da cittadino italiano dei ricorrenti, sia per linea paterna (per gli uni), come per linea materna (per gli altri). Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino americano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati. Ne consegue che cittadina italiana, in conformità alla legislazione statunitense in Persona_5 materia di cittadinanza al tempo vigente, perdeva involontariamente la propria cittadinanza italiana in seguito al matrimonio con un cittadino naturalizzatosi statunitense;
poiché all'epoca era in vigore, negli Stati Uniti d'America, “The Naturalization Act of February 10 1855” in quale stabiliva che “Ogni donna sposata, o che in futuro contrarrà matrimonio con un cittadino statunitense e che possa legittimamente naturalizzarsi, sarà ritenuta cittadina statunitense. Le donne coniugate con un cittadino statunitense acquisivano la cittadinanza del marito e, pertanto, la naturalizzazione statunitense del marito o il matrimonio con un cittadino statunitense comportava l'automatica acquisizione della cittadinanza statunitense da parte della moglie. poiché all'epoca era in vigore, negli Stati Uniti d'America,
“The Naturalization Act of February 10 1855” in quale stabiliva che “Ogni donna sposata,
o che in futuro contrarrà matrimonio con un cittadino statunitense e che possa legittimamente naturalizzarsi, sarà ritenuta cittadina statunitense ”. Le donne coniugate con un cittadino statunitense acquisivano la cittadinanza del marito e, pertanto, la naturalizzazione statunitense del marito o il matrimonio con un cittadino statunitense comportava l'automatica acquisizione della cittadinanza statunitense da parte della moglie Di conseguenza, anche i discendenti hanno acquisito sin dalla nascita la cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadini italiani. Giova a tal punto ricordare come anche il Tribunale di Roma ha autorevolmente evidenziato che «il mutamento di cittadinanza del genitore durante la minore età della prole non ha avuto rilievo ai fini del mantenimento della titolarità dello status civitatis italiano, ove i figli siano investititi “iure soli” del possesso di una cittadinanza straniera» in quanto «il regime di perdita della cittadinanza italiana di cui all'art. 12 Legge n. 555/1912 non si estende a coloro i quali siano destinatari della disciplina dell'art. 7 della medesima legge ossia a coloro che, nati all'estero da genitore italiano o divenuto tale durante la minore età, siano considerati dallo stato di nascita propri cittadini “ab origine” per nascita nel territorio dello Stato secondo il principio dello ius soli …di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la minore età del figlio l'avesse perduta» precisando, inoltre, che «…non appare, pertanto, applicabile al figlio minore nato all'estero da cittadino italiano il sopracitato art. 12, disciplinante il diverso caso in cui il figlio di chi avesse perduto la cittadinanza, per effetto della scelta del genitore, avesse anche egli acquisito la cittadinanza di uno stato straniero in quanto ipotesi diversa da quella in cui la cittadinanza straniera già appartenesse al figlio iure soli». E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna e materna come suddetto da cittadino italiano. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
, considerato che il ministero sul punto nulla ha eccepto, parte Controparte_7 ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Merita accoglimento la domanda. Si dichiarano i ricorrenti cittadini italiani con l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_7
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione. Per l'effetto di quanto esposto in fatto e diritto si ordina all'ufficiale dello stato civile di provvedere agli adempimenti conseguenti all'attribuzione di tale status civitatis
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del GOT così dispone:
- dichiara i ricorrenti come in atti generalizzati sono cittadini italiani fin dalla nascita in quanto discendenti da cittadino italiano sia per linea materna che paterna;
- per l'effetto ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
ordina, per l'effetto, il e Controparte_7
l'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile.
- Spese compensate. Così deciso in Napoli in data 25 luglio 2025
Il GOT
Dott.ssa A. De Simone