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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/07/2025, n. 2234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2234 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3359/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. IR D'ANELLA Presidente
Dott. AN CO PIROLA Consigliere rel.
Dott. Antonella Caterina ATTARDO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(DECEDUTO) IN QUALITA' DI EREDE UNIVERSALE Parte_1
DEL SIG. (C.F. Persona_1 Parte_2
), elettivamente domiciliato in VIA PODGORA N. 11 20122 C.F._1
MILANO presso lo studio dell'avv. FRANCHINA ANTONIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SAVIO GIULIO
( ) VIA PODGORA, 11 20122 MILANO;
C.F._2
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
pagina 1 di 9 CONTRO
(C.F. ), nato a [...], il 21 Controparte_1 C.F._3
gennaio 1944 ed ivi domiciliato in via Molino delle Armi, n. 7,
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RESISTENTE IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
OGGETTO: Mandato
CONCLUSIONI
Per Parte_1
voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, reiectis contrariis e previa ogni più opportuna declaratoria e provvidenza del caso, in integrale riforma della sentenza n. 11794/2016 resa in data 27 ottobre 2016 dal Tribunale Ordinario di Milano e della sentenza n. 7893/2019 pronunciata il 26 agosto 2019 dal Tribunale Ordinario di Milano, così giudicare: accogliere il gravame proposto avverso la sentenza impugnata e per l'effetto A) previo accertamento che nel periodo compreso tra il mese di giugno2009 ed il mese di giugno 2011 nell'amministrare il patrimonio della SI.ra l'Avv. ha Parte_3 Controparte_1 conseguito la disponibilità di somme di pertinenza della propria assistita nella misura corrispondente globalmente all'importo di euro 1.098.700/00, e che nel medesimo intervallo di tempo - nonostante fosse stato all'uopo specificatamente incaricato - l'Avv. ha ingiustificatamente Controparte_1 trascurato di recuperare la complessiva somma di euro 11.052/15, condannare anche ai sensi dell'art. 1713 c.c. l'Avv. a pagare alla SI.ra , nella cennata qualità, la Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di euro 1.109752/15, oltre agli interessi legali dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
B) ad ogni modo, condannare l'Avv. alla restituzione in favore della SI.ra Controparte_1
della somma di euro 20.090/66 da costei versata in esecuzione della sentenza n. Parte_1
3232/2020 resa in data 10 dicembre 2020 dalla Corte di Appello di Milano, il tutto oltre agli interessi legali a far data dal 16 giugno 2021 sino all'effettivo soddisfo;
C) in ogni caso, condannare l'Avv. alla rifusione delle competenze del doppio Controparte_1 grado del giudizio di merito e del giudizio celebratosi innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, oltre al rimborso forfetario delle spese generali ex art. 2, secondo comma del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, CPA ed IVA.
pagina 2 di 9
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Per quanto ancora di interesse, , in qualità di procuratore della madre , Controparte_2 Parte_3 citava in giudizio il nipote della stessa , assumendo quanto segue: Controparte_1
– a far data dal mese di giugno 2009, la madre aveva incaricato il nipote -figlio della sorella- della gestione del proprio patrimonio -che comprendeva: i) la quota di metà del capitale sociale della AG SR (società di famiglia, proprietaria di un immobile a Milano destinato ad albergo, di cui erano soci al 50% la medesima e il proprio figlio e di cui ella era anche amministratore unico); ii) Controparte_2 gli immobili di proprietà -tre a Milano, uno a Lazise e uno in Portogallo- e della società;
– la madre in data 9.9.2009, con atto pubblico, aveva rilasciato al nipote procura generale a compiere nel suo interesse qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
– la stessa, con scrittura privata del 5.3.2010, autenticata in pari data dal notaio , aveva ceduto Per_2 al nipote la nuda proprietà della propria quota di partecipazione nella CAGIR per il prezzo CP_1 di 750.000 €;
– nonostante nella scrittura privata fosse indicato che la madre avesse percepito l'acconto di 375.000 € mediante tre assegni circolari, questi non erano mai stati incassati dalla stessa;
– in data 1.4.2010, la madre, portata dal presso il notaio , aveva sottoscritto una CP_1 Per_2 scrittura privata autenticata con il quale riconosceva di aver ricevuto il saldo del prezzo della cessione della quota societaria pari a 375.000 €, mediante tre assegni circolari che venivano versati dalla madre il giorno stesso su un conto corrente aperto appositamente in presenza del nipote che l'aveva accompagnata, presso la stessa filiale della banca ove la madre aveva il proprio conto corrente;
– il giorno successivo, il in assenza della madre e in forza della procura generale in suo CP_1 possesso, aveva prelevato l'intero importo e l'aveva trasferito su un proprio conto corrente personale;
– in data 29.7.2010, aveva incassato un assegno di 340.000 € a lui intestato tratto dal conto CP_1 corrente intestato alla zia;
– la madre, in data 30.6.2011, aveva revocato la procura generale rilasciata al nipote;
– aveva quindi intimato al tramite il legale appositamente nominato, il rendiconto della CP_1 propria gestione dei propri beni dal luglio 2009 al luglio 2011;
– non aveva reso il conto. CP_1 Pertanto, sulla base dei fatti sopraesposti, chiedeva: 1) che venisse ordinato a di CP_2 CP_1 rendere il conto del suo mandato per il periodo dal luglio 2009 al luglio 2011, ex artt. 1713 c.c. e 263 e ss. c.p.c. e, all'esito dello stesso, venisse condannato a pagare le somme dovute e a restituire quanto ricevuto per l'esecuzione dell'incarico gestorio;
2) la risoluzione del contratto di cessione della quota della società ex art. 1453 c.c. per grave inadempimento del in ragione dell'omesso CP_1 versamento del prezzo ovvero l'annullamento del contratto, ex art. 1471 c.c., per violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del mandato avendo agito in contrasto con gli interessi del mandante. L'avv. si costituiva e affermava di aver sostenuto costi per l'esecuzione del rapporto CP_1 gestorio, di aver anticipato spese legali nell'interesse della zia e di aver onorato -con denaro proprio- un imprecisato debito del cugino nei confronti della medesima. Inoltre, giustificava il prelievo CP_2 di 340.000 € dal conto della zia con una scrittura privata con la quale la stessa riconosceva che tale somma era dovuta a saldo e stralcio di ogni pregresso debito nei suoi confronti -sottoscrizione, peraltro, tempestivamente disconosciuta dall'attore-. Infine, proponeva, nei confronti della in Pt_3 qualità di amministratore della AG, domanda riconvenzionale di risarcimento del danno derivato alla società per la costituzioni di non meglio precisati “fondi neri”. pagina 3 di 9 2. Il Tribunale di Milano con sentenza parziale n. 11794/16 pubblicata il 27.10.2016, ordinava a di depositare il rendiconto e rigettava le ulteriori domande di e la domanda CP_1 CP_2 riconvenzionale del convenuto. In particolare, per quanto ancora di interesse, rigettava: i) la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di cessione della nuda proprietà della quota della AG, in quanto il prezzo risultava pagato, come si evinceva dalle dichiarazioni rilasciate dalla al Pt_3 notaio contestualmente alla cessione in cui la stessa dichiarava di aver ricevuto un acconto di 375.000
€ mediante tre assegni circolari specificamente indicati e nella dichiarazione autenticata dal notaio in data 1.4.2010 in cui la stessa dichiarava di aver ricevuto il saldo del prezzo. Infatti, dai suddetti atti risultava che gli assegni circolari erano stati consegnati alla e ciò era sufficiente per estinguere Pt_3 l'obbligazione di pagamento del prezzo. Infatti, il prezzo della cessione era stato pagato ma successivamente restituito. Sicchè non sussisteva alcun inadempimento in merito all'obbligazione avente per oggetto il pagamento del prezzo della cessione della quota;
2) la domanda di annullamento della vendita ex art. 1471 c.c., in quanto la aveva venduto la quota personalmente e non per Pt_3 mezzo del procuratore generale che si era limitato ad acquistarla, ma non a venderla. CP_1
3. Il Tribunale di Milano, con sentenza definitiva, n. 7893/19 pubblicata il 26.8.2019, una volta depositato dal il rendiconto, rigettava la domanda di restituzione delle somme ricevute per CP_1
l'esecuzione dell'incarico gestorio. Ciò, in quanto: 1) in merito alla restituzione delle somme costituenti il prezzo della cessione della quota sociale: i) la relativa operazione era estranea al contenuto del mandato, in quanto tutte le operazioni erano state compiute personalmente dalla CP_3
gli atti dal notaio, sia le operazioni in banca, laddove era solo presente-. Inoltre, anche
[...] CP_1 la restituzione del prezzo della vendita era un atto compiuto personalmente dalla che, quindi, Pt_3 esulava dal mandato, in quanto era consapevole che il prezzo non le veniva restituito -come si ricavava dalla stessa difesa della medesima-; ii) la domanda era inammissibile in quanto proposta solo con la memoria in data 31.1.2018, mentre i pagamenti era noti sin dall'inizio della causa prima del deposito del rendiconto e comunque, tardivi anche rispetto allo stesso, in quanto la prima memoria dopo il deposito del rendiconto era quella del 2.10.2017; 2) le somme incassate a titolo di canoni di locazione
-ancorchè contesta di averle percepite-erano inferiori a quelle pagate dal medesimo per CP_1 pagare le tasse della Pt_3
4. , in qualità di erede universale di nel frattempo deceduto, a sua volta erede Parte_1 CP_2 universale di , deceduta, proponeva appello articolato in quattro motivi. Parte_3 Per quanto ancora di interesse, i primi due concernevano il rigetto delle domande di annullamento della vendita della quota della società. Con il terzo e il quarto motivo veniva impugnata la sentenza definitiva del 26.8.2019 che aveva rigettato la domanda di condanna al pagamento delle somme dovute all'esito del rendiconto e di quelle ricevute a causa dello svolgimento dell'attività gestoria. Nello, specifico, con il terzo motivo l'appellante deduceva che: i) non aveva contestato il CP_1 fatto che fosse stato incaricato dalla di gestire direttamente il suo patrimonio. Al contrario, lo Pt_3 aveva posto a fondamento delle sue difese, assumendo, in ragione del mandato conferitogli, di aver sostenuto costi per assistenza legale, effettuato anticipazioni per l'importo di € 68.288,26 e di aver pagina 4 di 9 pagato un non meglio precisate ingente debito della zia nei confronti della propria sorella e sua madre;
ii) l'esecuzione della cessione della quota societaria rientrava nell'attività di gestione svolta dal iii) diversamente da quanto erroneamente affermato dal tribunale, aveva CP_1 CP_1 compiuto personalmente atti rientranti nell'esecuzione dell'operazione di cessione della quota, in quanto: -) il mancato incasso degli assegni circolari costituenti l'acconto del prezzo della cessione della quota non era attribuibile alla perchè nella scrittura privata autenticata del 5.3.2010 non Pt_3 risultava che gli stessi erano stati consegnati alla medesima;
-) aveva compiuto personalmente, in assenza della l'operazione del trasferimento dei 375.000 €, costituenti il saldo del prezzo, dal Pt_3 conto aperto il giorno prima intestato alla medesima al proprio;
iv) la non era consapevole che Pt_3 il prezzo della vendita della quota societaria non le veniva restituito, né era giustificato l'incasso della somma da parte del a titolo di restituzione del prezzo come erroneamente affermato dal CP_1 tribunale, in quanto tale affermazione si pone in contrasto con le stesse difese del medesimo che ha giustificato il prelievo di altra somma di 340.000 € con l'estinzione di debiti della nei suoi Pt_3 confronti e di sua madre. Con il quarto motivo censurava la ritenuta inammissibilità della domanda per tardività, in quanto la domanda era già formulata nell'atto introduttivo del giudizio e era stata ribadita dopo la presentazione del rendiconto dal CP_1
5. La Corte d'appello di Milano con sentenza n.3232/20 pubblicata il 10.12.2020 rigettava l'appello e confermava la sentenza di primo grado.
6. La Corte di Cassazione con ordinanza n.21053/24 del 27.7.2024: i) dichiarava inammissibile il primo motivo di ricorso della concernente la conferma del rigetto della domanda di risoluzione per Pt_1 inadempimento del contratto di vendita della quota;
ii) accoglieva il secondo e il terzo motivo inerenti la conferma del rigetto della domanda di restituzione delle somme per violazione dell'art. 1713 c.c..
7. In particolare, la Corte di Cassazione riteneva, sul punto, la sentenza di appello nulla per motivazione apparente, affermando che: “posto che l'obbligazione del mandatario di rendere conto del suo operato presuppone che lo stesso giustifichi in che modo abbia svolto la sua opera, mediante la prova di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico sia stato eseguito e di stabilire se il suo operato sia stato conforme ai criteri di buona amministrazione (v. Cass. 9 febbraio 2004, n. 2428), sarebbe stato necessario verificare preliminarmente quale fosse il perimetro della domanda di rendiconto in relazione all'ambito effettivo del mandato affidato all'avv. CP_1 tenuto conto di quanto dallo stesso dedotto e chiesto in via riconvenzionale, andando poi ad accertare la congruenza tra la pronuncia resa in primo grado sul punto ed il tenore dell'appello principale svolto dalla ” – ord. Cass. pag. 13-. Pt_1
8. ha riassunto il giudizio chiedendo che venisse accertata la violazione dell'obbligo di restituzione Pt_1 delle somme riscosse durante il mandato ai sensi dell'art. 1713 c.c.
9. rimaneva contumace. CP_1
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto del presente giudizio di rinvio è la sola domanda di restituzione delle somme derivanti dal mandato. La domanda è fondata nei limiti precisati.
1.1 Innanzitutto, la stessa è ammissibile -quarto motivo d'appello-. Infatti, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, nell'atto di citazione in primo grado -pagg. 24-33-, dopo aver dedotto che per il periodo giugno 2009-giugno 2011, avesse CP_2 CP_1 gestito il patrimonio della madre , assumendo il conferimento al medesimo di un Parte_3 mandato senza rappresentanza, venuto meno in data con la revoca nel giugno 2011 della procura generale rilasciatagli il 9.9.2009, chiedeva che il tribunale ordinasse allo stesso di rendere il conto della gestione ai sensi degli artt. 263 e ss. c.p.c. e “conseguentemente condanni l'odierno convenuto a pagare all'arch. le somme dovute all'esito del rendimento del conto ed a CP_2 restituire all'esponente quant a causa dell'esecuzione del mandato gestorio a far data dal mese di giugno 2009” -pag.24 atto di citazione in primo grado e pag. 46 dello stesso in sede di conclusioni-. Nell'atto di citazione in primo grado -pag.26-, veniva specificata, come causa petendi delle somme domandate, la violazione dell'obbligo del mandatario, ai sensi dell'art. 1713 c.c., di rimettere al mandante tutto quanto ricevuto nell'esecuzione del mandato. La domanda -idonea a comprendere anche le somme costituenti il prezzo della vendita a CP_1 della nuda proprietà della quota societaria della veniva poi precisata con l'espressa Parte_3 indicazione delle specifiche somme di cui veniva richiesta la restituzione dopo il deposito del rendiconto -avvenuto su ordine del tribunale- con la memoria in data 2.10.2017 -dopo l'udienza del 27.6.2017 in cui era già stato impugnato il rendiconto depositato il 9.6.2017-. La domanda veniva specificata nel momento in cui la parte -solo dopo il deposito del rendiconto- apprendeva che non vi era alcuna giustificazione della mancata restituzione da parte del mandatario delle somme spettanti alla quale corrispettivo della cessione della quota della società. Pt_3 Infatti, non corrisponde alle risultanze processuali che la fosse a conoscenza della mancata Pt_3 restituzione del prezzo della vendita della quota, in quanto tale affermazione del tribunale si fonda su un travisamento delle stesse di cui si darà conto.
1.2 Inoltre, la suddetta domanda è fondata nei limiti che si espongono -terzo motivo d'appello-. In primo luogo, l'esecuzione della cessione della quota sociale da parte della - Pt_3 diversamente da quanto ritenuto dal tribunale- rientra nel perimetro del rapporto di mandato conferito dalla medesima a dal giugno 2009 al giugno 2011 e manifestatosi anche nel CP_1 conferimento allo stesso della procura generale in data 2009. Infatti, nell'atto di citazione in primo grado, aveva specificamente dedotto che il mandato CP_2 tacitamente conferito dal giugno 2009 comprendeva anche la gestione della società AG di cui la era amministratore unico, oltre all'intero patrimonio della stessa che comprendeva anche la Pt_3 proprietà di quattro appartamenti e le giacenze sul conto corrente della filiale di Milano della Banca San Paolo. Il conferimento del mandato con siffatta estensione non è mai stato contestato da Al CP_1 contrario, lo stesso lo ha implicitamente ammesso. Infatti, si è difeso allegando generiche e mai provate destinazioni nell'interesse della delle somme gestite nel suo interesse. Pt_3
pagina 6 di 9 Inoltre, è provato dal rilascio della procura generale nel settembre 2009 -sintomatica del sottostante mandato- in epoca antecedente alla cessione di quota e -come indicato nell'ordinanza della Corte di Cassazione- dal perimetro della domanda di rendiconto che comprendeva anche il lasso temporale in cui era stata compiuta tale operazione. Pertanto, posto che l'operazione di cessione della quota della AG rientrava nell'esecuzione del mandato conferito a non rileva -come evidenziato dal tribunale- il fatto che l'atto di CP_1 cessione della quota è stato compiuto personalmente dalla Pt_3
Infatti, ciò che rileva, ai fini della domanda oggetto di esame, è il fatto che ha trattenuto CP_1 per sé senza alcuna giustificazione le somme che costituivano il prezzo della vendita e che avrebbe dovuto corrispondere alla così violando l'obbligo imposto al mandatario dall'art. 1713 c.c. Pt_3 Infatti, non corrisponde al vero quanto affermato dal tribunale che nell'atto notarile si dà atto della consegna alla degli assegni circolari per l'importo di 375.000 € che costituivano l'acconto Pt_3 del prezzo di vendita. Nella scrittura privata autenticata dal notaio del 5.3.2010, avente per oggetto la cessione della quota societaria, si dà solo atto che la rilasciava quietanza, ma in nessuna parte dell'atto si dà atto Pt_3 che gli assegni circolari costituenti l'acconto del prezzo venivano consegnati alla stessa. Gli stessi, pertanto, rimanevano nelle mani di che li faceva annullare ai sensi dell'art. 49 CP_1 del d.lgs 231/2007, trattenendo la somma oggetto degli stessi. Parimenti, è in contrasto con le risultanze processuali l'affermazione del tribunale secondo cui la era presente in banca unitamente al quando aveva riscosso gli assegni circolari Pt_3 CP_1 per l'importo di 375.000 € costituenti il saldo del prezzo. Infatti, sulla base delle univoche deposizioni dei testi e , Testimone_1 Testimone_2 dipendenti della filiale della banca, la non era presente quando aveva disposto il Pt_3 CP_1 trasferimento -effettuato mediante un giroconto- della predetta somma versata il giorno prima -in presenza della su un apposito conto intestato alla medesima aperto nell'occasione, su un Parte_3 conto intestato solo al medesimo. Quindi, diversamente da quanto affermato dal tribunale, la non era mai venuta in possesso Pt_3 degli assegni circolari costituenti il pagamento dell'acconto, né era presente in banca quando il nipote aveva trasferito l'importo costituente il saldo del prezzo dal conto a lei intestato al proprio. Quindi non vi è nessuna prova che fosse consapevole della mancata corresponsione del prezzo e, tantomeno, che ne avesse disposto la restituzione al nipote. Quindi, è provato che ha indebitamente trattenuto la somma di € 750.000 € costituente il CP_1 prezzo della vendita della quota in violazione dell'art. 1713 c.c., non avendo allegato alcuna giustificazione di ciò nell'interesse della mandante se non generiche affermazioni sprovviste di alcuna prova. Pertanto, deve essere condannato a restituire alla medesima tale importo. Altresì deve essere anche condannato a ripetere la somma di € 340.000 ricevuta con assegno tratto sul conto della a firma della stessa a lui intestato, non essendo provato che la dazione di Pt_3 tale somma serviva a estinguere debiti della nei suoi confronti in quanto era stata Pt_3 disconosciuta la firma della medesima in calce alla dichiarazione prodotta sub doc. 6 che attestava ciò, senza che sia stata seguita da istanza di verificazione, sicchè l'affermazione del è CP_1 rimasta priva di qualsiasi riscontro probatorio. pagina 7 di 9 Deve essere rigettata la domanda relativamente alla restituzione degli importi corrispondenti ai canoni di locazione degli appartamenti – che ha giustificato con il pagamento di imposte CP_1 per la zia producendo un F24 per una somma di poco superiore all'importo complessivo dei canoni- perchè questa statuizione del tribunale non è stata oggetto di appello e sulla medesima si è formato il giudicato interno. Conclusivamente, deve essere condannato a restituire a la somma complessiva di CP_1 Pt_1
€ 1.090.000, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.
2. Stante la parziale reciproca soccombenza, le spese dei quattro gradi di giudizio devono, per la metà, essere compensate e per la restante metà poste a carico di CP_1 Le stesse devono essere liquidate sulla base dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione compreso per le cause di valore compreso fra 1.000.000 € e 2.000.000 € secondo l'attribuito, liquidate già nella metà, rispettivamente, in complessivi € 18.977,00 per il giudizio di primo grado -di cui € 2.995 per la fase di studio;
€ 1.976 per la fase introduttiva;
€ 8.797 per la fase di trattazione/istruzione;
€ 5.209 per la fase decisoria-, in complessivi € 12.032,00 per il giudizio di appello -di cui € 3.709 per la fase di studio;
€ 2.156,50 per la fase introduttiva;
€ 6.166,50 per la fase decisoria- e in complessivi € 9.103,00 per il giudizio di legittimità -di cui € 4.192 per la fase di studio;
€ 2.754,50 per la fase introduttiva;
€ 2.156,50 per la fase decisoria e, sulla base dei valori minimi delle cause dello stesso scaglione, per il giudizio di rinvio -stante la contumacia del convenuto in riassunzione-, liquidate in complessivi € 6.018,00 - di cui € 1.855 per la fase di studio;
€ 1.079 per la fase introduttiva;
€ 3.084 per la fase decisoria-.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in sede di giudizio di rinvio riassunto in seguito alla ordinanza della Corte di Cassazione n. 21053/24 del 27.7.2024, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. accoglie la domanda di ex art.1713 c.c. e, per l'effetto, Parte_1
2. in parziale riforma delle sentenze del Tribunale di Milano n. 11794/16 pubblicata il 27.10.2016 e n. 7893/19 pubblicata il 26.8.2019
3. condanna a pagare a la somma di € 1.090.000,00, come Controparte_1 Parte_1 in motivazione;
4. condanna a pagare a metà delle spese del giudizio di Controparte_1 Parte_1 primo liquidate -già nella metà- in complessivi € 18.977,00, nonché metà di quelle del giudizio di appello liquidate -già nella metà- in complessivi € 12.032,00, nonché metà di quelle del giudizio di legittimità liquidate -già nella metà- in complessivi € 9.103,00 e di metà di quelle del giudizio di rinvio liquidate -già nella metà- in complessivi € 6.018,00, il tutto oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
5. compensa per la restante metà le spese fra le parti;
pagina 8 di 9
6. condanna a ripetere a quanto corrisposto in esecuzione Controparte_1 Parte_1 della sentenza di appello, oltre interessi dalla data di corresponsione della somma fino all'effettivo soddisfo;
7. conferma nel resto le sentenze di cui al punto 2)
Milano, 16.7.2025
IL CONSIGLIERE estensore
AN CO PI
IL PRESIDENTE
IR D'LA
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