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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4633 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023, avente ad oggetto: retribuzione e risarcimento del danno,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
Pasquale Biondi, presso il cui studio in Telese Terme, via Carso 6, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Francesco Manna, presso il cui studio in Napoli, viale Villa Santa Maria 14, elettivamente domicilia,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/11/2023 il ricorrente ha esposto:
- che con sentenza n. 224/2023, pubblicata il 3/03/2023, il Tribunale di Benevento – sez. lavoro, in accoglimento del suo ricorso, aveva accertato l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze della Magna Powertrain
Italia s.r.l., trasferitosi ai sensi dell'art. 2112 c.c. in capo alla a Controparte_1 far data dal 10/12/2013, con inquadramento nella 3^ categoria del CCNL metalmeccanici industria, e ordinato alla convenuta di dare corso al rapporto di lavoro in essere e di procedere alla ricostruzione di carriera sul piano economico, giuridico e previdenziale;
- che la non aveva ottemperato alle statuizioni contenute nella predetta CP_1 sentenza, nonostante le fosse stata ritualmente notificata;
- che in applicazione del CCNL indicato, e tenuto conto delle annotazioni contenute in busta paga circa lo svolgimento di lavoro straordinario, notturno e festivo, era creditore, a titolo di differenze retributive per tutte le voci indicate in ricorso, della complessiva somma di €
42.251,35;
1 - che aveva, inoltre, diritto al risarcimento del danno per il periodo dal 14/01/2020, data dell'impugnazione della somministrazione irregolare con contestuale offerta della prestazione lavorativa, al 3/03/2023, data della pronuncia della sentenza che aveva accertato l'interposizione illecita.
Tanto premesso, ha adito il giudice del lavoro al fine di sentire: “1) Condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente e per le causali espresse, a titolo di differenze retributive, ovvero, in via alternativa, a titolo di risarcimento del danno patito per il periodo svolgimento effettivo della prestazione lavorativa in regime di interposizione illecita, ossia dal 10/12/2013 al 31/12/2019, della somma di € 42.251,35, ovvero della diversa somma che riterrà ritenuta di giustizia per i titoli menzionati;
2) Condannare, altresì, la convenuta Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del
[...] ricorrente, a titolo di retribuzione, ovvero, in via alternativa, a titolo di risarcimento del danno patito commisurato alla mancata retribuzione, dalla data del 14/01/2020 (data dell'offerta della prestazione lavorativa) e fino al 03/03/2023 (data della pronuncia di interposizione di manodopera), della somma di € 63.574,14, ovvero della diversa somma che riterrà ritenuta di giustizia per i titoli menzionati;
3) Determinare, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme dovute al ricorrente, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione del valore del suo credito, condannando la Società datrice di lavoro al pagamento, in suo favore, delle relative somme”; con vittoria di spese e compensi di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si è ritualmente costituita la chiedendo di: CP_1
“- accertare che nulla è dovuto al ricorrente stante la validità ed efficacia dell'accordo transattivo sottoscritto in data 12.02.2020 con la la cui efficacia trova applicazione CP_2 anche nei confronti della che dichiara di volerne beneficiare e, per l'effetto, CP_1 dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento alle presunte differenze retributive oggi rivendicate dal sig. nei confronti della con Parte_1 CP_1 rigetto pieno della domanda introduttiva;
- in via subordinata, qualora dovesse risultare una qualsiasi somma ancora dovuta in favore del ricorrente, limitare l'eventuale statuizione di condanna alla differenza tra quanto richiesto (o quanto emergerà in corso di causa) e quanto già percepito dal ricorrente a seguito dell'accordo conciliativo con la CP_2
- accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente essendo la stessa coperta da giudicato e comunque avanzata in violazione del principio del ne bis in idem per tutte le motivazioni espresse in precedenza;
- in ogni caso, rigettare le avverse richieste di pagamento per tutte le ragioni di cui sopra, in quanto inammissibili, totalmente infondate in fatto ed in diritto;
- solo in subordine condannare la al pagamento della Controparte_1 minor somma di € 17.168,70
- condannare, infine, il sig. al pagamento delle spese, dei diritti ed onorari del presente Pt_1 giudizio in favore del costituito procuratore antistatario”. La società ha, in particolare, eccepito l'esistenza di un accordo conciliativo con la CP_2 appaltatrice e datrice di lavoro del ricorrente, che copriva le medesime differenze retributive richieste nel presente giudizio;
l'erroneità dei conteggi effettuati dal ricorrente;
l'inammissibilità della domanda risarcitoria per violazione del ne bis in idem e, comunque, la sua infondatezza, in quanto la parte avrebbe potuto, tutt'al più, richiedere l'indennità omnicomprensiva di cui all'art. 32, co. 5, l. 183/2010. La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e di CTU contabile, è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2 Con il ricorso introduttivo il ricorrente ha chiesto, innanzitutto, la quantificazione delle differenze retributive dovute in virtù della sentenza di questo Tribunale n. 224/2023 del
3/03/2023, contenente una pronuncia di condanna generica della Controparte_1
[...]
Specificamente, la sentenza, in accoglimento di più ricorsi riuniti proposti da lavoratori della ha accertato il verificarsi di un'ipotesi di appalto illecito di manodopera, e ha così CP_2 statuito: “1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze della Magna Powertrain Italia s.r.l., trasferitosi ai sensi dell'art. 2112 c.c. in capo alla a far Controparte_1 data dal […] 10.12.2013 per , 10.12.2013 con inquadramento nella 3^ Parte_1 categoria del CCNL metalmeccanici industria;
2) per l'effetto, ordina alla Controparte_1 di dare corso al rapporto di lavoro in essere e di ricostruire la carriera dei ricorrenti sul
[...] piano economico, giuridico e previdenziale, con applicazione del CCNL metalmeccanici industria sin dalla costituzione del rapporto”. Parte resistente deduce in primis l'inammissibilità della domanda, in seguito alla sottoscrizione di un accordo conciliativo con l'appaltatrice con cui le parti hanno posto fine a un CP_2 giudizio (r.g. 145/2020) nel quale l'odierno ricorrente aveva avanzato la medesima domanda di differenze retributive riferita al periodo di lavoro presso la Magna Powertrain Italia s.r.l. (poi
. CP_1
Con detto verbale, sottoscritto solo dal lavoratore e dalla il ricorrente si è espressamente CP_2 riservato di agire in giudizio nei confronti della – Controparte_1 convenuta nel giudizio r.g. 145/2020 quale responsabile solidale, ai sensi degli artt. 1676 c.c. e
29, d.lgs. 276/2003 – per ottenere la declaratoria di somministrazione irregolare e la conseguente costituzione di un rapporto alle sue dipendenze, anche ai fini della ricostruzione giuridico-economica della propria carriera lavorativa, dichiarando che le rinunce espresse nell'atto attenevano “esclusivamente al credito scaturente dal formale rapporto di lavoro intercorso con la e che ogni eventuale conseguenza di carattere economico-giuridico CP_2 derivante dall'accoglimento della paventata azione giudiziaria” nei confronti della
[...]
“deve ritenersi estranea all'oggetto del presente verbale di conciliazione” (punto 9 del CP_1 verbale). La transazione, in quanto contratto, è destinata a regolare i rapporti fra le sole parti che l'hanno sottoscritto, e, come tale, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 1372 c.c., è inopponibile ai terzi estranei alla sua stipulazione. Né la ha dichiarato, ai sensi dell'art. 1304 c.c., di voler profittare degli effetti CP_1 della transazione in relazione alle pretese azionate per le quali sussisteva la sua responsabilità solidale, prima della costituzione nel presente giudizio.
Ne discende che la transazione fra il ricorrente e la 6Sei non può spiegare alcun effetto nei rapporti fra il primo e la CP_1
Per quanto riguarda, invece, il calcolo delle differenze dovute sulla base della sentenza, si è resa necessaria la nomina di un consulente tecnico, dal momento che i conteggi allegati al ricorso non erano idonei alla quantificazione di quanto spettante al ricorrente.
Infatti, sebbene dichiaratamente sviluppati tenendo conto delle annotazioni contenute in busta paga circa lo svolgimento di lavoro straordinario, notturno e festivo, tali conteggi riportano un numero di ore lavorate sistematicamente superiore rispetto a quello che risulta dai cedolini. Tuttavia, la sentenza sull'an non contiene alcun accertamento in ordine all'effettuazione di orari di lavoro diversi e superiori a quelli retribuiti dalla 6Sei, ovvero alla spettanza di voci retributive non corrisposte o corrisposte in misura insufficiente da quest'ultima. La sentenza ha accertato esclusivamente il diritto dei ricorrenti alla ricostruzione della carriera in applicazione del CCNL metalmeccanici industria, sin dall'inizio del rapporto, ovvero, per il dal 10/12/2013. Pt_1
3 Eventuali differenze fra quanto corrisposto dalla quanto dovuto in relazione alla quantità CP_2
e qualità del lavoro svolto avrebbero dovuto essere oggetto di allegazione e prova nel giudizio sull'an, e non essere richieste per la prima volta, in totale assenza di prospettazione dei relativi fatti costitutivi, nel giudizio di quantificazione.
Per la corretta quantificazione è stata quindi disposta consulenza tecnica, affidando al CTU il compito di calcolare la differenza fra la retribuzione lorda complessivamente erogata al ricorrente dalla nel periodo 10/12/2013-31/12/2019, come risulta dalle buste paga CP_2 versate in atti, e quella che gli sarebbe complessivamente spettata per il medesimo periodo facendo applicazione del CCNL per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti, considerando l'inquadramento nella III categoria, nonché la correlata differenza sul TFR maturato nel corso del suddetto periodo, attenendosi al numero di giorni e di ore lavorati, nonché di assenza a titolo di ferie, permessi, malattia etc., risultante dalle buste paga emesse dalla CP_2
Sulla base della consulenza tecnica espletata, che si intende qui fare propria in quanto corretta e conforme al quesito, le differenze retributive possono essere quantificate in € 21.060,60 (di cui € 3.195,74 a titolo di differenza sul TFR). In proposito, si precisa che il welfare aziendale è voce espressamente prevista dal CCNL metalmeccanici e, pertanto, è dovuta in quanto rientra nell'ambito della ricostruzione della carriera giuridico-economica “con applicazione integrale del CCNL metalmeccanici industria” disposta dalla sentenza 224/2023. Non è invece dovuta l'indennità per ferie e permessi non goduti (inserita nell'ipotesi di calcolo n. 1 formulata dal CTU), in quanto non oggetto di accertamento nella sentenza sull'an, né di allegazione (e prova) nel presente giudizio. Alla suddetta somma – determinata al lordo delle ritenute, in base al principio per cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, mentre i problemi connessi alla detrazione di somme ai titoli sopra indicati riguardano il diverso e successivo momento del pagamento dei crediti medesimi (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 6337 del 18/04/2003)
– si aggiungono interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo.
In secondo luogo, il ricorrente domanda le retribuzioni, ovvero il risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni non percepite, per il periodo compreso fra la data della denuncia della somministrazione irregolare, con contestuale offerta della prestazione lavorativa all'odierna resistente (pec del 14/01/2020, doc. 8 ricorso), e quella della sentenza che ha accertato l'interposizione illecita (3/03/2023). La sentenza n. 224/2023 ha accertato il verificarsi di un'ipotesi di interposizione fittizia e l'instaurazione fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, facendo obbligo alla società di riammettere al lavoro l'istante. Secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, chiamata a pronunciarsi sulla natura – retributiva o risarcitoria – delle somme spettanti al lavoratore il quale, dopo la declaratoria giudiziale che ha accertato l'illecita interposizione di manodopera, offerte le proprie energie lavorative, non sia stato riammesso in servizio, “in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l'illegittimità e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni, salvo gli effetti dell'art. 3 bis d.lgs. n. 276/2003, a decorrere dalla messa in mora” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 2990 del 07/02/2018). Le sezioni unite sono giunte a tale conclusione – superando un orientamento ormai consolidato in tema di cessione di ramo d'azienda, e applicato anche in un'ipotesi di interposizione fittizia di manodopera (Cass. 25933/2016) – partendo dalla sentenza della Corte costituzionale n.
303/2011, resa con riguardo alla questione della omnicomprensività della indennità prevista
4 dall'art. 32, comma 5, l. 183/2010 nelle ipotesi di conversione del contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, nella quale si legge “un'interpretazione costituzionalmente orientata della novella, però induce a ritenere che il danno forfetizzato dall'indennità in esame copre soltanto il periodo cosiddetto "intermedio", quello, cioè, che corre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto. A partire dalla sentenza con cui il giudice, rilevato il vizio della pattuizione del termine, converte il contratto di lavoro che prevedeva una scadenza in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, è da ritenere che il datore di lavoro sia indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva. Diversamente opinando, la tutela fondamentale della conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato sarebbe completamente svuotata. Se, infatti, il datore di lavoro, anche dopo l'accertamento giudiziale del rapporto a tempo indeterminato, potesse limitarsi al versamento di una somma compresa tra 2,5 e 12 mensilità di retribuzione, non subirebbe alcun deterrente idoneo ad indurlo a riprendere il prestatore a lavorare con sé. E lo stesso riconoscimento della durata indeterminata del rapporto da parte del giudice sarebbe posto nel nulla”. A partire da tale considerazione, le sezioni unite sono arrivate ad affermare che “nel momento successivo alla declaratoria di nullità dell'interposizione di manodopera, a fronte della messa in mora (offerta della prestazione lavorativa) e della impossibilità della prestazione per fatto imputabile al datore di lavoro (il quale rifiuti illegittimamente di ricevere la prestazione), grava sull'effettivo datore di lavoro l'obbligo retributivo. Dal rapporto di lavoro, riconosciuto dalla pronuncia giudiziale, discendono, infatti, gli ordinari obblighi a carico di entrambe le parti ed, in particolare, con riguardo al datore di lavoro, quello di pagare la retribuzione, e ciò anche nel caso di mora credendi e, quindi, di mancanza della prestazione lavorativa per rifiuto di riceverla”. Le sezioni unite hanno, altresì, rilevato che è anche la necessità di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, pur a fronte della incoercibilità del comportamento e della cooperazione datoriale, a indurre a ritenere che nelle ipotesi in cui i lavoratori, dopo avere richiesto l'accertamento giudiziale dell'invalidità del contratto in violazione di norme imperative in tema di divieto di interposizione di manodopera in un appalto di servizi, abbiano ottenuto l'ordine giudiziale di ripristino del rapporto nei confronti del reale datore di lavoro e offrano a quest'ultima le loro prestazioni, senza essere stati riammessi in servizio, debba evitarsi, secondo i principi generali in tema di adempimento contrattuale, che subiscano le ulteriori conseguenze sfavorevoli derivanti dalla condotta omissiva del datore di lavoro rispetto all'esecuzione dell'ordine giudiziale.
Pertanto, il datore di lavoro che, nonostante la sentenza che accerta il vincolo giuridico, non ricostituisca i rapporti di lavoro senza alcun giustificato motivo, dovrà sopportare il peso economico delle retribuzioni, pur senza ricevere la prestazione lavorativa corrispettiva;
ciò in quanto il rifiuto della prestazione lavorativa offerta dal lavoratore impedisce gli effetti giuridici che derivano dalla continuazione del rapporto dichiarato dal giudice, nonché la stessa effettività della pronuncia giudiziale.
Ciò per quanto riguarda, appunto, il periodo successivo alla pronuncia della sentenza che accerta l'esistenza di un appalto non genuino. Per il periodo precedente, invece, essendo mancata la prestazione lavorativa, può spettare esclusivamente il risarcimento del danno. Ciò posto, l'accoglimento della domanda risarcitoria, come formulata, è precluso dal principio del ne bis in idem. Come è noto, il giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti entro i limiti oggettivi segnati dai suoi elementi costitutivi rilevanti per l'identificazione dell'azione giudiziaria, costituiti dal titolo della stessa azione (causa petendi) e dal bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato); entro tali limiti, il
5 giudizio copre il dedotto e il deducibile, restando salva e impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, verificatisi dopo la formazione del giudicato o quantomeno non deducibili nel giudizio in cui il giudicato si è formato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17078 del 03/08/2007). In tema di limiti oggettivi del giudicato sostanziale esterno, infatti, dopo l'iniziale prevalere in giurisprudenza di un orientamento più restrittivo (Cass. 15.2.1963 n. 329, Cass.
5.5.1965 n.
810), si sono venuti affermando criteri meno restrittivi, in forza dei quali è stata privilegiata la necessità, avvertita dagli operatori, di evitare accertamenti incompatibili con quelli contenuti nella sentenza passata in giudicato;
e ciò anche al fine di tutelare la posizione della parte vittoriosa in giudizio, la quale ha diritto alla stabilità della pronuncia. Ed è per la salvaguardia di tali esigenze che la giurisprudenza ha in definitiva finito per far assumere il ruolo di un principio generale a quello per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, intendendo per
“deducibile” non certamente la domanda o eccezione che si diversifica per diversità di causa petendi, ma soltanto le ragioni giuridiche a sostegno della domanda, comprese nella sfera logico-giuridica della domanda stessa (e quindi della decisione), ragioni che nel corso del giudizio possono anche essere dedotte in via di azione o di eccezione. Trattasi di ragioni diverse da quelle fatte valere che non incidono sulla causa petendi, ed anzi operano nell'ambito della causa petendi posta a fondamento dell'azione. Nella regolamentazione del giudicato deve prevalere infatti l'interesse di natura pubblicistica alla intangibilità della statuizione giudiziaria, la quale è certamente messa in pericolo ove si allarghi, per la parte, la possibilità dell'esperimento di successive azioni giudiziarie per motivi diversi. E ciò perché il diritto deve perseguire la finalità primaria di rendere indiscutibile l'accertamento giudiziario in relazione al bene dedotto in causa (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11974 del 18/12/1990). Il principio, costantemente ribadito dalla S.C., secondo cui “il giudicato copre il «dedotto ed il deducibile» sta a significare che il vincolo del giudicato esclude che, successivamente al suo formarsi, possano esser fatte valere ragioni in fatto o in diritto che potrebbero rimettere in discussione la statuizione contenuta nella sentenza, quantunque non fatte valere ed esaminate in precedenza nel processo. In virtù del principio, l'efficacia del giudicato si estende non solo a quanto dedotto dalle parti (c.d. giudicato esplicito) ma anche a quanto da esse non dedotto
(c.d. giudicato implicito), qualora le ragioni non dedotte siano logicamente implicate dalla pronuncia: perciò è precluso alle parti la proposizione, in un successivo giudizio, di qualsivoglia domanda o eccezione avente ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato (tra le tante a mero titolo di esempio Cass. 14 novembre 2000, n. 14747; Cass. 9 gennaio 2004, n. 112; Cass. 28 ottobre 2011, n. 22520; Cass. 4 marzo 2020, n. 6091). Il giudicato si misura cioè in relazione al diritto accertato;
l'ambito di operatività del giudicato è in altri termini correlato all'oggetto del processo, nel senso che tutto ciò che rientra nel perimetro di questo è da essa colpito: in tal senso viene ripetuto che il giudicato sostanziale copre non soltanto l'esistenza del diritto azionato, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, sebbene non dedotti, mentre non si estende, oltre che ai fatti successivi al giudicato, a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi
(Cass. 24 novembre 2000, n. 15178; Cass. 13 febbraio 2002, n. 2083; Cass. 24 marzo 2006, n.
6628; Cass. 19 luglio 2006, n. 16540; Cass. 11 maggio 2010, n. 11360), fermo ovviamente il requisito dell'identità delle personae. Insomma, il giudicato si forma soltanto su ciò che ha costituito oggetto della decisione, ricomprendendosi in esso anche gli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico, oltre che funzionale, per l'emanazione della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame degli stessi elementi in un successivo giudizio, sempre che l'azione in esso dispiegata abbia identici elementi costitutivi (Cass. 20 aprile 2007, n. 9486). Val quanto dire che, almeno tendenzialmente, il giudicato dispiega il suo effetto in un successivo giudizio contraddistinto dai medesimi elementi identificativi, personae, causa petendi e petitum, sia pure avendo riguardo non al dato della mera coincidenza esteriore di tali elementi, bensì al criterio del c.d.
6 petitum sostanziale (v. sul tema Cass., Sez. Un., 23 marzo 2019, n. 11161)” (così, da ultimo,
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 33021 del 09/11/2022). Come statuito da consolidata giurisprudenza, quindi, “L'autorità del giudicato non è di ostacolo all'allegazione ed alla cognizione di nuovi e posteriori eventi i quali incidano sul modo di essere del diritto deciso, ma impedisce il riesame o la deduzione di questioni anteriori ad esso, tendenti ad una nuova decisione della controversia già risolta con provvedimento definitivo, a nulla rilevando che questi ultimi non fossero conosciuti dalle parti al tempo del primo processo” (così Cassazione civile, sez. lav., 21/12/2010, n. 25862, Cassazione civile, sez. III, 06/07/2009, n. 15807).
Nel caso in esame, la richiesta risarcitoria – sebbene formalmente avanzata a diverso titolo – trova la propria ragion d'essere nelle medesime circostanze di fatto e di diritto poste a base del ricorso r.g. 2597/2020, definito con la sentenza n. 224/2023, ovvero nella realizzazione di un'ipotesi di somministrazione irregolare/interposizione illecita di manodopera. La domanda, dunque, si muove nell'alveo della identica causa petendi del precedente giudizio, come identico è il petitum, inteso quale bene della vita, rappresentato dal ristoro del danno cagionato al ricorrente dalla condotta illecita della convenuta.
Non vale invece a differenziare gli elementi costitutivi delle due azioni il fatto che nel precedente giudizio il ricorrente avesse chiesto – in dipendenza dalla richiesta di “Accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la (già Controparte_1 [...]
si è realizzata una somministrazione irregolare di manodopera” (punto 1 delle Controparte_3 conclusioni del ricorso r.g. 2597/2020) – il risarcimento sotto forma dell'indennità omnicomprensiva prevista dall'art. 39, d.lgs. 81/2015 (richiesta respinta per le motivazioni esposte nella sentenza, non appellata), laddove nel presente giudizio la domanda è stata formulata in termini di richiesta di danno emergente e lucro cessante, in virtù dei principi generali del diritto delle obbligazioni.
Entrambe le domande mirano al conseguimento del medesimo bene della vita (risarcimento, che nel caso della somministrazione irregolare è lo stesso legislatore a contenere entro un importo forfettizzato), sono finalizzate a coprire il medesimo periodo, ovvero quello compreso fra la messa in mora successiva al licenziamento da parte della datrice di lavoro formale e quello della pronuncia che ha acclarato l'illiceità dell'appalto, e non vi sono fatti nuovi o sopravvenuti, non potendosi qualificare come tale la sentenza che ha qualificato la fattispecie come appalto illecito di manodopera ai sensi dell'art. 29, d.lgs. 276/2003, e non come somministrazione irregolare ai sensi dell'art. 38, d.lgs. 81/2015. Deve pertanto trovare applicazione il consolidato principio per cui il giudicato copre tanto il dedotto, quanto il deducibile. Ricorrono giusti motivi, tenuto conto dell'accoglimento del primo capo di domanda (in misura inferiore rispetto alla richiesta, ma comunque superiore alla somma quantificata e offerta da parte resistente) e del rigetto del secondo, per compensare le spese di lite in ragione della metà; la restante metà segue la soccombenza e si liquida in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, avendo riguardo ai valori minimi in considerazione del basso grado di complessità della controversia e dell'attività difensiva concretamente espletata.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della resistente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna la al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente di € 21.060,60 (di cui € 3.195,74 a titolo di differenza sul TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo, a titolo di differenze retributive per il periodo
10/12/2013-31/12/2019;
7 2) rigetta nel resto il ricorso;
3) compensa le spese in ragione della metà e condanna la resistente al pagamento della restante metà, che liquida in complessivi € 2.680,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA
e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
4) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte resistente.
Benevento, 14 gennaio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4633 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023, avente ad oggetto: retribuzione e risarcimento del danno,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
Pasquale Biondi, presso il cui studio in Telese Terme, via Carso 6, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Francesco Manna, presso il cui studio in Napoli, viale Villa Santa Maria 14, elettivamente domicilia,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/11/2023 il ricorrente ha esposto:
- che con sentenza n. 224/2023, pubblicata il 3/03/2023, il Tribunale di Benevento – sez. lavoro, in accoglimento del suo ricorso, aveva accertato l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze della Magna Powertrain
Italia s.r.l., trasferitosi ai sensi dell'art. 2112 c.c. in capo alla a Controparte_1 far data dal 10/12/2013, con inquadramento nella 3^ categoria del CCNL metalmeccanici industria, e ordinato alla convenuta di dare corso al rapporto di lavoro in essere e di procedere alla ricostruzione di carriera sul piano economico, giuridico e previdenziale;
- che la non aveva ottemperato alle statuizioni contenute nella predetta CP_1 sentenza, nonostante le fosse stata ritualmente notificata;
- che in applicazione del CCNL indicato, e tenuto conto delle annotazioni contenute in busta paga circa lo svolgimento di lavoro straordinario, notturno e festivo, era creditore, a titolo di differenze retributive per tutte le voci indicate in ricorso, della complessiva somma di €
42.251,35;
1 - che aveva, inoltre, diritto al risarcimento del danno per il periodo dal 14/01/2020, data dell'impugnazione della somministrazione irregolare con contestuale offerta della prestazione lavorativa, al 3/03/2023, data della pronuncia della sentenza che aveva accertato l'interposizione illecita.
Tanto premesso, ha adito il giudice del lavoro al fine di sentire: “1) Condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente e per le causali espresse, a titolo di differenze retributive, ovvero, in via alternativa, a titolo di risarcimento del danno patito per il periodo svolgimento effettivo della prestazione lavorativa in regime di interposizione illecita, ossia dal 10/12/2013 al 31/12/2019, della somma di € 42.251,35, ovvero della diversa somma che riterrà ritenuta di giustizia per i titoli menzionati;
2) Condannare, altresì, la convenuta Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del
[...] ricorrente, a titolo di retribuzione, ovvero, in via alternativa, a titolo di risarcimento del danno patito commisurato alla mancata retribuzione, dalla data del 14/01/2020 (data dell'offerta della prestazione lavorativa) e fino al 03/03/2023 (data della pronuncia di interposizione di manodopera), della somma di € 63.574,14, ovvero della diversa somma che riterrà ritenuta di giustizia per i titoli menzionati;
3) Determinare, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme dovute al ricorrente, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione del valore del suo credito, condannando la Società datrice di lavoro al pagamento, in suo favore, delle relative somme”; con vittoria di spese e compensi di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si è ritualmente costituita la chiedendo di: CP_1
“- accertare che nulla è dovuto al ricorrente stante la validità ed efficacia dell'accordo transattivo sottoscritto in data 12.02.2020 con la la cui efficacia trova applicazione CP_2 anche nei confronti della che dichiara di volerne beneficiare e, per l'effetto, CP_1 dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento alle presunte differenze retributive oggi rivendicate dal sig. nei confronti della con Parte_1 CP_1 rigetto pieno della domanda introduttiva;
- in via subordinata, qualora dovesse risultare una qualsiasi somma ancora dovuta in favore del ricorrente, limitare l'eventuale statuizione di condanna alla differenza tra quanto richiesto (o quanto emergerà in corso di causa) e quanto già percepito dal ricorrente a seguito dell'accordo conciliativo con la CP_2
- accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente essendo la stessa coperta da giudicato e comunque avanzata in violazione del principio del ne bis in idem per tutte le motivazioni espresse in precedenza;
- in ogni caso, rigettare le avverse richieste di pagamento per tutte le ragioni di cui sopra, in quanto inammissibili, totalmente infondate in fatto ed in diritto;
- solo in subordine condannare la al pagamento della Controparte_1 minor somma di € 17.168,70
- condannare, infine, il sig. al pagamento delle spese, dei diritti ed onorari del presente Pt_1 giudizio in favore del costituito procuratore antistatario”. La società ha, in particolare, eccepito l'esistenza di un accordo conciliativo con la CP_2 appaltatrice e datrice di lavoro del ricorrente, che copriva le medesime differenze retributive richieste nel presente giudizio;
l'erroneità dei conteggi effettuati dal ricorrente;
l'inammissibilità della domanda risarcitoria per violazione del ne bis in idem e, comunque, la sua infondatezza, in quanto la parte avrebbe potuto, tutt'al più, richiedere l'indennità omnicomprensiva di cui all'art. 32, co. 5, l. 183/2010. La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e di CTU contabile, è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2 Con il ricorso introduttivo il ricorrente ha chiesto, innanzitutto, la quantificazione delle differenze retributive dovute in virtù della sentenza di questo Tribunale n. 224/2023 del
3/03/2023, contenente una pronuncia di condanna generica della Controparte_1
[...]
Specificamente, la sentenza, in accoglimento di più ricorsi riuniti proposti da lavoratori della ha accertato il verificarsi di un'ipotesi di appalto illecito di manodopera, e ha così CP_2 statuito: “1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze della Magna Powertrain Italia s.r.l., trasferitosi ai sensi dell'art. 2112 c.c. in capo alla a far Controparte_1 data dal […] 10.12.2013 per , 10.12.2013 con inquadramento nella 3^ Parte_1 categoria del CCNL metalmeccanici industria;
2) per l'effetto, ordina alla Controparte_1 di dare corso al rapporto di lavoro in essere e di ricostruire la carriera dei ricorrenti sul
[...] piano economico, giuridico e previdenziale, con applicazione del CCNL metalmeccanici industria sin dalla costituzione del rapporto”. Parte resistente deduce in primis l'inammissibilità della domanda, in seguito alla sottoscrizione di un accordo conciliativo con l'appaltatrice con cui le parti hanno posto fine a un CP_2 giudizio (r.g. 145/2020) nel quale l'odierno ricorrente aveva avanzato la medesima domanda di differenze retributive riferita al periodo di lavoro presso la Magna Powertrain Italia s.r.l. (poi
. CP_1
Con detto verbale, sottoscritto solo dal lavoratore e dalla il ricorrente si è espressamente CP_2 riservato di agire in giudizio nei confronti della – Controparte_1 convenuta nel giudizio r.g. 145/2020 quale responsabile solidale, ai sensi degli artt. 1676 c.c. e
29, d.lgs. 276/2003 – per ottenere la declaratoria di somministrazione irregolare e la conseguente costituzione di un rapporto alle sue dipendenze, anche ai fini della ricostruzione giuridico-economica della propria carriera lavorativa, dichiarando che le rinunce espresse nell'atto attenevano “esclusivamente al credito scaturente dal formale rapporto di lavoro intercorso con la e che ogni eventuale conseguenza di carattere economico-giuridico CP_2 derivante dall'accoglimento della paventata azione giudiziaria” nei confronti della
[...]
“deve ritenersi estranea all'oggetto del presente verbale di conciliazione” (punto 9 del CP_1 verbale). La transazione, in quanto contratto, è destinata a regolare i rapporti fra le sole parti che l'hanno sottoscritto, e, come tale, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 1372 c.c., è inopponibile ai terzi estranei alla sua stipulazione. Né la ha dichiarato, ai sensi dell'art. 1304 c.c., di voler profittare degli effetti CP_1 della transazione in relazione alle pretese azionate per le quali sussisteva la sua responsabilità solidale, prima della costituzione nel presente giudizio.
Ne discende che la transazione fra il ricorrente e la 6Sei non può spiegare alcun effetto nei rapporti fra il primo e la CP_1
Per quanto riguarda, invece, il calcolo delle differenze dovute sulla base della sentenza, si è resa necessaria la nomina di un consulente tecnico, dal momento che i conteggi allegati al ricorso non erano idonei alla quantificazione di quanto spettante al ricorrente.
Infatti, sebbene dichiaratamente sviluppati tenendo conto delle annotazioni contenute in busta paga circa lo svolgimento di lavoro straordinario, notturno e festivo, tali conteggi riportano un numero di ore lavorate sistematicamente superiore rispetto a quello che risulta dai cedolini. Tuttavia, la sentenza sull'an non contiene alcun accertamento in ordine all'effettuazione di orari di lavoro diversi e superiori a quelli retribuiti dalla 6Sei, ovvero alla spettanza di voci retributive non corrisposte o corrisposte in misura insufficiente da quest'ultima. La sentenza ha accertato esclusivamente il diritto dei ricorrenti alla ricostruzione della carriera in applicazione del CCNL metalmeccanici industria, sin dall'inizio del rapporto, ovvero, per il dal 10/12/2013. Pt_1
3 Eventuali differenze fra quanto corrisposto dalla quanto dovuto in relazione alla quantità CP_2
e qualità del lavoro svolto avrebbero dovuto essere oggetto di allegazione e prova nel giudizio sull'an, e non essere richieste per la prima volta, in totale assenza di prospettazione dei relativi fatti costitutivi, nel giudizio di quantificazione.
Per la corretta quantificazione è stata quindi disposta consulenza tecnica, affidando al CTU il compito di calcolare la differenza fra la retribuzione lorda complessivamente erogata al ricorrente dalla nel periodo 10/12/2013-31/12/2019, come risulta dalle buste paga CP_2 versate in atti, e quella che gli sarebbe complessivamente spettata per il medesimo periodo facendo applicazione del CCNL per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti, considerando l'inquadramento nella III categoria, nonché la correlata differenza sul TFR maturato nel corso del suddetto periodo, attenendosi al numero di giorni e di ore lavorati, nonché di assenza a titolo di ferie, permessi, malattia etc., risultante dalle buste paga emesse dalla CP_2
Sulla base della consulenza tecnica espletata, che si intende qui fare propria in quanto corretta e conforme al quesito, le differenze retributive possono essere quantificate in € 21.060,60 (di cui € 3.195,74 a titolo di differenza sul TFR). In proposito, si precisa che il welfare aziendale è voce espressamente prevista dal CCNL metalmeccanici e, pertanto, è dovuta in quanto rientra nell'ambito della ricostruzione della carriera giuridico-economica “con applicazione integrale del CCNL metalmeccanici industria” disposta dalla sentenza 224/2023. Non è invece dovuta l'indennità per ferie e permessi non goduti (inserita nell'ipotesi di calcolo n. 1 formulata dal CTU), in quanto non oggetto di accertamento nella sentenza sull'an, né di allegazione (e prova) nel presente giudizio. Alla suddetta somma – determinata al lordo delle ritenute, in base al principio per cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, mentre i problemi connessi alla detrazione di somme ai titoli sopra indicati riguardano il diverso e successivo momento del pagamento dei crediti medesimi (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 6337 del 18/04/2003)
– si aggiungono interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo.
In secondo luogo, il ricorrente domanda le retribuzioni, ovvero il risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni non percepite, per il periodo compreso fra la data della denuncia della somministrazione irregolare, con contestuale offerta della prestazione lavorativa all'odierna resistente (pec del 14/01/2020, doc. 8 ricorso), e quella della sentenza che ha accertato l'interposizione illecita (3/03/2023). La sentenza n. 224/2023 ha accertato il verificarsi di un'ipotesi di interposizione fittizia e l'instaurazione fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, facendo obbligo alla società di riammettere al lavoro l'istante. Secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, chiamata a pronunciarsi sulla natura – retributiva o risarcitoria – delle somme spettanti al lavoratore il quale, dopo la declaratoria giudiziale che ha accertato l'illecita interposizione di manodopera, offerte le proprie energie lavorative, non sia stato riammesso in servizio, “in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l'illegittimità e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni, salvo gli effetti dell'art. 3 bis d.lgs. n. 276/2003, a decorrere dalla messa in mora” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 2990 del 07/02/2018). Le sezioni unite sono giunte a tale conclusione – superando un orientamento ormai consolidato in tema di cessione di ramo d'azienda, e applicato anche in un'ipotesi di interposizione fittizia di manodopera (Cass. 25933/2016) – partendo dalla sentenza della Corte costituzionale n.
303/2011, resa con riguardo alla questione della omnicomprensività della indennità prevista
4 dall'art. 32, comma 5, l. 183/2010 nelle ipotesi di conversione del contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, nella quale si legge “un'interpretazione costituzionalmente orientata della novella, però induce a ritenere che il danno forfetizzato dall'indennità in esame copre soltanto il periodo cosiddetto "intermedio", quello, cioè, che corre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto. A partire dalla sentenza con cui il giudice, rilevato il vizio della pattuizione del termine, converte il contratto di lavoro che prevedeva una scadenza in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, è da ritenere che il datore di lavoro sia indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva. Diversamente opinando, la tutela fondamentale della conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato sarebbe completamente svuotata. Se, infatti, il datore di lavoro, anche dopo l'accertamento giudiziale del rapporto a tempo indeterminato, potesse limitarsi al versamento di una somma compresa tra 2,5 e 12 mensilità di retribuzione, non subirebbe alcun deterrente idoneo ad indurlo a riprendere il prestatore a lavorare con sé. E lo stesso riconoscimento della durata indeterminata del rapporto da parte del giudice sarebbe posto nel nulla”. A partire da tale considerazione, le sezioni unite sono arrivate ad affermare che “nel momento successivo alla declaratoria di nullità dell'interposizione di manodopera, a fronte della messa in mora (offerta della prestazione lavorativa) e della impossibilità della prestazione per fatto imputabile al datore di lavoro (il quale rifiuti illegittimamente di ricevere la prestazione), grava sull'effettivo datore di lavoro l'obbligo retributivo. Dal rapporto di lavoro, riconosciuto dalla pronuncia giudiziale, discendono, infatti, gli ordinari obblighi a carico di entrambe le parti ed, in particolare, con riguardo al datore di lavoro, quello di pagare la retribuzione, e ciò anche nel caso di mora credendi e, quindi, di mancanza della prestazione lavorativa per rifiuto di riceverla”. Le sezioni unite hanno, altresì, rilevato che è anche la necessità di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, pur a fronte della incoercibilità del comportamento e della cooperazione datoriale, a indurre a ritenere che nelle ipotesi in cui i lavoratori, dopo avere richiesto l'accertamento giudiziale dell'invalidità del contratto in violazione di norme imperative in tema di divieto di interposizione di manodopera in un appalto di servizi, abbiano ottenuto l'ordine giudiziale di ripristino del rapporto nei confronti del reale datore di lavoro e offrano a quest'ultima le loro prestazioni, senza essere stati riammessi in servizio, debba evitarsi, secondo i principi generali in tema di adempimento contrattuale, che subiscano le ulteriori conseguenze sfavorevoli derivanti dalla condotta omissiva del datore di lavoro rispetto all'esecuzione dell'ordine giudiziale.
Pertanto, il datore di lavoro che, nonostante la sentenza che accerta il vincolo giuridico, non ricostituisca i rapporti di lavoro senza alcun giustificato motivo, dovrà sopportare il peso economico delle retribuzioni, pur senza ricevere la prestazione lavorativa corrispettiva;
ciò in quanto il rifiuto della prestazione lavorativa offerta dal lavoratore impedisce gli effetti giuridici che derivano dalla continuazione del rapporto dichiarato dal giudice, nonché la stessa effettività della pronuncia giudiziale.
Ciò per quanto riguarda, appunto, il periodo successivo alla pronuncia della sentenza che accerta l'esistenza di un appalto non genuino. Per il periodo precedente, invece, essendo mancata la prestazione lavorativa, può spettare esclusivamente il risarcimento del danno. Ciò posto, l'accoglimento della domanda risarcitoria, come formulata, è precluso dal principio del ne bis in idem. Come è noto, il giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti entro i limiti oggettivi segnati dai suoi elementi costitutivi rilevanti per l'identificazione dell'azione giudiziaria, costituiti dal titolo della stessa azione (causa petendi) e dal bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato); entro tali limiti, il
5 giudizio copre il dedotto e il deducibile, restando salva e impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, verificatisi dopo la formazione del giudicato o quantomeno non deducibili nel giudizio in cui il giudicato si è formato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17078 del 03/08/2007). In tema di limiti oggettivi del giudicato sostanziale esterno, infatti, dopo l'iniziale prevalere in giurisprudenza di un orientamento più restrittivo (Cass. 15.2.1963 n. 329, Cass.
5.5.1965 n.
810), si sono venuti affermando criteri meno restrittivi, in forza dei quali è stata privilegiata la necessità, avvertita dagli operatori, di evitare accertamenti incompatibili con quelli contenuti nella sentenza passata in giudicato;
e ciò anche al fine di tutelare la posizione della parte vittoriosa in giudizio, la quale ha diritto alla stabilità della pronuncia. Ed è per la salvaguardia di tali esigenze che la giurisprudenza ha in definitiva finito per far assumere il ruolo di un principio generale a quello per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, intendendo per
“deducibile” non certamente la domanda o eccezione che si diversifica per diversità di causa petendi, ma soltanto le ragioni giuridiche a sostegno della domanda, comprese nella sfera logico-giuridica della domanda stessa (e quindi della decisione), ragioni che nel corso del giudizio possono anche essere dedotte in via di azione o di eccezione. Trattasi di ragioni diverse da quelle fatte valere che non incidono sulla causa petendi, ed anzi operano nell'ambito della causa petendi posta a fondamento dell'azione. Nella regolamentazione del giudicato deve prevalere infatti l'interesse di natura pubblicistica alla intangibilità della statuizione giudiziaria, la quale è certamente messa in pericolo ove si allarghi, per la parte, la possibilità dell'esperimento di successive azioni giudiziarie per motivi diversi. E ciò perché il diritto deve perseguire la finalità primaria di rendere indiscutibile l'accertamento giudiziario in relazione al bene dedotto in causa (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11974 del 18/12/1990). Il principio, costantemente ribadito dalla S.C., secondo cui “il giudicato copre il «dedotto ed il deducibile» sta a significare che il vincolo del giudicato esclude che, successivamente al suo formarsi, possano esser fatte valere ragioni in fatto o in diritto che potrebbero rimettere in discussione la statuizione contenuta nella sentenza, quantunque non fatte valere ed esaminate in precedenza nel processo. In virtù del principio, l'efficacia del giudicato si estende non solo a quanto dedotto dalle parti (c.d. giudicato esplicito) ma anche a quanto da esse non dedotto
(c.d. giudicato implicito), qualora le ragioni non dedotte siano logicamente implicate dalla pronuncia: perciò è precluso alle parti la proposizione, in un successivo giudizio, di qualsivoglia domanda o eccezione avente ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato (tra le tante a mero titolo di esempio Cass. 14 novembre 2000, n. 14747; Cass. 9 gennaio 2004, n. 112; Cass. 28 ottobre 2011, n. 22520; Cass. 4 marzo 2020, n. 6091). Il giudicato si misura cioè in relazione al diritto accertato;
l'ambito di operatività del giudicato è in altri termini correlato all'oggetto del processo, nel senso che tutto ciò che rientra nel perimetro di questo è da essa colpito: in tal senso viene ripetuto che il giudicato sostanziale copre non soltanto l'esistenza del diritto azionato, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, sebbene non dedotti, mentre non si estende, oltre che ai fatti successivi al giudicato, a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi
(Cass. 24 novembre 2000, n. 15178; Cass. 13 febbraio 2002, n. 2083; Cass. 24 marzo 2006, n.
6628; Cass. 19 luglio 2006, n. 16540; Cass. 11 maggio 2010, n. 11360), fermo ovviamente il requisito dell'identità delle personae. Insomma, il giudicato si forma soltanto su ciò che ha costituito oggetto della decisione, ricomprendendosi in esso anche gli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico, oltre che funzionale, per l'emanazione della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame degli stessi elementi in un successivo giudizio, sempre che l'azione in esso dispiegata abbia identici elementi costitutivi (Cass. 20 aprile 2007, n. 9486). Val quanto dire che, almeno tendenzialmente, il giudicato dispiega il suo effetto in un successivo giudizio contraddistinto dai medesimi elementi identificativi, personae, causa petendi e petitum, sia pure avendo riguardo non al dato della mera coincidenza esteriore di tali elementi, bensì al criterio del c.d.
6 petitum sostanziale (v. sul tema Cass., Sez. Un., 23 marzo 2019, n. 11161)” (così, da ultimo,
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 33021 del 09/11/2022). Come statuito da consolidata giurisprudenza, quindi, “L'autorità del giudicato non è di ostacolo all'allegazione ed alla cognizione di nuovi e posteriori eventi i quali incidano sul modo di essere del diritto deciso, ma impedisce il riesame o la deduzione di questioni anteriori ad esso, tendenti ad una nuova decisione della controversia già risolta con provvedimento definitivo, a nulla rilevando che questi ultimi non fossero conosciuti dalle parti al tempo del primo processo” (così Cassazione civile, sez. lav., 21/12/2010, n. 25862, Cassazione civile, sez. III, 06/07/2009, n. 15807).
Nel caso in esame, la richiesta risarcitoria – sebbene formalmente avanzata a diverso titolo – trova la propria ragion d'essere nelle medesime circostanze di fatto e di diritto poste a base del ricorso r.g. 2597/2020, definito con la sentenza n. 224/2023, ovvero nella realizzazione di un'ipotesi di somministrazione irregolare/interposizione illecita di manodopera. La domanda, dunque, si muove nell'alveo della identica causa petendi del precedente giudizio, come identico è il petitum, inteso quale bene della vita, rappresentato dal ristoro del danno cagionato al ricorrente dalla condotta illecita della convenuta.
Non vale invece a differenziare gli elementi costitutivi delle due azioni il fatto che nel precedente giudizio il ricorrente avesse chiesto – in dipendenza dalla richiesta di “Accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la (già Controparte_1 [...]
si è realizzata una somministrazione irregolare di manodopera” (punto 1 delle Controparte_3 conclusioni del ricorso r.g. 2597/2020) – il risarcimento sotto forma dell'indennità omnicomprensiva prevista dall'art. 39, d.lgs. 81/2015 (richiesta respinta per le motivazioni esposte nella sentenza, non appellata), laddove nel presente giudizio la domanda è stata formulata in termini di richiesta di danno emergente e lucro cessante, in virtù dei principi generali del diritto delle obbligazioni.
Entrambe le domande mirano al conseguimento del medesimo bene della vita (risarcimento, che nel caso della somministrazione irregolare è lo stesso legislatore a contenere entro un importo forfettizzato), sono finalizzate a coprire il medesimo periodo, ovvero quello compreso fra la messa in mora successiva al licenziamento da parte della datrice di lavoro formale e quello della pronuncia che ha acclarato l'illiceità dell'appalto, e non vi sono fatti nuovi o sopravvenuti, non potendosi qualificare come tale la sentenza che ha qualificato la fattispecie come appalto illecito di manodopera ai sensi dell'art. 29, d.lgs. 276/2003, e non come somministrazione irregolare ai sensi dell'art. 38, d.lgs. 81/2015. Deve pertanto trovare applicazione il consolidato principio per cui il giudicato copre tanto il dedotto, quanto il deducibile. Ricorrono giusti motivi, tenuto conto dell'accoglimento del primo capo di domanda (in misura inferiore rispetto alla richiesta, ma comunque superiore alla somma quantificata e offerta da parte resistente) e del rigetto del secondo, per compensare le spese di lite in ragione della metà; la restante metà segue la soccombenza e si liquida in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, avendo riguardo ai valori minimi in considerazione del basso grado di complessità della controversia e dell'attività difensiva concretamente espletata.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della resistente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna la al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente di € 21.060,60 (di cui € 3.195,74 a titolo di differenza sul TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo, a titolo di differenze retributive per il periodo
10/12/2013-31/12/2019;
7 2) rigetta nel resto il ricorso;
3) compensa le spese in ragione della metà e condanna la resistente al pagamento della restante metà, che liquida in complessivi € 2.680,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA
e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
4) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte resistente.
Benevento, 14 gennaio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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