Art. 31. (Servizio di trasporti postali urbani). 1. Per l'effettuazione del servizio di trasporti postali urbani nelle localita' di cui all'allegato elenco, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a stipulare contratti a trattativa privata con imprese o societa' cooperative di trasporti postali costituite prevalentemente tra soggetti gia' dipendenti dalle aziende che risultino appaltatrici dei servizi medesimi alla data di entrata in vigore della presente legge. Detta costituzione deve avvenire prima della scadenza dei contratti e con iscrizione all'albo dei trasportatori postali tenuto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
2. Il nuovo contratto puo' essere stipulato a trattativa privata per un periodo massimo di nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle medesime condizioni del contratto in scadenza, aumentate, nel massimo della percentuale di variazione dell'indice ISTAT sul costo della vita riferito all'anno precedente e degli importi contrattualmente dovuti per eventuali variazioni alla organizzazione.
2. Il nuovo contratto puo' essere stipulato a trattativa privata per un periodo massimo di nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle medesime condizioni del contratto in scadenza, aumentate, nel massimo della percentuale di variazione dell'indice ISTAT sul costo della vita riferito all'anno precedente e degli importi contrattualmente dovuti per eventuali variazioni alla organizzazione.