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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/12/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott. Pietro Mastrorilli Presidente relatore
Dott. Ernesta Tarantino Consigliere
Dott. Maria Giovanna Deceglie Consigliere alla pubblica udienza del 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 480/2025 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. SANTORSOLA MICHELE Parte_1
APPELLANTE
contro
:
contumace Controparte_1
APPELLATA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Bari, depositato il 10.2.2021 Parte_2
ha esposto:
[...]
di aver prestato, dal 24.07.2017 attività lavorativa alle dipendenze dell
[...]
in forza di contratto a tempo Controparte_2
indeterminato con qualifica di operaio specializzato, inquadrata nel quarto livello del C.I.R.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria della;
CP_3
che con riferimento al periodo 23.03.2020 - 19.04.2020 (giusta provvedimento prot.
n. 21299 del 10.03.2020 a firma del direttore degli UDG) l in applicazione Pt_1
del co. 3, art 87 d.l. 17.03.2020, disponeva che tutto il personale operaio, non strettamente necessario, dovesse fruire anche delle ferie residue e di quelle maturate nell'anno 2020; che, successivamente, l disponeva il collocamento in CISOA (Cassa Pt_1
Integrazione straordinaria operai agricoli) a decorrere dal 23.3.2020 e, con successive proroghe, sino al 19.04.2020, dei soli operai a tempo indeterminato al cui rapporto si applica il CCNL vigente per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria; che l aveva omesso sia di convocare le OO.SS. per la discussione della Pt_1
eventualità di collocare in CISOA gli operai, sia di adottare un criterio di rotazione tra i lavoratori potenzialmente collocabili;
che, di conseguenza, egli stessa era collocata in CISOA nel periodo 23.03.2020 -
19.04.2020, con riduzione della propria retribuzione complessiva, per tale periodo, di euro 1.008,03, come da conteggio analitico redatto, laddove l aveva tra l'altro Pt_1
esentato dalla prestazione lavorativa i dipendenti ai quali si applicava IL CCNL
Funzioni Locali facendo applicazione letterale dell'art. 87 comma 3 D.L. 18/2020 con salvezza del trattamento retributivo complessivamente in godimento;
Ciò premesso l'istante ha chiesto:
a)accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in narrativa, l'illegittimità del collocamento in CISOA del ricorrente, relativamente al periodo dal 23.03.2020 -
19.04.2020, in quanto disposto senza la preventiva concertazione con le OO.SS maggiormente rappresentative, nonché in violazione di qualsivoglia criterio di rotazione nella scelta del personale da collocare in CISOA.
b)per l'effetto, condannare Controparte_2
in persona del Presidente legale rapp.te pro-tempore, con
[...]
2 sede in Modugno, al Viale delle Magnolie n. 6, al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di euro 2.120,16, ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, a titolo di retribuzione spettategli per il periodo dal 23.03.2020 al 19.04.2020 pari all'importo di e. 75,72 spettategli a titolo di retribuzione giornaliera, moltiplicato per i 28 giorni di collocazione in Cisoa, il tutto oltre interessi e danno da svalutazione monetaria come per legge;
c)in subordine, accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in narrativa, la violazione, da parte dell di quanto previsto dall'art. 87 d.lg 17 MARZO 2020 Pt_1
n. 18 e sue successive modifiche, nonché dall'art 45, co. 2 del d. lgs 165/2011, attesa la disparità di trattamento operata dall in danno del ricorrente rispetto al Pt_1
trattamento riconosciuto in favore degli altri operai e dipendenti dell ai quali è Pt_1
stato consentito di assentarsi dal lavoro nel periodo dal 23.3.2020 al 19.04.2020 senza riflessi sulla maturazione della retribuzione spettante, che è stata loro regolarmente corrisposta;
d)conseguentemente, accertare e dichiarare che, a seguito del collocamento in Cisoa del ricorrente relativamente al periodo dal 23.3.2020 al 19.04.2020 il medesimo ha subito una illegittima decurtazione della retribuzione globale di fatto, diretta e con ricaduta sulle ferie maturate e sulla retribuzione differita per tfr per euro 1.008,03 secondo i conteggi analitici allegati al ricorso;
e)per l'effetto, condannare Controparte_2
in persona del Presidente legale rapp.te pro-tempore, con
[...]
sede in Modugno, al Viale delle Magnolie n. 6, al pagamento, in favore del ricorrente per le causali di cui in narrativa, della complessiva somma di euro 1.008,63 ovvero di quell'altra somma, maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria come per legge.
L si è costituita ribadendo la legittimità della propria condotta (peraltro Pt_1
avallata dal parere favorevole dell' . CP_4
3 Evidenziava, in particolare, di aver operato nel rispetto della normativa applicabile, collocando in CISOA i lavoratori sottoposti a CCNL privatistico dal 20.03.2020 (data di ricezione del parere favorevole dell' ). CP_4
Sottolineava che i lavoratori collocati in CISOA continuavano a percepire un trattamento economico nonostante non prestassero alcuna attività lavorativa.
Specificava che la normativa disciplinante tale istituto non prevedeva l'obbligo di porre in Cassa integrazione a rotazione i lavoratori. Infatti, la rotazione era richiesta, esclusivamente, per la cassa integrazione straordinaria.
Rimarcava, che stante quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'unico obbligo del datore di lavoro era quello di rispettare i principi generali di correttezza e non discriminazione, legando la competenza dei lavoratori al loro inquadramento nella azienda e non al loro rendimento.
Di conseguenza, affermava che l'Ente aveva operato correttamente, atteso che aveva rispettato tali principi.
Concludeva che il lavoratore erroneamente invocava a sostegno delle proprie ragioni l'art. 87 d.l. 18/2020, atteso che egli era titolare di un rapporto di diritto privato al quale non sono estensibili le ipotesi di dispensa dal servizio del dipendente pubblico.
2. Con sentenza del 5.12.2024, il Tribunale del lavoro di Bari accoglieva la domanda subordinata (risarcitoria) e, per l'effetto, condannava la parte convenuta al risarcimento del danno, in favore della ricorrente, in misura pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante ed il trattamento di integrazione salariale percepito nel periodo dal 23.03.2020 al 19.04.2020, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del credito sino al soddisfo.
In sintesi, il Giudice di prime cure, una volta appurato che alla parte ricorrente si applicava pacificamente la contrattazione privatistica per gli Addetti ai Lavori di
Sistemazione Idraulico-Forestale e Idraulico-Agraria in virtù dell'allora vigente art. 12, comma 3 L. n. 3/2010, osservava che il tipo di rapporto lavorativo CP_3
in esame, “pur avendo una connotazione del tutto peculiare sotto il profilo della disciplina dell'inquadramento professionale, delle mansioni esigibili e, soprattutto,
4 del trattamento economico, in quanto regolamentati, questi importanti profili, dalla contrattazione collettiva di diritto comune”, in ogni caso è assoggettato per tutti gli altri aspetti alla generale disciplina del pubblico impiego di cui al D.L.vo n.
165/2001; per cui, chiarita “la natura del rapporto di lavoro in esame di diritto pubblico contrattualizzato, diversamente da quanto affermato dalla parte resistente, occorre ritenere vincolante anche per il rapporto lavorativo di cui si discute la disciplina invocata dalla parte ricorrente contenuta nell'art. 87 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, sopra citato, con la conseguenza che occorre affermare l'illegittimità della condotta datoriale nei confronti della parte ricorrente per averla posta in cassa integrazione speciale per operai agricoli in violazione di una norma vincolante” (art. 87 cit.).
“Non solo, deve essere affermata, altresì, l'illegittimità del ricorso alla C.I.S.O.A.
(Cassa Integrazione Speciale per Operai Agricoli), quale peculiare trattamento sostitutivo della retribuzione per operai agricoli accessibile alle sole imprese ed amministrazioni pubbliche che gestiscono in forma imprenditoriale aziende agricole o eseguono lavori di forestazione in forza degli artt. 18 D.L.gs 148/2015, 8 e segg. L. n.
457/1972….”, laddove l'art. 18 D.L.gs 148/2015 “disciplina disposizioni particolari destinate ad operare per le sole imprese del settore agricolo e tra le imprese del settore agricolo non può rientrare in alcun modo l resistente, trattandosi di CP_2
ente pubblico non economico che non gestisce in forma imprenditoriale attività agricola ex art. 2135 c.c….”.
3. Con ricorso depositato il 5.6.2025 proponeva appello l affidato ai motivi Pt_1
di seguito indicati e valutati.
Il lavoratore restava contumace.
4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo relativo al primo grado del giudizio, all'udienza odierna, la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
5. Con il primo motivo di gravame, l'appellante argomenta circa la mancata violazione dell'art.87 del D.L. n.18/2020 e la mancata disparità di trattamento
5 richiamando a supporto il contenuto della circolare n. 18 (rectius 178) del 26 CP_4
luglio 1993, punto 2, nonché dell'art. 12 della L.R. n.3/2010, istitutiva CP_3
dell , comma 2, quinquies come introdotto dall'art. 23 L.R. 9.8.2017 Parte_1
n.36, evidenziando come tali previsioni consentivano di configurare la CISOA (Cassa
Integrazione Speciale per Operai Agricoli) come trattamento sostitutivo della retribuzione che era qui senza dubbio applicabile al personale operaio assoggettato alla contrattazione “privatistica”.
5.1 Quanto alla parte della motivazione ove si osserva che l' non poteva CP_2
rientrare nel novero delle imprese del settore agricole, trattandosi di un Ente pubblico non economico che non gestisce in forma imprenditoriale attività agricole ex art. 2135 c.c., concludendo nel senso dell'inapplicabilità dell'art.18 d. lgs. n. 148/2015 all' quest'ultima lamenta la violazione dell'art. 112 cpc, osservando: Pt_1
-che l'applicazione di tale normativa è prevista per le pubbliche amministrazioni che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione, limitatamente al personale operaio con contratto di diritto privato;
-che ad ogni buon conto, parte ricorrente non aveva mai censurato l'inapplicabilità dell'art.18 del d. lsg. n. 148/2015 e degli artt. 8 e segg. del D. lgs. 148/2015 sul presupposto che tali disposizioni operino per le sole imprese del settore agricolo in senso stretto e che tra tali imprese non rientri difatti l'istante, nell'atto Pt_1
introduttivo del giudizio “non lamenta l'inapplicabilità al rapporto di lavoro in esame della CISOA in quanto tale, bensì chiede esclusivamente di accertare e dichiarare l'illegittimità del suo collocamento in CISOA in quanto disposto senza la preventiva concertazione con le OO.SS. maggiormente rappresentative, in violazione di qualsiasi criterio di rotazione nella scelta del personale da collocare in CISOA e per la asserita disparità di trattamento in favore di altri operai e dipendenti dell ai quali è stato Pt_1
consentito di assentarsi dal lavoro nel periodo predetto senza riflessi sulla maturazione spettante”.
6. I richiamati motivi di gravame– la cui stretta connessione ne legittima la delibazione congiunta – sono nel loro complesso fondati.
6 6.1 In primo luogo occorre ribadire l'orientamento di questa Corte secondo il quale deve escludersi l'illegittimità della condotta dell' sulla scorta dell'asserita Pt_1
violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 87, comma 3, del D.L.
n. 18 del 2020 (decreto c.d. “cura ”), convertito in L. n. 27 del 2020, in primo Pt_3
luogo perché l'esenzione del servizio era in ogni caso solo una facoltà (esercitabile nei confronti del personale operaio soggetto a disciplina pubblicistica) e non un obbligo per la p.a. (recita infatti la lettera dell'art. 87 cit. comma 3 “….qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19 le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista…”).
È significativo sottolineare, peraltro, come nella nota del 17 aprile 2020 (indirizzata alle organizzazioni sindacali e, per conoscenza, anche all lo stesso Pt_1 CP_4
abbia rilevato che esenzione dal servizio ex art. 87 cit. e trattamento CISOA siano
«… due misure distinte, alternative fra loro e per le quali non può parlarsi di maggiore correttezza dell'una o dell'altra».
6.2 In siffatto contesto, infatti, l per i dipendenti titolari di un rapporto di Pt_1
stampo privatistico disponeva della possibilità di collocare tale tipologia lavoratori in
CISOA a causa dell'evento costituito dalla pandemia da Covid-19, laddove tale
7 possibilità era stata espressamente avallata dall' , con il quale l aveva CP_4 Pt_1
prudenzialmente interloquito in via preventiva.
Del resto l' aveva espressamente consentito l'utilizzazione di tale strumento CP_4
previdenziale sin dalla circolare n. 178 del 26.7.1993 la quale, facendo applicazione della legge 8 agosto 1972, n. 457, che aveva istituito la disciplina delle integrazioni salariali nel settore agricolo (v. in particolare l' art. 8 il quale prevedeva che "agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o al lavoratore, e' dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione”) aveva precisato in tempi non sospetti che si applica la normativa in questione alle aziende “esercenti attivita', anche in forma associata, di natura agricola e cioe' che esercitano un'attivita' diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali e attivita' connesse.
Si reputano connesse le attivita' dirette alla trasformazione e all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell'agricoltura.
La normativa si applica anche a:
- amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione (limitatamente al personale operaio con contratto di diritto privato);
- imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione;
- consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario nonche' consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento relativamente alle attivita' di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;
- imprese che provvedono alla cura e protezione della fauna selvatica e all'esercizio controllato della caccia (guardiacaccia e guardiapesca)…”.
Tale impostazione è stata poi successivamente ribadita, in modo espresso, con la circolare n. 47 del 28.3.2020 e con il messaggio dell'8.4.2020. CP_4 CP_4
8 7.Quanto alla giurisprudenza richiamata dal primo giudice secondo la quale, in sintesi, il rapporto lavorativo in esame, sebbene (pacificamente) privatistico, siccome alle dipendenze di un ente pubblico economico, deve ritenersi in ogni caso assoggettato per tutti gli espetti diversi da: qualifiche ed inquadramento, mansioni esigibili e trattamento economico, alla generale disciplina del pubblico impiego di cui alla D. Lgs. n. 165/2001, vi è che, appunto, nulla osta all'applicazione della disciplina privatistica in punto di “trattamento economico” previsto in costanza di rapporto di lavoro.
E, nella specie, l non ha fatto altro che dare applicazione al disposto dell'art. 12 Pt_1
della L.R. Puglia n.3/2010, istitutiva dell , che al comma 2, quinquies Parte_1
introdotto dall'art. 23 L.R.
9.8.2017 n.36, statuisce che:
"Al personale forestale/agricolo, impiegato, ovvero operaio dell'agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico economico e assicurativo previdenziale", ivi compreso evidentemente quello afferente la CIG.
Senza contare che (v. Cass. nn. 10811 del 2023 relativa proprio all è stato Pt_1
altresì chiarito in subiecta materia che “..ferma restando la discrezionalità del legislatore nel disciplinare secondo le modalità più opportune, nei limiti dei canoni costituzionali, la disciplina del rapporto di lavoro anche dei dipendenti degli enti pubblici non economici, la giurisprudenza di questa S.C. si è consolidata, proprio in relazione a normative analoghe di altri enti regionali di analoghi settori, nel senso che l'applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico.
Ciò è stato detto fin dalla lontana Cass, S.U., 29 luglio 1998 n. 7419, a fini di riparto della giurisdizione, ma più di recente tale orientamento si è andato consolidando con pronunce riguardanti analoghi regimi degli operai forestali della Regione
RD (Cass. 7 dicembre 2015, n. 24805)…. Si può dunque ritenere che tale sia il principio generale vigente in materia, in sé tra l'altro coerente con la palese
9 esigenza – a meno di esplicite e specifiche previsioni del legislatore rispetto a singole situazioni – di tendenziale omogeneità nella disciplina del lavoro pubblico privatizzato.
Declinando tale principio rispetto al caso di specie, ne deriva che il richiamo dell'art. 12, co. 3, prima parte, al “contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria” ed al relativo
“trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale” va inteso come strettamente inerente, per quanto qui interessa, alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto.
Profili, questi ultimi che in qualche misura impattano meno sulle caratteristiche centrali dell'assetto del pubblico impiego privatizzato.
Viceversa, non può operare, per la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie dell'art. 52 d. lgs. 165/2001, la disciplina di acquisizione del diritto all'inquadramento per effetto dell'esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori.
L'art. 52 cit. va infatti letto in diretto coordinamento con le norme (art 6, 40-bis e 48) del d. lgs. 165/2001 che regolamentano, a fini di buon andamento, tutto l'assetto dei fabbisogni e delle dotazioni proprie della P.A., in vista della programmazione e sostenibilità finanziaria del suo operato.
Norme la cui fisionomia verrebbe alterata dalla possibilità che comportamenti di fatto possano comportare acquisizioni di diritto…”.
Qui, dunque, paradossalmente, la propugnata applicazione dell'art. 87 cit. (con il conseguente mantenimento della retribuzione “piena”) – in distonia con la disciplina privatistica che consente l'ammissione al CISOA – finirebbe, al contrario, proprio per alterare il cennato assetto dei fabbisogni e delle dotazioni proprie della P.A., in vista della programmazione e sostenibilità finanziaria del suo operato che si vuole invece tendenzialmente evitare tramite il contemperamento della disciplina privatistica, con il principi fondamentali del pubblico impiego contrattualizzato.
10 Per cui, in un contesto di piena e corretta applicazione della normativa sopra citata, alcuna discriminazione è in concreto ravvisabile nel caso in esame, tanto più che, per giurisprudenza consolidata, l'invocato principio di pari trattamento di cui al d.lgs. n.
165/2001, art. 45, vieta trattamenti “individuali” migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva (per tutte: Cass. 5 febbraio 2020, n. 2718
e giurisprudenza ivi citata), laddove l'adozione, da parte della P.A., di un atto negoziale di diritto privato di gestione del rapporto, con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato trattamento economico, non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, giacché la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva, con la conseguenza che il diritto si stabilizza in capo al dipendente solo qualora l'atto sia conforme alla volontà delle parti collettive (v. Cass. 15 giugno 2018,
n. 15902 e Cass. n. 6553 del 2019 ove si precisa che, in ogni caso, la comparazione non può essere effettuata rispetto ad un trattamento economico diverso da quello della contrattazione collettiva del comparto, per cui qui l'istante non può ragionevolmente lamentare una discriminazione rispetto al trattamento economico per legge riservato ad altri dipendenti ai quali si applica una diversa contrattazione collettiva e che, come visto, sono soggetti ad un diverso regime normativo per ragioni che qui non è dato di sindacare, anche perché tale questione non risulta in questa sede espressamente devoluta).
8. Anche la seconda doglianza dell è fondata. Pt_1
Ed infatti, non pare dubbio che il Tribunale - nel momento in cui ha rilevato che l' non poteva rientrare nel novero delle imprese del settore agricole, trattandosi di Pt_1
un ente pubblico non economico che non gestisce in forma imprenditoriale attività agricola ex art. 2135 c.c., concludendo nel senso dell'inapplicabilità della Part concessione della ai sensi dell'art.18 d. lgs. n. 148/2015 all' appellante - CP_2
ha preso in considerazione una questione, invero, affatto prospettata da parte ricorrente, così ampliando in modo irrituale il tema indagine quale devoluto con il ricorso introduttivo del giudizio (ove, a ben vedere, si lamentava esclusivamente
11 l'illegittimità del collocamento in CISOA in quanto disposto senza la preventiva concertazione con le OO.SS. maggiormente rappresentative nonchè in violazione di qualsiasi criterio di rotazione nella scelta del personale, prospettando altresì una situazione di disparità di trattamento in favore di altri operai e dipendenti dell ai Pt_1
quali era stato invece stato consentito di assentarsi dal lavoro nel periodo predetto senza riflessi sulla retribuzione spettante).
In sostanza, dunque, il primo giudice ha valorizzato una questione non solo giuridica, ma anche di fatto - circa la natura e le caratteristiche dell'attività dell' onde Pt_1
valutare l'effettiva ricorrenza dei presupposti di cui all'art.18 d. lgs. n. 148/2015 – assolutamente non prospettata da parte ricorrente.
8.1 A ciò va aggiunto in ogni caso che, come evidenziato al punto 6.2 che precede – nonché dall nell'ambito della seconda censura – quest'ultima, nella specie, Pt_1
dopo aver preventivamente interloquito con l' (v. documentazione in atti), non CP_4
ha fatto altro che utilizzare lo strumento della Cassa Integrazione, in sintonia con quanto previsto nella circolare n. 178 del 26.7.1993 la quale, facendo CP_4
applicazione della legge 8 agosto 1972, n. 457, che aveva istituito la disciplina le integrazioni salariali nel settore agricolo, ha precisato che tale ultima normativa si applica alle aziende “esercenti attivita', anche in forma associata, di natura agricola e cioe' che esercitano un'attivita' diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali e attivita' connesse.
Si reputano connesse le attivita' dirette alla trasformazione e all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell'agricoltura.
La normativa si applica anche a:
- amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione (limitatamente al personale operaio con contratto operaio con contratto di diritto privato…”.
Per cui, ben non si comprende quale sarebbe, a questo punto, il comportamento illegittimo posto in essere dell a fronte, appunto, di un trattamento salariale Pt_1
autorizzato dall' sulla base di una sua stessa circolare risalente al lontano 1997. CP_4
12 Resta assorbita ogni altra questione.
In ordine alle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, la novità della questione interpretativa affrontata - sfociata in seno alla giurisprudenza del locale
Tribunale in pronunce di differente tenore - integra quelle gravi ed eccezionali ragioni che ne legittimano l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall Parte_5
con ricorso depositato il 5.6.2025 avverso la sentenza
[...]
resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 5.12.2024, nei confronti di Parte_2
così provvede:
[...]
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta integralmente la domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Bari il 09/12/2025
Il Presidente relatore Dott. Pietro Mastrorilli
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott. Pietro Mastrorilli Presidente relatore
Dott. Ernesta Tarantino Consigliere
Dott. Maria Giovanna Deceglie Consigliere alla pubblica udienza del 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 480/2025 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. SANTORSOLA MICHELE Parte_1
APPELLANTE
contro
:
contumace Controparte_1
APPELLATA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Bari, depositato il 10.2.2021 Parte_2
ha esposto:
[...]
di aver prestato, dal 24.07.2017 attività lavorativa alle dipendenze dell
[...]
in forza di contratto a tempo Controparte_2
indeterminato con qualifica di operaio specializzato, inquadrata nel quarto livello del C.I.R.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria della;
CP_3
che con riferimento al periodo 23.03.2020 - 19.04.2020 (giusta provvedimento prot.
n. 21299 del 10.03.2020 a firma del direttore degli UDG) l in applicazione Pt_1
del co. 3, art 87 d.l. 17.03.2020, disponeva che tutto il personale operaio, non strettamente necessario, dovesse fruire anche delle ferie residue e di quelle maturate nell'anno 2020; che, successivamente, l disponeva il collocamento in CISOA (Cassa Pt_1
Integrazione straordinaria operai agricoli) a decorrere dal 23.3.2020 e, con successive proroghe, sino al 19.04.2020, dei soli operai a tempo indeterminato al cui rapporto si applica il CCNL vigente per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria; che l aveva omesso sia di convocare le OO.SS. per la discussione della Pt_1
eventualità di collocare in CISOA gli operai, sia di adottare un criterio di rotazione tra i lavoratori potenzialmente collocabili;
che, di conseguenza, egli stessa era collocata in CISOA nel periodo 23.03.2020 -
19.04.2020, con riduzione della propria retribuzione complessiva, per tale periodo, di euro 1.008,03, come da conteggio analitico redatto, laddove l aveva tra l'altro Pt_1
esentato dalla prestazione lavorativa i dipendenti ai quali si applicava IL CCNL
Funzioni Locali facendo applicazione letterale dell'art. 87 comma 3 D.L. 18/2020 con salvezza del trattamento retributivo complessivamente in godimento;
Ciò premesso l'istante ha chiesto:
a)accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in narrativa, l'illegittimità del collocamento in CISOA del ricorrente, relativamente al periodo dal 23.03.2020 -
19.04.2020, in quanto disposto senza la preventiva concertazione con le OO.SS maggiormente rappresentative, nonché in violazione di qualsivoglia criterio di rotazione nella scelta del personale da collocare in CISOA.
b)per l'effetto, condannare Controparte_2
in persona del Presidente legale rapp.te pro-tempore, con
[...]
2 sede in Modugno, al Viale delle Magnolie n. 6, al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di euro 2.120,16, ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, a titolo di retribuzione spettategli per il periodo dal 23.03.2020 al 19.04.2020 pari all'importo di e. 75,72 spettategli a titolo di retribuzione giornaliera, moltiplicato per i 28 giorni di collocazione in Cisoa, il tutto oltre interessi e danno da svalutazione monetaria come per legge;
c)in subordine, accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in narrativa, la violazione, da parte dell di quanto previsto dall'art. 87 d.lg 17 MARZO 2020 Pt_1
n. 18 e sue successive modifiche, nonché dall'art 45, co. 2 del d. lgs 165/2011, attesa la disparità di trattamento operata dall in danno del ricorrente rispetto al Pt_1
trattamento riconosciuto in favore degli altri operai e dipendenti dell ai quali è Pt_1
stato consentito di assentarsi dal lavoro nel periodo dal 23.3.2020 al 19.04.2020 senza riflessi sulla maturazione della retribuzione spettante, che è stata loro regolarmente corrisposta;
d)conseguentemente, accertare e dichiarare che, a seguito del collocamento in Cisoa del ricorrente relativamente al periodo dal 23.3.2020 al 19.04.2020 il medesimo ha subito una illegittima decurtazione della retribuzione globale di fatto, diretta e con ricaduta sulle ferie maturate e sulla retribuzione differita per tfr per euro 1.008,03 secondo i conteggi analitici allegati al ricorso;
e)per l'effetto, condannare Controparte_2
in persona del Presidente legale rapp.te pro-tempore, con
[...]
sede in Modugno, al Viale delle Magnolie n. 6, al pagamento, in favore del ricorrente per le causali di cui in narrativa, della complessiva somma di euro 1.008,63 ovvero di quell'altra somma, maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria come per legge.
L si è costituita ribadendo la legittimità della propria condotta (peraltro Pt_1
avallata dal parere favorevole dell' . CP_4
3 Evidenziava, in particolare, di aver operato nel rispetto della normativa applicabile, collocando in CISOA i lavoratori sottoposti a CCNL privatistico dal 20.03.2020 (data di ricezione del parere favorevole dell' ). CP_4
Sottolineava che i lavoratori collocati in CISOA continuavano a percepire un trattamento economico nonostante non prestassero alcuna attività lavorativa.
Specificava che la normativa disciplinante tale istituto non prevedeva l'obbligo di porre in Cassa integrazione a rotazione i lavoratori. Infatti, la rotazione era richiesta, esclusivamente, per la cassa integrazione straordinaria.
Rimarcava, che stante quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'unico obbligo del datore di lavoro era quello di rispettare i principi generali di correttezza e non discriminazione, legando la competenza dei lavoratori al loro inquadramento nella azienda e non al loro rendimento.
Di conseguenza, affermava che l'Ente aveva operato correttamente, atteso che aveva rispettato tali principi.
Concludeva che il lavoratore erroneamente invocava a sostegno delle proprie ragioni l'art. 87 d.l. 18/2020, atteso che egli era titolare di un rapporto di diritto privato al quale non sono estensibili le ipotesi di dispensa dal servizio del dipendente pubblico.
2. Con sentenza del 5.12.2024, il Tribunale del lavoro di Bari accoglieva la domanda subordinata (risarcitoria) e, per l'effetto, condannava la parte convenuta al risarcimento del danno, in favore della ricorrente, in misura pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante ed il trattamento di integrazione salariale percepito nel periodo dal 23.03.2020 al 19.04.2020, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del credito sino al soddisfo.
In sintesi, il Giudice di prime cure, una volta appurato che alla parte ricorrente si applicava pacificamente la contrattazione privatistica per gli Addetti ai Lavori di
Sistemazione Idraulico-Forestale e Idraulico-Agraria in virtù dell'allora vigente art. 12, comma 3 L. n. 3/2010, osservava che il tipo di rapporto lavorativo CP_3
in esame, “pur avendo una connotazione del tutto peculiare sotto il profilo della disciplina dell'inquadramento professionale, delle mansioni esigibili e, soprattutto,
4 del trattamento economico, in quanto regolamentati, questi importanti profili, dalla contrattazione collettiva di diritto comune”, in ogni caso è assoggettato per tutti gli altri aspetti alla generale disciplina del pubblico impiego di cui al D.L.vo n.
165/2001; per cui, chiarita “la natura del rapporto di lavoro in esame di diritto pubblico contrattualizzato, diversamente da quanto affermato dalla parte resistente, occorre ritenere vincolante anche per il rapporto lavorativo di cui si discute la disciplina invocata dalla parte ricorrente contenuta nell'art. 87 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, sopra citato, con la conseguenza che occorre affermare l'illegittimità della condotta datoriale nei confronti della parte ricorrente per averla posta in cassa integrazione speciale per operai agricoli in violazione di una norma vincolante” (art. 87 cit.).
“Non solo, deve essere affermata, altresì, l'illegittimità del ricorso alla C.I.S.O.A.
(Cassa Integrazione Speciale per Operai Agricoli), quale peculiare trattamento sostitutivo della retribuzione per operai agricoli accessibile alle sole imprese ed amministrazioni pubbliche che gestiscono in forma imprenditoriale aziende agricole o eseguono lavori di forestazione in forza degli artt. 18 D.L.gs 148/2015, 8 e segg. L. n.
457/1972….”, laddove l'art. 18 D.L.gs 148/2015 “disciplina disposizioni particolari destinate ad operare per le sole imprese del settore agricolo e tra le imprese del settore agricolo non può rientrare in alcun modo l resistente, trattandosi di CP_2
ente pubblico non economico che non gestisce in forma imprenditoriale attività agricola ex art. 2135 c.c….”.
3. Con ricorso depositato il 5.6.2025 proponeva appello l affidato ai motivi Pt_1
di seguito indicati e valutati.
Il lavoratore restava contumace.
4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo relativo al primo grado del giudizio, all'udienza odierna, la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
5. Con il primo motivo di gravame, l'appellante argomenta circa la mancata violazione dell'art.87 del D.L. n.18/2020 e la mancata disparità di trattamento
5 richiamando a supporto il contenuto della circolare n. 18 (rectius 178) del 26 CP_4
luglio 1993, punto 2, nonché dell'art. 12 della L.R. n.3/2010, istitutiva CP_3
dell , comma 2, quinquies come introdotto dall'art. 23 L.R. 9.8.2017 Parte_1
n.36, evidenziando come tali previsioni consentivano di configurare la CISOA (Cassa
Integrazione Speciale per Operai Agricoli) come trattamento sostitutivo della retribuzione che era qui senza dubbio applicabile al personale operaio assoggettato alla contrattazione “privatistica”.
5.1 Quanto alla parte della motivazione ove si osserva che l' non poteva CP_2
rientrare nel novero delle imprese del settore agricole, trattandosi di un Ente pubblico non economico che non gestisce in forma imprenditoriale attività agricole ex art. 2135 c.c., concludendo nel senso dell'inapplicabilità dell'art.18 d. lgs. n. 148/2015 all' quest'ultima lamenta la violazione dell'art. 112 cpc, osservando: Pt_1
-che l'applicazione di tale normativa è prevista per le pubbliche amministrazioni che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione, limitatamente al personale operaio con contratto di diritto privato;
-che ad ogni buon conto, parte ricorrente non aveva mai censurato l'inapplicabilità dell'art.18 del d. lsg. n. 148/2015 e degli artt. 8 e segg. del D. lgs. 148/2015 sul presupposto che tali disposizioni operino per le sole imprese del settore agricolo in senso stretto e che tra tali imprese non rientri difatti l'istante, nell'atto Pt_1
introduttivo del giudizio “non lamenta l'inapplicabilità al rapporto di lavoro in esame della CISOA in quanto tale, bensì chiede esclusivamente di accertare e dichiarare l'illegittimità del suo collocamento in CISOA in quanto disposto senza la preventiva concertazione con le OO.SS. maggiormente rappresentative, in violazione di qualsiasi criterio di rotazione nella scelta del personale da collocare in CISOA e per la asserita disparità di trattamento in favore di altri operai e dipendenti dell ai quali è stato Pt_1
consentito di assentarsi dal lavoro nel periodo predetto senza riflessi sulla maturazione spettante”.
6. I richiamati motivi di gravame– la cui stretta connessione ne legittima la delibazione congiunta – sono nel loro complesso fondati.
6 6.1 In primo luogo occorre ribadire l'orientamento di questa Corte secondo il quale deve escludersi l'illegittimità della condotta dell' sulla scorta dell'asserita Pt_1
violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 87, comma 3, del D.L.
n. 18 del 2020 (decreto c.d. “cura ”), convertito in L. n. 27 del 2020, in primo Pt_3
luogo perché l'esenzione del servizio era in ogni caso solo una facoltà (esercitabile nei confronti del personale operaio soggetto a disciplina pubblicistica) e non un obbligo per la p.a. (recita infatti la lettera dell'art. 87 cit. comma 3 “….qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19 le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista…”).
È significativo sottolineare, peraltro, come nella nota del 17 aprile 2020 (indirizzata alle organizzazioni sindacali e, per conoscenza, anche all lo stesso Pt_1 CP_4
abbia rilevato che esenzione dal servizio ex art. 87 cit. e trattamento CISOA siano
«… due misure distinte, alternative fra loro e per le quali non può parlarsi di maggiore correttezza dell'una o dell'altra».
6.2 In siffatto contesto, infatti, l per i dipendenti titolari di un rapporto di Pt_1
stampo privatistico disponeva della possibilità di collocare tale tipologia lavoratori in
CISOA a causa dell'evento costituito dalla pandemia da Covid-19, laddove tale
7 possibilità era stata espressamente avallata dall' , con il quale l aveva CP_4 Pt_1
prudenzialmente interloquito in via preventiva.
Del resto l' aveva espressamente consentito l'utilizzazione di tale strumento CP_4
previdenziale sin dalla circolare n. 178 del 26.7.1993 la quale, facendo applicazione della legge 8 agosto 1972, n. 457, che aveva istituito la disciplina delle integrazioni salariali nel settore agricolo (v. in particolare l' art. 8 il quale prevedeva che "agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o al lavoratore, e' dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione”) aveva precisato in tempi non sospetti che si applica la normativa in questione alle aziende “esercenti attivita', anche in forma associata, di natura agricola e cioe' che esercitano un'attivita' diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali e attivita' connesse.
Si reputano connesse le attivita' dirette alla trasformazione e all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell'agricoltura.
La normativa si applica anche a:
- amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione (limitatamente al personale operaio con contratto di diritto privato);
- imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione;
- consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario nonche' consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento relativamente alle attivita' di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;
- imprese che provvedono alla cura e protezione della fauna selvatica e all'esercizio controllato della caccia (guardiacaccia e guardiapesca)…”.
Tale impostazione è stata poi successivamente ribadita, in modo espresso, con la circolare n. 47 del 28.3.2020 e con il messaggio dell'8.4.2020. CP_4 CP_4
8 7.Quanto alla giurisprudenza richiamata dal primo giudice secondo la quale, in sintesi, il rapporto lavorativo in esame, sebbene (pacificamente) privatistico, siccome alle dipendenze di un ente pubblico economico, deve ritenersi in ogni caso assoggettato per tutti gli espetti diversi da: qualifiche ed inquadramento, mansioni esigibili e trattamento economico, alla generale disciplina del pubblico impiego di cui alla D. Lgs. n. 165/2001, vi è che, appunto, nulla osta all'applicazione della disciplina privatistica in punto di “trattamento economico” previsto in costanza di rapporto di lavoro.
E, nella specie, l non ha fatto altro che dare applicazione al disposto dell'art. 12 Pt_1
della L.R. Puglia n.3/2010, istitutiva dell , che al comma 2, quinquies Parte_1
introdotto dall'art. 23 L.R.
9.8.2017 n.36, statuisce che:
"Al personale forestale/agricolo, impiegato, ovvero operaio dell'agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico economico e assicurativo previdenziale", ivi compreso evidentemente quello afferente la CIG.
Senza contare che (v. Cass. nn. 10811 del 2023 relativa proprio all è stato Pt_1
altresì chiarito in subiecta materia che “..ferma restando la discrezionalità del legislatore nel disciplinare secondo le modalità più opportune, nei limiti dei canoni costituzionali, la disciplina del rapporto di lavoro anche dei dipendenti degli enti pubblici non economici, la giurisprudenza di questa S.C. si è consolidata, proprio in relazione a normative analoghe di altri enti regionali di analoghi settori, nel senso che l'applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico.
Ciò è stato detto fin dalla lontana Cass, S.U., 29 luglio 1998 n. 7419, a fini di riparto della giurisdizione, ma più di recente tale orientamento si è andato consolidando con pronunce riguardanti analoghi regimi degli operai forestali della Regione
RD (Cass. 7 dicembre 2015, n. 24805)…. Si può dunque ritenere che tale sia il principio generale vigente in materia, in sé tra l'altro coerente con la palese
9 esigenza – a meno di esplicite e specifiche previsioni del legislatore rispetto a singole situazioni – di tendenziale omogeneità nella disciplina del lavoro pubblico privatizzato.
Declinando tale principio rispetto al caso di specie, ne deriva che il richiamo dell'art. 12, co. 3, prima parte, al “contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria” ed al relativo
“trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale” va inteso come strettamente inerente, per quanto qui interessa, alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto.
Profili, questi ultimi che in qualche misura impattano meno sulle caratteristiche centrali dell'assetto del pubblico impiego privatizzato.
Viceversa, non può operare, per la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie dell'art. 52 d. lgs. 165/2001, la disciplina di acquisizione del diritto all'inquadramento per effetto dell'esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori.
L'art. 52 cit. va infatti letto in diretto coordinamento con le norme (art 6, 40-bis e 48) del d. lgs. 165/2001 che regolamentano, a fini di buon andamento, tutto l'assetto dei fabbisogni e delle dotazioni proprie della P.A., in vista della programmazione e sostenibilità finanziaria del suo operato.
Norme la cui fisionomia verrebbe alterata dalla possibilità che comportamenti di fatto possano comportare acquisizioni di diritto…”.
Qui, dunque, paradossalmente, la propugnata applicazione dell'art. 87 cit. (con il conseguente mantenimento della retribuzione “piena”) – in distonia con la disciplina privatistica che consente l'ammissione al CISOA – finirebbe, al contrario, proprio per alterare il cennato assetto dei fabbisogni e delle dotazioni proprie della P.A., in vista della programmazione e sostenibilità finanziaria del suo operato che si vuole invece tendenzialmente evitare tramite il contemperamento della disciplina privatistica, con il principi fondamentali del pubblico impiego contrattualizzato.
10 Per cui, in un contesto di piena e corretta applicazione della normativa sopra citata, alcuna discriminazione è in concreto ravvisabile nel caso in esame, tanto più che, per giurisprudenza consolidata, l'invocato principio di pari trattamento di cui al d.lgs. n.
165/2001, art. 45, vieta trattamenti “individuali” migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva (per tutte: Cass. 5 febbraio 2020, n. 2718
e giurisprudenza ivi citata), laddove l'adozione, da parte della P.A., di un atto negoziale di diritto privato di gestione del rapporto, con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato trattamento economico, non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, giacché la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva, con la conseguenza che il diritto si stabilizza in capo al dipendente solo qualora l'atto sia conforme alla volontà delle parti collettive (v. Cass. 15 giugno 2018,
n. 15902 e Cass. n. 6553 del 2019 ove si precisa che, in ogni caso, la comparazione non può essere effettuata rispetto ad un trattamento economico diverso da quello della contrattazione collettiva del comparto, per cui qui l'istante non può ragionevolmente lamentare una discriminazione rispetto al trattamento economico per legge riservato ad altri dipendenti ai quali si applica una diversa contrattazione collettiva e che, come visto, sono soggetti ad un diverso regime normativo per ragioni che qui non è dato di sindacare, anche perché tale questione non risulta in questa sede espressamente devoluta).
8. Anche la seconda doglianza dell è fondata. Pt_1
Ed infatti, non pare dubbio che il Tribunale - nel momento in cui ha rilevato che l' non poteva rientrare nel novero delle imprese del settore agricole, trattandosi di Pt_1
un ente pubblico non economico che non gestisce in forma imprenditoriale attività agricola ex art. 2135 c.c., concludendo nel senso dell'inapplicabilità della Part concessione della ai sensi dell'art.18 d. lgs. n. 148/2015 all' appellante - CP_2
ha preso in considerazione una questione, invero, affatto prospettata da parte ricorrente, così ampliando in modo irrituale il tema indagine quale devoluto con il ricorso introduttivo del giudizio (ove, a ben vedere, si lamentava esclusivamente
11 l'illegittimità del collocamento in CISOA in quanto disposto senza la preventiva concertazione con le OO.SS. maggiormente rappresentative nonchè in violazione di qualsiasi criterio di rotazione nella scelta del personale, prospettando altresì una situazione di disparità di trattamento in favore di altri operai e dipendenti dell ai Pt_1
quali era stato invece stato consentito di assentarsi dal lavoro nel periodo predetto senza riflessi sulla retribuzione spettante).
In sostanza, dunque, il primo giudice ha valorizzato una questione non solo giuridica, ma anche di fatto - circa la natura e le caratteristiche dell'attività dell' onde Pt_1
valutare l'effettiva ricorrenza dei presupposti di cui all'art.18 d. lgs. n. 148/2015 – assolutamente non prospettata da parte ricorrente.
8.1 A ciò va aggiunto in ogni caso che, come evidenziato al punto 6.2 che precede – nonché dall nell'ambito della seconda censura – quest'ultima, nella specie, Pt_1
dopo aver preventivamente interloquito con l' (v. documentazione in atti), non CP_4
ha fatto altro che utilizzare lo strumento della Cassa Integrazione, in sintonia con quanto previsto nella circolare n. 178 del 26.7.1993 la quale, facendo CP_4
applicazione della legge 8 agosto 1972, n. 457, che aveva istituito la disciplina le integrazioni salariali nel settore agricolo, ha precisato che tale ultima normativa si applica alle aziende “esercenti attivita', anche in forma associata, di natura agricola e cioe' che esercitano un'attivita' diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali e attivita' connesse.
Si reputano connesse le attivita' dirette alla trasformazione e all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell'agricoltura.
La normativa si applica anche a:
- amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione (limitatamente al personale operaio con contratto operaio con contratto di diritto privato…”.
Per cui, ben non si comprende quale sarebbe, a questo punto, il comportamento illegittimo posto in essere dell a fronte, appunto, di un trattamento salariale Pt_1
autorizzato dall' sulla base di una sua stessa circolare risalente al lontano 1997. CP_4
12 Resta assorbita ogni altra questione.
In ordine alle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, la novità della questione interpretativa affrontata - sfociata in seno alla giurisprudenza del locale
Tribunale in pronunce di differente tenore - integra quelle gravi ed eccezionali ragioni che ne legittimano l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall Parte_5
con ricorso depositato il 5.6.2025 avverso la sentenza
[...]
resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 5.12.2024, nei confronti di Parte_2
così provvede:
[...]
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta integralmente la domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Bari il 09/12/2025
Il Presidente relatore Dott. Pietro Mastrorilli
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