TRIB
Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/09/2025, n. 2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2021 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1495 del R.G. 2024 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
T R A
- rappresentata e difesa dall'avv. Maria De Carlo Parte_1
ATTORE
E
– contumace Controparte_1
CONVENUTO
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO
All'udienza del 25-9-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni in atti.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso del 2-4-2024 ha chiesto pronunciarsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Mottola con CP_1
in data 18-8-2010, esponendo che dall'unione era nato il figlio
[...]
il 31-8-2013, e che in precedenza era intervenuta separazione Per_1
giudiziale, pronunciata con sentenza di questo Tribunale del 22-3-2022, con previsione di assegno paterno di mantenimento di € 150 in favore del figlio,
affidato in via esclusiva alla madre e collocato presso quest'ultima. La ricorrente ha chiesto conferma delle condizioni di separazione quanto all'affido esclusivo,
come precisato in sede di udienza di prima comparizione, ed al previsto concorso paterno al mantenimento del minore.
E' rimasto contumace . La causa istruita documentalmente Controparte_1
è stata riservata per la decisione sulle conclusioni dalla parte attrice rassegnate con note in atti.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Dalla documentazione prodotta dall'attrice risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in Mottola il 18-8-2010, sono legalmente separati in forza di sentenza di separazione giudiziale di questo
Tribunale pubblicata in data 22-3-2022. Non essendo stata eccepita alcuna riconciliazione o effettiva ripresa della convivenza ,ai sensi dell'art. 3 comma 4
ultima parte l.898-1970, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente. Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
2 Consegue la pronuncia di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2
lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
In ordine alle questioni accessorie, va confermato l'affido esclusivo del figlio alla madre già disposto in sede di separazione, poiché a fronte della allegazione materna di disinteresse del padre per il minore, il convenuto, non costituendosi,
non ne ha fornito contraria dimostrazione. Vanno parimenti confermati, in assenza di sopravvenienze rispetto al tempo della separazione, la collocazione del minore presso l'abitazione materna e l'assegno mensile di Per_1
concorso paterno al mantenimento del figlio già a carico di Controparte_1
nella misura già prevista dalla sentenza di separazione;
va poi confermato l'obbligo dello di provvedere nella misura della metà al pagamento CP_1
delle spese straordinarie del figlio spese da individuarsi sulla scorta Per_1
del protocollo adottato da questo Tribunale il 4-7-2022.
Infine va confermato che il padre possa vedere ed intrattenere con sé il figlio secondo quanto già stabilito nell'ordinanza provvisoria del 3-7-2024. Per_1
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura della controversia e della non opposizione del convenuto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Mottola il 18-8-2010 da , nato a [...] il [...], Controparte_1
e , nata a [...] il [...] (atto n.48 p.2 serie A Parte_1
dell'anno 2010);
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio
3 in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
3) conferma l'affido esclusivo del figlio minore alla Persona_2
madre ed il suo prevalente domicilio presso Parte_1
l'abitazione materna;
dispone che il padre possa vedere ed intrattenere con sé il figlio secondo quanto già stabilito nell'ordinanza Per_1
provvisoria del 3-7-2024;
4) conferma l'assegno mensile di € 150 oltre rivalutazione Istat come stabilito in sede di separazione, assegno che deve versare Controparte_1
a per concorso nel mantenimento del figlio Parte_1
Per_1
5)compensa tra le parti le spese di questo giudizio.
Taranto,26-9-2025
Il Presidente est. (dott.Marcello Maggi)
4 5