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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/06/2025, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7484/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7484 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio vertente tra
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti ANNUNZIATA Parte_1
SOFIE e OMEGA RODOLFO;
e
RICORRENTE
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to PICCIRLLO Controparte_1
GIUSEPPINA;
RESISTENTE nonché il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 20.06.2025 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi all'udienza del 6.05.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.12.2024, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio concordatario in Napoli il 12.09.1994 con parte resistente, dalla cui unione sono nati i figli
(il 26.06.1995), e (il 29.10.2000). Per_1 Per_2 Per_3
Essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, chiedeva la separazione personale dei coniugi con l'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
chiedeva, altresì, decorsi i termini previsti dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva in data 05.05.2025 la resistente, la quale non si opponeva alle richieste di controparte.
All'udienza del 20.06.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo per la trasformazione della separazione da giudiziale a consensuale e chiedevano pronunciarsi, alle medesime condizioni, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
il giudice, autorizzava le parti a vivere separatamente e rimetteva la decisione al Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
• la casa coniugale, gravata da mutuo, è assegnata alla sig.ra che Controparte_1
continuerà ad abitarla con i figli;
• le rate del mutuo saranno pagate dalla stessa;
• nessun mantenimento per i figli, in quanto autosufficienti;
• nessun assegno per i coniugi che si dichiarano indipendenti. Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
Rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civile del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c.;
Rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
Napoli l'1/09/1970;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.
397, Parte II, Serie A, anno 1994);
3) Rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4) Spese di lite compensate.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 20/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7484 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio vertente tra
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti ANNUNZIATA Parte_1
SOFIE e OMEGA RODOLFO;
e
RICORRENTE
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to PICCIRLLO Controparte_1
GIUSEPPINA;
RESISTENTE nonché il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 20.06.2025 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi all'udienza del 6.05.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.12.2024, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio concordatario in Napoli il 12.09.1994 con parte resistente, dalla cui unione sono nati i figli
(il 26.06.1995), e (il 29.10.2000). Per_1 Per_2 Per_3
Essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, chiedeva la separazione personale dei coniugi con l'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
chiedeva, altresì, decorsi i termini previsti dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva in data 05.05.2025 la resistente, la quale non si opponeva alle richieste di controparte.
All'udienza del 20.06.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo per la trasformazione della separazione da giudiziale a consensuale e chiedevano pronunciarsi, alle medesime condizioni, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
il giudice, autorizzava le parti a vivere separatamente e rimetteva la decisione al Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
• la casa coniugale, gravata da mutuo, è assegnata alla sig.ra che Controparte_1
continuerà ad abitarla con i figli;
• le rate del mutuo saranno pagate dalla stessa;
• nessun mantenimento per i figli, in quanto autosufficienti;
• nessun assegno per i coniugi che si dichiarano indipendenti. Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
Rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civile del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c.;
Rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
Napoli l'1/09/1970;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.
397, Parte II, Serie A, anno 1994);
3) Rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4) Spese di lite compensate.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 20/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso