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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 181/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RU MARCO, Presidente CERCONE LUCIO, Relatore GIORGI GIOVANNI, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 138/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB03CM02371/2023 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB03CM02371/2023 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB03CM02371/2023 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso e per l'effetto annullare l'avviso di accertamento impugnato;
la condanna dell'ufficio alle spese di giudizio;
Resistente/Appellato: il rigetto del ricorso con condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 17/01/2025 e depositato in data 14/02/2025, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n. THB03CM02371/2023, con il quale l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Bologna (d'ora in avanti anche DPE) rideterminava, per l'anno d'imposta 2019, il reddito imponibile ai fini IRES, il valore della produzione netta ai fini IRAP e l'imposta dovuta ai fini IVA.
L'atto impositivo traeva origine da una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza, all'esito della Società_1 Società_2quale due società fornitrici della ricorrente, S.r.l. e S.r.l., venivano qualificate quali società “cartiere”, ossia soggetti costituiti al solo fine di emettere fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (di seguito, “FOI”).
Ricorrente_1In conseguenza di tale qualificazione, l'Ufficio disconosceva, nei confronti della S.r.l., la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA afferenti alle fatture emesse dalle predette società.
La DPE, rilevato inoltre che la ricorrente aveva omesso di presentare, per l'annualità in contestazione, le relative dichiarazioni fiscali, procedeva alla ricostruzione induttiva del reddito e del volume d'affari sulla base della documentazione contabile acquisita, disconoscendo i costi sostenuti nei confronti dei suddetti fornitori.
La ricorrente, a sostegno del proprio ricorso, deduceva l'effettiva esistenza delle operazioni commerciali contestate, producendo a tal fine ordini, fatture, contabili di bonifico, documenti di trasporto (DDT) e corrispondenza via e-mail intercorsa con le società fornitrici, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate con proprie controdeduzioni con le quali contestava integralmente le argomentazioni avversarie e chiedeva il rigetto del ricorso.
L'Ufficio evidenziava come, a fronte dell'omessa presentazione della dichiarazione, l'onere della prova circa l'esistenza e l'inerenza dei costi gravasse interamente sulla contribuente. Sottolineava, inoltre, di aver ampiamente dimostrato, attraverso gli estratti dei Processi Verbali di Constatazione (PVC) depositati, la natura di “cartiere” delle società fornitrici, in quanto caratterizzate dall'assenza di una reale struttura operativa e amministrativa e dalla presenza di amministratori qualificabili semplici prestanome. L'Amministrazione Finanziaria contestava altresì l'idoneità probatoria della documentazione prodotta dalla ricorrente, in particolare la genericità dei DDT, privi di elementi essenziali per tracciare l'effettiva movimentazione della merce, e la scarsa diligenza della ricorrente nel non aver effettuato alcuna verifica preliminare sull'affidabilità dei propri partner commerciali.
Infine, l'Ufficio faceva presente che il legale rappresentante della Ricorrente_1 S.r.l. era stato deferito all'Autorità Giudiziaria per l'ipotesi di reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 proprio in relazione all'utilizzo delle medesime fatture. Alla pubblica udienza sono comparsi per il ricorrente l'Avv. Nominativo_2 e per la DPE la Nominativo_3Dott.ssa i quali si riportano alle rispettive conclusioni
Il ricorso viene posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
In via preliminare, occorre rilevare la circostanza, pacifica e non contestata, dell'omessa Ricorrente_1presentazione da parte della S.r.l. delle dichiarazioni fiscali per l'anno d'imposta 2019. Tale omissione, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 600/1973 per le imposte dirette e dell'art. 55 del D.P.R. n. 633/1972 per l'IVA, legittima l'Amministrazione Finanziaria a procedere ad accertamento di tipo induttivo, anche sulla base di presunzioni “supersemplici”, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Tale metodologia accertativa comporta, quale logico corollario, un'inversione dell'onere probatorio, ponendo a carico del contribuente la dimostrazione della correttezza della propria posizione fiscale e, nel caso di specie, dell'effettività dei costi di cui si chiede la deduzione.
Ciò posto, nel merito, la controversia verte sulla deducibilità dei costi e sulla detraibilità dell'IVA Società_1 Società_2relativi a fatture emesse dalle società S.r.l. e S.r.l., qualificate dall'Ufficio come mere “cartiere”.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione Finanziaria è tenuta a fornire la prova, anche in via presuntiva, che l'operazione non è mai stata attuata. Tale prova può essere costituita da un complesso di elementi indiziari, tra cui assume particolare rilievo la dimostrazione che il soggetto emittente è una “cartiera”, ovvero una società fittizia, priva di un'idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale) per realizzare le prestazioni fatturate (cfr. ex multis Cass., n. 22235/2024; Cass., n. 30937/2019; Cass., n. 17619/2018). Una volta che l'Ufficio abbia fornito tali elementi, spetta al contribuente fornire la prova rigorosa dell'effettiva esistenza delle operazioni contestate.
Nel caso di specie, si ritiene che l'Agenzia delle Entrate abbia assolto al proprio onere probatorio. Dagli estratti dei PVC depositati, emergono plurimi e concordanti elementi che qualificano le società Società_1 S.r.l. e Società_2 S.r.l. come entità fittizie, funzionali alla realizzazione di frodi fiscali. In particolare, i PVC evidenziano come tali società: - erano amministrate da soggetti privi di esperienza e mezzi, spesso disoccupati e privi di redditi significativi;
- non disponevano di depositi, uffici, personale o struttura organizzativa idonea all'attività dichiarata;
- risultavano coinvolte in articolati meccanismi di frode, con emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e creazione di crediti d'imposta fittizie;
- le indagini della Guardia di Finanza hanno accertato l'assenza di reali rapporti commerciali, la mancanza di flussi finanziari effettivi e la totale fittizietà delle operazioni. A fronte di tale quadro probatorio, la società ricorrente non è stata in grado di offrire una prova contraria sufficientemente rigorosa e convincente.
La documentazione prodotta (fatture, contabili di pagamento, ordini) non è idonea, di per sé, a dimostrare l'effettività delle operazioni, rappresentando, secondo la giurisprudenza di legittimità, meri elementi formali che vengono tipicamente creati ad hoc proprio per dare un'apparenza di realtà a transazioni fittizie (Cass., n. 4826/2022).
Significativa, in senso negativo, è la valutazione dei documenti di trasporto (DDT) prodotti dalla ricorrente. Come correttamente eccepito dalla difesa erariale, tali documenti appaiono del tutto generici e privi di elementi essenziali per poter comprovare l'avvenuta movimentazione della merce. In essi, infatti, non è mai possibile identificare con certezza il luogo di partenza della spedizione, né viene indicata la targa o il modello del veicolo utilizzato per il trasporto, né tantomeno un numero di tracciamento. Tale genericità inficia radicalmente la loro valenza probatoria, rendendoli inattendibili e compatibili con una mera creazione documentale a posteriori.
Inoltre, non risulta che la società abbia svolto alcuna verifica sull'esistenza e affidabilità dei fornitori (visure camerali, DURC, controlli di sede operativa, ecc.), né abbia adottato le cautele minime richieste a un operatore economico diligente, come richiesto dalla giurisprudenza (Cass. 306/2015; Cass. 852/2019; Cass. 27566/2018; Corte di Giustizia UE, cause C-439/04 e C-440/04).
Se tali controlli, anche minimi, fossero stati eseguiti, sarebbe emersa l'inconsistenza strutturale e operativa delle controparti, inducendo un imprenditore prudente a non intraprendere rapporti commerciali con gli stessi. Tale colpevole negligenza, unitamente alla gravità degli indizi di frode, esclude la possibilità di invocare una qualsivoglia posizione di buona fede e rafforza la convinzione che la ricorrente fosse, se non partecipe, quantomeno pienamente consapevole del disegno fraudolento.
Per tutte le ragioni sopra esposte, la pretesa impositiva dell'Ufficio risulta legittima e fondata. Il ricorso deve, pertanto, essere integralmente rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta che si liquidano in € 20.000,00.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di parte resistente in € 20.000,00.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RU MARCO, Presidente CERCONE LUCIO, Relatore GIORGI GIOVANNI, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 138/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB03CM02371/2023 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB03CM02371/2023 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB03CM02371/2023 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso e per l'effetto annullare l'avviso di accertamento impugnato;
la condanna dell'ufficio alle spese di giudizio;
Resistente/Appellato: il rigetto del ricorso con condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 17/01/2025 e depositato in data 14/02/2025, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n. THB03CM02371/2023, con il quale l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Bologna (d'ora in avanti anche DPE) rideterminava, per l'anno d'imposta 2019, il reddito imponibile ai fini IRES, il valore della produzione netta ai fini IRAP e l'imposta dovuta ai fini IVA.
L'atto impositivo traeva origine da una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza, all'esito della Società_1 Società_2quale due società fornitrici della ricorrente, S.r.l. e S.r.l., venivano qualificate quali società “cartiere”, ossia soggetti costituiti al solo fine di emettere fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (di seguito, “FOI”).
Ricorrente_1In conseguenza di tale qualificazione, l'Ufficio disconosceva, nei confronti della S.r.l., la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA afferenti alle fatture emesse dalle predette società.
La DPE, rilevato inoltre che la ricorrente aveva omesso di presentare, per l'annualità in contestazione, le relative dichiarazioni fiscali, procedeva alla ricostruzione induttiva del reddito e del volume d'affari sulla base della documentazione contabile acquisita, disconoscendo i costi sostenuti nei confronti dei suddetti fornitori.
La ricorrente, a sostegno del proprio ricorso, deduceva l'effettiva esistenza delle operazioni commerciali contestate, producendo a tal fine ordini, fatture, contabili di bonifico, documenti di trasporto (DDT) e corrispondenza via e-mail intercorsa con le società fornitrici, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate con proprie controdeduzioni con le quali contestava integralmente le argomentazioni avversarie e chiedeva il rigetto del ricorso.
L'Ufficio evidenziava come, a fronte dell'omessa presentazione della dichiarazione, l'onere della prova circa l'esistenza e l'inerenza dei costi gravasse interamente sulla contribuente. Sottolineava, inoltre, di aver ampiamente dimostrato, attraverso gli estratti dei Processi Verbali di Constatazione (PVC) depositati, la natura di “cartiere” delle società fornitrici, in quanto caratterizzate dall'assenza di una reale struttura operativa e amministrativa e dalla presenza di amministratori qualificabili semplici prestanome. L'Amministrazione Finanziaria contestava altresì l'idoneità probatoria della documentazione prodotta dalla ricorrente, in particolare la genericità dei DDT, privi di elementi essenziali per tracciare l'effettiva movimentazione della merce, e la scarsa diligenza della ricorrente nel non aver effettuato alcuna verifica preliminare sull'affidabilità dei propri partner commerciali.
Infine, l'Ufficio faceva presente che il legale rappresentante della Ricorrente_1 S.r.l. era stato deferito all'Autorità Giudiziaria per l'ipotesi di reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 proprio in relazione all'utilizzo delle medesime fatture. Alla pubblica udienza sono comparsi per il ricorrente l'Avv. Nominativo_2 e per la DPE la Nominativo_3Dott.ssa i quali si riportano alle rispettive conclusioni
Il ricorso viene posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
In via preliminare, occorre rilevare la circostanza, pacifica e non contestata, dell'omessa Ricorrente_1presentazione da parte della S.r.l. delle dichiarazioni fiscali per l'anno d'imposta 2019. Tale omissione, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 600/1973 per le imposte dirette e dell'art. 55 del D.P.R. n. 633/1972 per l'IVA, legittima l'Amministrazione Finanziaria a procedere ad accertamento di tipo induttivo, anche sulla base di presunzioni “supersemplici”, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Tale metodologia accertativa comporta, quale logico corollario, un'inversione dell'onere probatorio, ponendo a carico del contribuente la dimostrazione della correttezza della propria posizione fiscale e, nel caso di specie, dell'effettività dei costi di cui si chiede la deduzione.
Ciò posto, nel merito, la controversia verte sulla deducibilità dei costi e sulla detraibilità dell'IVA Società_1 Società_2relativi a fatture emesse dalle società S.r.l. e S.r.l., qualificate dall'Ufficio come mere “cartiere”.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione Finanziaria è tenuta a fornire la prova, anche in via presuntiva, che l'operazione non è mai stata attuata. Tale prova può essere costituita da un complesso di elementi indiziari, tra cui assume particolare rilievo la dimostrazione che il soggetto emittente è una “cartiera”, ovvero una società fittizia, priva di un'idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale) per realizzare le prestazioni fatturate (cfr. ex multis Cass., n. 22235/2024; Cass., n. 30937/2019; Cass., n. 17619/2018). Una volta che l'Ufficio abbia fornito tali elementi, spetta al contribuente fornire la prova rigorosa dell'effettiva esistenza delle operazioni contestate.
Nel caso di specie, si ritiene che l'Agenzia delle Entrate abbia assolto al proprio onere probatorio. Dagli estratti dei PVC depositati, emergono plurimi e concordanti elementi che qualificano le società Società_1 S.r.l. e Società_2 S.r.l. come entità fittizie, funzionali alla realizzazione di frodi fiscali. In particolare, i PVC evidenziano come tali società: - erano amministrate da soggetti privi di esperienza e mezzi, spesso disoccupati e privi di redditi significativi;
- non disponevano di depositi, uffici, personale o struttura organizzativa idonea all'attività dichiarata;
- risultavano coinvolte in articolati meccanismi di frode, con emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e creazione di crediti d'imposta fittizie;
- le indagini della Guardia di Finanza hanno accertato l'assenza di reali rapporti commerciali, la mancanza di flussi finanziari effettivi e la totale fittizietà delle operazioni. A fronte di tale quadro probatorio, la società ricorrente non è stata in grado di offrire una prova contraria sufficientemente rigorosa e convincente.
La documentazione prodotta (fatture, contabili di pagamento, ordini) non è idonea, di per sé, a dimostrare l'effettività delle operazioni, rappresentando, secondo la giurisprudenza di legittimità, meri elementi formali che vengono tipicamente creati ad hoc proprio per dare un'apparenza di realtà a transazioni fittizie (Cass., n. 4826/2022).
Significativa, in senso negativo, è la valutazione dei documenti di trasporto (DDT) prodotti dalla ricorrente. Come correttamente eccepito dalla difesa erariale, tali documenti appaiono del tutto generici e privi di elementi essenziali per poter comprovare l'avvenuta movimentazione della merce. In essi, infatti, non è mai possibile identificare con certezza il luogo di partenza della spedizione, né viene indicata la targa o il modello del veicolo utilizzato per il trasporto, né tantomeno un numero di tracciamento. Tale genericità inficia radicalmente la loro valenza probatoria, rendendoli inattendibili e compatibili con una mera creazione documentale a posteriori.
Inoltre, non risulta che la società abbia svolto alcuna verifica sull'esistenza e affidabilità dei fornitori (visure camerali, DURC, controlli di sede operativa, ecc.), né abbia adottato le cautele minime richieste a un operatore economico diligente, come richiesto dalla giurisprudenza (Cass. 306/2015; Cass. 852/2019; Cass. 27566/2018; Corte di Giustizia UE, cause C-439/04 e C-440/04).
Se tali controlli, anche minimi, fossero stati eseguiti, sarebbe emersa l'inconsistenza strutturale e operativa delle controparti, inducendo un imprenditore prudente a non intraprendere rapporti commerciali con gli stessi. Tale colpevole negligenza, unitamente alla gravità degli indizi di frode, esclude la possibilità di invocare una qualsivoglia posizione di buona fede e rafforza la convinzione che la ricorrente fosse, se non partecipe, quantomeno pienamente consapevole del disegno fraudolento.
Per tutte le ragioni sopra esposte, la pretesa impositiva dell'Ufficio risulta legittima e fondata. Il ricorso deve, pertanto, essere integralmente rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta che si liquidano in € 20.000,00.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di parte resistente in € 20.000,00.