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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 2715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2715 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Nona Sezione Civile
in composizione collegiale nelle persone di:
Alessandra Aragno – Presidente Monica Mastrandrea – Giudice relatore/estensore Alessia Santamaria – Giudice
nel procedimento iscritto al r.g n. 3258/2024 vertente tra:
nato a [...] il [...], CUI 04WNW2K, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Carla Lucia Landri che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente e
– Questura di Torino con l'Avvocatura dello Stato Controparte_1 resistente
avente ad oggetto: ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. avverso diniego del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale del Questore della Provincia di Torino del 5.12.2023 notificato il 22.1.2024
sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 21.2.2024 il sig. nato a [...] Parte_1 (Pakistan) il 10.1.1978, CUI ha impugnato il decreto del Questore di Torino datato C.F._1
5.12.2023 e notificato il 22.1.2024 con cui la PA ha respinto l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendo al Tribunale di riconoscere in proprio favore il diritto alla protezione speciale ai sensi degli artt. 32, co. 3, d.lgs. 25/2008 e art. 19, comma 1.1, T.U.I. A sostegno della domanda il ricorrente ha richiamato il lungo periodo di permanenza in Italia, l'elevato grado di integrazione socio-lavorativa raggiunta, la mancanza di legami familiari nel suo Paese d'origine e le difficoltà di reinserimento sociale e lavorativo nel suo Paese d'origine. Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed ha fissato l'udienza al 5.3.2025, successivamente rinviata al 25.3.2025 e sostituita con il deposito di note scritte entro il 25.3.2025. Il si è costituito in data 25.2.2025 ed ha sostenuto l'insussistenza dei Controparte_1 presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente di un permesso per protezione speciale richiamando le argomentazioni contenute nella relazione informativa redatta dall'Amministrazione (v. comparsa di costituzione e allegato A). In data 24.3.2025 il ha depositato una nota scritta in sostituzione Controparte_1 dell'udienza, all'interno della quale ha richiamato quanto rappresentato nel rapporto informativo allegato alla comparsa di costituzione. In data 25.3.2025 la difesa ha depositato una nota scritta in sostituzione dell'udienza, all'interno della quale la difesa ha insistito sul riconoscimento della protezione speciale in capo al ricorrente. In seguito allo scadere del termine al 25.3.2025 per il deposito di note scritte, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio. Occorre preliminarmente evidenziare che oggetto del giudizio è l'impugnazione del provvedimento del Questore di Torino che ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative. Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019). Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018). Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023. Al caso di specie, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023: la domanda di protezione speciale è infatti del 9.3.2023. Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”. Ciò premesso, si legge nella Relazione illustrativa al d.l. del 2020 che “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. In definitiva, tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. 3705/2021). La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”. La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'art. 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Rispetto al Pakistan, con particolare riferimento al Punjab, zona di provenienza del ricorrente, si riporta quanto di seguito. Il Punjab meridionale viene considerata la regione della provincia del Punjab nella quale hanno sede le reti di militanti ed estremisti, data la presenza di gruppi militanti con collegamenti locali, regionali e transnazionali ed un ampio bacino di militanti reclutati anche attraverso grandi reti di madrasa e moschee. Grazie alle operazioni antiterrorismo condotte dal governo pakistano, la presenza del movimento settario si è sensibilmente ridotta a partire dal Persona_1 2017.1 sono comunque ancora attivi numerosi gruppi militanti, in particolare gruppi talebani
[...] CP_ affiliati al Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), , nel Subcontinente Indiano, CP_4 Per_2 e nonché i gruppi anti-indiani, stanziati soprattutto nel Sud della provincia.
[...] Persona_3 Co Gruppi ostili all'India quali e il hanno la loro sede e le loro strutture Controparte_5 religiose nel Punjab meridionale. Come riferito dai media, il governo pakistano conduce operazioni antiterrorismo nel Punjab anche attraverso le forze paramilitari, chiamati Pakistan Rangers. Dal 2019, il dipartimento antiterrorismo (CTD) del Punjab ha intensificato le operazioni contro i militanti della provincia del Punjab.3 Secondo il portale SATP ed il Pak Institute for Peace Studies (PIPS), sebbene il fenomeno del terrorismo sia diminuito drasticamente in Punjab rispetto al passato, la radicalizzazione diffusa persiste, creando una base che può essere sfruttata dalle formazioni terroristiche quando emergono circostanze a loro favorevoli.4 Nel report pubblicato nel 2024 e relativo al 2023, la think tank con base ad Islamabad, Centre for Research & Security Studies (CRSS) ha evidenziato come il Punjab abbia registrato un aumento dell'89% della violenza. Tuttavia, lo ha descritto come relativamente pacifico, avendo registrato un basso numero di vittime.5 L'aumento della violenza ha riguardato principalmente il terrorismo islamico, che nel 2022 aveva registrato una diminuzione rispetto agli ultimi 15 anni, ed è nuovamente aumentato nel 2023.6 L'attacco più violento del 2023 è stato segnalato il 4 novembre, quando il Parte_2 (TJP), un gruppo militante formatosi all'inizio del 2023 e con legami con il Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP),7 ha attaccato la nella città di Mianwali, provincia del Punjab, Controparte_7 distruggendo almeno tre aerei e un'autocisterna di carburante. Sebbene l'attacco sia stato il primo per il TJP nella provincia del Punjab, nel 2023 il TTP è stato coinvolto in oltre 10 attacchi nella medesima provincia.8
Report 2017, 7 Gennaio 2018, https://www.pakpips.com/web/wp-content/uploads/2018/05/sr2017.pdf; , CP_8 Terrorist Organizations: Radicalization and Terrorism in South Punjab, in JRSP, Vol. 58, No 4 (Oct-Dec 2021), http://pu.edu.pk/images/journal/history/PDF-FILES/29_58_4_21.pdf 2 The Guardian, Pakistan launches major crackdown on extremist groups, 8 Marzo 2019, https://www.theguardian.com/world/2019/mar/08/pakistan-launches-major-crackdown-extremist-groups-kashmir; Reuters, Explainer: the Pakistan-based militants, at heart of tension with India, 15 Febbraio 2019, Persona_4 https://www.reuters.com/article/us-india-kashmir-group-explainer/explainer-jaish-e-mohammad-the-pakistan-based- militants-at-heart-of-tension-with-india-idUSKCN1Q41IV 3 ACLED, Regional Overview-29 January 2019, https://acleddata.com/2019/01/29/regional-overview-asia-29-january- 2019/; ACLED, Regional Overview-29 January 2019, 24 July 2019, https://acleddata.com/2019/07/24/regional- overview-asia-24-july-2019/; Pakistan Today, Eight militants arrested in Punjab-wide operations: police, 18 gennaio 2023, https://www.pakistantoday.com.pk/2023/01/18/eight-militants-arrested-in-punjab-wide-operations-police/; SATP, Pakistan, Detail of Terrorism Update, 26 febbraio 2023 https://www.satp.org/terrorism-update/ctd-arrested-seven-ttp- terrorists-in-punjab; SATP, Pakistan, Detail of Terrorism Update, 4 gennaio 2023, https://www.satp.org/terrorism- update/1225-ibos-conducted-across-punjab-according-to-ctd-2022-performance-report. 4 SATP, Punjab: Assessment- 2023, N/D, https://www.satp.org/terrorism-assessment/pakistan-punjab; Pakistani CP_9 militants claim killing of two intelligence officials, 4 gennaio 2023, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/pakistani- CP_ militants-claim-killing-two-intelligence-officials-2023-01-04/; , Pakistan Security Report 2022, 1 VOLUME 15, gennaio 2023, NUMBER 1, pp. 17-18, https://www.pakpips.com/web/wp-content/uploads/2023/02/SecReport_2022.pdf. 5 Considerando che, insieme al Sindh, ha subito solo l'8% di tutti gli incidenti mortali nel 2023 nel Paese, cfr. CRSS, Annual Security Report 2023, 19 febbraio 2024, p. 37, https://crss.pk/wp-content/uploads/2024/02/CRSS-Annual- Security-Report-2023_Full-Version_MM-V5_SAP.pdf 6 Punjab: Assessment- 2024, ultimo accesso il 2 maggio 2024 Controparte_10 CP_ https://www.satp.org/terrorism-assessment/pakistan-punjab; , Pakistan Security Report 2023, 3 gennaio 2024, p. 22, https://www.pakpips.com/web/wp-content/uploads/2024/01/Pakistan_Securtity_Report_2023.pdf. 7 The Economic Times, Who is TJP, the group behind the Pakistan Air Force base attack, and why is it a concern for Pakistan?, 5 novembre 2023 https://economictimes.indiatimes.com/news/how-to/who-is-tjp-the-group-behind-the-
.cms Email_1 8 ACLED, Regional Overview, Asia-Pacific, November 2023, 8 dicembre 2023 https://acleddata.com/2023/12/08/regional-overview-asia-pacific-november-2023/ ; IC , Controparte_11 Crisis Watch, Pakistan, novembre 2023 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=40 Secondo un rapporto del 29 gennaio 2024, il TTP avrebbe costituito una nuova ala, denominata Ustarana (o Ustrani), composta da quadri altamente addestrati e ben equipaggiati, con lo scopo di prendere di mira il personale della polizia del Punjab e farsi strada nel territorio della provincia. Almeno tre posti di controllo a (DG Khan) – e – situati Persona_5 Per_6 Per_7 Per_8 nelle aree tribali lungo i confini della provincia, sono diventati particolarmente vulnerabili, a causa della minaccia emergente della nuova ala del TTP. Nella notte del 22 gennaio 2024, terroristi non identificati hanno attaccato il posto di controllo di collegato la stazione di polizia di Vehova, Per_7 nel distretto di Taunsa Sharif, Punjab.9 Lo Station House Officer (SHO) della stazione di polizia di Vehova ha riferito che 10-15 terroristi affiliati al gruppo avevano attaccato il posto di CP_12 controllo al confine tra Punjab e riuscendo a fuggire nonostante l'intervento Controparte_13 delle forze di polizia.10 Il territorio del distretto di Sialkot, inoltre, risulta situato a pochi chilometri dal confine con l'India. Quest'ultimo confine in tale zona, definito da parte del Pakistan “ ,11 Persona_9 tutt'ora oggetto di disputa, anche violenta, tra i due Stati, si estende per 193 chilometri nel distretto di Sialkot.12 L'India, invece, definisce questa stessa linea di confine International Boundary considerandola come un confine internazionale definito.13 Le zone limitrofe al Working Boundary sono talvolta teatro di incidenti anche mortali. Insieme alla zona della c.d. Line of Control, il confine tra Punjab e amministrato dall'India risulta essere un territorio di sporadici scontri, che CP_14 colpiscono altresì la popolazione civile residente nell'area.14 Il report di del 2021 aveva CP_2 registrato sporadici attacchi, seppure in calo, da parte della che hanno causato vittime CP_15 altresì tra i civili residenti vicino al 1 Il report di relativo al 2022, ha Persona_9 CP_2 documentato un attacco nei pressi del c.d. Working nel distretto di Khanewal, ad opera Per_9 dell'Indian Border Security Force, senza vittime.1 Il report di ha registrato un evento a CP_2
Sialkot.17 Rispetto alle più instabili zone confinanti con l'Afghanistan, vale a dire la regione del
[...]
in particolare le zone c.d. ex FATA (Federally Administered Tribal Areas), e del CP_13 Balochistan, nonché con l'India, nella specie i territori dell'Azad Kashmir sulla c.d. Line of Control, 9 Punjab: Assessment- 2024, ultimo accesso il 2 maggio 2024 Controparte_10 https://www.satp.org/terrorism-assessment/pakistan-punjab 10 Punjab: Assessment- 2024, ultimo accesso il 2 maggio 2024 Controparte_10 https://www.satp.org/terrorism-assessment/pakistan-punjab 11 “Working Boundary is the line where Indian Occupied Kashmir (Jammu) touches Pakistan's border (Siālkot). The Working Boundary is 193 kilometres long in the Siālkot sector”, DAILY TIMES, From Line of Control to Working Boundary, 4 marzo 2018, https://dailytimes.com.pk/209941/line-controlworking-boundary/; cfr. mappa su Wikimedia https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kashmir_Region_(working_boundary).jpg, mappa originaria creata da US Central Intelligence Agency, 2004, link originale senza alterazioni volte ad indicare esattamente il “Working Boundary” https://maps.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/kashmir_region_2004.jpg 12 The Daily Times, From Line of Control to Working Boundary, 4 March 2018: https://dailytimes.com.pk/209941/line- control-working-boundary/ 13 Si veda Happymon Jacob, Line on Fire: Ceasefire violations and India-Pakistan Escalation Dynamics, 2018, https://books.google.fr/books?id=bMKKDwAAQBAJ&pg=PT64&dq=working+boundary+sialkot+pakistan&hl=it&sa
CodiceFiscale_2
[...] 14 Pakistan Today, Civilians targetted in unprovoked Indian firing along WB, says ISPR, 21 maggio 2018, https://archive.pakistantoday.com.pk/2018/05/21/civilians-targetted-in-unprovoked-indian-firing-along-wb-ispr/; “in 2018, the Indian forces have carried out more than 110 ceasefire violations along the Line of Control and the Working Boundary in just 18 days” AGENCIA EFE, Pakistan accuses India of more than 110 ceasefire violations in 2018, 18 gennaio 2018, https://www.efe.com/efe/english/world/pakistan-accuses-india-of-more-than-110-ceasefire-violations- in2018/50000262-3495999 15 PIPS, Security Report 2021, p. 71, 7 gennaio 2022, https://www.pakpips.com/web/wp- content/uploads/2022/01/Sr2021FinalWithTitles.pdf. CP_ 16 , Report 2022, p. 67, https://www.pakpips.com/web/wp-content/uploads/2023/02/SecReport_2022.pdf. CP_2CP_ 17 , Pakistan Security Report 2023, 3 gennaio 2024, p. 23, https://www.pakpips.com/web/wp- content/uploads/2024/01/Pakistan_Securtity_Report_2023.pdf. il Punjab, benché vi siano talvolta in alcune aree episodi di matrice terrorista, non risulta essere caratterizzato da un alto livello di violenza.18 Quanto esposto non consente di ritenere che il ricorrente in caso di rimpatrio possa essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, né che nello Stato di provenienza del ricorrente vi siano violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 T.U.I. Quanto ai profili di integrazione socio-lavorativa, nella specie, il ricorrente ha allegato la seguente documentazione a dimostrazione della sua integrazione in Italia: dichiarazione di ospitalità a Torino (doc. 10); comunicazione obbligatoria di assunzione presso VI AN con contratto di lavoro a tempo determinato dal 9.3.2023 all'8.3.2024 (doc. 11); buste paga 2023 (doc. 12). La scarsa produzione documentale a sostegno della domanda azionata e la mancanza di allegazioni e documenti che attestino alla attualità il percorso di integrazione socio-lavorativa del ricorrente in Italia determinano il rigetto della domanda di protezione speciale, non potendosi valorizzare, per se solo considerato, il dato temporale di permanenza del ricorrente sul territorio nazionale. Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, tenuto conto della natura della procedura alla luce della ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato ed essendo la convenuta la PA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
- rigetta il ricorso;
- nulla in punto spese.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Torino, 31.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Monica Mastrandrea Alessandra Aragno 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 International Crisis Group, Pakistan's Jihadist Heartland: Southern Punjab, 30 Maggio 2016, https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/pakistan/pakistan-s-jihadist-heartland-southern-punjab; Controparte_2 18 PICSS, 2021: Pakistan Saw 56% Rise in Militant Attacks, 1 gennaio 2022, https://www.picss.net/annual-report-2021/.
in composizione collegiale nelle persone di:
Alessandra Aragno – Presidente Monica Mastrandrea – Giudice relatore/estensore Alessia Santamaria – Giudice
nel procedimento iscritto al r.g n. 3258/2024 vertente tra:
nato a [...] il [...], CUI 04WNW2K, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Carla Lucia Landri che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente e
– Questura di Torino con l'Avvocatura dello Stato Controparte_1 resistente
avente ad oggetto: ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. avverso diniego del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale del Questore della Provincia di Torino del 5.12.2023 notificato il 22.1.2024
sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 21.2.2024 il sig. nato a [...] Parte_1 (Pakistan) il 10.1.1978, CUI ha impugnato il decreto del Questore di Torino datato C.F._1
5.12.2023 e notificato il 22.1.2024 con cui la PA ha respinto l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendo al Tribunale di riconoscere in proprio favore il diritto alla protezione speciale ai sensi degli artt. 32, co. 3, d.lgs. 25/2008 e art. 19, comma 1.1, T.U.I. A sostegno della domanda il ricorrente ha richiamato il lungo periodo di permanenza in Italia, l'elevato grado di integrazione socio-lavorativa raggiunta, la mancanza di legami familiari nel suo Paese d'origine e le difficoltà di reinserimento sociale e lavorativo nel suo Paese d'origine. Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed ha fissato l'udienza al 5.3.2025, successivamente rinviata al 25.3.2025 e sostituita con il deposito di note scritte entro il 25.3.2025. Il si è costituito in data 25.2.2025 ed ha sostenuto l'insussistenza dei Controparte_1 presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente di un permesso per protezione speciale richiamando le argomentazioni contenute nella relazione informativa redatta dall'Amministrazione (v. comparsa di costituzione e allegato A). In data 24.3.2025 il ha depositato una nota scritta in sostituzione Controparte_1 dell'udienza, all'interno della quale ha richiamato quanto rappresentato nel rapporto informativo allegato alla comparsa di costituzione. In data 25.3.2025 la difesa ha depositato una nota scritta in sostituzione dell'udienza, all'interno della quale la difesa ha insistito sul riconoscimento della protezione speciale in capo al ricorrente. In seguito allo scadere del termine al 25.3.2025 per il deposito di note scritte, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio. Occorre preliminarmente evidenziare che oggetto del giudizio è l'impugnazione del provvedimento del Questore di Torino che ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative. Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019). Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018). Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023. Al caso di specie, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023: la domanda di protezione speciale è infatti del 9.3.2023. Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”. Ciò premesso, si legge nella Relazione illustrativa al d.l. del 2020 che “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. In definitiva, tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. 3705/2021). La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”. La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'art. 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Rispetto al Pakistan, con particolare riferimento al Punjab, zona di provenienza del ricorrente, si riporta quanto di seguito. Il Punjab meridionale viene considerata la regione della provincia del Punjab nella quale hanno sede le reti di militanti ed estremisti, data la presenza di gruppi militanti con collegamenti locali, regionali e transnazionali ed un ampio bacino di militanti reclutati anche attraverso grandi reti di madrasa e moschee. Grazie alle operazioni antiterrorismo condotte dal governo pakistano, la presenza del movimento settario si è sensibilmente ridotta a partire dal Persona_1 2017.1 sono comunque ancora attivi numerosi gruppi militanti, in particolare gruppi talebani
[...] CP_ affiliati al Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), , nel Subcontinente Indiano, CP_4 Per_2 e nonché i gruppi anti-indiani, stanziati soprattutto nel Sud della provincia.
[...] Persona_3 Co Gruppi ostili all'India quali e il hanno la loro sede e le loro strutture Controparte_5 religiose nel Punjab meridionale. Come riferito dai media, il governo pakistano conduce operazioni antiterrorismo nel Punjab anche attraverso le forze paramilitari, chiamati Pakistan Rangers. Dal 2019, il dipartimento antiterrorismo (CTD) del Punjab ha intensificato le operazioni contro i militanti della provincia del Punjab.3 Secondo il portale SATP ed il Pak Institute for Peace Studies (PIPS), sebbene il fenomeno del terrorismo sia diminuito drasticamente in Punjab rispetto al passato, la radicalizzazione diffusa persiste, creando una base che può essere sfruttata dalle formazioni terroristiche quando emergono circostanze a loro favorevoli.4 Nel report pubblicato nel 2024 e relativo al 2023, la think tank con base ad Islamabad, Centre for Research & Security Studies (CRSS) ha evidenziato come il Punjab abbia registrato un aumento dell'89% della violenza. Tuttavia, lo ha descritto come relativamente pacifico, avendo registrato un basso numero di vittime.5 L'aumento della violenza ha riguardato principalmente il terrorismo islamico, che nel 2022 aveva registrato una diminuzione rispetto agli ultimi 15 anni, ed è nuovamente aumentato nel 2023.6 L'attacco più violento del 2023 è stato segnalato il 4 novembre, quando il Parte_2 (TJP), un gruppo militante formatosi all'inizio del 2023 e con legami con il Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP),7 ha attaccato la nella città di Mianwali, provincia del Punjab, Controparte_7 distruggendo almeno tre aerei e un'autocisterna di carburante. Sebbene l'attacco sia stato il primo per il TJP nella provincia del Punjab, nel 2023 il TTP è stato coinvolto in oltre 10 attacchi nella medesima provincia.8
Report 2017, 7 Gennaio 2018, https://www.pakpips.com/web/wp-content/uploads/2018/05/sr2017.pdf; , CP_8 Terrorist Organizations: Radicalization and Terrorism in South Punjab, in JRSP, Vol. 58, No 4 (Oct-Dec 2021), http://pu.edu.pk/images/journal/history/PDF-FILES/29_58_4_21.pdf 2 The Guardian, Pakistan launches major crackdown on extremist groups, 8 Marzo 2019, https://www.theguardian.com/world/2019/mar/08/pakistan-launches-major-crackdown-extremist-groups-kashmir; Reuters, Explainer: the Pakistan-based militants, at heart of tension with India, 15 Febbraio 2019, Persona_4 https://www.reuters.com/article/us-india-kashmir-group-explainer/explainer-jaish-e-mohammad-the-pakistan-based- militants-at-heart-of-tension-with-india-idUSKCN1Q41IV 3 ACLED, Regional Overview-29 January 2019, https://acleddata.com/2019/01/29/regional-overview-asia-29-january- 2019/; ACLED, Regional Overview-29 January 2019, 24 July 2019, https://acleddata.com/2019/07/24/regional- overview-asia-24-july-2019/; Pakistan Today, Eight militants arrested in Punjab-wide operations: police, 18 gennaio 2023, https://www.pakistantoday.com.pk/2023/01/18/eight-militants-arrested-in-punjab-wide-operations-police/; SATP, Pakistan, Detail of Terrorism Update, 26 febbraio 2023 https://www.satp.org/terrorism-update/ctd-arrested-seven-ttp- terrorists-in-punjab; SATP, Pakistan, Detail of Terrorism Update, 4 gennaio 2023, https://www.satp.org/terrorism- update/1225-ibos-conducted-across-punjab-according-to-ctd-2022-performance-report. 4 SATP, Punjab: Assessment- 2023, N/D, https://www.satp.org/terrorism-assessment/pakistan-punjab; Pakistani CP_9 militants claim killing of two intelligence officials, 4 gennaio 2023, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/pakistani- CP_ militants-claim-killing-two-intelligence-officials-2023-01-04/; , Pakistan Security Report 2022, 1 VOLUME 15, gennaio 2023, NUMBER 1, pp. 17-18, https://www.pakpips.com/web/wp-content/uploads/2023/02/SecReport_2022.pdf. 5 Considerando che, insieme al Sindh, ha subito solo l'8% di tutti gli incidenti mortali nel 2023 nel Paese, cfr. CRSS, Annual Security Report 2023, 19 febbraio 2024, p. 37, https://crss.pk/wp-content/uploads/2024/02/CRSS-Annual- Security-Report-2023_Full-Version_MM-V5_SAP.pdf 6 Punjab: Assessment- 2024, ultimo accesso il 2 maggio 2024 Controparte_10 CP_ https://www.satp.org/terrorism-assessment/pakistan-punjab; , Pakistan Security Report 2023, 3 gennaio 2024, p. 22, https://www.pakpips.com/web/wp-content/uploads/2024/01/Pakistan_Securtity_Report_2023.pdf. 7 The Economic Times, Who is TJP, the group behind the Pakistan Air Force base attack, and why is it a concern for Pakistan?, 5 novembre 2023 https://economictimes.indiatimes.com/news/how-to/who-is-tjp-the-group-behind-the-
.cms Email_1 8 ACLED, Regional Overview, Asia-Pacific, November 2023, 8 dicembre 2023 https://acleddata.com/2023/12/08/regional-overview-asia-pacific-november-2023/ ; IC , Controparte_11 Crisis Watch, Pakistan, novembre 2023 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=40 Secondo un rapporto del 29 gennaio 2024, il TTP avrebbe costituito una nuova ala, denominata Ustarana (o Ustrani), composta da quadri altamente addestrati e ben equipaggiati, con lo scopo di prendere di mira il personale della polizia del Punjab e farsi strada nel territorio della provincia. Almeno tre posti di controllo a (DG Khan) – e – situati Persona_5 Per_6 Per_7 Per_8 nelle aree tribali lungo i confini della provincia, sono diventati particolarmente vulnerabili, a causa della minaccia emergente della nuova ala del TTP. Nella notte del 22 gennaio 2024, terroristi non identificati hanno attaccato il posto di controllo di collegato la stazione di polizia di Vehova, Per_7 nel distretto di Taunsa Sharif, Punjab.9 Lo Station House Officer (SHO) della stazione di polizia di Vehova ha riferito che 10-15 terroristi affiliati al gruppo avevano attaccato il posto di CP_12 controllo al confine tra Punjab e riuscendo a fuggire nonostante l'intervento Controparte_13 delle forze di polizia.10 Il territorio del distretto di Sialkot, inoltre, risulta situato a pochi chilometri dal confine con l'India. Quest'ultimo confine in tale zona, definito da parte del Pakistan “ ,11 Persona_9 tutt'ora oggetto di disputa, anche violenta, tra i due Stati, si estende per 193 chilometri nel distretto di Sialkot.12 L'India, invece, definisce questa stessa linea di confine International Boundary considerandola come un confine internazionale definito.13 Le zone limitrofe al Working Boundary sono talvolta teatro di incidenti anche mortali. Insieme alla zona della c.d. Line of Control, il confine tra Punjab e amministrato dall'India risulta essere un territorio di sporadici scontri, che CP_14 colpiscono altresì la popolazione civile residente nell'area.14 Il report di del 2021 aveva CP_2 registrato sporadici attacchi, seppure in calo, da parte della che hanno causato vittime CP_15 altresì tra i civili residenti vicino al 1 Il report di relativo al 2022, ha Persona_9 CP_2 documentato un attacco nei pressi del c.d. Working nel distretto di Khanewal, ad opera Per_9 dell'Indian Border Security Force, senza vittime.1 Il report di ha registrato un evento a CP_2
Sialkot.17 Rispetto alle più instabili zone confinanti con l'Afghanistan, vale a dire la regione del
[...]
in particolare le zone c.d. ex FATA (Federally Administered Tribal Areas), e del CP_13 Balochistan, nonché con l'India, nella specie i territori dell'Azad Kashmir sulla c.d. Line of Control, 9 Punjab: Assessment- 2024, ultimo accesso il 2 maggio 2024 Controparte_10 https://www.satp.org/terrorism-assessment/pakistan-punjab 10 Punjab: Assessment- 2024, ultimo accesso il 2 maggio 2024 Controparte_10 https://www.satp.org/terrorism-assessment/pakistan-punjab 11 “Working Boundary is the line where Indian Occupied Kashmir (Jammu) touches Pakistan's border (Siālkot). The Working Boundary is 193 kilometres long in the Siālkot sector”, DAILY TIMES, From Line of Control to Working Boundary, 4 marzo 2018, https://dailytimes.com.pk/209941/line-controlworking-boundary/; cfr. mappa su Wikimedia https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kashmir_Region_(working_boundary).jpg, mappa originaria creata da US Central Intelligence Agency, 2004, link originale senza alterazioni volte ad indicare esattamente il “Working Boundary” https://maps.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/kashmir_region_2004.jpg 12 The Daily Times, From Line of Control to Working Boundary, 4 March 2018: https://dailytimes.com.pk/209941/line- control-working-boundary/ 13 Si veda Happymon Jacob, Line on Fire: Ceasefire violations and India-Pakistan Escalation Dynamics, 2018, https://books.google.fr/books?id=bMKKDwAAQBAJ&pg=PT64&dq=working+boundary+sialkot+pakistan&hl=it&sa
CodiceFiscale_2
[...] 14 Pakistan Today, Civilians targetted in unprovoked Indian firing along WB, says ISPR, 21 maggio 2018, https://archive.pakistantoday.com.pk/2018/05/21/civilians-targetted-in-unprovoked-indian-firing-along-wb-ispr/; “in 2018, the Indian forces have carried out more than 110 ceasefire violations along the Line of Control and the Working Boundary in just 18 days” AGENCIA EFE, Pakistan accuses India of more than 110 ceasefire violations in 2018, 18 gennaio 2018, https://www.efe.com/efe/english/world/pakistan-accuses-india-of-more-than-110-ceasefire-violations- in2018/50000262-3495999 15 PIPS, Security Report 2021, p. 71, 7 gennaio 2022, https://www.pakpips.com/web/wp- content/uploads/2022/01/Sr2021FinalWithTitles.pdf. CP_ 16 , Report 2022, p. 67, https://www.pakpips.com/web/wp-content/uploads/2023/02/SecReport_2022.pdf. CP_2CP_ 17 , Pakistan Security Report 2023, 3 gennaio 2024, p. 23, https://www.pakpips.com/web/wp- content/uploads/2024/01/Pakistan_Securtity_Report_2023.pdf. il Punjab, benché vi siano talvolta in alcune aree episodi di matrice terrorista, non risulta essere caratterizzato da un alto livello di violenza.18 Quanto esposto non consente di ritenere che il ricorrente in caso di rimpatrio possa essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, né che nello Stato di provenienza del ricorrente vi siano violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 T.U.I. Quanto ai profili di integrazione socio-lavorativa, nella specie, il ricorrente ha allegato la seguente documentazione a dimostrazione della sua integrazione in Italia: dichiarazione di ospitalità a Torino (doc. 10); comunicazione obbligatoria di assunzione presso VI AN con contratto di lavoro a tempo determinato dal 9.3.2023 all'8.3.2024 (doc. 11); buste paga 2023 (doc. 12). La scarsa produzione documentale a sostegno della domanda azionata e la mancanza di allegazioni e documenti che attestino alla attualità il percorso di integrazione socio-lavorativa del ricorrente in Italia determinano il rigetto della domanda di protezione speciale, non potendosi valorizzare, per se solo considerato, il dato temporale di permanenza del ricorrente sul territorio nazionale. Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, tenuto conto della natura della procedura alla luce della ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato ed essendo la convenuta la PA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
- rigetta il ricorso;
- nulla in punto spese.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Torino, 31.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Monica Mastrandrea Alessandra Aragno 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 International Crisis Group, Pakistan's Jihadist Heartland: Southern Punjab, 30 Maggio 2016, https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/pakistan/pakistan-s-jihadist-heartland-southern-punjab; Controparte_2 18 PICSS, 2021: Pakistan Saw 56% Rise in Militant Attacks, 1 gennaio 2022, https://www.picss.net/annual-report-2021/.