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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/03/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4986/2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4986/2024 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARMEGGIANI Parte_1 C.F._1
ELISABETTA
e
ST IN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLETTA C.F._2
MARIANNA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 04/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente, continuando ad osservare l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Il minor iene affidato ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente Per_1
presso la madre;
3. La casa familiare resta assegnata alla madre la quale ivi abiterà con il figlio minor Per_1
4. I sig.ri HE si impegnano e obbligano a versare la rata del mutuo ognuno Pt_1
per la propria quota come già fanno così come la signora HE si obbliga a versare mensilmente sul conto corrente personale del signor ed entro il giorno 28 di ogni Pt_1
mese, la somma di cui al finanziamento a lei erogato per l'acquisto dell'autovettura di sua proprietà sino alla scadenza (fatta eccezione per le ultime due rate di aprile e maggio 2025 che giusti accordi tra le parti saranno a carico del signo;
il rimborso del c.d “ bonus nido” Pt_1
continuerà a essere diviso tra i coniugi.
5. Il sig si trasferirà presso altra abitazione, sita in Soliera (MO), via Caduti n. 11 entro Pt_1
il 01/12/2024 e preleverà dalla casa familiare i suoi beni e i propri effetti personali;
dal mese di dicembre, le utenze dovranno essere intestate alla moglie ed addebitato sul proprio conto corrente così come le spese ordinarie condominiali.
6. I coniugi essendo dei turnisti si impegnano e obbligano a consegnarsi i turni lavorativi mensili che ricevono dal rispettivo datore di lavoro al fine di poter meglio gestire il figlio minore;
7. il padre trascorrerà con il figlio almeno due giorni alla settimana, da individuarsi tenendo conto degli impegni scolastici, sportivi e personali dello stesso e dei turni di lavoro del padre,
dalle 17.30 sino al mattino successivo quando lo riaccompagnerà a scuola, precisando che nella settimana in cui il padre avrà il turno pomeridiano sarà la nonna paterna a recuperare il bambino alle ore 17,30 che lo accompagnerà direttamente a casa del padre il quale lo terrà con sé sino al mattino seguente quando lo riaccompagnerà a scuola;
quando il padre farà il turno di mattina,
preleverà il minore alle ore 16.00 da scuola e lo riporterà a casa della mamma entro le ore 20.30
dopo cena;
due fine settimana al mese dal venerdì sera sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola. Nelle settimane in cui il padre avrà il turno di lunedì mattina Per_1
sarà riaccompagnato presso l'abitazione materna la domenica sera alle ore 20,30 dopo cena.
I genitori provvederanno ad accompagnare il figli scuola ogni qualvolta il bambino Per_1
sarà con loro.
8. Durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà 7 giorni consecutivi con ciascun genitore –
in accordo tra i genitori di anno in anno -, un anno dalla chiusura della scuola alternando di anno in anno il giorno di Natale, sino al 31 dicembre compresi e l'anno successivo dall' 1 al 6
gennaio compresi. Al genitore al quale non spetterà il giorno di Natale, competerà quello della
Vigilia, in modo che la Vigilia di Natale ed il Natale verranno trascorsi ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore. Per l'anno 202 rascorrerà il Natale con la mamma e la Vigilia con il Per_1
papà; il 5 gennaio (essendo il compleanno della madre) con la mamma mentre il 6 ed il 7
gennaio con il papà (essendo il 7 il compleanno del papà).
9. Durante le vacanze pasquali trascorrerà con i genitori tre giorni consecutivi Per_1
alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e Pasquetta, così per i ponti scolastici, la festa patronale rascorrerà con la mamma il giorno del compleanno di quest'ultima e con il Per_1
papà il giorno del compleanno di quest'ultimo. Il compleanno del minore i genitori potranno festeggiarlo insieme nell'interesse del minore stesso, in caso di disaccordo si alterneranno ad anni alterni;
10. I genitori concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno il periodo in cui porteranno con sé in vacanza il figlio o lo terranno con sé. Nel caso in cui i medesimi non raggiungessero un accordo sui periodi di vacanza, ciascuno di essi potrà, ad anni alterni (negli anni dispari la madre ed in quelli pari il padre), imporre la propria scelta da comunicare comunque all'altro entro il
31 maggio di ogni anno.
11. Per le vacanze estive (da intendersi quelle scolastiche) i genitori potranno trascorrere 4
settimane non consecutive.
Prima della partenza per la villeggiatura i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze co nonché il recapito telefonico. Per_1
Il genitore che non avrà il bambino potrà telefonare tutti i giorni orario pasti, anche con videochiamata (pranzo e cena).
12. A far tempo dal mese di dicembre, il signo verserà entro il giorno 12 di ogni mese Pt_1
sul conto corrente intestato alla signora HE avente IBAN
:[...], a titolo di contributo per il mantenimento di Per_1
l'importo di euro 150,00, sino al 30/08/2025; a far tempo dal mese di settembre 2025, il padre,
corrisponderà invece il maggior importo di € 200,00 mensili, per la medesima causale fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio, oltre alla rivalutazione ISTAT a decorrere dal prossimo anno, da calcolarsi avendo come riferimento il mese di dicembre 2024;
13. entrambi i genitori comparteciperanno in pari misura al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi per come individuate nel Protocollo del Tribunale di Modena in data Per_1
25.9.2019 che di seguito si riportano:
. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche e private, cure ortodontiche, visite oculistiche e occhiali;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché
prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure termali e fisioterapiche;
b) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; c) cure non convenzionali;
d) farmaci particolari;
. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) attività
sportiva, pertinenti attrezzature;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter);
c) viaggi e vacanze. Le spese relative al conseguimento di guida saranno ripartite tra i genitori in ragione di un 50% ciascuno.
I genitori si accordano e concordano che divideranno nella misura del 50% anche i cambi di stagione intendendosi la giacca invernale, le scarpe, e tutto il necessario per il minore;
le parti concorderanno l'importo minimo della spesa, soprattutto per i capi importanti (giacca e le scarpe).
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. Dette spese saranno detratte ai fini fiscali in ragione del 50% da ciascun genitore secondo la normativa fiscale vigente.
14. L'assegno unico universale verrà percepito in egual misura da ciascun coniuge.
15. I genitori non ostacoleranno in alcun modo la frequentazione degli avi paterni e materni con il minore;
16. I genitori ai autorizzano sin da ora al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per il minore.
17. Nessuno dei coniugi avrà diritto ad un contributo di mantenimento, essendo ciascuno economicamente indipendente;
18. Con l'esatto adempimento delle suindicate condizioni le parti dichiarano di non aver più
nulla a pretendere l'una dall'altra.
19. I coniugi si impegnano reciprocamente a non porre in essere comportamenti offensivi,
denigratori e in generale lesivi della dignità dell'altro, soprattutto in presenza del figlio.
20. Ciascuna delle parti provvederà, in pari quota, al pagamento del contributo unificato dovuto per il presente procedimento e corrisponderà in via esclusiva al proprio legale le competenze professionali richieste per l'assistenza prestata”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. -Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti al figlio minore ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ST IN, ogni diversa domanda, Parte_1
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
07/01/1989 e ST IN nata a [...] il [...]
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti al figlio minore ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Soliera (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2021,
atto n.12, Parte I)
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 13/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Bolondi Dott. Riccardo Di Pasquale