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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/10/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 657/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 657/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILIA UGO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in VIA GIOACCHINO DA FIORE 15 PESCARA, presso il difensore avv. MILIA UGO APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL VECCHIO Controparte_1 C.F._1 ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA C. TOTARO, 9 64029 SILVI MARINA, presso il difensore avv. DEL VECCHIO ANTONIO APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza dell'8.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
L'appellante ha chiesto che il tribunale, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n.
64/2024, pubblicata il 29 gennaio 2024 ed emessa dal Giudice di Pace di Pescara, rigetti la domanda formulata dall'appellato disponendo che il medesimo provveda a restituire all'appellante la somma complessiva di € 1.014,65, di cui € 602,91 a titolo di sorte capitale ed € 411,74 di compensi, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellata ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
Entrambe le parti hanno chiesto, reciprocamente, che il tribunale condanni controparte per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 1.3.2024 ha convenuto in Parte_1 giudizio chiedendo che il Tribunale, in riforma della sentenza n. 64/2024 Controparte_1 emessa dal Giudice di Pace di Pescara il 29.1.2024 rigetti la domanda formulata dall'appellato.
pagina 1 di 5 A sostegno dell'impugnazione ha eccepito l'illogicità della motivazione della sentenza, che aveva ritenuto sussistente la responsabilità della in relazione all'aggressione subita Parte_1 dall' all'interno del locale gestito dall'appellante. CP_1
Assumeva di aver stipulato, per la stagione estiva dell'anno 2022, un contratto di sicurezza, accoglienza, portierato ed antincendio con la società il cui personale Parte_2 era presente nel locale al momento del fatto.
Avendo predisposto tutte le misure necessarie ad assicurare la sicurezza degli avventori presenti all'interno del locale, adibito a discoteca, assumeva che l'aggressione, denunciata dall'appellato e cagionata dal fatto doloso di un terzo, costituiva ipotesi riconducibile al caso fortuito, con conseguente interruzione di ogni nesso causale tra l'evento lesivo e la gestione del luogo in cui il fatto si era verificato.
Contestava inoltre l'entità del risarcimento, quantificato da giudice di primo grado in assenza di idonei elementi di prova.
Concludeva chiedendo che la parte appellata venisse condannata a restituire la somma complessiva di €
1.014,65, di cui € 602,91 a titolo di sorte capitale ed € 411,74 di spese legali, versata dalla Pt_1 in adempimento delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, con vittoria di spese e
[...] competenze di entrambi i gradi di giudizio.
2. Con comparsa depositata il 20.4.2024 si è costituito chiedendo la conferma Controparte_1 della sentenza impugnata.
3. La causa, rinviata per la decisione all'udienza dell'8.10.2025, con assegnazione alle parti dei termini a ritroso previsti dall'art. 189 cpc, giunge all'odierna decisione.
***
L'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie di cui è processo
a.1 Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risarcimento danni formulata da CP_1 he, in relazione all'aggressione subita l'8 giugno 2022, mentre si trovava all'interno dello
[...] stabilimento balneare “Pepito Beach” di Pescara, gestito dalla ha chiesto la Parte_1 condanna della società appellante, al risarcimento dei danni fisici e del disagio e paura da lui patiti a seguito dell'aggressione, assumendo che l'appellante, tenuta alla necessaria vigilanza, avesse omesso di predisporre ed adottare tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi dell'evento.
a.2 L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, assumendo che le lesioni subite dall'appellato, riconducibili al fatto di un terzo rimasto sconosciuto, integrassero un ipotesi di caso fortuito. pagina 2 di 5 Considerata l'attività svolta dalla convenuta, va precisato che, a norma dell'art.2050 cc, possono definirsi come attività pericolose sia quelle qualificate come tali da specifiche norme destinate a prevenire l'insorgenza di sinistri ed a tutelare l'incolumità pubblica, sia quelle per le quali la pericolosità trovi riscontro nella stessa natura delle cose e dei mezzi adoperati in concreto.
In definitiva, con l'espressione attività pericolosa viene definita quella attività che è potenzialmente dannosa di per sé stessa e ciò per il rischio ineliminabile di danni che essa può provocare, in ragione della sua natura o della tipologia dei mezzi adoperati.
In assenza di una specifica disposizione normativa, spetta al giudice di merito valutare se l'attività di cui si tratta, per sua natura o per i mezzi adoperati, sia in concreto pericolosa (Cass. 2220/2000).
È altresì indubbio che la pericolosità dell'attività esercitata deve essere valutata in base alle concrete circostanze di fatto in cui si svolge, tenendo conto sia della specifica capacità di chi è chiamato a svolgerla sia della potenzialità di danno che essa comporta (cfr. Cass.3471/99, Cass.7916/2004).
Trasponendo tali principi all'attività di cui si discute, gestione di un locale notturno, adibito ad attività di svago ed intrattenimento musicale, pur tenendo conto del numero elevato di avventori, con possibilità di assembramenti, dell'orario notturno, del consumo di alcool e della tipologia di impianti utilizzati, si ritiene che la gestione di una discoteca non possa qualificarsi come attività pericolosa, non essendo ad essa verosimilmente collegata una elevata possibilità di incidenti dannosi.
a.3 Alla fattispecie in esame risulta quindi applicabile l'art. 2015 cc, che pone a carico del danneggiato la prova del fatto dannoso e del nesso di causalità del danno con la cosa in custodia, mentre incombe sul custode l'onere di dimostrare che l'evento si è verificato per caso fortuito.
La Giurisprudenza ha precisato che, in tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo.
Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, che può essere individuato nella condotta di un terzo o nella condotta del tutto anomala dello stesso danneggiato
B. Sulla sussistenza del fatto
L'appellante ha dedotto di aver stipulato, per la stagione estiva dell'anno 2022, un contratto di sicurezza, accoglienza, portierato ed antincendio con la società Parte_2
pagina 3 di 5 garantendo la presenza di personale, addetto alla vigilanza ed alla tutela degli avventori, anche per l'evento danzante del 5 ed il 6 giugno 2022.
La presenza, al momento del fatto, di personale adibito alla vigilanza, è stata confermata dallo stesso che, nell'atto di citazione ha precisato, a pag. 2, che: “il personale dell'attività Pepito CP_1
Beach era vicino all'attore al momento delle lesioni”.
Tale circostanza è stata confermata dai testi e sentiti all'udienza Testimone_1 Testimone_2 del 29 settembre 2023 e dal teste , sentito all'udienza del 10 novembre 2023. Tes_3
Il teste sentito all'udienza del 29 settembre 2023, ha dichiarato che quella sera “erano Testimone_4 presenti gli agenti di vigilanza come tutte le sere”.
Accertato che dall'istruttoria svolta non è emerso che il comportamento doloso della persona rimasta sconosciuta, che aveva aggredito l'appellato mentre usciva dalla discoteca, integrasse una circostanza in qualche modo prevedibile e prevenibile dal personale di vigilanza, presente al momento del fatto all'interno del locale gestito dall'appellante, non potendo il personale della struttura obiettivamente governare ogni possibile fonte di rischio, il fatto doloso del terzo, realizzatosi in maniera repentina, in quanto integrante una tipica ipotesi di caso fortuito, costituisce circostanza idonea ad elidere ogni nesso causale tra l'attività svolta dall'appellante e l'evento lesivo occorso all' CP_1
Risulta poi del tutto priva di collegamento, con l'evento oggetto del presente giudizio, l'aggressione avvenuta in orario diverso ed all'esterno del locale gestito dall'appellante, subita da un dipendente della società che assicurava la vigilanza presso il locale gestito dall'appellante, aggredito vicino alla sua vettura, da due persone (cfr articolo di giornale prodotto in giudizio dall'appellato).
Accertato, sulla base di quanto sopra precisato, che l'evento lesivo dedotto in giudizio dall' CP_1
è da ricondurre al fatto doloso di un terzo non identificato che, in quanto non prevedibile né prevenibile dal personale di vigilanza, presente al momento del fatto, integra un'ipotesi di caso fortuito, idonea ad escludere la responsabilità del custode della res, in totale riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda di risarcimento danni formulata da Controparte_1
L'appellato dovrà quindi restituire alla la somma di € 1.014,65, di cui € 602,91 a Parte_1 titolo di sorte capitale ed € 411,74 di compensi, versata dall'appellante in adempimento delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.
C. Sulla regolamentazione delle spese di lite.
c.1 Le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell'appellato e si liquidano come in dispositivo.
Spese liquidate tenendo conto del valore dichiarato della controversia (da 1.100,00 a 5.200,00), parametrato sui valori minimi, considerata la semplicità delle questioni controverse. pagina 4 di 5 c.2 La richiesta di condanna dell'appellato, ai sensi dell'art. 96 cpc, va rigetta non risultando configurabile, nella condotta dell' una qualche forma di consapevolezza in merito alla non CP_1 spettanza della prestazione richiesta, tale da evidenziare un grado di imprudenza, imperizia o negligenza, accentuatamente anomalo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 657/2024 in totale riforma della sentenza n. 64/2024 emessa in data 29.1.2024 dal Giudice di Pace di Pescara, impugnata da Parte_1
RIGETTA la domanda di risarcimento danni formulata da nei confronti della Controparte_1 Pt_1 dichiarando l'appellato tenuto a restituire la somma di € 1.014,65 a lui versata dall'appellante, in
[...] forza della sentenza di primo grado.
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellante, che liquida per il Controparte_1 primo grado in € 633,00 per onorari e per il presente grado in € 91,50 per esborsi ed € 1.278,00 per onorari, importi tutti maggiorati di spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Pescara, 26/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 657/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILIA UGO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in VIA GIOACCHINO DA FIORE 15 PESCARA, presso il difensore avv. MILIA UGO APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL VECCHIO Controparte_1 C.F._1 ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA C. TOTARO, 9 64029 SILVI MARINA, presso il difensore avv. DEL VECCHIO ANTONIO APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza dell'8.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
L'appellante ha chiesto che il tribunale, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n.
64/2024, pubblicata il 29 gennaio 2024 ed emessa dal Giudice di Pace di Pescara, rigetti la domanda formulata dall'appellato disponendo che il medesimo provveda a restituire all'appellante la somma complessiva di € 1.014,65, di cui € 602,91 a titolo di sorte capitale ed € 411,74 di compensi, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellata ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
Entrambe le parti hanno chiesto, reciprocamente, che il tribunale condanni controparte per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 1.3.2024 ha convenuto in Parte_1 giudizio chiedendo che il Tribunale, in riforma della sentenza n. 64/2024 Controparte_1 emessa dal Giudice di Pace di Pescara il 29.1.2024 rigetti la domanda formulata dall'appellato.
pagina 1 di 5 A sostegno dell'impugnazione ha eccepito l'illogicità della motivazione della sentenza, che aveva ritenuto sussistente la responsabilità della in relazione all'aggressione subita Parte_1 dall' all'interno del locale gestito dall'appellante. CP_1
Assumeva di aver stipulato, per la stagione estiva dell'anno 2022, un contratto di sicurezza, accoglienza, portierato ed antincendio con la società il cui personale Parte_2 era presente nel locale al momento del fatto.
Avendo predisposto tutte le misure necessarie ad assicurare la sicurezza degli avventori presenti all'interno del locale, adibito a discoteca, assumeva che l'aggressione, denunciata dall'appellato e cagionata dal fatto doloso di un terzo, costituiva ipotesi riconducibile al caso fortuito, con conseguente interruzione di ogni nesso causale tra l'evento lesivo e la gestione del luogo in cui il fatto si era verificato.
Contestava inoltre l'entità del risarcimento, quantificato da giudice di primo grado in assenza di idonei elementi di prova.
Concludeva chiedendo che la parte appellata venisse condannata a restituire la somma complessiva di €
1.014,65, di cui € 602,91 a titolo di sorte capitale ed € 411,74 di spese legali, versata dalla Pt_1 in adempimento delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, con vittoria di spese e
[...] competenze di entrambi i gradi di giudizio.
2. Con comparsa depositata il 20.4.2024 si è costituito chiedendo la conferma Controparte_1 della sentenza impugnata.
3. La causa, rinviata per la decisione all'udienza dell'8.10.2025, con assegnazione alle parti dei termini a ritroso previsti dall'art. 189 cpc, giunge all'odierna decisione.
***
L'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie di cui è processo
a.1 Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risarcimento danni formulata da CP_1 he, in relazione all'aggressione subita l'8 giugno 2022, mentre si trovava all'interno dello
[...] stabilimento balneare “Pepito Beach” di Pescara, gestito dalla ha chiesto la Parte_1 condanna della società appellante, al risarcimento dei danni fisici e del disagio e paura da lui patiti a seguito dell'aggressione, assumendo che l'appellante, tenuta alla necessaria vigilanza, avesse omesso di predisporre ed adottare tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi dell'evento.
a.2 L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, assumendo che le lesioni subite dall'appellato, riconducibili al fatto di un terzo rimasto sconosciuto, integrassero un ipotesi di caso fortuito. pagina 2 di 5 Considerata l'attività svolta dalla convenuta, va precisato che, a norma dell'art.2050 cc, possono definirsi come attività pericolose sia quelle qualificate come tali da specifiche norme destinate a prevenire l'insorgenza di sinistri ed a tutelare l'incolumità pubblica, sia quelle per le quali la pericolosità trovi riscontro nella stessa natura delle cose e dei mezzi adoperati in concreto.
In definitiva, con l'espressione attività pericolosa viene definita quella attività che è potenzialmente dannosa di per sé stessa e ciò per il rischio ineliminabile di danni che essa può provocare, in ragione della sua natura o della tipologia dei mezzi adoperati.
In assenza di una specifica disposizione normativa, spetta al giudice di merito valutare se l'attività di cui si tratta, per sua natura o per i mezzi adoperati, sia in concreto pericolosa (Cass. 2220/2000).
È altresì indubbio che la pericolosità dell'attività esercitata deve essere valutata in base alle concrete circostanze di fatto in cui si svolge, tenendo conto sia della specifica capacità di chi è chiamato a svolgerla sia della potenzialità di danno che essa comporta (cfr. Cass.3471/99, Cass.7916/2004).
Trasponendo tali principi all'attività di cui si discute, gestione di un locale notturno, adibito ad attività di svago ed intrattenimento musicale, pur tenendo conto del numero elevato di avventori, con possibilità di assembramenti, dell'orario notturno, del consumo di alcool e della tipologia di impianti utilizzati, si ritiene che la gestione di una discoteca non possa qualificarsi come attività pericolosa, non essendo ad essa verosimilmente collegata una elevata possibilità di incidenti dannosi.
a.3 Alla fattispecie in esame risulta quindi applicabile l'art. 2015 cc, che pone a carico del danneggiato la prova del fatto dannoso e del nesso di causalità del danno con la cosa in custodia, mentre incombe sul custode l'onere di dimostrare che l'evento si è verificato per caso fortuito.
La Giurisprudenza ha precisato che, in tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo.
Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, che può essere individuato nella condotta di un terzo o nella condotta del tutto anomala dello stesso danneggiato
B. Sulla sussistenza del fatto
L'appellante ha dedotto di aver stipulato, per la stagione estiva dell'anno 2022, un contratto di sicurezza, accoglienza, portierato ed antincendio con la società Parte_2
pagina 3 di 5 garantendo la presenza di personale, addetto alla vigilanza ed alla tutela degli avventori, anche per l'evento danzante del 5 ed il 6 giugno 2022.
La presenza, al momento del fatto, di personale adibito alla vigilanza, è stata confermata dallo stesso che, nell'atto di citazione ha precisato, a pag. 2, che: “il personale dell'attività Pepito CP_1
Beach era vicino all'attore al momento delle lesioni”.
Tale circostanza è stata confermata dai testi e sentiti all'udienza Testimone_1 Testimone_2 del 29 settembre 2023 e dal teste , sentito all'udienza del 10 novembre 2023. Tes_3
Il teste sentito all'udienza del 29 settembre 2023, ha dichiarato che quella sera “erano Testimone_4 presenti gli agenti di vigilanza come tutte le sere”.
Accertato che dall'istruttoria svolta non è emerso che il comportamento doloso della persona rimasta sconosciuta, che aveva aggredito l'appellato mentre usciva dalla discoteca, integrasse una circostanza in qualche modo prevedibile e prevenibile dal personale di vigilanza, presente al momento del fatto all'interno del locale gestito dall'appellante, non potendo il personale della struttura obiettivamente governare ogni possibile fonte di rischio, il fatto doloso del terzo, realizzatosi in maniera repentina, in quanto integrante una tipica ipotesi di caso fortuito, costituisce circostanza idonea ad elidere ogni nesso causale tra l'attività svolta dall'appellante e l'evento lesivo occorso all' CP_1
Risulta poi del tutto priva di collegamento, con l'evento oggetto del presente giudizio, l'aggressione avvenuta in orario diverso ed all'esterno del locale gestito dall'appellante, subita da un dipendente della società che assicurava la vigilanza presso il locale gestito dall'appellante, aggredito vicino alla sua vettura, da due persone (cfr articolo di giornale prodotto in giudizio dall'appellato).
Accertato, sulla base di quanto sopra precisato, che l'evento lesivo dedotto in giudizio dall' CP_1
è da ricondurre al fatto doloso di un terzo non identificato che, in quanto non prevedibile né prevenibile dal personale di vigilanza, presente al momento del fatto, integra un'ipotesi di caso fortuito, idonea ad escludere la responsabilità del custode della res, in totale riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda di risarcimento danni formulata da Controparte_1
L'appellato dovrà quindi restituire alla la somma di € 1.014,65, di cui € 602,91 a Parte_1 titolo di sorte capitale ed € 411,74 di compensi, versata dall'appellante in adempimento delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.
C. Sulla regolamentazione delle spese di lite.
c.1 Le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell'appellato e si liquidano come in dispositivo.
Spese liquidate tenendo conto del valore dichiarato della controversia (da 1.100,00 a 5.200,00), parametrato sui valori minimi, considerata la semplicità delle questioni controverse. pagina 4 di 5 c.2 La richiesta di condanna dell'appellato, ai sensi dell'art. 96 cpc, va rigetta non risultando configurabile, nella condotta dell' una qualche forma di consapevolezza in merito alla non CP_1 spettanza della prestazione richiesta, tale da evidenziare un grado di imprudenza, imperizia o negligenza, accentuatamente anomalo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 657/2024 in totale riforma della sentenza n. 64/2024 emessa in data 29.1.2024 dal Giudice di Pace di Pescara, impugnata da Parte_1
RIGETTA la domanda di risarcimento danni formulata da nei confronti della Controparte_1 Pt_1 dichiarando l'appellato tenuto a restituire la somma di € 1.014,65 a lui versata dall'appellante, in
[...] forza della sentenza di primo grado.
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellante, che liquida per il Controparte_1 primo grado in € 633,00 per onorari e per il presente grado in € 91,50 per esborsi ed € 1.278,00 per onorari, importi tutti maggiorati di spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Pescara, 26/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
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