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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/12/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1185/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. POGGI PIER Parte_1 C.F._1
LO elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. POGGI PIER LO
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MANTI CATERINA, elettivamente domiciliato in VIA SAN ANNA II TRONCO CDA FALCONE 2/C REGGIO CALABRIA presso il difensore avv. MANTI CATERINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA PALESTRO 81
ROMA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
CONVENUTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione ai sensi dell'art. Parte_1
615, comma 1, c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 137 2022 0006558849000, notificatagli in data
02.12.2022, per l'importo di € 169.165,61, a titolo di accise su oli minerali per l'anno 2001.
L'opponente contestava il diritto dell'amministrazione di procedere alla riscossione coattiva, eccependo, tra l'altro, la prescrizione del credito, la mancata notifica dell'avviso di pagamento e l'erronea applicazione interessi con mancata analitica indicazione del calcolo degli stessi. Insisteva per l'accoglimento dell'istanza di sospensione e rassegnava le seguenti conclusioni: “voglia il Tribunale adito: - in via preliminare dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione e sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della cartella impugnata in via cautelare;
- in via ulteriormente preliminare ed in subordine dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione
e fissare apposita udienza a fini cautelari;
- nel merito - accertare e dichiarare l'illegittimità, arbitrarietà, vessatorietà ed inammissibilità dell'operato dei convenuti e della procedura di cui è pagina 1 di 4 causa, con conseguente annullamento della cartella impugnata e di tutti gli atti presupposti e/o comunque collegati e/o successivi;
- accertare e dichiarare la irregolarità e l'inefficacia dei titoli presupposti della cartella di pagamento vantata da controparte ed in ogni caso la nullità ed inammissibilità della pretesa impositiva;
- disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata;
dichiarare altresì che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa. - In subordine - disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata;
dichiarare altresì che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa, anche in relazione alla mancata indicazione del conteggio degli interessi;
- condannare le controparti tutte, o tra loro chi di ragione, in caso di resistenza in Giudizio con dolo o colpa grave al risarcimento in favore dell'istante dei danni punitivi da responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia. In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/14 e ss. mm., oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.”
Si costituiva in giudizio l' eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice CP_3
adito in favore della Corte di Giustizia Tributaria e nel merito contestando le avverse pretese.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria, contrariis reiectis,
-Preliminarmente rigettare la richiesta di sospensiva perché mancante dei presupposti legittimanti: il fumus boni iuris ed il periculum in mora;
-Ancora in via preliminare : accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria;
-
Ancora in via preliminare accertare l'inammissibilità dell'opposizione per tardività; - Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione di , per come argomentato in Controparte_1 quanto legittimato passivamente è l' Controparte_4
da cui si chiede, in caso di soccombenza e per quanto di pertinenza, di essere tenuta indenne dalle conseguenze del presente giudizio in relazione alle attività prodromiche la consegna del ruolo all'Agente della Riscossione, con differimento dell'udienza al fine di provvedere alla chiamata del suddetto ente;
-Nel merito, rigettare il ricorso poiché infondato tanto in fatto quanto in diritto perché tardivo e non prescritto -Condannare il ricorrente al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Si costituiva in giudizio anche l per il tramite dell'Avvocatura Parte_2 dello Stato, chiedendo : “Voglia in Tribunale, rigettato l'istanza di sospensione, in via pregiudiziale di rito dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del giudice Tributario nei termini precisati . Nel merito voglia rigettare integralmente la proposta opposizione e le domande tutte dell'opponente”.
pagina 2 di 4 Parte opponente nella prima memoria ex art. 171 ter n 1 cpc eccepiva in particolare l'inesigibilità della pretesa in virtù delle sentenze favorevoli ottenute in sede tributaria dalla società
[...]
e da altri soci coobbligati in solido, invocando l'efficacia estensiva del giudicato Controparte_5
ai sensi dell'art. 1306 c.c. .
Nel more del giudizio, parte attrice depositava documentazione attestante la pendenza di un autonomo ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rimini avverso la medesima cartella di pagamento e la successiva intimazione di pagamento n. 13720249001384264000. Veniva poi prodotta la sentenza n. 84/2024 (sul ricorso n. 167/2024), depositata in data 28/11/2024, con la quale la predetta Corte di Giustizia Tributaria annullava sia l'intimazione di pagamento sia la cartella di pagamento n. 13720220006558849000, oggetto della presente opposizione.
La causa veniva istruita documentalmente.
Orbene, nel merito deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per fatto sopravvenuto.
Come documentato in atti, nel corso del presente procedimento è intervenuta la sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Rimini n. 84/2024, depositata il 28/11/2024, la quale, decidendo sul ricorso proposto dal medesimo ha statuito testualmente: "In accoglimento del ricorso, Parte_1
annulla la cartella e la intimazione impugnate;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite."
Tale pronuncia, sebbene non ancora definitiva, è immediatamente esecutiva e ha disposto l'annullamento dell'atto esecutivo posto a fondamento della pretesa creditoria, ovvero la cartella di pagamento oggetto della presente opposizione. L'annullamento giurisdizionale dell'atto presupposto della riscossione determina il venir meno del titolo esecutivo e, di conseguenza, fa cessare l'interesse delle parti ad una pronuncia di merito sulla legittimità dell'azione esecutiva.
Si è dunque verificata una sopravvenienza fattuale e giuridica che ha determinato la cessazione della materia del contendere. Tale istituto processuale si configura quando, nel corso del giudizio, sopraggiunge una situazione che elimina ogni ragione di contrasto tra le parti, rendendo inutile la prosecuzione del processo per l'oggettivo venir meno della necessità di una pronuncia del giudice.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere assorbe e rende superfluo l'esame di ogni altra questione preliminare e di merito sollevata dalle parti, incluse le eccezioni di difetto di giurisdizione e di tardività dell'opposizione.
Quanto al regime delle spese di lite, in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice deve provvedere alla loro liquidazione secondo il principio della "soccombenza virtuale", valutando quale delle parti sarebbe risultata vittoriosa qualora il giudizio fosse proseguito fino alla sua naturale conclusione. Tuttavia, quando la cessazione è determinata da un fatto sopravvenuto estraneo alla volontà delle parti, come una pronuncia giurisdizionale intervenuta in un diverso giudizio, è giustificata pagina 3 di 4 l'integrale compensazione delle spese processuali. Nel caso di specie, la decisione del giudice tributario, che ha definito la controversia sul piano sostanziale, rappresenta un evento che si impone alle parti e consiglia, pertanto, la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'opposizione proposta da Parte_1
avverso la cartella di pagamento n. 137 2022 0006558849000.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.,
Rimini, 9 dicembre 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1185/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. POGGI PIER Parte_1 C.F._1
LO elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. POGGI PIER LO
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MANTI CATERINA, elettivamente domiciliato in VIA SAN ANNA II TRONCO CDA FALCONE 2/C REGGIO CALABRIA presso il difensore avv. MANTI CATERINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA PALESTRO 81
ROMA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
CONVENUTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione ai sensi dell'art. Parte_1
615, comma 1, c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 137 2022 0006558849000, notificatagli in data
02.12.2022, per l'importo di € 169.165,61, a titolo di accise su oli minerali per l'anno 2001.
L'opponente contestava il diritto dell'amministrazione di procedere alla riscossione coattiva, eccependo, tra l'altro, la prescrizione del credito, la mancata notifica dell'avviso di pagamento e l'erronea applicazione interessi con mancata analitica indicazione del calcolo degli stessi. Insisteva per l'accoglimento dell'istanza di sospensione e rassegnava le seguenti conclusioni: “voglia il Tribunale adito: - in via preliminare dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione e sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della cartella impugnata in via cautelare;
- in via ulteriormente preliminare ed in subordine dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione
e fissare apposita udienza a fini cautelari;
- nel merito - accertare e dichiarare l'illegittimità, arbitrarietà, vessatorietà ed inammissibilità dell'operato dei convenuti e della procedura di cui è pagina 1 di 4 causa, con conseguente annullamento della cartella impugnata e di tutti gli atti presupposti e/o comunque collegati e/o successivi;
- accertare e dichiarare la irregolarità e l'inefficacia dei titoli presupposti della cartella di pagamento vantata da controparte ed in ogni caso la nullità ed inammissibilità della pretesa impositiva;
- disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata;
dichiarare altresì che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa. - In subordine - disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata;
dichiarare altresì che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa, anche in relazione alla mancata indicazione del conteggio degli interessi;
- condannare le controparti tutte, o tra loro chi di ragione, in caso di resistenza in Giudizio con dolo o colpa grave al risarcimento in favore dell'istante dei danni punitivi da responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia. In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/14 e ss. mm., oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.”
Si costituiva in giudizio l' eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice CP_3
adito in favore della Corte di Giustizia Tributaria e nel merito contestando le avverse pretese.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria, contrariis reiectis,
-Preliminarmente rigettare la richiesta di sospensiva perché mancante dei presupposti legittimanti: il fumus boni iuris ed il periculum in mora;
-Ancora in via preliminare : accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria;
-
Ancora in via preliminare accertare l'inammissibilità dell'opposizione per tardività; - Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione di , per come argomentato in Controparte_1 quanto legittimato passivamente è l' Controparte_4
da cui si chiede, in caso di soccombenza e per quanto di pertinenza, di essere tenuta indenne dalle conseguenze del presente giudizio in relazione alle attività prodromiche la consegna del ruolo all'Agente della Riscossione, con differimento dell'udienza al fine di provvedere alla chiamata del suddetto ente;
-Nel merito, rigettare il ricorso poiché infondato tanto in fatto quanto in diritto perché tardivo e non prescritto -Condannare il ricorrente al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Si costituiva in giudizio anche l per il tramite dell'Avvocatura Parte_2 dello Stato, chiedendo : “Voglia in Tribunale, rigettato l'istanza di sospensione, in via pregiudiziale di rito dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del giudice Tributario nei termini precisati . Nel merito voglia rigettare integralmente la proposta opposizione e le domande tutte dell'opponente”.
pagina 2 di 4 Parte opponente nella prima memoria ex art. 171 ter n 1 cpc eccepiva in particolare l'inesigibilità della pretesa in virtù delle sentenze favorevoli ottenute in sede tributaria dalla società
[...]
e da altri soci coobbligati in solido, invocando l'efficacia estensiva del giudicato Controparte_5
ai sensi dell'art. 1306 c.c. .
Nel more del giudizio, parte attrice depositava documentazione attestante la pendenza di un autonomo ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rimini avverso la medesima cartella di pagamento e la successiva intimazione di pagamento n. 13720249001384264000. Veniva poi prodotta la sentenza n. 84/2024 (sul ricorso n. 167/2024), depositata in data 28/11/2024, con la quale la predetta Corte di Giustizia Tributaria annullava sia l'intimazione di pagamento sia la cartella di pagamento n. 13720220006558849000, oggetto della presente opposizione.
La causa veniva istruita documentalmente.
Orbene, nel merito deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per fatto sopravvenuto.
Come documentato in atti, nel corso del presente procedimento è intervenuta la sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Rimini n. 84/2024, depositata il 28/11/2024, la quale, decidendo sul ricorso proposto dal medesimo ha statuito testualmente: "In accoglimento del ricorso, Parte_1
annulla la cartella e la intimazione impugnate;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite."
Tale pronuncia, sebbene non ancora definitiva, è immediatamente esecutiva e ha disposto l'annullamento dell'atto esecutivo posto a fondamento della pretesa creditoria, ovvero la cartella di pagamento oggetto della presente opposizione. L'annullamento giurisdizionale dell'atto presupposto della riscossione determina il venir meno del titolo esecutivo e, di conseguenza, fa cessare l'interesse delle parti ad una pronuncia di merito sulla legittimità dell'azione esecutiva.
Si è dunque verificata una sopravvenienza fattuale e giuridica che ha determinato la cessazione della materia del contendere. Tale istituto processuale si configura quando, nel corso del giudizio, sopraggiunge una situazione che elimina ogni ragione di contrasto tra le parti, rendendo inutile la prosecuzione del processo per l'oggettivo venir meno della necessità di una pronuncia del giudice.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere assorbe e rende superfluo l'esame di ogni altra questione preliminare e di merito sollevata dalle parti, incluse le eccezioni di difetto di giurisdizione e di tardività dell'opposizione.
Quanto al regime delle spese di lite, in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice deve provvedere alla loro liquidazione secondo il principio della "soccombenza virtuale", valutando quale delle parti sarebbe risultata vittoriosa qualora il giudizio fosse proseguito fino alla sua naturale conclusione. Tuttavia, quando la cessazione è determinata da un fatto sopravvenuto estraneo alla volontà delle parti, come una pronuncia giurisdizionale intervenuta in un diverso giudizio, è giustificata pagina 3 di 4 l'integrale compensazione delle spese processuali. Nel caso di specie, la decisione del giudice tributario, che ha definito la controversia sul piano sostanziale, rappresenta un evento che si impone alle parti e consiglia, pertanto, la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'opposizione proposta da Parte_1
avverso la cartella di pagamento n. 137 2022 0006558849000.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.,
Rimini, 9 dicembre 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
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