Articolo 7 della Legge 5 marzo 1963, n. 245
Articolo 6Articolo 8
Versione
5 aprile 1963
Art. 7.
Quando sia necessario, durante l'uso, aggiungere solventi o diluenti ai prodotti considerati dagli articoli 3, 4 e 5, allo scopo di riportarli alla consistenza di impiego, le aggiunte non devono modificare i requisiti di composizione previsti dagli articoli citati.
Entrata in vigore il 5 aprile 1963