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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 956/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
GAUDINO MARIA DELIA, Relatore
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2889/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casoria - Piazza D. Cirillo 80026 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 98/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 6 e pubblicata il 03/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19322300003026 TARI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6727/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'Avviso di accertamento esecutivo n. 19322300003026 concernente TARI anno 2019, lamentando di aver presentato in data 13.03.2024 istanza di annullamento in autotutela, alla quale non era stata data alcuna risposta, in cui si evidenziava di aver già corrisposto il dovuto versando la somma di euro 365,00.
Eccepiva, quindi, la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente e chiedeva l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva la PUBLISERVIZI S.p.A., quale concessionaria del Comune di Casoria, e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese, rivendicando la legittimità della propria azione.
Con sentenza n. 98/2025 depositata il 03/01/2025 la Corte di Giustizia Tributaria di I° di Napoli rigettava il ricorso, rilevando che l'avviso di accertamento impugnato riguarda l'infedele denuncia presentata dalla contribuente ai fini del calcolo della TARI dovuta per l'anno 2019, con riguardo a due unità immobiliari site in Casoria (NA) alla Indirizzo_1. L'infedeltà dei dati denunciati aveva, quindi, comportato un versamento inferiore al dovuto, con conseguente legittima emissione dell'avviso di accertamento impugnato, tenuto conto che nessuna denuncia in rettifica era stata presentata dalla ricorrente.
Nel suo atto di appello la contribuente censura la sentenza impugnata, ritenendo di non condividere le determinazioni assunte dai primi giudici, e conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'appellante assume di essere proprietaria di un solo appartamento sito in Casoria alla Indirizzo_1 posto al piano primo, e non di due appartamenti, come eccepito da parte appellata.
Il Comune di Casoria ed il Concessionario, si osserva, non hanno fornito alcuna prova che l'appellante è proprietaria di due appartamenti.
Per l'unico appartamento di cui è proprietaria, l'appellante assume di avere pagato regolarmente la Tari anno
2019 e, pertanto, alcuna ulteriore somma è dovuta.
La Tari anno 2019 è stata regolarmente pagata come da avviso riferimento meccanografico n. 116510 del
Comune di Casoria per un totale di € 365,00. Lamenta, poi, la violazione dell'art. 7 Legge 212/2000, in quanto l'avviso di accertamento non è chiaro, perchè “è a stampone”.
Si è costituita Publiservizi, depositando controdeduzioni.
Il Concessionario rileva che con l'atto impugnato è stato accertato a carico della contribuente l'infedele denuncia (e non, come vorrebbe far supporre la ricorrente, il mancato versamento), ai fini del calcolo della
TARI dovuta per l'anno 2019, del possesso e/o detenzione delle due unità immobiliari site in Casoria (NA), alla Indirizzo_1. La denuncia TARI presentata dalla contribuente, si osserva, non riporta fedelmente i dati per la determinazione del tributo, con la conseguenza che l'importo addebitato per la annualità in oggetto è stato calcolato in misura inferiore al dovuto. È stato, inoltre, verificato che non è stata presentata alcuna denuncia di rettifica dei dati di contribuzione avente efficacia per la medesima annualità, il cui termine di presentazione era il 30 giugno della annualità successiva (2020).
Il Comune di Casoria non si è costituito.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto, non condividendosi la motivazione della sentenza impugnata.
L'appellante assume di essere proprietaria di un solo appartamento sito in Casoria alla Indirizzo_1 posto al piano primo, e non di due appartamenti, come eccepito da parte appellata, e di avere pagato regolarmente la Tari anno 2019 per l'unico appartamento di cui è proprietaria.
La circostanza dell'avvenuto pagamento da parte della contribuente della TARI 2019 per un appartamento sito in Casoria alla Indirizzo_1, è incontestata.
Il Concessionario assume che con l'atto impugnato è stato accertato a carico della contribuente l'infedele denuncia, ai fini del calcolo della TARI dovuta per l'anno 2019, del possesso e/o detenzione delle due unità immobiliari site in Casoria (NA), alla Indirizzo_1.
Il Concessionario, assume, pertanto che la contribuente è proprietaria di due unità immobiliari site in Casoria alla Indirizzo_1, e non già di una sola.
Orbene, l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione.
A fronte delle contestazioni sollevate dalla contribuente in ordine alla titolarità di due appartamenti, il Comune di Casoria non si è costituito in giudizio, ed il Concessionario costituito non ha fornito alcuna prova in ordine alla dedotta titolarità in capo alla contribuente di due appartamenti siti in Casoria alla Indirizzo_1.
Pertanto, ribadite le considerazioni svolte e assorbite le ulteriori eccezioni, l'appello deve essere accolto.
Si ritiene di compensare tra le parti le spese e competenze per l'intero giudizio, tenuto conto della buona fede del Concessionario e del corretto comportamento processuale della parte.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto l'originario ricorso. Spese e competenze compensate per l'intero giudizio.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
GAUDINO MARIA DELIA, Relatore
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2889/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casoria - Piazza D. Cirillo 80026 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 98/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 6 e pubblicata il 03/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19322300003026 TARI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6727/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'Avviso di accertamento esecutivo n. 19322300003026 concernente TARI anno 2019, lamentando di aver presentato in data 13.03.2024 istanza di annullamento in autotutela, alla quale non era stata data alcuna risposta, in cui si evidenziava di aver già corrisposto il dovuto versando la somma di euro 365,00.
Eccepiva, quindi, la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente e chiedeva l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva la PUBLISERVIZI S.p.A., quale concessionaria del Comune di Casoria, e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese, rivendicando la legittimità della propria azione.
Con sentenza n. 98/2025 depositata il 03/01/2025 la Corte di Giustizia Tributaria di I° di Napoli rigettava il ricorso, rilevando che l'avviso di accertamento impugnato riguarda l'infedele denuncia presentata dalla contribuente ai fini del calcolo della TARI dovuta per l'anno 2019, con riguardo a due unità immobiliari site in Casoria (NA) alla Indirizzo_1. L'infedeltà dei dati denunciati aveva, quindi, comportato un versamento inferiore al dovuto, con conseguente legittima emissione dell'avviso di accertamento impugnato, tenuto conto che nessuna denuncia in rettifica era stata presentata dalla ricorrente.
Nel suo atto di appello la contribuente censura la sentenza impugnata, ritenendo di non condividere le determinazioni assunte dai primi giudici, e conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'appellante assume di essere proprietaria di un solo appartamento sito in Casoria alla Indirizzo_1 posto al piano primo, e non di due appartamenti, come eccepito da parte appellata.
Il Comune di Casoria ed il Concessionario, si osserva, non hanno fornito alcuna prova che l'appellante è proprietaria di due appartamenti.
Per l'unico appartamento di cui è proprietaria, l'appellante assume di avere pagato regolarmente la Tari anno
2019 e, pertanto, alcuna ulteriore somma è dovuta.
La Tari anno 2019 è stata regolarmente pagata come da avviso riferimento meccanografico n. 116510 del
Comune di Casoria per un totale di € 365,00. Lamenta, poi, la violazione dell'art. 7 Legge 212/2000, in quanto l'avviso di accertamento non è chiaro, perchè “è a stampone”.
Si è costituita Publiservizi, depositando controdeduzioni.
Il Concessionario rileva che con l'atto impugnato è stato accertato a carico della contribuente l'infedele denuncia (e non, come vorrebbe far supporre la ricorrente, il mancato versamento), ai fini del calcolo della
TARI dovuta per l'anno 2019, del possesso e/o detenzione delle due unità immobiliari site in Casoria (NA), alla Indirizzo_1. La denuncia TARI presentata dalla contribuente, si osserva, non riporta fedelmente i dati per la determinazione del tributo, con la conseguenza che l'importo addebitato per la annualità in oggetto è stato calcolato in misura inferiore al dovuto. È stato, inoltre, verificato che non è stata presentata alcuna denuncia di rettifica dei dati di contribuzione avente efficacia per la medesima annualità, il cui termine di presentazione era il 30 giugno della annualità successiva (2020).
Il Comune di Casoria non si è costituito.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto, non condividendosi la motivazione della sentenza impugnata.
L'appellante assume di essere proprietaria di un solo appartamento sito in Casoria alla Indirizzo_1 posto al piano primo, e non di due appartamenti, come eccepito da parte appellata, e di avere pagato regolarmente la Tari anno 2019 per l'unico appartamento di cui è proprietaria.
La circostanza dell'avvenuto pagamento da parte della contribuente della TARI 2019 per un appartamento sito in Casoria alla Indirizzo_1, è incontestata.
Il Concessionario assume che con l'atto impugnato è stato accertato a carico della contribuente l'infedele denuncia, ai fini del calcolo della TARI dovuta per l'anno 2019, del possesso e/o detenzione delle due unità immobiliari site in Casoria (NA), alla Indirizzo_1.
Il Concessionario, assume, pertanto che la contribuente è proprietaria di due unità immobiliari site in Casoria alla Indirizzo_1, e non già di una sola.
Orbene, l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione.
A fronte delle contestazioni sollevate dalla contribuente in ordine alla titolarità di due appartamenti, il Comune di Casoria non si è costituito in giudizio, ed il Concessionario costituito non ha fornito alcuna prova in ordine alla dedotta titolarità in capo alla contribuente di due appartamenti siti in Casoria alla Indirizzo_1.
Pertanto, ribadite le considerazioni svolte e assorbite le ulteriori eccezioni, l'appello deve essere accolto.
Si ritiene di compensare tra le parti le spese e competenze per l'intero giudizio, tenuto conto della buona fede del Concessionario e del corretto comportamento processuale della parte.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto l'originario ricorso. Spese e competenze compensate per l'intero giudizio.