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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RG 14667 /2024
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Raffaele Sdino - Presidente - dott.ssa EV FA - Giudice rel. - dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14667 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA
nato a [...] l'[...] (c.f. ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CARRO DANIELA presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. FOLCHINO LUISA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e per la cessazione degli effetti civili ex art 473 bis
49 e 473 bis 51 cpc, depositato in data 13/08/2024, le parti e Parte_1 [...]
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro CP_1 contratto in Napoli il 9/7/2003 (atto n.28, parte I s., S. Sez. D, reg. Atti Matrimonio anno 2003), una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale.
Aggiungevano che dalla loro unione erano nati due figli: (nata a [...] il Persona_1
14.07.2004) e (nato a [...] il [...]). Persona_2
1 Pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti al 16.5.2025 poi rinviata all'udienza del 26.6.2025.
Le parti comparivano personalmente all'udienza del 26.6.2025 ed in quella sede, chiedevano congiuntamente un breve rinvio allo scopo di procedere alla stipula dell'atto pubblico di trasferimento immobiliare in esecuzione degli obblighi nascenti dalla sentenza di separazione n. 403/2024 emessa dal Tribunale di Napoli l'8.10.2024, previsto nei confronti dei figli della coppia Persona_1 maggiorenne, e minorenne. In quella sede convenivano, in modifica di quanto Persona_2 precedentemente concordato, che la richiesta di autorizzazione al GT all'accettazione del trasferimento immobiliare in nome e per conto del minore sarebbe stata presentata entro Per_2
l'8.7.2025 e che le parti avrebbero sostenuto al 50% le spese notarili dell'atto di trasferimento.
Il Giudice relatore, preso atto degli accordi come modificati dalle parti congiuntamente, rinviava all'udienza del 23.10. 2025, disponendo la trattazione in modalità cartolare della predetta udienza.
All'udienza cartolare del 23.10.2025, Il Giudice relatore, lette le note di udienza ritualmente depositate dalle parti in data 22.10.2025, con le quali le stesse ribadivano la loro volontà di accoglimento della domanda divorzile alle stesse condizioni concordate già in separazione, essendo stati adempiuti gli obblighi ivi previsti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda di divorzio.
Preliminarmente, va rilevato che, benché richiesta dai ricorrenti una pronuncia di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta invece contratto matrimonio civile e non quello concordatario.
Il Collegio rileva che giusta sentenza di separazione n° 403/24 pubblicata in data 8/10/24, irrevocabile, veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore (4/10/2024) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
2 Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti e Parte_1
in Napoli il 9/7/2003 (atto n.28, parte I s., S. Sez. D, reg. Atti Controparte_1
Matrimonio anno 2003);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• Spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa EV FA dott. Raffaele Sdino
3
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Raffaele Sdino - Presidente - dott.ssa EV FA - Giudice rel. - dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14667 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA
nato a [...] l'[...] (c.f. ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CARRO DANIELA presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. FOLCHINO LUISA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e per la cessazione degli effetti civili ex art 473 bis
49 e 473 bis 51 cpc, depositato in data 13/08/2024, le parti e Parte_1 [...]
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro CP_1 contratto in Napoli il 9/7/2003 (atto n.28, parte I s., S. Sez. D, reg. Atti Matrimonio anno 2003), una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale.
Aggiungevano che dalla loro unione erano nati due figli: (nata a [...] il Persona_1
14.07.2004) e (nato a [...] il [...]). Persona_2
1 Pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti al 16.5.2025 poi rinviata all'udienza del 26.6.2025.
Le parti comparivano personalmente all'udienza del 26.6.2025 ed in quella sede, chiedevano congiuntamente un breve rinvio allo scopo di procedere alla stipula dell'atto pubblico di trasferimento immobiliare in esecuzione degli obblighi nascenti dalla sentenza di separazione n. 403/2024 emessa dal Tribunale di Napoli l'8.10.2024, previsto nei confronti dei figli della coppia Persona_1 maggiorenne, e minorenne. In quella sede convenivano, in modifica di quanto Persona_2 precedentemente concordato, che la richiesta di autorizzazione al GT all'accettazione del trasferimento immobiliare in nome e per conto del minore sarebbe stata presentata entro Per_2
l'8.7.2025 e che le parti avrebbero sostenuto al 50% le spese notarili dell'atto di trasferimento.
Il Giudice relatore, preso atto degli accordi come modificati dalle parti congiuntamente, rinviava all'udienza del 23.10. 2025, disponendo la trattazione in modalità cartolare della predetta udienza.
All'udienza cartolare del 23.10.2025, Il Giudice relatore, lette le note di udienza ritualmente depositate dalle parti in data 22.10.2025, con le quali le stesse ribadivano la loro volontà di accoglimento della domanda divorzile alle stesse condizioni concordate già in separazione, essendo stati adempiuti gli obblighi ivi previsti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda di divorzio.
Preliminarmente, va rilevato che, benché richiesta dai ricorrenti una pronuncia di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta invece contratto matrimonio civile e non quello concordatario.
Il Collegio rileva che giusta sentenza di separazione n° 403/24 pubblicata in data 8/10/24, irrevocabile, veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore (4/10/2024) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
2 Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti e Parte_1
in Napoli il 9/7/2003 (atto n.28, parte I s., S. Sez. D, reg. Atti Controparte_1
Matrimonio anno 2003);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• Spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa EV FA dott. Raffaele Sdino
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