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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 185/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 12/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente e Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
FARANDA IE IN, Giudice
in data 12/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 467/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T95CRDE00088-2024 REC.CREDITO.IMP 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1991/2025 depositato il
19/05/2025 Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione, cancellata dal Registro delle Imprese in data 02 gennaio 2025, impugna l'atto di recupero con cui l'Agenzia delle Entrate DP di Monza e della Brianza ha recuperato il credito d'imposta - anno 2024 -pari ad € 129.747,73 oltre sanzioni, per un totale complessivo dell'atto di
€ 262.781,20.
Il credito disconosciuto era stato maturato dalla società nell'anno 2023, a fronte di un investimento di
€ 330.000,00 rientrante tra quelli agevolati ai sensi dell'art. 1, commi da 98 a108, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016, c.d. “Investimenti nel Mezzogiorno”).
L'atto di recupero scaturisce dall'esame della documentazione prodotta in seguito al questionario n.
Q00692/2024 con cui l'Agenzia delle Entrate aveva chiesto alla società di produrre tutta la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi nonché di dare evidenza alle modalità di calcolo e di utilizzo del credito.
La vicenda trae origine dall' acquisto in data 29 dicembre 2023 dalla società Società_1 2 LTD di un software web gestionale (denominato File Manager) da destinare alla struttura produttiva della Società ubicata a Lecce in Indirizzo_1. Il costo dell'acquistao è stato pari a euro 330.000,00 e la fattura ha ad oggetto " Acquisto ed assistenza software web".
Si costituiva in giudizio la AGE DP di Monza e Brianza contestando le difese della ricorrente ed evidenziando che il Sig. Rappresentante_1, legale rappresentante della Ricorrente_1, è altresì legale rappresentante della ET S.r.l., società che svolge attività di lavori edili, che nella stessa data ( 29/12/2023) ha acquistato per lo stesso importo (euro 330.000) dalla Società_1 2 , il medesimo software web gestionale destinato sempre all'unità locale di Lecce in Indirizzo_1. Anche ET SR ha chiesto di usufruire del credito di imposta ed è stata soggetta a controllo da parte dell'Ufficio Controlli che, esaminata la documentazione pressoché analoga a quella prodotta dalla Ricorrente, ha emesso anche nei suoi confronti un Atto di recupero credito.
La ricorrente comunicava all'ufficio la pendenza di un procedimento penale presso il Tribunale di Taranto
(n. 8486/2023 e 549/2024 RGIP) ancora in fase preliminare e chiedeva di attendere l'esito di detto procedimento. Contesta l'illegittimità del recupero del credito, sostenendo la regolarità dell'investimento e l'effettivo utilizzo del software e chiede l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
- Nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione in quanto il firmatario non sarebbe legittimato o mancherebbe la delega valida;
- violazione degli artt. 1, commi da 98 a 108, legge 208/2015 e degli artt. 2697 cc e 7, comma 5 bis, del d. lgs. 546/92 in tema di onus probandi – Erronea valutazione del merito:
- disapplicazione delle sanzioni per assenza di colpevolezza, violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 472/1997;
- nullita' dell'avviso di recupero per violazione dell'art. 13, comma 5, d.lgs. 471/97.
L'Ufficio nel costituirsi replica che: - la firma del provvedimento è valida perché l'atto è stato sottoscritto da funzionario di terza area delegato (Nominativo_1 ) secondo giurisprudenza consolidata (Cass. n. 22800/2015, n. 959/2015);
- l'atto di recupero credito al pari dell'avviso di accertamento è un provvedimento impositivo che segue le regole degli accertamenti (Cass. nn. 4687/12 e 8429/17).
- Quanto al merito lo schema fraudolento operato da Società_1 service 2 Ltd era già stato oggetto di indagini, anche penali come pure lo stesso schema fraudolento era stato riscontrato dall'ufficio anche per la società
ET Srl;
- Il credito è stato riconosciuto solo formalmente in quanto subordinato a verifica sostanziale. La parte non ha fornito alcuna prova concreta dell'effettivo investimento;
vi sono, inoltre, incongruenze tra la perizia tecnica e i documenti giustificativi.
Conclude con la richiesta di rigetto integrale del ricorso e vittoria delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa ritiene che il ricorso non sia accoglibile per i seguenti motivi:
Preliminarmente in ordine alla richiesta della ricorrente di sospendere il giudizio stante la pendenza di un procedimento penale presso il Tribunale di Taranto (n. 8486/2023 e 549/2024 RGIP) ancora in fase preliminare, ritiene di respingere la stessa in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20, comma 1, D. Lgs.
74/2000, che stabilisce: “Il procedimento amministrativo di accertamento e il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto…..”. Ne consegue che ogni processo segue la propria strada, andando avanti in modo autonomo. Tenuto conto di ciò la richiesta viene rigettata.
Non si rileva alcun difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato in quanto l'atto emesso dall'Agenzia delle Entrate era sottoscritto digitalmente dal dott. Nominativo_1, Capo area su delega del Direttore Provinciale, Nominativo_2, con atto n. 86/24 prot. n. 32024/7397/RC del 9 ottobre 2024, allegato al fascicolo di causa unitamente all' atto dispositivo n. 76/2024 prot. n. 6660 del 13/09/2024 inquadramento ruolo Dott. Nominativo_1
.
La Associazione_1 - Sezione Analisi e Strategie Antifrode della Agenzia Entrate Monza e Brianza, nell'ambito dell'attività di presidio delle compensazioni ha individuato una fattispecie fraudolenta, replicata da più soggetti, attuata mediante richiesta di fruizione del credito d'imposta per investimenti nel
Mezzogiorno effettuati nel corso dell'anno 2023 (codice tributo 6869) termine ultimo per usufruire di questo beneficio, per la quale sono state evidenziate le seguenti anomalie:
-L'importo del credito richiesto è solitamente pari ad € 148.500,00, inferiore al limite previsto per gli immediati controlli antimafia previsti dal D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
-In un gran numero di casi - come anche per la Ricorrente_1 SRL - il modello CIM23 viene presentato dal medesimo intermediario, Nominativo_3;
-La società fornitrice risulta essere la Società_1 con sede legale il Indirizzo_2 – company number SC Società_3 con fattura n. 186NIP del 29.12.2023, società che secondo l'Ufficio presentava “profili di rischio”, con particolare riferimento all'effettiva operatività.
In particolare, secondo l' Agenzia delle Entrate il credito richiesto presenta tratti di una possibile frode fiscale perché:
- Lo stesso Software è stato acquistato anche da ET SR (stesso rappresentante legale, stesso giorno, stesso importo, stessa sede, stesso computer);
- Il Fornitore indicato Società_1) è stato già coinvolto in altri casi di fatture false e schemi fraudolenti;
- Nessuna prova concreta dell'utilizzo del software (assenza di dati generati, utenti ridotti a due persone,
l'amministratore Rappresentante_1 e la dipendente Nominativo_4).
- il software acquistato il 29/12/2023 è stato installato solo in data 21/6/24 e non risulta mai essere stato implementato, mentre la società ricorrente è stata messa in liquidazione nel dicembre 2024 e cancellata in data 02/01/2025.
Solo in questa sede la contribuente produce per la prima volta a pretesa dimostrazione dell'effettività dell'investimento:
1-la fattura n. 45/A del 21/06/2024 emessa dalla società Società_6 SRLS per l'installazione del software, società che svolge l'attività di consulenza logistica per la gestione delle scorte, per la distribuzione e il trasporto e che pertantonon opera nel settore dell'informatica. ;
2-una perizia tecnica redatta dall' Ing. Nominativo_5 che fa riferimento a una terza società (Società_7 LTD) come fornitrice del software, società mai indicata in precedenza, in contrasto con la documentazione ufficiale.
Le società sopra citate sono state individuate dall'Ufficio come mero strumento societario in uno schema fraudolento oggetto di altre indagini riguardante la richiesta di ingenti rimborsi IVA a seguito di emissione e contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.
Trattandosi di operazioni inesistenti – a fronte di indizi gravi, precisi e concordanti - l'onere della prova dell'effettività della prestazione e della “bontà dei fornitori” spettava all'odierna ricorrente ma sul punto la società nulla ha replicato.
Ritiene questa Corte che la documentazione prodotta dalla società anche in risposta al questionario non sia sufficiente a dimostrare l'effettività dell'investimento, presentando numerosi aspetti coincidenti con quelli relativi allo schema fraudolento individuato dalla stessa Agenzia delle Entrate nell'ambito della propria attività di presidio delle compensazioni (schema fraudolento sempre e solo riferibile ai fornitori sopra citati).
Tenuto conto di quanto sopra scritto, a nulla servono le altri fasi del processo di acquisto del cespite, oggetto di contestazione
Le sanzioni seguono la debenza del tributo e non possono essere annullate o ridotte da questo Giudice, perché applicate in modo corretto.
Per quanto sopra il ricorso viene rigettato e le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e pone le spese liquidate in euro 4.500,00 a carico del ricorrente.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 12/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente e Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
FARANDA IE IN, Giudice
in data 12/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 467/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T95CRDE00088-2024 REC.CREDITO.IMP 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1991/2025 depositato il
19/05/2025 Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione, cancellata dal Registro delle Imprese in data 02 gennaio 2025, impugna l'atto di recupero con cui l'Agenzia delle Entrate DP di Monza e della Brianza ha recuperato il credito d'imposta - anno 2024 -pari ad € 129.747,73 oltre sanzioni, per un totale complessivo dell'atto di
€ 262.781,20.
Il credito disconosciuto era stato maturato dalla società nell'anno 2023, a fronte di un investimento di
€ 330.000,00 rientrante tra quelli agevolati ai sensi dell'art. 1, commi da 98 a108, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016, c.d. “Investimenti nel Mezzogiorno”).
L'atto di recupero scaturisce dall'esame della documentazione prodotta in seguito al questionario n.
Q00692/2024 con cui l'Agenzia delle Entrate aveva chiesto alla società di produrre tutta la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi nonché di dare evidenza alle modalità di calcolo e di utilizzo del credito.
La vicenda trae origine dall' acquisto in data 29 dicembre 2023 dalla società Società_1 2 LTD di un software web gestionale (denominato File Manager) da destinare alla struttura produttiva della Società ubicata a Lecce in Indirizzo_1. Il costo dell'acquistao è stato pari a euro 330.000,00 e la fattura ha ad oggetto " Acquisto ed assistenza software web".
Si costituiva in giudizio la AGE DP di Monza e Brianza contestando le difese della ricorrente ed evidenziando che il Sig. Rappresentante_1, legale rappresentante della Ricorrente_1, è altresì legale rappresentante della ET S.r.l., società che svolge attività di lavori edili, che nella stessa data ( 29/12/2023) ha acquistato per lo stesso importo (euro 330.000) dalla Società_1 2 , il medesimo software web gestionale destinato sempre all'unità locale di Lecce in Indirizzo_1. Anche ET SR ha chiesto di usufruire del credito di imposta ed è stata soggetta a controllo da parte dell'Ufficio Controlli che, esaminata la documentazione pressoché analoga a quella prodotta dalla Ricorrente, ha emesso anche nei suoi confronti un Atto di recupero credito.
La ricorrente comunicava all'ufficio la pendenza di un procedimento penale presso il Tribunale di Taranto
(n. 8486/2023 e 549/2024 RGIP) ancora in fase preliminare e chiedeva di attendere l'esito di detto procedimento. Contesta l'illegittimità del recupero del credito, sostenendo la regolarità dell'investimento e l'effettivo utilizzo del software e chiede l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
- Nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione in quanto il firmatario non sarebbe legittimato o mancherebbe la delega valida;
- violazione degli artt. 1, commi da 98 a 108, legge 208/2015 e degli artt. 2697 cc e 7, comma 5 bis, del d. lgs. 546/92 in tema di onus probandi – Erronea valutazione del merito:
- disapplicazione delle sanzioni per assenza di colpevolezza, violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 472/1997;
- nullita' dell'avviso di recupero per violazione dell'art. 13, comma 5, d.lgs. 471/97.
L'Ufficio nel costituirsi replica che: - la firma del provvedimento è valida perché l'atto è stato sottoscritto da funzionario di terza area delegato (Nominativo_1 ) secondo giurisprudenza consolidata (Cass. n. 22800/2015, n. 959/2015);
- l'atto di recupero credito al pari dell'avviso di accertamento è un provvedimento impositivo che segue le regole degli accertamenti (Cass. nn. 4687/12 e 8429/17).
- Quanto al merito lo schema fraudolento operato da Società_1 service 2 Ltd era già stato oggetto di indagini, anche penali come pure lo stesso schema fraudolento era stato riscontrato dall'ufficio anche per la società
ET Srl;
- Il credito è stato riconosciuto solo formalmente in quanto subordinato a verifica sostanziale. La parte non ha fornito alcuna prova concreta dell'effettivo investimento;
vi sono, inoltre, incongruenze tra la perizia tecnica e i documenti giustificativi.
Conclude con la richiesta di rigetto integrale del ricorso e vittoria delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa ritiene che il ricorso non sia accoglibile per i seguenti motivi:
Preliminarmente in ordine alla richiesta della ricorrente di sospendere il giudizio stante la pendenza di un procedimento penale presso il Tribunale di Taranto (n. 8486/2023 e 549/2024 RGIP) ancora in fase preliminare, ritiene di respingere la stessa in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20, comma 1, D. Lgs.
74/2000, che stabilisce: “Il procedimento amministrativo di accertamento e il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto…..”. Ne consegue che ogni processo segue la propria strada, andando avanti in modo autonomo. Tenuto conto di ciò la richiesta viene rigettata.
Non si rileva alcun difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato in quanto l'atto emesso dall'Agenzia delle Entrate era sottoscritto digitalmente dal dott. Nominativo_1, Capo area su delega del Direttore Provinciale, Nominativo_2, con atto n. 86/24 prot. n. 32024/7397/RC del 9 ottobre 2024, allegato al fascicolo di causa unitamente all' atto dispositivo n. 76/2024 prot. n. 6660 del 13/09/2024 inquadramento ruolo Dott. Nominativo_1
.
La Associazione_1 - Sezione Analisi e Strategie Antifrode della Agenzia Entrate Monza e Brianza, nell'ambito dell'attività di presidio delle compensazioni ha individuato una fattispecie fraudolenta, replicata da più soggetti, attuata mediante richiesta di fruizione del credito d'imposta per investimenti nel
Mezzogiorno effettuati nel corso dell'anno 2023 (codice tributo 6869) termine ultimo per usufruire di questo beneficio, per la quale sono state evidenziate le seguenti anomalie:
-L'importo del credito richiesto è solitamente pari ad € 148.500,00, inferiore al limite previsto per gli immediati controlli antimafia previsti dal D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
-In un gran numero di casi - come anche per la Ricorrente_1 SRL - il modello CIM23 viene presentato dal medesimo intermediario, Nominativo_3;
-La società fornitrice risulta essere la Società_1 con sede legale il Indirizzo_2 – company number SC Società_3 con fattura n. 186NIP del 29.12.2023, società che secondo l'Ufficio presentava “profili di rischio”, con particolare riferimento all'effettiva operatività.
In particolare, secondo l' Agenzia delle Entrate il credito richiesto presenta tratti di una possibile frode fiscale perché:
- Lo stesso Software è stato acquistato anche da ET SR (stesso rappresentante legale, stesso giorno, stesso importo, stessa sede, stesso computer);
- Il Fornitore indicato Società_1) è stato già coinvolto in altri casi di fatture false e schemi fraudolenti;
- Nessuna prova concreta dell'utilizzo del software (assenza di dati generati, utenti ridotti a due persone,
l'amministratore Rappresentante_1 e la dipendente Nominativo_4).
- il software acquistato il 29/12/2023 è stato installato solo in data 21/6/24 e non risulta mai essere stato implementato, mentre la società ricorrente è stata messa in liquidazione nel dicembre 2024 e cancellata in data 02/01/2025.
Solo in questa sede la contribuente produce per la prima volta a pretesa dimostrazione dell'effettività dell'investimento:
1-la fattura n. 45/A del 21/06/2024 emessa dalla società Società_6 SRLS per l'installazione del software, società che svolge l'attività di consulenza logistica per la gestione delle scorte, per la distribuzione e il trasporto e che pertantonon opera nel settore dell'informatica. ;
2-una perizia tecnica redatta dall' Ing. Nominativo_5 che fa riferimento a una terza società (Società_7 LTD) come fornitrice del software, società mai indicata in precedenza, in contrasto con la documentazione ufficiale.
Le società sopra citate sono state individuate dall'Ufficio come mero strumento societario in uno schema fraudolento oggetto di altre indagini riguardante la richiesta di ingenti rimborsi IVA a seguito di emissione e contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.
Trattandosi di operazioni inesistenti – a fronte di indizi gravi, precisi e concordanti - l'onere della prova dell'effettività della prestazione e della “bontà dei fornitori” spettava all'odierna ricorrente ma sul punto la società nulla ha replicato.
Ritiene questa Corte che la documentazione prodotta dalla società anche in risposta al questionario non sia sufficiente a dimostrare l'effettività dell'investimento, presentando numerosi aspetti coincidenti con quelli relativi allo schema fraudolento individuato dalla stessa Agenzia delle Entrate nell'ambito della propria attività di presidio delle compensazioni (schema fraudolento sempre e solo riferibile ai fornitori sopra citati).
Tenuto conto di quanto sopra scritto, a nulla servono le altri fasi del processo di acquisto del cespite, oggetto di contestazione
Le sanzioni seguono la debenza del tributo e non possono essere annullate o ridotte da questo Giudice, perché applicate in modo corretto.
Per quanto sopra il ricorso viene rigettato e le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e pone le spese liquidate in euro 4.500,00 a carico del ricorrente.