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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/06/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1032/2023 R.G.
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 17 Giugno 2025 alle ore 12.15 è comparsa l'Avv. Maria Rita Mondello in sostituzione dell'Avv. Michele Mondello, la quale insiste in atti e verbali di causa e chiede la decisione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta ha pronunciato ex art. 281 sexies C.P.C. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1032/2023 R.G. promossa da:
(codice fiscale ) in proprio, e, nella qualità di Parte_1 C.F._1 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio , Persona_1 col patrocinio dell'Avv. Michele Mondello,
Ricorrente- nei confronti di (codice fiscale ) Controparte_1 C.F._2
-Resistente non costituito-
CONCLUSIONE DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente causa ha ad oggetto ricorso per il rimborso delle spese di mantenimento del figlio.
La parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da atti e verbali di causa.
Il resistente a cui è stato notificato regolarmente il ricorso con il decreto di fissazione udienza non si
è costituito per cui va dichiarata la contumacia.
******** Pag. 1 di 7 MANTENIMENTO NON VERSATO E OBBLIGO DI RIMBORSO.
La domanda viene accolta parzialmente per i motivi di seguito esposti.
Con ricorso depositato in data 8/8/2023 , ricorrente, chiede l'accertamento e la Parte_1
liquidazione delle somme, sostenute dalla stessa per il mantenimento del figlio dal 2015 al 2021 e non corrisposte dal padre, ponendole a carico di quest'ultimo.
Premetteva che da una relazione sentimentale seguita da una convivenza more uxorio con CP_1
, in data 15 luglio 2006, nasceva il figlio;
che, nell'aprile 2015, il si
[...] Per_1 Per_1
allontanava dalla casa comune non contribuendo più al mantenimento del figlio, nonostante la ricorrente vivesse solo del reddito di cittadinanza, se non con somme sporadiche (onorari pedagogista, libri e materiale scolastico, abbigliamento, spese dentistiche, patente, acquisto macchinina) e che, dopo vari tentativi di un accordo per il deposito di un ricorso congiunto al fine di pattuire un assegno di mantenimento per il minore nonché il pagamento delle somme dovute quali arretrati, l'odierna ricorrente presentava ricorso in data 4/11/2021 con il quale chiedeva che il
Tribunale disponesse oltre che sull'affidamento del figlio anche relativamente all'aspetto patrimoniale chiedendo che il padre , versasse direttamente all'istante “la somma Controparte_1 di euro 1.500,00 mensili o quell'altra che l'On.le Tribunale adito riterrà di determinare, anche all'esito degli accertamenti in ordine alla situazione economico-reddituale delle parti, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive, ludiche e ricreative documentate o necessitate”.
Il Tribunale adito disponeva con ordinanza n. 81/2023 che -“in base alle risultanze probatorie il sig. a fronte dei maggiori oneri di cura ed accudimento del minore incontrovertibilmente Per_1
assunti dalla madre che, pur non avendo redditi da lavoro e sostentandosi con il reddito di cittadinanza (cfr. ammissione al gratuito patrocinio) fornisce al ragazzo uno stabile assetto e lo segue in via prevalente nella sua crescita - dovrà corrispondere mensilmente alla GN
, l'importo di € 400,00 da versarsi entro giorno 10 di ogni mese, rivalutato annualmente Parte_1
secondo indici ISTAT, oltre il 60% delle spese straordinarie per la minore. e dichiarava
“inammissibile la richiesta di corresponsione di arretrati del mantenimento dovuto dal resistente al figlio”.
Il diritto al mantenimento del figlio trova il proprio fondamento normativo nell'art 30 Cost., nelle norme contenute nel codice civile, così come modificate dalla riforma operata con la L. n. 219/2012
e con il dlgs n. 154/2013 a seguito del quale non vi è alcuna distinzione tra figli nati all'interno del matrimonio e figli nati da genitori non coniugati.
Pag. 2 di 7 A tenore dell'art 30 Cost. “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”, ed ancora l'art 147 c.c. fa un richiamo all'art 315 bis. secondo cui “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”.
Nell'imporre il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, l'art. 315-bis c.c. obbliga entrambi i genitori a far fronte a diverse esigenze, non riconducibili ai soli bisogni essenziali, quale l'obbligo alimentare, ma “estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione”
(Cass. n. 6197/2005).
Orbene, riconoscendo tale invalicabile principio, nel caso di specie, ciò che va esaminato attiene al diritto o meno della madre di ottenere anche per gli anni precedenti alla domanda giudiziale, il rimborso di quanto sostenuto per il sostentamento del figlio.
La giurisprudenza prevalente qualifica il dovere di mantenimento dei genitori come obbligazione di natura solidale che legittima, quello che dei due abbia provveduto interamente al suo adempimento, ad agire in regresso per la restituzione della quota gravante sull'altro, sulla scorta delle regole di cui agli artt. 1299 e ss. cc.
Viene sancito il principio che “l'obbligazione di mantenimento del figlio si collega allo status genitoriale ed assume di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, cosicchè l'altro genitore il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato, ha diritto di regresso per la corrispondente parte quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art.1299 c.c, nei rapporti fra condebitori solidali, ma la condanna al rimborso di detta quota per il periodo precedente la proposizione dell'azione non può prescindere da un'espressa domanda della parte, attenendo tale pronuncia, alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali, ossia a diritti disponibili”(Cass.7960/2017).
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 10359 del 2024, dopo aver ripercorso i principi che regolano l'individuazione del quantum del mantenimento cd. ordinario e delle spese straordinarie in favore della prole (minorenne o maggiorenne economicamente non indipendente) da porsi a carico di ciascun genitore, si è occupata della decorrenza della statuizione in ordine alla contribuzione al mantenimento da parte del genitore non affidatario o comunque non collocatario affermando la decorrenza dell'obbligo alla data di proposizione della domanda.
Il Giudice di legittimità ha precisato che, per quanto riguarda invece il tempo in cui nessun provvedimento abbia regolato la misura della contribuzione, “essendo vigente l'obbligo di
Pag. 3 di 7 mantenere il figlio in ragione del solo legame genitoriale”, il genitore che abbia sostenuto spese per il mantenimento del figlio può esperire un'azione di regresso nei confronti dell'altro al fine di ottenere da quest'ultimo la quota di contribuzione da lui anticipata anche per l'altro.
Da quanto enunciato si deduce che Il mantenimento del figlio decorre dalla data della relativa domanda, ma le spese anticipate in precedenza possono essere recuperate con un'azione di regresso.
L'azione di regresso presuppone che il coobbligato solidale abbia adempiuto per l'intero l'obbligazione.
La domanda di rimborso delle spese avanzata dalla madre, pertanto, può esercitarsi nei limiti degli obblighi gravanti sui genitori in base ai principi di cui agli artt. 316 e 316 bis c.c. (che hanno sostituito dopo la riforma della filiazione attuata con l.n.219/2012 e con d. l.gvo 154/2013 gli art. 147 e 148 e abrogato l'art. 261 c.c.), nel senso che è obbligo dei genitori adempiere ai loro doveri nei riguardi dei figli in proporzione alle loro sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo, ma trattandosi di rimborso di spese, già sostenute, queste devono essere, almeno attraverso l'applicazione di un metodo presuntivo, adeguatamente provate nel loro an e nel quantum da chi afferma di averle sostenute anche in luogo dell'altro obbligato, secondo le regole generali dell'azione di regresso. Non è possibile chiederne la rifusione, applicando matematicamente al tempo passato la misura del contributo di mantenimento a fissarsi per il futuro, in quanto il genitore che formula la domanda di regresso è onerato di fornire la prova, quanto meno presuntiva, degli esborsi effettivamente sostenuti (v. Cass., I, 4 novembre 2010, n. 22506; Cass., I, 22 luglio 2014,
n.16657).
*****
Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente non produce alcuna prova circa il quantum sborsato per il mantenimento del figlio limitandosi alla generica affermazione di aver provveduto al sostentamento del minore da sola;
né può essere applicato matematicamente al tempo passato la misura del contributo fissato dal Giudice per il futuro.
Invece, rispetto all'an, ciò che emerge dagli atti processuali è la circostanza che il minore , Per_1
a partire dal 2015, ha convissuto con la sola madre e presumendo da tale circostanza che costei abbia provveduto al suo sostentamento mentre il padre ha contribuito al mantenimento del figlio solo con saltuarie corresponsioni di alcune spese straordinarie.
Applicando quanto stabilito dall'art. 2729 c.c. sulle presunzioni semplici, dall'elemento certo, quale la convivenza con la madre del figlio, si può presumere che al sostentamento dei bisogni e delle necessità del minore ha fatto fronte solo la madre e che quindi la stessa ha diritto al rimborso degli esborsi nei confronti dell'altro genitore.
Pag. 4 di 7 In tema di prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit", sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza. (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n.
21403 del 26 luglio 2018).
In tema di prova per presunzioni, nel dedurre il fatto ignoto dal fatto noto, la valutazione del giudice del merito incontra il solo limite della probabilità, con la conseguenza che i fatti su cui la presunzione si fonda non devono essere tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sull'"id quod plerumque accidit". Ne consegue che, anche se il giudizio valutativo svolto dal giudice del merito sugli indizi è insindacabile, essendo il controllo di legittimità circoscritto alla verifica della correttezza logico giuridica del ragionamento seguito, tuttavia, in relazione all'utilizzo di massime o regole d'esperienza, anche in sede di giudizio di legittimità, si deve verificare che il giudizio probatorio non sia fondato su congetture, ovvero ipotesi non fondate sull'"id quod plerum accidit" o regole generali prive di una sia pur minima plausibilità invece che su vere e proprie massime di esperienza.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 6387).
Per ciò che concerne il quantum debeatur, non essendoci elementi di prova da cui dedurre l'ammontare delle spese, si ritiene che questo possa liquidarsi solo in via equitativa, considerando le esigenze medie per la crescita di un figlio.
La Corte di Cassazione con una recente sentenza (Cass. Civ. n.16916/2022) ha affermato che in materia di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, il rimborso delle spese spettanti al genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione di mantenimento imputabile all'altro genitore, ha natura indennitaria essendo diretta ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, a causa degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Poiché il principio generale che l'equità costituisca criterio di valutazione del pregiudizio non solo nei casi di responsabilità extracontrattuale ma anche quando la legge si riferisce ad indennizzi, il giudice può utilizzare il criterio equitativo per quantificare le somme dovute a titolo di rimborso.
Pag. 5 di 7 Per cui, secondo il principio di diritto ivi annunciato in materia di filiazione naturale, il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto a mantenere il figlio sin dalla nascita ha natura in senso lato indennitaria e pertanto il giudice, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo. Deve, in ogni caso, tenersi conto delle molteplici e variabili esigenze dei figli soddisfatte o da soddisfare, in relazione allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale degli stessi, restando comunque indiscutibile la sussistenza di spese sostenute dal genitore per il mantenimento del minore, in base ad elementari canoni di comune esperienza.
Orbene, tenendo conto del periodo di tempo in cui al sostentamento del figlio ha provveduto la madre (dal mese di aprile 2015 al mese di novembre 2021, dal quale vale l'obbligo di mantenimento come stabilito dal Collegio), delle possibilità economiche della madre come emerse dagli atti, appare equo a questo Tribunale ritenere che la somma dovuta a titolo di rimborso dal alla sia in via equitativa di euro 150,00 al mese. Per_1 Parte_1
Si può ipotizzare infatti che la ricorrente abbia speso circa 300 euro al mese per il mantenimento del figlio, in ragione del proprio reddito come documentato in atti.
Si determina così l'importo di euro 11.850,00, a titolo di rimborso della propria quota di mantenimento oltre interessi legali, dalla data della presente domanda giudiziale fino al soddisfo.
*******
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri minimi, in considerazione della semplicità della fase istruttoria, considerando altresì la non costituzione del resistente, indicati nel DM 55/2018 come modificato dal DM 147/2022 per scaglione di valore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita,
-DICHIARA LA CONTUMACIA DEL RESISTENTE;
IL RICORSO E PER L'EFFETTO CONDANNA IL Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE AL RIMBORSO IN FAVORE DELLA RICORRENTE DELLA
SOMMA DI EURO 11.850,00 OLTRE INTERESSI MATURATI, DALLA DATA DI DEPOSITO
DELLA PRESENTE DOMANDA GIUDIZIALE, FINO AL SODDISFO;
-CONDANNA PARTE SOCCOMBENTE ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE DA
DISTRARSI IN FAVORE DELL'ERARIO CHE LIQUIDA IN EURO 2.540,00 PER COMPENSI
PROFESSIONALI, OLTRE SPESE GENERALI AL 15%, IVA E C.P.A OVE DOVUTE PER
LEGGE.
Pag. 6 di 7 Sentenza resa art. 281sexies C.P.C. pubblicata mediante lettura a fine udienza e allegazione del verbale.
Così deciso in Patti, il 17 Giugno 2025.
Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 7 di 7
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 17 Giugno 2025 alle ore 12.15 è comparsa l'Avv. Maria Rita Mondello in sostituzione dell'Avv. Michele Mondello, la quale insiste in atti e verbali di causa e chiede la decisione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta ha pronunciato ex art. 281 sexies C.P.C. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1032/2023 R.G. promossa da:
(codice fiscale ) in proprio, e, nella qualità di Parte_1 C.F._1 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio , Persona_1 col patrocinio dell'Avv. Michele Mondello,
Ricorrente- nei confronti di (codice fiscale ) Controparte_1 C.F._2
-Resistente non costituito-
CONCLUSIONE DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente causa ha ad oggetto ricorso per il rimborso delle spese di mantenimento del figlio.
La parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da atti e verbali di causa.
Il resistente a cui è stato notificato regolarmente il ricorso con il decreto di fissazione udienza non si
è costituito per cui va dichiarata la contumacia.
******** Pag. 1 di 7 MANTENIMENTO NON VERSATO E OBBLIGO DI RIMBORSO.
La domanda viene accolta parzialmente per i motivi di seguito esposti.
Con ricorso depositato in data 8/8/2023 , ricorrente, chiede l'accertamento e la Parte_1
liquidazione delle somme, sostenute dalla stessa per il mantenimento del figlio dal 2015 al 2021 e non corrisposte dal padre, ponendole a carico di quest'ultimo.
Premetteva che da una relazione sentimentale seguita da una convivenza more uxorio con CP_1
, in data 15 luglio 2006, nasceva il figlio;
che, nell'aprile 2015, il si
[...] Per_1 Per_1
allontanava dalla casa comune non contribuendo più al mantenimento del figlio, nonostante la ricorrente vivesse solo del reddito di cittadinanza, se non con somme sporadiche (onorari pedagogista, libri e materiale scolastico, abbigliamento, spese dentistiche, patente, acquisto macchinina) e che, dopo vari tentativi di un accordo per il deposito di un ricorso congiunto al fine di pattuire un assegno di mantenimento per il minore nonché il pagamento delle somme dovute quali arretrati, l'odierna ricorrente presentava ricorso in data 4/11/2021 con il quale chiedeva che il
Tribunale disponesse oltre che sull'affidamento del figlio anche relativamente all'aspetto patrimoniale chiedendo che il padre , versasse direttamente all'istante “la somma Controparte_1 di euro 1.500,00 mensili o quell'altra che l'On.le Tribunale adito riterrà di determinare, anche all'esito degli accertamenti in ordine alla situazione economico-reddituale delle parti, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive, ludiche e ricreative documentate o necessitate”.
Il Tribunale adito disponeva con ordinanza n. 81/2023 che -“in base alle risultanze probatorie il sig. a fronte dei maggiori oneri di cura ed accudimento del minore incontrovertibilmente Per_1
assunti dalla madre che, pur non avendo redditi da lavoro e sostentandosi con il reddito di cittadinanza (cfr. ammissione al gratuito patrocinio) fornisce al ragazzo uno stabile assetto e lo segue in via prevalente nella sua crescita - dovrà corrispondere mensilmente alla GN
, l'importo di € 400,00 da versarsi entro giorno 10 di ogni mese, rivalutato annualmente Parte_1
secondo indici ISTAT, oltre il 60% delle spese straordinarie per la minore. e dichiarava
“inammissibile la richiesta di corresponsione di arretrati del mantenimento dovuto dal resistente al figlio”.
Il diritto al mantenimento del figlio trova il proprio fondamento normativo nell'art 30 Cost., nelle norme contenute nel codice civile, così come modificate dalla riforma operata con la L. n. 219/2012
e con il dlgs n. 154/2013 a seguito del quale non vi è alcuna distinzione tra figli nati all'interno del matrimonio e figli nati da genitori non coniugati.
Pag. 2 di 7 A tenore dell'art 30 Cost. “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”, ed ancora l'art 147 c.c. fa un richiamo all'art 315 bis. secondo cui “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”.
Nell'imporre il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, l'art. 315-bis c.c. obbliga entrambi i genitori a far fronte a diverse esigenze, non riconducibili ai soli bisogni essenziali, quale l'obbligo alimentare, ma “estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione”
(Cass. n. 6197/2005).
Orbene, riconoscendo tale invalicabile principio, nel caso di specie, ciò che va esaminato attiene al diritto o meno della madre di ottenere anche per gli anni precedenti alla domanda giudiziale, il rimborso di quanto sostenuto per il sostentamento del figlio.
La giurisprudenza prevalente qualifica il dovere di mantenimento dei genitori come obbligazione di natura solidale che legittima, quello che dei due abbia provveduto interamente al suo adempimento, ad agire in regresso per la restituzione della quota gravante sull'altro, sulla scorta delle regole di cui agli artt. 1299 e ss. cc.
Viene sancito il principio che “l'obbligazione di mantenimento del figlio si collega allo status genitoriale ed assume di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, cosicchè l'altro genitore il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato, ha diritto di regresso per la corrispondente parte quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art.1299 c.c, nei rapporti fra condebitori solidali, ma la condanna al rimborso di detta quota per il periodo precedente la proposizione dell'azione non può prescindere da un'espressa domanda della parte, attenendo tale pronuncia, alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali, ossia a diritti disponibili”(Cass.7960/2017).
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 10359 del 2024, dopo aver ripercorso i principi che regolano l'individuazione del quantum del mantenimento cd. ordinario e delle spese straordinarie in favore della prole (minorenne o maggiorenne economicamente non indipendente) da porsi a carico di ciascun genitore, si è occupata della decorrenza della statuizione in ordine alla contribuzione al mantenimento da parte del genitore non affidatario o comunque non collocatario affermando la decorrenza dell'obbligo alla data di proposizione della domanda.
Il Giudice di legittimità ha precisato che, per quanto riguarda invece il tempo in cui nessun provvedimento abbia regolato la misura della contribuzione, “essendo vigente l'obbligo di
Pag. 3 di 7 mantenere il figlio in ragione del solo legame genitoriale”, il genitore che abbia sostenuto spese per il mantenimento del figlio può esperire un'azione di regresso nei confronti dell'altro al fine di ottenere da quest'ultimo la quota di contribuzione da lui anticipata anche per l'altro.
Da quanto enunciato si deduce che Il mantenimento del figlio decorre dalla data della relativa domanda, ma le spese anticipate in precedenza possono essere recuperate con un'azione di regresso.
L'azione di regresso presuppone che il coobbligato solidale abbia adempiuto per l'intero l'obbligazione.
La domanda di rimborso delle spese avanzata dalla madre, pertanto, può esercitarsi nei limiti degli obblighi gravanti sui genitori in base ai principi di cui agli artt. 316 e 316 bis c.c. (che hanno sostituito dopo la riforma della filiazione attuata con l.n.219/2012 e con d. l.gvo 154/2013 gli art. 147 e 148 e abrogato l'art. 261 c.c.), nel senso che è obbligo dei genitori adempiere ai loro doveri nei riguardi dei figli in proporzione alle loro sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo, ma trattandosi di rimborso di spese, già sostenute, queste devono essere, almeno attraverso l'applicazione di un metodo presuntivo, adeguatamente provate nel loro an e nel quantum da chi afferma di averle sostenute anche in luogo dell'altro obbligato, secondo le regole generali dell'azione di regresso. Non è possibile chiederne la rifusione, applicando matematicamente al tempo passato la misura del contributo di mantenimento a fissarsi per il futuro, in quanto il genitore che formula la domanda di regresso è onerato di fornire la prova, quanto meno presuntiva, degli esborsi effettivamente sostenuti (v. Cass., I, 4 novembre 2010, n. 22506; Cass., I, 22 luglio 2014,
n.16657).
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Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente non produce alcuna prova circa il quantum sborsato per il mantenimento del figlio limitandosi alla generica affermazione di aver provveduto al sostentamento del minore da sola;
né può essere applicato matematicamente al tempo passato la misura del contributo fissato dal Giudice per il futuro.
Invece, rispetto all'an, ciò che emerge dagli atti processuali è la circostanza che il minore , Per_1
a partire dal 2015, ha convissuto con la sola madre e presumendo da tale circostanza che costei abbia provveduto al suo sostentamento mentre il padre ha contribuito al mantenimento del figlio solo con saltuarie corresponsioni di alcune spese straordinarie.
Applicando quanto stabilito dall'art. 2729 c.c. sulle presunzioni semplici, dall'elemento certo, quale la convivenza con la madre del figlio, si può presumere che al sostentamento dei bisogni e delle necessità del minore ha fatto fronte solo la madre e che quindi la stessa ha diritto al rimborso degli esborsi nei confronti dell'altro genitore.
Pag. 4 di 7 In tema di prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit", sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza. (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n.
21403 del 26 luglio 2018).
In tema di prova per presunzioni, nel dedurre il fatto ignoto dal fatto noto, la valutazione del giudice del merito incontra il solo limite della probabilità, con la conseguenza che i fatti su cui la presunzione si fonda non devono essere tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sull'"id quod plerumque accidit". Ne consegue che, anche se il giudizio valutativo svolto dal giudice del merito sugli indizi è insindacabile, essendo il controllo di legittimità circoscritto alla verifica della correttezza logico giuridica del ragionamento seguito, tuttavia, in relazione all'utilizzo di massime o regole d'esperienza, anche in sede di giudizio di legittimità, si deve verificare che il giudizio probatorio non sia fondato su congetture, ovvero ipotesi non fondate sull'"id quod plerum accidit" o regole generali prive di una sia pur minima plausibilità invece che su vere e proprie massime di esperienza.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 6387).
Per ciò che concerne il quantum debeatur, non essendoci elementi di prova da cui dedurre l'ammontare delle spese, si ritiene che questo possa liquidarsi solo in via equitativa, considerando le esigenze medie per la crescita di un figlio.
La Corte di Cassazione con una recente sentenza (Cass. Civ. n.16916/2022) ha affermato che in materia di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, il rimborso delle spese spettanti al genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione di mantenimento imputabile all'altro genitore, ha natura indennitaria essendo diretta ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, a causa degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Poiché il principio generale che l'equità costituisca criterio di valutazione del pregiudizio non solo nei casi di responsabilità extracontrattuale ma anche quando la legge si riferisce ad indennizzi, il giudice può utilizzare il criterio equitativo per quantificare le somme dovute a titolo di rimborso.
Pag. 5 di 7 Per cui, secondo il principio di diritto ivi annunciato in materia di filiazione naturale, il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto a mantenere il figlio sin dalla nascita ha natura in senso lato indennitaria e pertanto il giudice, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo. Deve, in ogni caso, tenersi conto delle molteplici e variabili esigenze dei figli soddisfatte o da soddisfare, in relazione allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale degli stessi, restando comunque indiscutibile la sussistenza di spese sostenute dal genitore per il mantenimento del minore, in base ad elementari canoni di comune esperienza.
Orbene, tenendo conto del periodo di tempo in cui al sostentamento del figlio ha provveduto la madre (dal mese di aprile 2015 al mese di novembre 2021, dal quale vale l'obbligo di mantenimento come stabilito dal Collegio), delle possibilità economiche della madre come emerse dagli atti, appare equo a questo Tribunale ritenere che la somma dovuta a titolo di rimborso dal alla sia in via equitativa di euro 150,00 al mese. Per_1 Parte_1
Si può ipotizzare infatti che la ricorrente abbia speso circa 300 euro al mese per il mantenimento del figlio, in ragione del proprio reddito come documentato in atti.
Si determina così l'importo di euro 11.850,00, a titolo di rimborso della propria quota di mantenimento oltre interessi legali, dalla data della presente domanda giudiziale fino al soddisfo.
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Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri minimi, in considerazione della semplicità della fase istruttoria, considerando altresì la non costituzione del resistente, indicati nel DM 55/2018 come modificato dal DM 147/2022 per scaglione di valore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita,
-DICHIARA LA CONTUMACIA DEL RESISTENTE;
IL RICORSO E PER L'EFFETTO CONDANNA IL Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE AL RIMBORSO IN FAVORE DELLA RICORRENTE DELLA
SOMMA DI EURO 11.850,00 OLTRE INTERESSI MATURATI, DALLA DATA DI DEPOSITO
DELLA PRESENTE DOMANDA GIUDIZIALE, FINO AL SODDISFO;
-CONDANNA PARTE SOCCOMBENTE ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE DA
DISTRARSI IN FAVORE DELL'ERARIO CHE LIQUIDA IN EURO 2.540,00 PER COMPENSI
PROFESSIONALI, OLTRE SPESE GENERALI AL 15%, IVA E C.P.A OVE DOVUTE PER
LEGGE.
Pag. 6 di 7 Sentenza resa art. 281sexies C.P.C. pubblicata mediante lettura a fine udienza e allegazione del verbale.
Così deciso in Patti, il 17 Giugno 2025.
Il Giudice
Michela Agata La Porta
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