TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/12/2025, n. 3690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3690 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18746/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. 18746/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 16 dicembre 2025 ad ore 10.30 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:
Per l'avv. LOLLI DO e l'avv. LOLLI DARIO Parte_1
( VIA GUAGNANO N. 1 72025 SAN DONACI, oggi sostituito dall'avv. C.F._1
AR e dall'avv. Falavigna i quali richiamano ogni domanda e richiesta istruttoria dei termini svolta in atti e nel verbale;
Per l'avv. MAZZA VITTORIO;
Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue: parte ricorrente come da ricorso introduttivo e chiede liquidazione dei compensi e delle spese vive di notifica di euro 15,09; parte resistente come da comparsa di costituzione;
Dopo breve discussione orale, il Giudice, previo ritiro in camera di consiglio per deliberare ed uscitone, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18746/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOLLI Parte_1 P.IVA_1
DO e dell'avv. LOLLI DARIO ( VIA GUAGNANO N. 1 72025 SAN C.F._1
DONACI; , elettivamente domiciliato in VIA GUAGNANO 1 72025 SAN DONACI presso il difensore avv. LOLLI DO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZA Controparte_1 C.F._2
VITTORIO, elettivamente domiciliato in VIA P. GALEATI N. 3 40026 IMOLA presso il difensore avv. MAZZA VITTORIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., pagina 2 di 8 non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc la compagnia conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi a questo Tribunale, la propria assicurata sig.ra esponendo, in base al tenore Controparte_1 complessivo del ricorso:
a) di aver stipulato una polizza assicurativa n. 1/2688/30/190508593 (sostitutiva della polizza con
1/2688/30/185929176), per l'autovettura Fiat Panda tg. DH 178 DL di proprietà della convenuta;
b) che il giorno 25.01.2023, alle ore 9.40 il veicolo condotto da sprovvisto di Persona_1 patente di guida, fuoriusciva dalla sede stradale e in base alla dinamica descritta nel ricorso collideva contro un albero posto a margine della banchina.
c) che a seguito del sinistro venivano danneggiati alcuni alberi insistenti sul fondo rustico prospiciente la carreggiata di proprietà di e subivano lesioni personali, i sig.ri e Parte_2 CP_2
, trasportati a bordo della Fiat Panda;
Persona_2
d) che garante R.C.A. del veicolo di proprietà della convenuta, procedeva a Parte_1 corrispondere degli indennizzi, erogandoli anche ai terzi trasportati per i danni riportati in conseguenza della condotta tenuta da Persona_1
e) che nel complesso veniva erogata una somma di € 45.750,00 (nel ricorso è stato indicato l'importo di € 45.750,00 ma in realtà sommando 39.000+5.150,0+3350,00 si ottiene 47.500);
f) che a seguito degli accertamenti effettuati, emergeva che si trovava alla guida del Persona_1 veicolo privo di patente di guida;
Tutto ciò posto, deduceva di avere diritto ad ottenere, in rivalsa, da quanto Controparte_1 corrisposto in conseguenza del sinistro in questione;
ciò in ragione della violazione della clausola di cui alla polizza stipulata, attributiva alla compagina assicurativa del diritto di rivalersi nei confronti dell'assicurato qualora il conducente del veicolo non fosse stato abilitato alla guida, al momento del sinistro, a norma delle disposizioni di legge in vigore.
Chiedeva, pertanto, a titolo di rivalsa, la condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva di € 45.750,00; somma già corrisposta a titolo di risarcimento danni ai danneggiati dal sinistro descritto in ricorso o, in alternativa, chiedeva la condanna alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con vittoria delle spese di lite.
pagina 3 di 8 Si costituiva che contestava le avverse argomentazioni perché infondate in fatto e in Controparte_1 diritto.
Preliminarmente, non contestava la verificazione del sinistro stradale nè che alla guida dell'autovettura vi fosse il proprio figlio.
Inoltre, eccepiva la non operatività della clausola che prevedeva il diritto di rivalsa dell'assicurazione, in quanto sosteneva che la clausola di limitazione della garanzia e di rivalsa, non era valida ed efficace in quanto non vi era prova della conoscibilità della suddetta clausola da parte dell'assicurata.
Alla luce dei motivi sopra riportati, la convenuta chiedeva di accertare e dichiarare inammissibile la domanda di rivalsa avanzata da parte attrice e per l'effetto dichiarare che nulla era dovuto a
[...]
Parte_1
All'esito della prima udienza la scrivente formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc che non veniva accetta dalla convenuta;
All'udienza odierna venivano fatte precisare le conclusioni e la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies cpc .
1.1. La domanda di parte ricorrente è fondata.
Deve, preliminarmente, evidenziarsi che l'art. 144, secondo comma, secondo periodo, del codice delle assicurazioni stabilisce che: “l'impresa di assicurazione ha […] diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.
Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia n. 4756/2024: “Questa norma attribuisce all'assicuratore un diritto e ne fissa il presupposto. Il diritto è quello di recuperare dall'assicurato le somme pagate al danneggiato. Tale diritto scaturisce dalla legge e sussiste a prescindere da qualsiasi previsione in tal senso del contratto di assicurazione. Il presupposto di tale diritto di rivalsa scaturente dalla legge è l'esistenza d'un altro e ben diverso diritto, questa volta scaturente dal contratto: e cioè il diritto di rifiutare, nel caso specifico, il pagamento dell'indennità in virtù d'una clausola di delimitazione del rischio. In presenza dunque d'una clausola siffatta, la legge attribuisce all'assicuratore il diritto di rivalsa e bisogno non v'è che la rivalsa sia prevista dal contratto. Se, però, nel contratto mancasse una clausola di delimitazione del rischio, rivalsa non potrà esservi, perché ne mancherebbe il presupposto. L'onere di provare che il contratto di assicurazione della conteneva una clausola di delimitazione del rischio, inopponibile al terzo ma idonea a Pt_3 giustificare il pagamento dell'indennizzo nel rapporto tra assicurato ed assicuratore, spetta a
pagina 4 di 8 quest'ultimo. Per quanto detto, infatti, il fondamento della rivalsa è un patto contrattuale;
l'azione di rivalsa è quindi un'azione contrattuale: ed in tutti i giudizi scaturenti dal contratto è onere dell'attore provare l'esistenza del patto su cui la domanda si fonda (tra molte: Sez. U, Sentenza n.13533 del
30/10/2001)”.
Ciò precisato, l'azione di rivalsa di parte ricorrente si fonda sull'operatività, a suo dire, nel caso di specie, della clausola riportata al punto 2.5, pag. 24, del documento, denominato “Condizioni di assicurazioni”, depositato in atti all'allegato n. 3 del ricorso.
Clausola intitolata “ESCLUSIONI E RIVALSA”, e che, con riferimento alle parti rilevanti ai fini del presente decidere, così dispone: “L'assicurazione non è operante: - se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore […] Nei casi sopra elencati e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144, comma 2°, del Codice, la Società eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.”.
Ebbene, rileva la scrivente, innanzitutto, che non può trovare accoglimento l'eccezione di parte resistente secondo cui la clausola “de qua”, sia una clausola limitativa della responsabilità contestando così, di fatto, di aver mai sottoscritto la clausola sopra analizzata.
Ebbene, sul punto, preliminarmente, occorre evidenziare che la pattuizione in esame non ha natura vessatoria e ciò per le ragioni che seguono.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità occorre nell'ambito del contratto di assicurazione distinguere: “tra clausole limitative della responsabilità e quelle che delimitano il rischio garantito.
Appartengono al primo tipo le clausole che limitano le conseguenze della colpa e dell'inadempimento o escludono il rischio garantito;
sono del secondo tipo le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa ed in una parola specificano il rischio garantito (Cass. 29/5/2006 n. 12804;
4/2/2002, n. 1430 4/2/2002 n. 1430; 22/7/2001, n. 10290; 1/12/1998, n. 12190).
Deve poi aggiungersi che l'interpretazione delle clausole di un contratto di assicurazione in ordine alla portata ed all'estensione del rischio assicurato rientra nei compiti del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità' se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed assistita da congrua motivazione (Cass. 27/7/2001 n. 10290, 19/4/2000, n. 5080; 28/3/1995, n. 2995).
Ciò costituisce specifica applicazione in tema di interpretazione del contratto di assicurazione di un principio generale applicabile all'interpretazione di ogni contratto” (Cass. n. 11373/2011).
pagina 5 di 8 Ebbene, con riferimento al caso di specie, deve escludersi che la clausola di cui è causa sia da considerarsi limitativa della responsabilità dovendo, invece, ritenersi che la stessa ha delimitato l'oggetto del contratto di assicurazione avendo circoscritto i limiti della copertura assicurativa con la esclusione di specifici casi di circolazione anormale, in conseguenza delle condizioni soggettive del conducente.
A sostegno di tale interpretazione può richiamarsi la pronuncia della Suprema Corte n. 11373/2011 che ha qualificato il diritto di rivalsa dell'assicuratore, nei confronti del conducente in stato di alterazione alcolica, come discendente da una clausola delimitativa del rischio assicurato, ed escludendone così di fatto la natura vessatoria.
Altresì, sempre con riferimento alle clausole fondanti il diritto di rivalsa dell'assicurazione in ragione delle condizioni soggettive anormali del conducente del veicolo può richiamarsi anche la pronuncia n. 12119/2020 secondo cui: “La clausola la quale esclude la copertura per i sinistri causati da conducenti privi di patente è una clausola correttamente qualificata dal Tribunale come delimitativa del rischio;
e le clausole delimitative del rischio, attenendo all'oggetto del contratto, non possono mai dirsi vessatorie”.
Pertanto, ritiene la scrivente, tenuto conto degli orientamenti predetti, che anche nell'ipotesi di rivalsa per guida senza patente si configura una delimitazione dell'oggetto del contratto e non di limitazione della responsabilità, con conseguente esclusione di ogni profilo di vessatorietà della pattuizione.
Alla luce di tali considerazioni, quindi, nel caso di specie, avente ad oggetto un contratto stipulato tra un consumatore (l'assicurato) e un professionista (la compagnia assicurativa) non viene in rilievo la tematica della prova della trattativa individuale ai fini della validità della clausola ai sensi dell'art. 34 del D. lgs n. 206/2005.
Tenuto conto di quanto sopra argomentato, deve poi osservarsi che, secondo le deduzioni della stessa parte ricorrente, la pattuizione prevedente il suo diritto di rivalsa sarebbe contenuta in un documento allegato alla polizza. Documento non specificamente sottoscritto dalla assicurata ma le cui condizioni, comunque, sarebbero da intendersi approvate dalla stessa in quanto richiamate “per relationem” nella polizza sottoscritta.
E, infatti, nel contratto di assicurazione è dato leggere che: “Il contraente dichiara ……di aver ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, il set informativo e l'informativa privacy …..e di conoscere ed approvare le relative Condizioni di Assicurazione…..”
pagina 6 di 8 Su tale tecnica di approvazione delle clausole regolanti il negozio si richiama quanto ribadito dalla
Cassazione nella pronuncia n. 18041/2012 secondo cui: “ […] 1) Qualora le parti, nello stipulare un contratto abbiano fatto riferimento, per determinarne la portata ed i limiti, (non ad una norma legislativa, ma) ad una specifica convenzione e comunque alla disciplina compiutamente fissata in un distinto documento, sulla premessa della piena conoscenza di tale documento ed al fine dell'integrazione del rapporto negoziale nella parte in cui difetti di una diversa regolamentazione, detto richiamo assegna alle previsioni di quella disciplina, per il tramite di "relatio perfecta", il valore di clausole concordate;
ed assume la stessa natura e la stessa portata (negoziale appunto) dell'atto che richiama tali disposizioni;
2) in tal caso l'atto esterno viene fatto proprio dagli stipulanti attraverso il meccanismo della "relatio perfecta", e messo su un piano di parità rispetto al contratto direttamente compilato e sottoscritto, equivalendo il rinvio all'atto, alla materiale trascrizione del suo contenuto nel contratto di cui viene a formare parte integrante (Cass. 17083/2008; 21142/2007; 2256/2007;
19130/2006; 15783/2003; 8420 e 6394/2000).”.
Nel caso di specie, dunque, nessun dubbio sulla circostanza che la clausola di cui al diritto di rivalsa, contenuta nel documento in allegato, sebbene richiamata solo per “relationem” nella polizza, debba comunque ritenersi approvata dall'assicurata, trattandosi, tra l'altro, di pattuizione, come sopra evidenziato, neanche dal carattere vessatorio e quindi non rientrante nella disciplina di protezione del contraente debole prevista dal codice del consumo, e neanche nella disciplina prevista dall'art. 1341 co.
2 c.c..
In definitiva, la domanda di rivalsa deve essere accolta dovendo parte convenuta essere condannata per tale titolo al pagamento alla della somma di € 44.150,00, considerando, tra Parte_1
l'altro, che la ricorrente ha fornito prova documentale solo in ordine alle poste risarcitorie di cui si è fatta carico verso i terzi danneggiati (doc. 12), mentre non ha fornito prova documentale in ordine alle spese legali corrisposte al difensore dei terzi danneggiati.
Nulla, invece, deve essere corrisposto sull'importo sopra detto a titolo di rivalutazione monetaria.
Sul punto osserva la scrivente che con riferimento alla responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, l'obbligazione dell'assicuratore nei confronti della vittima di un sinistro stradale è “[…] un debito di valuta, il cui contenuto tuttavia si determina, entro i limiti del massimale, secondo i principi propri dei debiti di valore […]”.
Pertanto, tenuto conto della natura di debito di valuta dell'obbligazione a carico dell'assicurazione, deve sostenersi che il correlativo diritto di credito, per rivalsa, nei confronti dell'assicurato debba avere pagina 7 di 8 anch'esso natura di debito di valuta, non essendo così dovuto su tale importo alcuna rivalutazione monetaria.
Devono, invece, essere corrisposti, secondo le regole dell'art. 1224 c.c., gli interessi.
Pertanto, spettano a gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. Parte_1 con decorrenza dal giorno 11.6.2024, giorni di ricezione della prima lettera di messa in mora da parte della convenuta.
Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. n.
147/2022, ai valori medi per la fase di studio ed introduttiva ed ai minimi per la decisionale tenuto conto dell'attività difensiva in concreto prestata e della non particolare complessità delle questioni in fatto ed in diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accertata la fondatezza dell'azione di rivalsa proposta da Parte_1 nei confronti della propria assicurata , condanna la resistente al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente di complessivi euro Parte_1
44.150,00 oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 co 1 cc. dal giorno della mora (11.6.2024) sino al saldo.
- Condanna la resistente a rifondere alla ricorrente Controparte_1 [...]
le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 4.318,00 per Parte_1 compenso di avvocato ed euro 560,09 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e
CPA come per legge.
dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti;
Sentenza resa ex articolo 281 terdecies e sexies c.p.c., ed allegata al verbale.
Bologna, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. 18746/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 16 dicembre 2025 ad ore 10.30 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:
Per l'avv. LOLLI DO e l'avv. LOLLI DARIO Parte_1
( VIA GUAGNANO N. 1 72025 SAN DONACI, oggi sostituito dall'avv. C.F._1
AR e dall'avv. Falavigna i quali richiamano ogni domanda e richiesta istruttoria dei termini svolta in atti e nel verbale;
Per l'avv. MAZZA VITTORIO;
Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue: parte ricorrente come da ricorso introduttivo e chiede liquidazione dei compensi e delle spese vive di notifica di euro 15,09; parte resistente come da comparsa di costituzione;
Dopo breve discussione orale, il Giudice, previo ritiro in camera di consiglio per deliberare ed uscitone, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18746/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOLLI Parte_1 P.IVA_1
DO e dell'avv. LOLLI DARIO ( VIA GUAGNANO N. 1 72025 SAN C.F._1
DONACI; , elettivamente domiciliato in VIA GUAGNANO 1 72025 SAN DONACI presso il difensore avv. LOLLI DO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZA Controparte_1 C.F._2
VITTORIO, elettivamente domiciliato in VIA P. GALEATI N. 3 40026 IMOLA presso il difensore avv. MAZZA VITTORIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., pagina 2 di 8 non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc la compagnia conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi a questo Tribunale, la propria assicurata sig.ra esponendo, in base al tenore Controparte_1 complessivo del ricorso:
a) di aver stipulato una polizza assicurativa n. 1/2688/30/190508593 (sostitutiva della polizza con
1/2688/30/185929176), per l'autovettura Fiat Panda tg. DH 178 DL di proprietà della convenuta;
b) che il giorno 25.01.2023, alle ore 9.40 il veicolo condotto da sprovvisto di Persona_1 patente di guida, fuoriusciva dalla sede stradale e in base alla dinamica descritta nel ricorso collideva contro un albero posto a margine della banchina.
c) che a seguito del sinistro venivano danneggiati alcuni alberi insistenti sul fondo rustico prospiciente la carreggiata di proprietà di e subivano lesioni personali, i sig.ri e Parte_2 CP_2
, trasportati a bordo della Fiat Panda;
Persona_2
d) che garante R.C.A. del veicolo di proprietà della convenuta, procedeva a Parte_1 corrispondere degli indennizzi, erogandoli anche ai terzi trasportati per i danni riportati in conseguenza della condotta tenuta da Persona_1
e) che nel complesso veniva erogata una somma di € 45.750,00 (nel ricorso è stato indicato l'importo di € 45.750,00 ma in realtà sommando 39.000+5.150,0+3350,00 si ottiene 47.500);
f) che a seguito degli accertamenti effettuati, emergeva che si trovava alla guida del Persona_1 veicolo privo di patente di guida;
Tutto ciò posto, deduceva di avere diritto ad ottenere, in rivalsa, da quanto Controparte_1 corrisposto in conseguenza del sinistro in questione;
ciò in ragione della violazione della clausola di cui alla polizza stipulata, attributiva alla compagina assicurativa del diritto di rivalersi nei confronti dell'assicurato qualora il conducente del veicolo non fosse stato abilitato alla guida, al momento del sinistro, a norma delle disposizioni di legge in vigore.
Chiedeva, pertanto, a titolo di rivalsa, la condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva di € 45.750,00; somma già corrisposta a titolo di risarcimento danni ai danneggiati dal sinistro descritto in ricorso o, in alternativa, chiedeva la condanna alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con vittoria delle spese di lite.
pagina 3 di 8 Si costituiva che contestava le avverse argomentazioni perché infondate in fatto e in Controparte_1 diritto.
Preliminarmente, non contestava la verificazione del sinistro stradale nè che alla guida dell'autovettura vi fosse il proprio figlio.
Inoltre, eccepiva la non operatività della clausola che prevedeva il diritto di rivalsa dell'assicurazione, in quanto sosteneva che la clausola di limitazione della garanzia e di rivalsa, non era valida ed efficace in quanto non vi era prova della conoscibilità della suddetta clausola da parte dell'assicurata.
Alla luce dei motivi sopra riportati, la convenuta chiedeva di accertare e dichiarare inammissibile la domanda di rivalsa avanzata da parte attrice e per l'effetto dichiarare che nulla era dovuto a
[...]
Parte_1
All'esito della prima udienza la scrivente formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc che non veniva accetta dalla convenuta;
All'udienza odierna venivano fatte precisare le conclusioni e la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies cpc .
1.1. La domanda di parte ricorrente è fondata.
Deve, preliminarmente, evidenziarsi che l'art. 144, secondo comma, secondo periodo, del codice delle assicurazioni stabilisce che: “l'impresa di assicurazione ha […] diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.
Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia n. 4756/2024: “Questa norma attribuisce all'assicuratore un diritto e ne fissa il presupposto. Il diritto è quello di recuperare dall'assicurato le somme pagate al danneggiato. Tale diritto scaturisce dalla legge e sussiste a prescindere da qualsiasi previsione in tal senso del contratto di assicurazione. Il presupposto di tale diritto di rivalsa scaturente dalla legge è l'esistenza d'un altro e ben diverso diritto, questa volta scaturente dal contratto: e cioè il diritto di rifiutare, nel caso specifico, il pagamento dell'indennità in virtù d'una clausola di delimitazione del rischio. In presenza dunque d'una clausola siffatta, la legge attribuisce all'assicuratore il diritto di rivalsa e bisogno non v'è che la rivalsa sia prevista dal contratto. Se, però, nel contratto mancasse una clausola di delimitazione del rischio, rivalsa non potrà esservi, perché ne mancherebbe il presupposto. L'onere di provare che il contratto di assicurazione della conteneva una clausola di delimitazione del rischio, inopponibile al terzo ma idonea a Pt_3 giustificare il pagamento dell'indennizzo nel rapporto tra assicurato ed assicuratore, spetta a
pagina 4 di 8 quest'ultimo. Per quanto detto, infatti, il fondamento della rivalsa è un patto contrattuale;
l'azione di rivalsa è quindi un'azione contrattuale: ed in tutti i giudizi scaturenti dal contratto è onere dell'attore provare l'esistenza del patto su cui la domanda si fonda (tra molte: Sez. U, Sentenza n.13533 del
30/10/2001)”.
Ciò precisato, l'azione di rivalsa di parte ricorrente si fonda sull'operatività, a suo dire, nel caso di specie, della clausola riportata al punto 2.5, pag. 24, del documento, denominato “Condizioni di assicurazioni”, depositato in atti all'allegato n. 3 del ricorso.
Clausola intitolata “ESCLUSIONI E RIVALSA”, e che, con riferimento alle parti rilevanti ai fini del presente decidere, così dispone: “L'assicurazione non è operante: - se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore […] Nei casi sopra elencati e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144, comma 2°, del Codice, la Società eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.”.
Ebbene, rileva la scrivente, innanzitutto, che non può trovare accoglimento l'eccezione di parte resistente secondo cui la clausola “de qua”, sia una clausola limitativa della responsabilità contestando così, di fatto, di aver mai sottoscritto la clausola sopra analizzata.
Ebbene, sul punto, preliminarmente, occorre evidenziare che la pattuizione in esame non ha natura vessatoria e ciò per le ragioni che seguono.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità occorre nell'ambito del contratto di assicurazione distinguere: “tra clausole limitative della responsabilità e quelle che delimitano il rischio garantito.
Appartengono al primo tipo le clausole che limitano le conseguenze della colpa e dell'inadempimento o escludono il rischio garantito;
sono del secondo tipo le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa ed in una parola specificano il rischio garantito (Cass. 29/5/2006 n. 12804;
4/2/2002, n. 1430 4/2/2002 n. 1430; 22/7/2001, n. 10290; 1/12/1998, n. 12190).
Deve poi aggiungersi che l'interpretazione delle clausole di un contratto di assicurazione in ordine alla portata ed all'estensione del rischio assicurato rientra nei compiti del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità' se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed assistita da congrua motivazione (Cass. 27/7/2001 n. 10290, 19/4/2000, n. 5080; 28/3/1995, n. 2995).
Ciò costituisce specifica applicazione in tema di interpretazione del contratto di assicurazione di un principio generale applicabile all'interpretazione di ogni contratto” (Cass. n. 11373/2011).
pagina 5 di 8 Ebbene, con riferimento al caso di specie, deve escludersi che la clausola di cui è causa sia da considerarsi limitativa della responsabilità dovendo, invece, ritenersi che la stessa ha delimitato l'oggetto del contratto di assicurazione avendo circoscritto i limiti della copertura assicurativa con la esclusione di specifici casi di circolazione anormale, in conseguenza delle condizioni soggettive del conducente.
A sostegno di tale interpretazione può richiamarsi la pronuncia della Suprema Corte n. 11373/2011 che ha qualificato il diritto di rivalsa dell'assicuratore, nei confronti del conducente in stato di alterazione alcolica, come discendente da una clausola delimitativa del rischio assicurato, ed escludendone così di fatto la natura vessatoria.
Altresì, sempre con riferimento alle clausole fondanti il diritto di rivalsa dell'assicurazione in ragione delle condizioni soggettive anormali del conducente del veicolo può richiamarsi anche la pronuncia n. 12119/2020 secondo cui: “La clausola la quale esclude la copertura per i sinistri causati da conducenti privi di patente è una clausola correttamente qualificata dal Tribunale come delimitativa del rischio;
e le clausole delimitative del rischio, attenendo all'oggetto del contratto, non possono mai dirsi vessatorie”.
Pertanto, ritiene la scrivente, tenuto conto degli orientamenti predetti, che anche nell'ipotesi di rivalsa per guida senza patente si configura una delimitazione dell'oggetto del contratto e non di limitazione della responsabilità, con conseguente esclusione di ogni profilo di vessatorietà della pattuizione.
Alla luce di tali considerazioni, quindi, nel caso di specie, avente ad oggetto un contratto stipulato tra un consumatore (l'assicurato) e un professionista (la compagnia assicurativa) non viene in rilievo la tematica della prova della trattativa individuale ai fini della validità della clausola ai sensi dell'art. 34 del D. lgs n. 206/2005.
Tenuto conto di quanto sopra argomentato, deve poi osservarsi che, secondo le deduzioni della stessa parte ricorrente, la pattuizione prevedente il suo diritto di rivalsa sarebbe contenuta in un documento allegato alla polizza. Documento non specificamente sottoscritto dalla assicurata ma le cui condizioni, comunque, sarebbero da intendersi approvate dalla stessa in quanto richiamate “per relationem” nella polizza sottoscritta.
E, infatti, nel contratto di assicurazione è dato leggere che: “Il contraente dichiara ……di aver ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, il set informativo e l'informativa privacy …..e di conoscere ed approvare le relative Condizioni di Assicurazione…..”
pagina 6 di 8 Su tale tecnica di approvazione delle clausole regolanti il negozio si richiama quanto ribadito dalla
Cassazione nella pronuncia n. 18041/2012 secondo cui: “ […] 1) Qualora le parti, nello stipulare un contratto abbiano fatto riferimento, per determinarne la portata ed i limiti, (non ad una norma legislativa, ma) ad una specifica convenzione e comunque alla disciplina compiutamente fissata in un distinto documento, sulla premessa della piena conoscenza di tale documento ed al fine dell'integrazione del rapporto negoziale nella parte in cui difetti di una diversa regolamentazione, detto richiamo assegna alle previsioni di quella disciplina, per il tramite di "relatio perfecta", il valore di clausole concordate;
ed assume la stessa natura e la stessa portata (negoziale appunto) dell'atto che richiama tali disposizioni;
2) in tal caso l'atto esterno viene fatto proprio dagli stipulanti attraverso il meccanismo della "relatio perfecta", e messo su un piano di parità rispetto al contratto direttamente compilato e sottoscritto, equivalendo il rinvio all'atto, alla materiale trascrizione del suo contenuto nel contratto di cui viene a formare parte integrante (Cass. 17083/2008; 21142/2007; 2256/2007;
19130/2006; 15783/2003; 8420 e 6394/2000).”.
Nel caso di specie, dunque, nessun dubbio sulla circostanza che la clausola di cui al diritto di rivalsa, contenuta nel documento in allegato, sebbene richiamata solo per “relationem” nella polizza, debba comunque ritenersi approvata dall'assicurata, trattandosi, tra l'altro, di pattuizione, come sopra evidenziato, neanche dal carattere vessatorio e quindi non rientrante nella disciplina di protezione del contraente debole prevista dal codice del consumo, e neanche nella disciplina prevista dall'art. 1341 co.
2 c.c..
In definitiva, la domanda di rivalsa deve essere accolta dovendo parte convenuta essere condannata per tale titolo al pagamento alla della somma di € 44.150,00, considerando, tra Parte_1
l'altro, che la ricorrente ha fornito prova documentale solo in ordine alle poste risarcitorie di cui si è fatta carico verso i terzi danneggiati (doc. 12), mentre non ha fornito prova documentale in ordine alle spese legali corrisposte al difensore dei terzi danneggiati.
Nulla, invece, deve essere corrisposto sull'importo sopra detto a titolo di rivalutazione monetaria.
Sul punto osserva la scrivente che con riferimento alla responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, l'obbligazione dell'assicuratore nei confronti della vittima di un sinistro stradale è “[…] un debito di valuta, il cui contenuto tuttavia si determina, entro i limiti del massimale, secondo i principi propri dei debiti di valore […]”.
Pertanto, tenuto conto della natura di debito di valuta dell'obbligazione a carico dell'assicurazione, deve sostenersi che il correlativo diritto di credito, per rivalsa, nei confronti dell'assicurato debba avere pagina 7 di 8 anch'esso natura di debito di valuta, non essendo così dovuto su tale importo alcuna rivalutazione monetaria.
Devono, invece, essere corrisposti, secondo le regole dell'art. 1224 c.c., gli interessi.
Pertanto, spettano a gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. Parte_1 con decorrenza dal giorno 11.6.2024, giorni di ricezione della prima lettera di messa in mora da parte della convenuta.
Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. n.
147/2022, ai valori medi per la fase di studio ed introduttiva ed ai minimi per la decisionale tenuto conto dell'attività difensiva in concreto prestata e della non particolare complessità delle questioni in fatto ed in diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accertata la fondatezza dell'azione di rivalsa proposta da Parte_1 nei confronti della propria assicurata , condanna la resistente al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente di complessivi euro Parte_1
44.150,00 oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 co 1 cc. dal giorno della mora (11.6.2024) sino al saldo.
- Condanna la resistente a rifondere alla ricorrente Controparte_1 [...]
le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 4.318,00 per Parte_1 compenso di avvocato ed euro 560,09 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e
CPA come per legge.
dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti;
Sentenza resa ex articolo 281 terdecies e sexies c.p.c., ed allegata al verbale.
Bologna, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 8 di 8