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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 135/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LA ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 118/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - CR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320240009601717000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
proposto da
Nominativo_1 - CF_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - CR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320240009601717001 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.2.2025 Nominativo_1 e Ricorrente_1 proponevano opposizione, rispettivamente, avverso le cartelle di pagamento n. 13320240009601717001 e n.
13320240009601717000, notificate da ADER il 15.11.2024 e intimanti il pagamento delle somme ivi indicate a titolo di spese processuali, chiedendone la declaratoria di nullità/inefficacia e, in subordine, instando per la riduzione delle somme pretese. Lamentavano la infondatezza della pretesa deducendo che il pagamento non era dovuto in quanto erano in attesa del provvedimento di correzione errore materiale della sentenza n. 793/2017, resa nel proc. R.G.
A.C. 299/2012 del Tribunale di CR da cui scaturiva la richiesta di pagamento e, in ogni caso, evidenziando che essendo essi ricorrenti debitori solidali l'agente della riscossione avrebbe dovuto notificare un'unica cartella.
Con atto di intervento volontario del 19.2.2025 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso.
Agenzia delle Entrate SI si costituiva in giudizio con memoria depositata il 17.3.2025 eccependo l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, chiedendone il rigetto.
La causa veniva trattenuta in decisione del 10.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della adita Corte in favore del giudice ordinario atteso che le cartelle di pagamento impugnate hanno ad oggetto crediti relativi a spese processuali che non hanno natura tributaria e sono, dunque, attratti alla giurisdizione del G.O. (cfr., tra le altre, Cass. n. 11480/2022).
Le spese di lite possono essere compensate stante la natura in rito della decisione.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario e compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LA ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 118/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - CR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320240009601717000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
proposto da
Nominativo_1 - CF_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - CR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320240009601717001 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.2.2025 Nominativo_1 e Ricorrente_1 proponevano opposizione, rispettivamente, avverso le cartelle di pagamento n. 13320240009601717001 e n.
13320240009601717000, notificate da ADER il 15.11.2024 e intimanti il pagamento delle somme ivi indicate a titolo di spese processuali, chiedendone la declaratoria di nullità/inefficacia e, in subordine, instando per la riduzione delle somme pretese. Lamentavano la infondatezza della pretesa deducendo che il pagamento non era dovuto in quanto erano in attesa del provvedimento di correzione errore materiale della sentenza n. 793/2017, resa nel proc. R.G.
A.C. 299/2012 del Tribunale di CR da cui scaturiva la richiesta di pagamento e, in ogni caso, evidenziando che essendo essi ricorrenti debitori solidali l'agente della riscossione avrebbe dovuto notificare un'unica cartella.
Con atto di intervento volontario del 19.2.2025 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso.
Agenzia delle Entrate SI si costituiva in giudizio con memoria depositata il 17.3.2025 eccependo l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, chiedendone il rigetto.
La causa veniva trattenuta in decisione del 10.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della adita Corte in favore del giudice ordinario atteso che le cartelle di pagamento impugnate hanno ad oggetto crediti relativi a spese processuali che non hanno natura tributaria e sono, dunque, attratti alla giurisdizione del G.O. (cfr., tra le altre, Cass. n. 11480/2022).
Le spese di lite possono essere compensate stante la natura in rito della decisione.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario e compensa le spese di lite tra tutte le parti.