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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/03/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 284/2022 del Giudice di pace di Eboli, resa il 20 aprile 2022, iscritto al n. 9770/2022 del ruolo generale
degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza dell'11 dicembre
2024 e pendente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto di C.F._1
citazione del giudizio di primo grado, dall'avvocato Carmen Del Monte (c.f.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Valva, C.F._2
alla contrada Prati snc
-appellante-
E
con sede in Mogliano Veneto, alla via Marocchesa n. 14 Controparte_1
(p. iva ), costituita in persona del suo Amministratore Delegato e P.IVA_1
Direttore Generale dott. e del Dirigente della società Controparte_2
dott. , rappresentata e difesa, per procura generale alle liti per Controparte_3
notar del 18 dicembre 2014, rep. n. 186905 e racc. n. 30367, Persona_1
dall'avvocato Marco Granese (c.f. , presso il cui studio C.F._3 elettivamente domicilia in Salerno, alla via Cacciatori dell'Irno n. 12
-appellata-
NONCHE'
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_4
), residente in [...]; C.F._4
nato a [...] il [...] (c.f. CP_5
), residente in [...]
41;
nato a [...] il [...] (c.f. CP_6
), residente in [...]
41;
nato a [...] il [...] (c.f. CP_7
), residente in [...]
, nata a [...] il [...] (c.f. CP_8
), residente in [...], tutti C.F._8
quali eredi di , nato il [...] a [...] e deceduto il Persona_2
25 agosto 2020 a Oliveto Citra
-appellati contumaci-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Il processo di primo grado.
Con citazione notificata il 13 e il 17 luglio 2020, evocò Parte_1
in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Eboli la e Controparte_1 Per_2
per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali che
[...]
aveva sofferto in conseguenza del sinistro verificatosi il 31 agosto 2019, alle ore pag. 2/14 00:15 circa, in Campagna, lungo la strada provinciale per Puglietta, allorquando la macchina agricola Fiat targata BT438E, di proprietà del convenuto Per_2
e assicurata per la cosiddetta r.c.a. con l'indicata compagnia, aveva
[...]
invaso l'opposta corsia di marcia e s'era scontrata col suo veicolo Fiat Panda
targato DP591YT che, a seguito dell'urto, era finito contro un palo posto sulla destra della sede viaria.
Costituendosi, la eccepì l'infondatezza della Controparte_1
domanda, essendo emersa l'incompatibilità dei danni lamentati da parte attrice con la dinamica dell'evento dedotta in citazione, e tanto chiese dichiarare, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
non si costituì. Persona_2
La causa fu istruita con l'escussione dei testimoni e, sulle conclusioni delle parti, rassegnate all'udienza 15 aprile 2022, fu decisa con la sentenza n.
284/2022, resa pubblica il 20 aprile 2022.
2.- La sentenza appellata.
Con la sentenza n. 284/2022, il Giudice di pace di Eboli, dichiarata l'ammissibilità e la procedibilità della domanda, affermò, sulla scorta delle risultanze della prova orale, la mancanza di “elementi certi atti a chiarire la
dinamica del sinistro con la dimostrazione in maniera inequivocabile della
responsabilità del conducente della macchina agricola nella causazione del
sinistro”, concludendo che “il riferito urto della ruota sinistra della macchina
agricola con la fiancata sinistra della Fiat Panda non appare compatibile con i
modesti danni riportati dalla stessa”.
Il primo giudice, quindi, rigettò la domanda e compensò interamente tra pag. 3/14 le parti le spese di giudizio.
3.- Il processo di appello.
Con citazione notificata il 16 novembre 2022, impugnò Parte_1
detta decisione dinanzi a questo Tribunale, dolendosi dell'errata interpretazione e valutazione del materiale probatorio, che a suo dire aveva dimostrato appieno la verità del sinistro e la fondatezza della sua pretesa risarcitoria. L'appellante,
quindi, chiese: “- IN VIA PRELIMINARE: - Ammettere la CTU così come
richiesta nel giudizio di primo grado;
NEL MERITO: - Sulla base della rinnovata
valutazione delle prove, dalla documentazione prodotta in primo grado, in virtù
della normativa vigente e, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale
attuale, dichiarare e dare atto che l'incidente oggetto d'appello causato per
unica ed esclusiva responsabilità del conducente della macchina agricola Fiat
tg. BT438E, per violazione delle norme dettate dal c.d.s.; - condannare la
compagnia in persona del legale rappresentante pro – Controparte_1
tempore e, i sig.ri , , , Controparte_4 CP_5 CP_6 [...]
e , quali eredi del de cuius , in solido tra CP_7 CP_8 Persona_2
loro, al risarcimento dei danni riportati dal veicolo Fiat Panda tg. DP591YT, di
proprietà dell'odierna appellante , quantificati come da valore Parte_1
commerciale in € 2.350,00 (detratto relitto) oltre € 460,00 per spese accessorie,
per un totale di € 2.810,00, ovvero nella maggiore/minore somma accertata in
corso di giudizio o comunque in quella ritenuta di giustizia, oltre interessi di
legge e rivalutazione monetaria;
- con vittoria di spese e onorari del doppio
grado di giudizio oltre 15,00%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore
antistatario”.
pag. 4/14 La costituendosi con comparsa del 20 marzo Controparte_1
2023, eccepì l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché la sua infondatezza, per avere il giudice di primo grado fatto buon governo delle regole applicabili alla fattispecie. La compagnia, quindi, chiese: “a)rigettare
l'appello proposto perché inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e in
diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 284/2022 del Giudice di Pace di
Eboli; b)condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del
presente grado di giudizio, oltre spese forfetarie in rigorosa applicazione
dell'art.91 cpc.”.
, , , e Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
ai quali l'appello fu notificato il 16 novembre 2022, quali eredi del cuius
[...]
, deceduto il 26 agosto 2020, non si costituirono e furono dichiarati Persona_2
contumaci.
Istruita con lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio per la verifica della compatibilità dei danni diretti ed indiretti riportati dal veicolo e la quantificazione del costo delle riparazione di quei danni, la causa, all'udienza dell'11 dicembre 2024, celebrata a norma dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni della parte costituite, che si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, è stata riservata in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito di scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 3
marzo 2025.
4.- La decisione del Tribunale.
4.1.- L'appello è ammissibile, dovendosi respingere l'eccezione sollevata dalla ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Controparte_1
pag. 5/14 La giurisprudenza di legittimità ha, invero, ripetutamente affermato che
“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 83/2012 , convertito, con
modificazioni, nella l. 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione
deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati
della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte
dal primo giudice anche se resta tuttavia escluso, in considerazione della
permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale
mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto
di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere
la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di
primo grado” (così tra le tante Cass. n. 27199 del 16/11/2017, n. 13535 del
30/05/2018 e n. 7675 del 19/03/2019). Va aggiunto che gli elementi idonei a rendere "specifici" i motivi d'appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni.
Nel caso di specie l'appello non solo riassume le vicende processuali del primo grado, ma anche sotto il profilo formale indica espressamente le affermazioni del giudice di pace sottoposte a critica, le circostanze dalle quali si assume derivare la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione,
altresì proponendo conclusioni alternative a quelle assunte in prime cure,
sicché consente la puntuale individuazione delle statuizioni censurate, i motivi di gravame e le decisioni invocate nei termini che saranno appena successivamente indicati.
pag. 6/14 4.2.- Il Giudice di pace ha respinto la domanda attrice assumendo le deposizioni dei due testimoni escussi “scarne e superficiali”, insufficienti alla conferma della dinamica del sinistro e dei danni che ne sarebbero derivati al veicolo dell'attrice, infine non compatibili con le riproduzioni fotografiche in atti
(così a pagina 3 della sentenza).
L'appellante lamenta il malgoverno delle risultanze istruttorie,
assumendo che la prova orale aveva confermato la verità storica del sinistro secondo le modalità denunciate con l'atto introduttivo del processo, reclamando una diversa valutazione delle risultanze della prova orale.
L'appello è fondato.
Ed invero, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice,
l'istruttoria ha permesso di ricostruire la dinamica dell'incidente, avendo i testimoni reso dichiarazioni precise, intrinsecamente coerenti e concordanti.
, in particolare, ha dichiarato di aver assistito, insieme a E_
, al sinistro verificatosi in una tarda serata di fine agosto dell'anno Testimone_2
2019 in località Puglietta di Campagna, riferendo che una macchina agricola di colore rosso aveva invaso la sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso al suo ed aveva urtato, con la sua ruota anteriore sinistra, la fiancata posteriore sinistra di una Fiat Panda di colore celeste che viaggiava davanti a loro e che, in seguito all'urto, era finita, con la fiancata anteriore destra, contro un palo posto sul lato destro della carreggiata;
ha, altresì, riconosciuto le foto esibitegli e i danni subiti dalla Fiat Panda. Di contenuto conforme le dichiarazioni di , il quale ha confermato l'esposta dinamica del Testimone_2
sinistro.
pag. 7/14 La prova orale trova ulteriore riscontro nella documentazione fotografica versata in atti dall'attrice, che illustra la localizzazione dei danni alla parte posteriore sinistra, da urto diretto, e alla fiancata anteriore destra, da urto indiretto contro il palo (v. fotografie in atti), e nella consulenza tecnica d'ufficio del perito , che ha confermato la compatibilità tra i danni riportati dai Tes_3
mezzi coinvolti e la relativa coerenza in funzione della dinamica denunciata, sia in ordine all'urto diretto, sul terzo posteriore laterale sinistro dell'autovettura,
concretizzatosi con l'impatto con la ruota anteriore sinistra della macchina agricola, sia in ordine all'urto indiretto, nella zona angolare destra, dovuto all'impatto con il palo in cemento posto al margine della carreggiata, sul quale sono state rilevate tracce di vernice di colore celeste/azzurro riconducibili al veicolo attoreo (si legge nell'elaborato di CTU “che la conformazione e l'entità
dei danni riportati dal veicolo “A” sono prominenti sulla parte sinistra ad un urto
laterale a sinistra con forte componente angolare davanti in dietro, definito
<>; mentre a destra si ritrovano danni sul terzo anteriore
del veicolo, dovuti all'impatto con un ostacolo fisso, che si possono identificare
come <<urto laterale obliquo>>”; e che dei “due urti, il
primo detto “diretto”, quello generato con l'impatto con il veicolo “B”; mentre il
secondo “indiretto” è conseguenziale all'impatto con gli ostacoli posti al margine
della careggiata: Urto diretto del veicolo “A” sul terzo posteriore laterale sinistro
(altezza portiera posteriore/parafango posteriore), concretizzato con l'impattato
con la ruota anteriore sinistra dalla macchina agricola targata BT438E “veicolo
B”. Urto indiretto del veicolo “A” nella zona angolare anteriore destra con
l'interessamento di tutto il terzo anteriore, dovuto all'impatto con il palo posto al
pag. 8/14 margine della carreggiata rispetto al senso di marcia tenuto dal predetto
veicolo”). Il consulente ha, infatti, concluso che “Dall'analisi dei danni riportati
dal veicolo “A” come innanzi descritti, desunti dall'esame degli atti di causa,
dall'ispezione diretta, nonché dalle relazioni delle parti costituite, unitamente
analisi comparativa dei danni con relativa comparazione grafica dei veicoli “A” e
“B”, si rileva che le deformazioni riportate dal veicolo “A” sono plausibilmente
compatibili e coerenti con la dinamica denunciata” (così a pagina 11 della consulenza).
L'ausiliario, poi, ha – con ragionamento condivisibile, perché immune da errori e vizi logici e fondato sulla osservazione dei rilievi fotografici dei veicoli –
confutato le osservazioni del perito di parte appellata rispetto all'urto diretto considerando che “su tutti i componenti danneggiati si denotano la presenza di
tracce di colore scuro con andamento circolare e continuità di traccia sui
predetti componenti contigui, incluso la coppa copriruota posteriore sx
(evidenziati in riquadro di colore arancio), a tale affermazione va aggiunta la
doverosa considerazione che il pneumatico istallato sulla macchina agricola e di
tipo “agricolo” con battistrada a tacchetti salienti con configurazione a “spina di
pesce”, quindi l'impronta lasciata sulla fiancata del veicolo appellante riporta
zone con maggiore intensità/impronta d'impatto frutto di striature non
omogenee. Inoltre, va considerato che tra la struttura della porta posteriore e la
“battuta di chiusura” della stessa nel vano porta, viene interposta una
guarnizione di tenuta, la quale per conformazione strutturale può effettuare
un'azione di molleggio/attutire eventuali introflessioni della struttura della
portiera” (a pagina 19 della relazione di CTU).
pag. 9/14 Ciò premesso, acquisita alla decisione la verità del sinistro, con le modalità denunciate d parte attrice, la responsabilità dell'accaduto non può non addebitarsi pienamente al conducente della macchina agricola, che tenne una condotta di guida negligente e imperita, invadendo la corsia riservata alla circolazione in senso opposto.
Nulla, invece, si può imputare all'attrice, che risulta avere percorso la strada provinciale nella propria corsia di marcia, invasa dal veicolo antagonista.
4.3.- Quanto ai danni patrimoniali, il consulente tecnico d'ufficio, tenuto conto dei mercuriali e dei listini ufficiali della casa produttrice, ha CP_9
quantificato in € 6.243,74 il costo delle riparazioni dei danni riportati dal veicolo.
Ha, altresì, determinato il valore commerciale del veicolo ante-sinistro nella misura di € 2.300,00, nettamente inferiore rispetto all'entità dei danni riportati dallo stesso, la cui riparazione risulta palesemente antieconomica. Ha, poi,
suggerito un danno da fermo tecnico di giorni 10, valutabile in € 400,00. Ha,
infine, concluso che “l'effettivo danno subito dal ricorrente, viene quantificato
tenendo conto del valore del veicolo ante-sinistro sottraendo il valore del relitto
e aggiungendo c.d. (fermo reperimento analogo mezzo), oltre alle spese CP_10
accessorie composte dai costi sostenuti per: la rottamazione, a quelle per una
nuova immatricolazione ed eventuale bollo non goduto, così riassunto Valore
Commerciale ante-sinistro € 2.300,00 Valore relitto € 150,00 -Spese accessorie
€ 450,00 + € 150,00 + Danno complessivo “antieconomico” € 2.750,00”. CP_10
Ebbene, il Tribunale, visionata la documentazione fotografica versata in atti dalle parti, che illustra il danneggiamento della parte anteriore del veicolo (in particolare della portiera, del parafango, del paraurti e del cofano) e altri danni pag. 10/14 da urto indiretto alla parte posteriore dello stesso (in particolare al parafango e alla portiera) nonché la perizia effettuata dal nominato consulente d'ufficio,
immune da errori e pienamente condivisa, tenuto conto della antieconomicità
della riparazione, quantifica il pregiudizio in € 2.300,00, pari al valore commerciale ante sinistro attribuibile al veicolo, il cui “importo scaturisce da una
valutazione che mette in conto le richieste del mercato, le condizioni di
manutenzione, il chilometraggio percorso, l'anno di immatricolazione, con
l'ausilio dei mercuriali di mercato unitamente al listino prezzi ufficiale della casa
madre attinente al veicolo esaminato (allestimento e optional)” (così a pagina
13 della consulenza), non risultando in atti la prova delle spese sostenute per la rottamazione del veicolo. Da tale somma va detratto il valore del relitto, stimato pari a € 150,00 (a pagina 14 della relazione di CTU). L'importo di € 2.150,00 va rivalutato all'attualità, secondo gli indici ISTAT FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, dall'8 ottobre
2024 (allorquando il consulente tecnico d'ufficio ha compiuto la sua stima) e ascende 2.165,05.
Non spetta, invece, la somma di € 450,00 per “spese accessorie”, che l'ausiliario riconduce ai “costi sostenuti per: la rottamazione, a quelle per una
nuova immatricolazione ed eventuale bollo non goduto”, in difetto di qualsivoglia specifica allegazione e prova di parte di tali voci di danno emergente (cfr. Cass.,
Sez. 3, sentenza n. 19958 del 19/07/2024).
Ancora, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo giudice, il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato dev'essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera pag. 11/14 indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o nella spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo,
ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (cfr. Cass., Sez. 3, sentenza n. 20620 del 14/10/2015, Sez. 6 – 2,
ordinanza n. 5447 del 28/02/2020 e Sez. 3, ordinanza n. 27389 del
19/09/2022): nella specie tale prova manca del tutto, in verità difettando anche ogni specifica allegazione.
È dovuto all'attrice anche il ristoro del maggior danno per non aver potuto disporre dell'indicata somma nel tempo trascorso dall'epoca del fatto al saldo e,
a sua volta, equitativamente liquidato in un importo pari agli interessi legali che sarebbero maturati su detta somma, prima devalutata fino al tempo del sinistro secondo la corrispondente variazione dell'indice calcolato dall'ISTAT FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, e poi rivalutata annualmente secondo le corrispondenti variazioni dello stesso indice fino all'effettivo pagamento: tale somma è pari ad € 16,14.
In conclusione, l'appello va accolto e, in totale riforma della gravata sentenza, la e , , Controparte_1 Controparte_4 CP_5 CP_6
, , quali eredi del cuius , vanno
[...] CP_7 CP_8 Persona_2
condannati, in solido, al pagamento in favore di della somma Parte_1
di € 2.181,19, oltre gli interessi al tasso di legge dalla presente decisione al saldo sulla sola sorte capitale di € 2.165,05.
5.- Le spese.
La riforma della sentenza di primo grado comporta una nuova pag. 12/14 regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, che seguono la soccombenza degli appellati e vanno distratte, per dichiarato anticipo, e liquidate come in dispositivo, tenendo presente il valore della lite, parametrata al decisum, la natura e semplicità delle questioni trattate, l'attività professionale effettivamente svolta ed i parametri dettati dal decreto ministeriale n. 55 del 2014 e successive modifiche.
Parimenti, le spese della disposta consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico di parte convenuta, in applicazione delle regole della soccombenza e della causalità dell'esborso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
pace di Eboli n. 1482/2020 del 20 aprile 2022, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in totale riforma della gravata decisione, condanna la
, , , CP_1 CP_1 Controparte_4 CP_5 CP_6
e , in solido tra loro, a pagare a CP_7 CP_8 Parte_1
la somma di € 2.181,19, oltre gli interessi al tasso di legge dalla
[...]
presente decisione al saldo sulla sola sorte capitale di € 2.165,05;
2) condanna la , , Controparte_1 Controparte_4 CP_5
, e , in solido tra loro, a pagare CP_6 CP_7 CP_8
a le spese del doppio grado del giudizio, che liquida Parte_1
per il primo grado in € 125,00 per esborsi ed € 1.200,00 per compensi professionali e per la presente fase di appello in € 232,50 per esborsi ed pag. 13/14 € 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA se dovuti come per legge, spese che direttamente attribuisce all'avvocato
Carmen Del Monte;
3) pone le spese della svolta consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico degli indicati appellati, con vincolo di solidarietà.
Salerno, 14 marzo 2025. Il giudice
Andrea Luce
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 284/2022 del Giudice di pace di Eboli, resa il 20 aprile 2022, iscritto al n. 9770/2022 del ruolo generale
degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza dell'11 dicembre
2024 e pendente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto di C.F._1
citazione del giudizio di primo grado, dall'avvocato Carmen Del Monte (c.f.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Valva, C.F._2
alla contrada Prati snc
-appellante-
E
con sede in Mogliano Veneto, alla via Marocchesa n. 14 Controparte_1
(p. iva ), costituita in persona del suo Amministratore Delegato e P.IVA_1
Direttore Generale dott. e del Dirigente della società Controparte_2
dott. , rappresentata e difesa, per procura generale alle liti per Controparte_3
notar del 18 dicembre 2014, rep. n. 186905 e racc. n. 30367, Persona_1
dall'avvocato Marco Granese (c.f. , presso il cui studio C.F._3 elettivamente domicilia in Salerno, alla via Cacciatori dell'Irno n. 12
-appellata-
NONCHE'
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_4
), residente in [...]; C.F._4
nato a [...] il [...] (c.f. CP_5
), residente in [...]
41;
nato a [...] il [...] (c.f. CP_6
), residente in [...]
41;
nato a [...] il [...] (c.f. CP_7
), residente in [...]
, nata a [...] il [...] (c.f. CP_8
), residente in [...], tutti C.F._8
quali eredi di , nato il [...] a [...] e deceduto il Persona_2
25 agosto 2020 a Oliveto Citra
-appellati contumaci-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Il processo di primo grado.
Con citazione notificata il 13 e il 17 luglio 2020, evocò Parte_1
in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Eboli la e Controparte_1 Per_2
per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali che
[...]
aveva sofferto in conseguenza del sinistro verificatosi il 31 agosto 2019, alle ore pag. 2/14 00:15 circa, in Campagna, lungo la strada provinciale per Puglietta, allorquando la macchina agricola Fiat targata BT438E, di proprietà del convenuto Per_2
e assicurata per la cosiddetta r.c.a. con l'indicata compagnia, aveva
[...]
invaso l'opposta corsia di marcia e s'era scontrata col suo veicolo Fiat Panda
targato DP591YT che, a seguito dell'urto, era finito contro un palo posto sulla destra della sede viaria.
Costituendosi, la eccepì l'infondatezza della Controparte_1
domanda, essendo emersa l'incompatibilità dei danni lamentati da parte attrice con la dinamica dell'evento dedotta in citazione, e tanto chiese dichiarare, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
non si costituì. Persona_2
La causa fu istruita con l'escussione dei testimoni e, sulle conclusioni delle parti, rassegnate all'udienza 15 aprile 2022, fu decisa con la sentenza n.
284/2022, resa pubblica il 20 aprile 2022.
2.- La sentenza appellata.
Con la sentenza n. 284/2022, il Giudice di pace di Eboli, dichiarata l'ammissibilità e la procedibilità della domanda, affermò, sulla scorta delle risultanze della prova orale, la mancanza di “elementi certi atti a chiarire la
dinamica del sinistro con la dimostrazione in maniera inequivocabile della
responsabilità del conducente della macchina agricola nella causazione del
sinistro”, concludendo che “il riferito urto della ruota sinistra della macchina
agricola con la fiancata sinistra della Fiat Panda non appare compatibile con i
modesti danni riportati dalla stessa”.
Il primo giudice, quindi, rigettò la domanda e compensò interamente tra pag. 3/14 le parti le spese di giudizio.
3.- Il processo di appello.
Con citazione notificata il 16 novembre 2022, impugnò Parte_1
detta decisione dinanzi a questo Tribunale, dolendosi dell'errata interpretazione e valutazione del materiale probatorio, che a suo dire aveva dimostrato appieno la verità del sinistro e la fondatezza della sua pretesa risarcitoria. L'appellante,
quindi, chiese: “- IN VIA PRELIMINARE: - Ammettere la CTU così come
richiesta nel giudizio di primo grado;
NEL MERITO: - Sulla base della rinnovata
valutazione delle prove, dalla documentazione prodotta in primo grado, in virtù
della normativa vigente e, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale
attuale, dichiarare e dare atto che l'incidente oggetto d'appello causato per
unica ed esclusiva responsabilità del conducente della macchina agricola Fiat
tg. BT438E, per violazione delle norme dettate dal c.d.s.; - condannare la
compagnia in persona del legale rappresentante pro – Controparte_1
tempore e, i sig.ri , , , Controparte_4 CP_5 CP_6 [...]
e , quali eredi del de cuius , in solido tra CP_7 CP_8 Persona_2
loro, al risarcimento dei danni riportati dal veicolo Fiat Panda tg. DP591YT, di
proprietà dell'odierna appellante , quantificati come da valore Parte_1
commerciale in € 2.350,00 (detratto relitto) oltre € 460,00 per spese accessorie,
per un totale di € 2.810,00, ovvero nella maggiore/minore somma accertata in
corso di giudizio o comunque in quella ritenuta di giustizia, oltre interessi di
legge e rivalutazione monetaria;
- con vittoria di spese e onorari del doppio
grado di giudizio oltre 15,00%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore
antistatario”.
pag. 4/14 La costituendosi con comparsa del 20 marzo Controparte_1
2023, eccepì l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché la sua infondatezza, per avere il giudice di primo grado fatto buon governo delle regole applicabili alla fattispecie. La compagnia, quindi, chiese: “a)rigettare
l'appello proposto perché inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e in
diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 284/2022 del Giudice di Pace di
Eboli; b)condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del
presente grado di giudizio, oltre spese forfetarie in rigorosa applicazione
dell'art.91 cpc.”.
, , , e Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
ai quali l'appello fu notificato il 16 novembre 2022, quali eredi del cuius
[...]
, deceduto il 26 agosto 2020, non si costituirono e furono dichiarati Persona_2
contumaci.
Istruita con lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio per la verifica della compatibilità dei danni diretti ed indiretti riportati dal veicolo e la quantificazione del costo delle riparazione di quei danni, la causa, all'udienza dell'11 dicembre 2024, celebrata a norma dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni della parte costituite, che si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, è stata riservata in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito di scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 3
marzo 2025.
4.- La decisione del Tribunale.
4.1.- L'appello è ammissibile, dovendosi respingere l'eccezione sollevata dalla ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Controparte_1
pag. 5/14 La giurisprudenza di legittimità ha, invero, ripetutamente affermato che
“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 83/2012 , convertito, con
modificazioni, nella l. 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione
deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati
della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte
dal primo giudice anche se resta tuttavia escluso, in considerazione della
permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale
mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto
di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere
la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di
primo grado” (così tra le tante Cass. n. 27199 del 16/11/2017, n. 13535 del
30/05/2018 e n. 7675 del 19/03/2019). Va aggiunto che gli elementi idonei a rendere "specifici" i motivi d'appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni.
Nel caso di specie l'appello non solo riassume le vicende processuali del primo grado, ma anche sotto il profilo formale indica espressamente le affermazioni del giudice di pace sottoposte a critica, le circostanze dalle quali si assume derivare la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione,
altresì proponendo conclusioni alternative a quelle assunte in prime cure,
sicché consente la puntuale individuazione delle statuizioni censurate, i motivi di gravame e le decisioni invocate nei termini che saranno appena successivamente indicati.
pag. 6/14 4.2.- Il Giudice di pace ha respinto la domanda attrice assumendo le deposizioni dei due testimoni escussi “scarne e superficiali”, insufficienti alla conferma della dinamica del sinistro e dei danni che ne sarebbero derivati al veicolo dell'attrice, infine non compatibili con le riproduzioni fotografiche in atti
(così a pagina 3 della sentenza).
L'appellante lamenta il malgoverno delle risultanze istruttorie,
assumendo che la prova orale aveva confermato la verità storica del sinistro secondo le modalità denunciate con l'atto introduttivo del processo, reclamando una diversa valutazione delle risultanze della prova orale.
L'appello è fondato.
Ed invero, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice,
l'istruttoria ha permesso di ricostruire la dinamica dell'incidente, avendo i testimoni reso dichiarazioni precise, intrinsecamente coerenti e concordanti.
, in particolare, ha dichiarato di aver assistito, insieme a E_
, al sinistro verificatosi in una tarda serata di fine agosto dell'anno Testimone_2
2019 in località Puglietta di Campagna, riferendo che una macchina agricola di colore rosso aveva invaso la sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso al suo ed aveva urtato, con la sua ruota anteriore sinistra, la fiancata posteriore sinistra di una Fiat Panda di colore celeste che viaggiava davanti a loro e che, in seguito all'urto, era finita, con la fiancata anteriore destra, contro un palo posto sul lato destro della carreggiata;
ha, altresì, riconosciuto le foto esibitegli e i danni subiti dalla Fiat Panda. Di contenuto conforme le dichiarazioni di , il quale ha confermato l'esposta dinamica del Testimone_2
sinistro.
pag. 7/14 La prova orale trova ulteriore riscontro nella documentazione fotografica versata in atti dall'attrice, che illustra la localizzazione dei danni alla parte posteriore sinistra, da urto diretto, e alla fiancata anteriore destra, da urto indiretto contro il palo (v. fotografie in atti), e nella consulenza tecnica d'ufficio del perito , che ha confermato la compatibilità tra i danni riportati dai Tes_3
mezzi coinvolti e la relativa coerenza in funzione della dinamica denunciata, sia in ordine all'urto diretto, sul terzo posteriore laterale sinistro dell'autovettura,
concretizzatosi con l'impatto con la ruota anteriore sinistra della macchina agricola, sia in ordine all'urto indiretto, nella zona angolare destra, dovuto all'impatto con il palo in cemento posto al margine della carreggiata, sul quale sono state rilevate tracce di vernice di colore celeste/azzurro riconducibili al veicolo attoreo (si legge nell'elaborato di CTU “che la conformazione e l'entità
dei danni riportati dal veicolo “A” sono prominenti sulla parte sinistra ad un urto
laterale a sinistra con forte componente angolare davanti in dietro, definito
<
del veicolo, dovuti all'impatto con un ostacolo fisso, che si possono identificare
come <<urto laterale obliquo>>”; e che dei “due urti, il
primo detto “diretto”, quello generato con l'impatto con il veicolo “B”; mentre il
secondo “indiretto” è conseguenziale all'impatto con gli ostacoli posti al margine
della careggiata: Urto diretto del veicolo “A” sul terzo posteriore laterale sinistro
(altezza portiera posteriore/parafango posteriore), concretizzato con l'impattato
con la ruota anteriore sinistra dalla macchina agricola targata BT438E “veicolo
B”. Urto indiretto del veicolo “A” nella zona angolare anteriore destra con
l'interessamento di tutto il terzo anteriore, dovuto all'impatto con il palo posto al
pag. 8/14 margine della carreggiata rispetto al senso di marcia tenuto dal predetto
veicolo”). Il consulente ha, infatti, concluso che “Dall'analisi dei danni riportati
dal veicolo “A” come innanzi descritti, desunti dall'esame degli atti di causa,
dall'ispezione diretta, nonché dalle relazioni delle parti costituite, unitamente
analisi comparativa dei danni con relativa comparazione grafica dei veicoli “A” e
“B”, si rileva che le deformazioni riportate dal veicolo “A” sono plausibilmente
compatibili e coerenti con la dinamica denunciata” (così a pagina 11 della consulenza).
L'ausiliario, poi, ha – con ragionamento condivisibile, perché immune da errori e vizi logici e fondato sulla osservazione dei rilievi fotografici dei veicoli –
confutato le osservazioni del perito di parte appellata rispetto all'urto diretto considerando che “su tutti i componenti danneggiati si denotano la presenza di
tracce di colore scuro con andamento circolare e continuità di traccia sui
predetti componenti contigui, incluso la coppa copriruota posteriore sx
(evidenziati in riquadro di colore arancio), a tale affermazione va aggiunta la
doverosa considerazione che il pneumatico istallato sulla macchina agricola e di
tipo “agricolo” con battistrada a tacchetti salienti con configurazione a “spina di
pesce”, quindi l'impronta lasciata sulla fiancata del veicolo appellante riporta
zone con maggiore intensità/impronta d'impatto frutto di striature non
omogenee. Inoltre, va considerato che tra la struttura della porta posteriore e la
“battuta di chiusura” della stessa nel vano porta, viene interposta una
guarnizione di tenuta, la quale per conformazione strutturale può effettuare
un'azione di molleggio/attutire eventuali introflessioni della struttura della
portiera” (a pagina 19 della relazione di CTU).
pag. 9/14 Ciò premesso, acquisita alla decisione la verità del sinistro, con le modalità denunciate d parte attrice, la responsabilità dell'accaduto non può non addebitarsi pienamente al conducente della macchina agricola, che tenne una condotta di guida negligente e imperita, invadendo la corsia riservata alla circolazione in senso opposto.
Nulla, invece, si può imputare all'attrice, che risulta avere percorso la strada provinciale nella propria corsia di marcia, invasa dal veicolo antagonista.
4.3.- Quanto ai danni patrimoniali, il consulente tecnico d'ufficio, tenuto conto dei mercuriali e dei listini ufficiali della casa produttrice, ha CP_9
quantificato in € 6.243,74 il costo delle riparazioni dei danni riportati dal veicolo.
Ha, altresì, determinato il valore commerciale del veicolo ante-sinistro nella misura di € 2.300,00, nettamente inferiore rispetto all'entità dei danni riportati dallo stesso, la cui riparazione risulta palesemente antieconomica. Ha, poi,
suggerito un danno da fermo tecnico di giorni 10, valutabile in € 400,00. Ha,
infine, concluso che “l'effettivo danno subito dal ricorrente, viene quantificato
tenendo conto del valore del veicolo ante-sinistro sottraendo il valore del relitto
e aggiungendo c.d. (fermo reperimento analogo mezzo), oltre alle spese CP_10
accessorie composte dai costi sostenuti per: la rottamazione, a quelle per una
nuova immatricolazione ed eventuale bollo non goduto, così riassunto Valore
Commerciale ante-sinistro € 2.300,00 Valore relitto € 150,00 -Spese accessorie
€ 450,00 + € 150,00 + Danno complessivo “antieconomico” € 2.750,00”. CP_10
Ebbene, il Tribunale, visionata la documentazione fotografica versata in atti dalle parti, che illustra il danneggiamento della parte anteriore del veicolo (in particolare della portiera, del parafango, del paraurti e del cofano) e altri danni pag. 10/14 da urto indiretto alla parte posteriore dello stesso (in particolare al parafango e alla portiera) nonché la perizia effettuata dal nominato consulente d'ufficio,
immune da errori e pienamente condivisa, tenuto conto della antieconomicità
della riparazione, quantifica il pregiudizio in € 2.300,00, pari al valore commerciale ante sinistro attribuibile al veicolo, il cui “importo scaturisce da una
valutazione che mette in conto le richieste del mercato, le condizioni di
manutenzione, il chilometraggio percorso, l'anno di immatricolazione, con
l'ausilio dei mercuriali di mercato unitamente al listino prezzi ufficiale della casa
madre attinente al veicolo esaminato (allestimento e optional)” (così a pagina
13 della consulenza), non risultando in atti la prova delle spese sostenute per la rottamazione del veicolo. Da tale somma va detratto il valore del relitto, stimato pari a € 150,00 (a pagina 14 della relazione di CTU). L'importo di € 2.150,00 va rivalutato all'attualità, secondo gli indici ISTAT FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, dall'8 ottobre
2024 (allorquando il consulente tecnico d'ufficio ha compiuto la sua stima) e ascende 2.165,05.
Non spetta, invece, la somma di € 450,00 per “spese accessorie”, che l'ausiliario riconduce ai “costi sostenuti per: la rottamazione, a quelle per una
nuova immatricolazione ed eventuale bollo non goduto”, in difetto di qualsivoglia specifica allegazione e prova di parte di tali voci di danno emergente (cfr. Cass.,
Sez. 3, sentenza n. 19958 del 19/07/2024).
Ancora, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo giudice, il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato dev'essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera pag. 11/14 indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o nella spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo,
ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (cfr. Cass., Sez. 3, sentenza n. 20620 del 14/10/2015, Sez. 6 – 2,
ordinanza n. 5447 del 28/02/2020 e Sez. 3, ordinanza n. 27389 del
19/09/2022): nella specie tale prova manca del tutto, in verità difettando anche ogni specifica allegazione.
È dovuto all'attrice anche il ristoro del maggior danno per non aver potuto disporre dell'indicata somma nel tempo trascorso dall'epoca del fatto al saldo e,
a sua volta, equitativamente liquidato in un importo pari agli interessi legali che sarebbero maturati su detta somma, prima devalutata fino al tempo del sinistro secondo la corrispondente variazione dell'indice calcolato dall'ISTAT FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, e poi rivalutata annualmente secondo le corrispondenti variazioni dello stesso indice fino all'effettivo pagamento: tale somma è pari ad € 16,14.
In conclusione, l'appello va accolto e, in totale riforma della gravata sentenza, la e , , Controparte_1 Controparte_4 CP_5 CP_6
, , quali eredi del cuius , vanno
[...] CP_7 CP_8 Persona_2
condannati, in solido, al pagamento in favore di della somma Parte_1
di € 2.181,19, oltre gli interessi al tasso di legge dalla presente decisione al saldo sulla sola sorte capitale di € 2.165,05.
5.- Le spese.
La riforma della sentenza di primo grado comporta una nuova pag. 12/14 regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, che seguono la soccombenza degli appellati e vanno distratte, per dichiarato anticipo, e liquidate come in dispositivo, tenendo presente il valore della lite, parametrata al decisum, la natura e semplicità delle questioni trattate, l'attività professionale effettivamente svolta ed i parametri dettati dal decreto ministeriale n. 55 del 2014 e successive modifiche.
Parimenti, le spese della disposta consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico di parte convenuta, in applicazione delle regole della soccombenza e della causalità dell'esborso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
pace di Eboli n. 1482/2020 del 20 aprile 2022, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in totale riforma della gravata decisione, condanna la
, , , CP_1 CP_1 Controparte_4 CP_5 CP_6
e , in solido tra loro, a pagare a CP_7 CP_8 Parte_1
la somma di € 2.181,19, oltre gli interessi al tasso di legge dalla
[...]
presente decisione al saldo sulla sola sorte capitale di € 2.165,05;
2) condanna la , , Controparte_1 Controparte_4 CP_5
, e , in solido tra loro, a pagare CP_6 CP_7 CP_8
a le spese del doppio grado del giudizio, che liquida Parte_1
per il primo grado in € 125,00 per esborsi ed € 1.200,00 per compensi professionali e per la presente fase di appello in € 232,50 per esborsi ed pag. 13/14 € 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA se dovuti come per legge, spese che direttamente attribuisce all'avvocato
Carmen Del Monte;
3) pone le spese della svolta consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico degli indicati appellati, con vincolo di solidarietà.
Salerno, 14 marzo 2025. Il giudice
Andrea Luce
pag. 14/14