Articolo 19 della Legge 7 dicembre 1949, n. 904
Articolo 18Articolo 20
Versione
4 gennaio 1950
Art. 19.
E' ammessa la iscrizione al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, dei dipendenti della Societa' Italcable, con le modalita' e le condizioni da stabilirsi dal Comitato amministratore del Fondo medesimo.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1950