Versione
4 gennaio 1950
4 gennaio 1950
Art. 19.
E' ammessa la iscrizione al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, dei dipendenti della Societa' Italcable, con le modalita' e le condizioni da stabilirsi dal Comitato amministratore del Fondo medesimo.
E' ammessa la iscrizione al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, dei dipendenti della Societa' Italcable, con le modalita' e le condizioni da stabilirsi dal Comitato amministratore del Fondo medesimo.