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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 19/02/2026, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 882/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente
NT IA TERESA, Relatore
BELLANTONI ELVIRA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4596/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240057223031000 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 323/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre LA IO avverso cartella di pagamento n. 100 2024 00572230 31 000 notificata il 4 giugno
2025 e relativa agli addebiti per somme iscritte a ruolo per:
1. Controllo tasse e imposte indirette anno 2019
2. Controllo tasse e imposte indirette anno 2019.
Con la predetta cartella, l'Agenzia delle Entrate richiedeva il pagamento della somma complessiva di €.
17.568,21, di cui:
- €. 10.607,49 per “recupero dell'imposta sostitutiva art. 18, c. 3 del DPR 29 settembre 1973 n. 601 per decadenza dalle agevolazioni prima casa sull'atto a rogito notaio Nominativo_1 del 16.11.2023 registrato presso l'ufficio di Salerno il 17/11/2023 al n. 35926 giusta istanza prot. n. 355338 del 08/11/2024” dovuta in virtù del ruolo n. 2024/001026 reso esecutivo in data 1 18/11/2024 consegnato il 25/12/2024 – ruolo ordinario.
Partita KTFQ 2019R 24001 A 000128000:
- €. 6.954,84 per “imposta di registro, sanzioni ed interessi di mora su avviso di liquidazione per revoca agevolazione prima casa n. 20191T005764000 relativo all'atto notaio Nominativo_2 n. 5764 del 2019 oggetto di impugnazione” dovuta in virtù del ruolo n. 2024/001026 reso esecutivo in data 18/11/2024 consegnato il
25/12/2024. Ruolo ordinario – Partita: KTFQ 2019R 24001 A 000131000.
In virtù di tali atti e dell'agevolazione prima casa riconosciuta al ricorrente in occasione di due compravendite immobiliari, nell'anno 2019, di beni siti in Salerno alla Indirizzo_1, il 5 settembre 2024 veniva notificato l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 001 atto n. 2019 1T 005764 000 per l'immobile acquistato il 25 febbraio 2019 e, successivamente, il 27 settembre 2024 veniva notificato l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 001 atto n. 2019 1T 002172 000 per l'acquisto del secondo immobile, stante il mancato trasferimento della residenza presso suddetti immobili nel termine di 18 mesi dagli atti notarili.
Entrambi gli avvisi di liquidazione venivano impugnati dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria con ricorsi iscritti a ruolo rispettivamente al n. 7496/2024 e al n. 7499/2024 e definiti il secondo con sentenza n.
2266/2025 depositata il 15 aprile 2025 (di rigetto del ricorso, appellata) e il primo con sentenza n. 3660/2025 depositata il 27 giugno 2025 (cessata materia) (docc. nn. 4-7).
Eccepisce la nullità della cartella di pagamento impugnata – notificata al contribuente il 4 giugno 2025 – in quanto fondata su un ruolo reso esecutivo in pendenza dei giudizi innanzi menzionati.
Invoca il principio di diritto affermato da Suprema Corte di Cassazione il 31 marzo 2021 con ordinanza n.
8885, a tenore del quale “la cartella esattoriale può essere annullata se il contribuente impugna l'accertamento precedente alla riscossione. Il ricorso proposto dal contribuente verso l'avviso di accertamento
è idoneo a introdurre un processo tributario e, quindi, a impedire che l'accertamento diventi definitivo, senza che a questa regola faccia eccezione l'ipotesi in cui il ricorso possa essere accertata dal giudice adito.
Pertanto, la definitività dell'accertamento è esclusa dalla pendenza del procedimento giurisdizionale di impugnazione di quest'ultimo, essendo sufficiente la presentazione di un atto idoneo a devolvere alla competente commissione tributaria il sindacato sul provvedimento”.
Stante la l'impossibilità dell'ufficio di ritenere definitivi gli imponibili accertati in presenza dei ricorsi giudiziali del contribuente oggi ricorrente, l'Amministrazione finanziaria non può procedere all'iscrizione a ruolo dell'imposta a titolo definitivo. Cosicchè, atteso che i giudizi di opposizione agli avvisi di liquidazione sono stati definiti rispettivamente il 27 giugno e il 15 aprile 2025 l'Agenzia delle Entrate non avrebbe potuto dichiarare l'esecutività dei ruoli innanzi indicati in data antecedente non solo alle sentenze, ma ancor prima che fossero fissate le udienze di discussione.
Deduce, ancora, con riferimento all'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 001 atto n. 2019 1T 005764 000 , che la cartella di pagamento è stata notificata ancor prima della trattazione della causa relativa alla sua impugnazione e, poi che, l'Agenzia delle Entrate, a seguito della notifica del relativo ricorso, ha provveduto ad annullare l'atto (cfr. doc. n. 8), motivo per il quale la Sezione 13 della Corte
Tributaria di Salerno con sentenza n. 3660/2025 ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.
Insiste per l'annullamento della cartella impugnata.
E' costituita Agenzia delle Entrate sostenendo che l'avviso di liquidazione per decadenza dall'agevolazione
“prima casa” (imposta di registro) è un atto di recupero dell'imposta principale, emesso per perdita dei benefici fiscali (es. rivendita prima dei 5 anni senza riacquisto, mancato trasferimento della residenza, ecc.); conseguentemente, ai sensi dell'art. 56 T.U. n. 131/1986 in caso di imposta principale - quale quello di specie – il ricorso del contribuente non sospende la riscossione. Pertanto, l'iscrizione provvisoria può avvenire per intero (100%). Richiama Cass. civ., sez. V, n. 8631/2012; Cass. civ., sez. trib., n. 2668/2018, nonché la
Circolare Agenzia Entrate n. 28/E del 4 agosto 2006, la quale conferma che, in caso di decadenza da agevolazioni, l'imposta è principale e quindi non soggetta a iscrizione frazionata. Inoltre, deposita copia della sentenza di primo grado favorevole all'Ufficio (sentenza n. 2266/13/25 dep. -ricorso nrg. 007499/2024 -Cgt
I grado di Salerno), con riguardo all' l'avviso di liquidazione n. 2019 1T 005764.
Quanto alla sentenza di estinzione n. 3660/13/2025 dep. 27/06/2025 relativa al ricorso proposto avverso l'atto 2019 1T 002172 000, deduce che la sentenza non è passata in giudicato in pendenza del termine per l'impugnazione da parte dell'Ufficio; quanto all'iscrizione a ruolo (oggetto del presente giudizio) correlata al suddetto avviso di liquidazione ci si riserva di integrare le presenti difese in merito alla liquidazione della sentenza (provvisoria) di estinzione da parte dell'area Riscossione di quest'Ufficio.
Ha depositato memorie integrative la difesa del contribuente, deducendo che l'imposta dovuta a seguito di decadenza dalle agevolazioni c.d. prima casa ha natura di imposta complementare non di quella principale, ai sensi dell'art. 42 TUR, in quanto percepita successivamente alla registrazione e non avendo funzione di correzione di eventuali errori di liquidazione da parte dell'ufficio (così come affermato dalla Corte di cassazione anche recentemente con sentenza n. 24475/2025), con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 56 del TUIR, il ricorso sospende la la riscossione. Quindi l'AdER non avrebbe potuto procedere alla iscrizione a ruolo per l'intero, dovendo procedere in via frazionata (30%) ai sensi dell'art. 68.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La Corte di cassazione, sez. Trib., con la sentenza n. 24475/2025, ha ribadito che l'imposta di registro, nel caso di liquidazione della stessa da parte dell'ufficio a seguito del disconoscimento di un'agevolazione applicata al momento della registrazione dell'atto, va qualificata come complementare. (Cass. Sez. 5,
17/05/2017, n. 12257, Rv. 644133 – 01, in un caso in cui l'atto impositivo è scaturito da una attività (ulteriore) di verifica dell'ufficio il quale ha disconosciuto l'agevolazione prima casa prevista dal comma 4/bis nota II bis della Tariffa Parte I allegata al d.P.R. 1313/1986 in quanto l'acquirente risultava proprietario di altro immobile ubicato nel medesimo comune). Come ha da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità (Sez.
5, n. 2400 del 31/01/2017 (Rv. 642536); Sez. 5, n. 26407 del 05/12/2005, Rv. 587342), in base all'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, l'imposta di registro liquidata dall'ufficio a seguito dell'accertata insussistenza dei presupposti del trattamento agevolato previsto dal d.l. n. 12 del 1985, (conv., con modif., dalla l. n. 118 del 1985) in relazione all'acquisto della "prima casa", applicato al momento della registrazione dell'atto di trasferimento della proprietà di un bene immobile, va qualificata come imposta "complementare", in quanto non rientra nelle altre specie, positivamente definite, dell'imposta "principale" (in quanto applicata in un momento successivo alla registrazione) e dell'imposta "suppletiva" (in quanto, rivedendo "a posteriori" il criterio di liquidazione in precedenza seguito, non è rivolta ad emendare errori od omissioni commessi dall'ufficio in sede di registrazione).
Segue a quanto osservato che l'atto impugnato deve essere annullato, in quanto, ai sensi dell'art. 56 del
TUIR, il ricorso del contribuente avverso l'atto impositivo sospende la esecuzione della riscossione. Quindi,
l'AdER non avrebbe potuto procedere all'iscrizione a ruolo per l'intero, dovendo procedere in via frazionata
(30%) ai sensi dell'art. 68, atteso che all'atto della presentazione del ricorso entrambi i giudizi relativi all'impugnazione degli atti prodromi i erano pendenti.
Quanto alle spese, esse seguono il regime della soccombenza virtuale e vanno liquidate come in dispositivo, con attribuzione in favore dell'antistatario, tale dichiaratosi nel ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, Sezione VI, accoglie il ricorso. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio, da liquidarsi in euro 900,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Salerno li 19 gennaio 2026 Il Relatore: Dott.ssa Maria Teresa Belmonte Il Presidente: Dott.ssa
OM ID ER
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente
NT IA TERESA, Relatore
BELLANTONI ELVIRA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4596/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240057223031000 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 323/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre LA IO avverso cartella di pagamento n. 100 2024 00572230 31 000 notificata il 4 giugno
2025 e relativa agli addebiti per somme iscritte a ruolo per:
1. Controllo tasse e imposte indirette anno 2019
2. Controllo tasse e imposte indirette anno 2019.
Con la predetta cartella, l'Agenzia delle Entrate richiedeva il pagamento della somma complessiva di €.
17.568,21, di cui:
- €. 10.607,49 per “recupero dell'imposta sostitutiva art. 18, c. 3 del DPR 29 settembre 1973 n. 601 per decadenza dalle agevolazioni prima casa sull'atto a rogito notaio Nominativo_1 del 16.11.2023 registrato presso l'ufficio di Salerno il 17/11/2023 al n. 35926 giusta istanza prot. n. 355338 del 08/11/2024” dovuta in virtù del ruolo n. 2024/001026 reso esecutivo in data 1 18/11/2024 consegnato il 25/12/2024 – ruolo ordinario.
Partita KTFQ 2019R 24001 A 000128000:
- €. 6.954,84 per “imposta di registro, sanzioni ed interessi di mora su avviso di liquidazione per revoca agevolazione prima casa n. 20191T005764000 relativo all'atto notaio Nominativo_2 n. 5764 del 2019 oggetto di impugnazione” dovuta in virtù del ruolo n. 2024/001026 reso esecutivo in data 18/11/2024 consegnato il
25/12/2024. Ruolo ordinario – Partita: KTFQ 2019R 24001 A 000131000.
In virtù di tali atti e dell'agevolazione prima casa riconosciuta al ricorrente in occasione di due compravendite immobiliari, nell'anno 2019, di beni siti in Salerno alla Indirizzo_1, il 5 settembre 2024 veniva notificato l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 001 atto n. 2019 1T 005764 000 per l'immobile acquistato il 25 febbraio 2019 e, successivamente, il 27 settembre 2024 veniva notificato l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 001 atto n. 2019 1T 002172 000 per l'acquisto del secondo immobile, stante il mancato trasferimento della residenza presso suddetti immobili nel termine di 18 mesi dagli atti notarili.
Entrambi gli avvisi di liquidazione venivano impugnati dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria con ricorsi iscritti a ruolo rispettivamente al n. 7496/2024 e al n. 7499/2024 e definiti il secondo con sentenza n.
2266/2025 depositata il 15 aprile 2025 (di rigetto del ricorso, appellata) e il primo con sentenza n. 3660/2025 depositata il 27 giugno 2025 (cessata materia) (docc. nn. 4-7).
Eccepisce la nullità della cartella di pagamento impugnata – notificata al contribuente il 4 giugno 2025 – in quanto fondata su un ruolo reso esecutivo in pendenza dei giudizi innanzi menzionati.
Invoca il principio di diritto affermato da Suprema Corte di Cassazione il 31 marzo 2021 con ordinanza n.
8885, a tenore del quale “la cartella esattoriale può essere annullata se il contribuente impugna l'accertamento precedente alla riscossione. Il ricorso proposto dal contribuente verso l'avviso di accertamento
è idoneo a introdurre un processo tributario e, quindi, a impedire che l'accertamento diventi definitivo, senza che a questa regola faccia eccezione l'ipotesi in cui il ricorso possa essere accertata dal giudice adito.
Pertanto, la definitività dell'accertamento è esclusa dalla pendenza del procedimento giurisdizionale di impugnazione di quest'ultimo, essendo sufficiente la presentazione di un atto idoneo a devolvere alla competente commissione tributaria il sindacato sul provvedimento”.
Stante la l'impossibilità dell'ufficio di ritenere definitivi gli imponibili accertati in presenza dei ricorsi giudiziali del contribuente oggi ricorrente, l'Amministrazione finanziaria non può procedere all'iscrizione a ruolo dell'imposta a titolo definitivo. Cosicchè, atteso che i giudizi di opposizione agli avvisi di liquidazione sono stati definiti rispettivamente il 27 giugno e il 15 aprile 2025 l'Agenzia delle Entrate non avrebbe potuto dichiarare l'esecutività dei ruoli innanzi indicati in data antecedente non solo alle sentenze, ma ancor prima che fossero fissate le udienze di discussione.
Deduce, ancora, con riferimento all'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 001 atto n. 2019 1T 005764 000 , che la cartella di pagamento è stata notificata ancor prima della trattazione della causa relativa alla sua impugnazione e, poi che, l'Agenzia delle Entrate, a seguito della notifica del relativo ricorso, ha provveduto ad annullare l'atto (cfr. doc. n. 8), motivo per il quale la Sezione 13 della Corte
Tributaria di Salerno con sentenza n. 3660/2025 ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.
Insiste per l'annullamento della cartella impugnata.
E' costituita Agenzia delle Entrate sostenendo che l'avviso di liquidazione per decadenza dall'agevolazione
“prima casa” (imposta di registro) è un atto di recupero dell'imposta principale, emesso per perdita dei benefici fiscali (es. rivendita prima dei 5 anni senza riacquisto, mancato trasferimento della residenza, ecc.); conseguentemente, ai sensi dell'art. 56 T.U. n. 131/1986 in caso di imposta principale - quale quello di specie – il ricorso del contribuente non sospende la riscossione. Pertanto, l'iscrizione provvisoria può avvenire per intero (100%). Richiama Cass. civ., sez. V, n. 8631/2012; Cass. civ., sez. trib., n. 2668/2018, nonché la
Circolare Agenzia Entrate n. 28/E del 4 agosto 2006, la quale conferma che, in caso di decadenza da agevolazioni, l'imposta è principale e quindi non soggetta a iscrizione frazionata. Inoltre, deposita copia della sentenza di primo grado favorevole all'Ufficio (sentenza n. 2266/13/25 dep. -ricorso nrg. 007499/2024 -Cgt
I grado di Salerno), con riguardo all' l'avviso di liquidazione n. 2019 1T 005764.
Quanto alla sentenza di estinzione n. 3660/13/2025 dep. 27/06/2025 relativa al ricorso proposto avverso l'atto 2019 1T 002172 000, deduce che la sentenza non è passata in giudicato in pendenza del termine per l'impugnazione da parte dell'Ufficio; quanto all'iscrizione a ruolo (oggetto del presente giudizio) correlata al suddetto avviso di liquidazione ci si riserva di integrare le presenti difese in merito alla liquidazione della sentenza (provvisoria) di estinzione da parte dell'area Riscossione di quest'Ufficio.
Ha depositato memorie integrative la difesa del contribuente, deducendo che l'imposta dovuta a seguito di decadenza dalle agevolazioni c.d. prima casa ha natura di imposta complementare non di quella principale, ai sensi dell'art. 42 TUR, in quanto percepita successivamente alla registrazione e non avendo funzione di correzione di eventuali errori di liquidazione da parte dell'ufficio (così come affermato dalla Corte di cassazione anche recentemente con sentenza n. 24475/2025), con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 56 del TUIR, il ricorso sospende la la riscossione. Quindi l'AdER non avrebbe potuto procedere alla iscrizione a ruolo per l'intero, dovendo procedere in via frazionata (30%) ai sensi dell'art. 68.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La Corte di cassazione, sez. Trib., con la sentenza n. 24475/2025, ha ribadito che l'imposta di registro, nel caso di liquidazione della stessa da parte dell'ufficio a seguito del disconoscimento di un'agevolazione applicata al momento della registrazione dell'atto, va qualificata come complementare. (Cass. Sez. 5,
17/05/2017, n. 12257, Rv. 644133 – 01, in un caso in cui l'atto impositivo è scaturito da una attività (ulteriore) di verifica dell'ufficio il quale ha disconosciuto l'agevolazione prima casa prevista dal comma 4/bis nota II bis della Tariffa Parte I allegata al d.P.R. 1313/1986 in quanto l'acquirente risultava proprietario di altro immobile ubicato nel medesimo comune). Come ha da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità (Sez.
5, n. 2400 del 31/01/2017 (Rv. 642536); Sez. 5, n. 26407 del 05/12/2005, Rv. 587342), in base all'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, l'imposta di registro liquidata dall'ufficio a seguito dell'accertata insussistenza dei presupposti del trattamento agevolato previsto dal d.l. n. 12 del 1985, (conv., con modif., dalla l. n. 118 del 1985) in relazione all'acquisto della "prima casa", applicato al momento della registrazione dell'atto di trasferimento della proprietà di un bene immobile, va qualificata come imposta "complementare", in quanto non rientra nelle altre specie, positivamente definite, dell'imposta "principale" (in quanto applicata in un momento successivo alla registrazione) e dell'imposta "suppletiva" (in quanto, rivedendo "a posteriori" il criterio di liquidazione in precedenza seguito, non è rivolta ad emendare errori od omissioni commessi dall'ufficio in sede di registrazione).
Segue a quanto osservato che l'atto impugnato deve essere annullato, in quanto, ai sensi dell'art. 56 del
TUIR, il ricorso del contribuente avverso l'atto impositivo sospende la esecuzione della riscossione. Quindi,
l'AdER non avrebbe potuto procedere all'iscrizione a ruolo per l'intero, dovendo procedere in via frazionata
(30%) ai sensi dell'art. 68, atteso che all'atto della presentazione del ricorso entrambi i giudizi relativi all'impugnazione degli atti prodromi i erano pendenti.
Quanto alle spese, esse seguono il regime della soccombenza virtuale e vanno liquidate come in dispositivo, con attribuzione in favore dell'antistatario, tale dichiaratosi nel ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, Sezione VI, accoglie il ricorso. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio, da liquidarsi in euro 900,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Salerno li 19 gennaio 2026 Il Relatore: Dott.ssa Maria Teresa Belmonte Il Presidente: Dott.ssa
OM ID ER