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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di
Mauro in data 22/01/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.1779/2022 R.g.
Tra
n.04/07/1967 ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Rosso Domenico
RICORRENTE
E
in p.l.r.p.t. (cod. fisc. e P. Iva Controparte_1
P.IVA_1
Rapp.ta e difesa dall'avv. ta Elvira Longobardi
E
(C.F. – Controparte_2 P.IVA_2
P.IVA ), in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei P.IVA_3
crediti in p.l.r.p.t. Controparte_3
Rapp.to e difeso dall'avv. Gianfranco Esposito
RESISTENTI
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIR ITTO
Con ri corso i scritt o in data 05/ 08/ 2022 , deposi tat o in dat a 05/08/2022,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le concl usioni di cui all 'at to i ntroduttivo del giudizi o .
Part e resist ent e, cos tituit asi in gi udi zio, ha rassegnato le concl usioni di cui all a m emori a difensi va.
Il Gi udi ce scri vente all 'esito dell 'udi enza del 21.01.2025, fratt anto sosti tuit a dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cart olare, il Giudicante, pres o at to dell a ritual e comunicazione all e parti del decret o res o ex art .127t erc.p.c., preso att o del deposito di not e scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, rit enut a l a controversia decidibil e allo st ato degli atti ha adot tato la sent enza con cont est ual e moti vazione, di cui di spone la comunicazione all e parti, nei termini di seguit o precis ati.
In via preliminare deve darsi atto dell'intervenuto annullamento automatico ex L. 197/20022 degli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio deve, dunque, darsi atto della cessazione della materia del contendere.
La formula di dichiarazione della cessazione della materia del contendere è largamente diffusa e, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione), ne deriva una deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda che si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333;
Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n.9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n.
2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto
2 sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Nel caso in esame, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ricorrendone i presupposti.
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono integralmente compensate tra le parti, valorizzati i motivi della decisione.
P.Q.M.
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 22 gennaio 2025
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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