Cass. civ., sez. I, sentenza 02/04/2003, n. 5067
CASS
Sentenza 2 aprile 2003

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Ai sensi dell'art. 6, comma sesto, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (nel testo sostituito dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74) - dettato con riguardo al procedimento di divorzio e applicabile anche in tema di separazione personale dei coniugi - il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente l'immobile in data successiva, limitatamente al periodo di nove anni, decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione; per il periodo eccedente i nove anni, invece, il provvedimento di assegnazione in tanto è opponibile al terzo acquirente in quanto sia stato precedentemente trascritto, sicché è irrilevante la conoscenza in fatto da parte del terzo dell'avvenuta assegnazione dell'immobile da lui acquistato, l'unica disciplina dell'opponibilità essendo appunto quella derivante dalla trascrizione e dalla conoscibilità legale dell'atto da parte del terzo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 02/04/2003, n. 5067
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5067
    Data del deposito : 2 aprile 2003

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