Sentenza 2 aprile 2003
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 6, comma sesto, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (nel testo sostituito dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74) - dettato con riguardo al procedimento di divorzio e applicabile anche in tema di separazione personale dei coniugi - il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente l'immobile in data successiva, limitatamente al periodo di nove anni, decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione; per il periodo eccedente i nove anni, invece, il provvedimento di assegnazione in tanto è opponibile al terzo acquirente in quanto sia stato precedentemente trascritto, sicché è irrilevante la conoscenza in fatto da parte del terzo dell'avvenuta assegnazione dell'immobile da lui acquistato, l'unica disciplina dell'opponibilità essendo appunto quella derivante dalla trascrizione e dalla conoscibilità legale dell'atto da parte del terzo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/04/2003, n. 5067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5067 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14757 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999, proposto da:
IU AS e LO AT, già in qualità di rappresentanti legali di IU GI, RO e AN e questi in proprio, elettivamente domiciliati in Roma, V.le del Vignola n. 11, presso gli avv. Gennaro Leone e OV Gagliardo, che li rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso.
- ricorrenti -
contro
LA ET, in proprio e quale legale rappresentante dei figli AR, AO e RO ES, e ND, IA, BO, ON e SI ES, elettivamente domiciliati in Roma, V. Bruxelles n. 59, presso l'avv. Giorgio Robiony, che li rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso.
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, 2^ sez. civ., n. 3727 dell'11 novembre - 15 dicembre 1998. Udita, all'udienza del 13 novembre 2002, la relazione del Cons. Dr. Fabrizio Forte. Uditi l'avv. Gagliardo per i ricorrenti e Robiony per i resistenti, che hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive istanze e difese e il P.M. Dr. Carlo Destro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 23 marzo 1993, AL IU e ER LO, pure quali esercenti la potestà genitoriale sui minori OV, RO e IZ IU, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Roma, Antonietta LA, in proprio e quale rappresentante dei figli TU, SI, RA, AS, AR, PA e RO Senesi, e RE Senesi, per il rilascio dell'appartamento sito in Roma, Via dei Gerani n. 15, occupato senza titolo dai convenuti.
La LA, costituitasi in giudizio, deduceva di detenere la casa per titolo legittimo, costituito dal verbale di separazione consensuale 17 gennaio 1989, omologato l'11 febbraio successivo, che le assegnava l'appartamento per abitarlo con gli otto figli. Chiedeva quindi di sospendere il giudizio e dichiarare inopponibile il trasferimento fino al raggiungimento della maggiore età dei minori occupanti l'immobile.
Il Tribunale di Roma, con sentenza 26 febbraio 1997, accoglieva la domanda di rilascio, negando l'esistenza per la LA d'un titolo idoneo opponibile agli attori, non avendo la donna trascritto il provvedimento di assegnazione della casa familiare, come era suo onere per la sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 454/89, che l'aveva reso trascrivibile anche in sede di separazione. Solo detta trascrizione prima del trasferimento della casa familiare a terzi, avvenuto il 27 gennaio 1993, avrebbe reso opponibile ai terzi acquirenti il diritto dell'assegnataria.
I convenuti proponevano gravame contro la sentenza e censuravano la lettura degli artt. 155, 158, 1599, 1^ e 3^ comma c.c., data l'inefficacia del trasferimento per nove anni dalla data della vendita e l'omessa motivazione sulla qualifica di occupazione senza titolo della loro situazione, insistendo per la sospensione del giudizio e l'improponibilità, inammissibilità e inefficacia dell'azione di rilascio.
Gli appellati IU chiedevano il rigetto o l'inammissibilità del gravame che, con sentenza del 15 dicembre 1998, la Corte d'appello di Roma ha accolto. Secondo la Corte territoriale, il diritto dell'assegnatario della casa familiare ha natura simile a quello del conduttore ed è opponibile ai terzi acquirenti, ai sensi dell'art. 1599 c.c., nei limiti del novennio e, nel caso di specie oltre tali limiti, avendo i terzi conosciuto prima dell'acquisto il titolo dell'occupazione per la LA e i figli di lei, come emergeva dalla scrittura del 19 gennaio 1993 e dall'interrogatorio del IU reso al P.M. presso la Pretura circondariale di Roma.
Per la cassazione di questa sentenza, hanno proposto ricorso AL IU e ER LO, nella pregressa qualità di legali rappresentanti di OV, RO e IZ IU e questi ultimi anche in proprio con due motivi e la LA, in proprio e nella qualità, ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 155, 4^ comma, c.c., in rapporto all'art. 1599, 1^ e 3^ comma, c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto opponibile ai terzi acquirenti l'assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario per un novennio, indipendentemente dalla trascrizione.
La Corte di merito ha aderito all'ordinanza della Corte costituzionale n. 20 del 23 gennaio 1990 che, nel ribadire la sua sentenza n. 454/89 che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 155 c.c., nella parte in cui non prevedeva nella separazione la trascrizione dell'assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole, come sancito in materia di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 1599 c.c., ha rilevato come per i primi nove anni dal provvedimento giudiziale l'opponibilità fosse sancita proprio da detta norma, essendo oggetto di trattamento identico le posizioni di conduttore e assegnatario.
Anche per la Corte d'appello il diritto personale di godimento spettante all'assegnatario è stato assimilato dal legislatore a quello del conduttore, per il richiamo all'art. 1599 c.c., ma ciò contrasta la lettera dell'art. 155 c.c. nel testo integrato dalla Corte Costituzionale, come esattamente rilevato dalla Suprema Corte (Cass. 6 maggio 1999 n. 4529). La genericità del richiamo all'art. 1599 c.c. osta all'estensione della disciplina della locazione all'assegnazione e l'opponibilità d'essa per un novennio dal suo inizio costituisce norma eccezionale non applicabile in via analogica ad altri istituti.
Solo la trascrizione rende opponibile l'assegnazione, mancando una disposizione che la renda opponibile per nove anni dall'atto che la dispone senza pubblicità.
Per il controricorrente la disparità di trattamento del diritto personale del locatario rispetto a quello dell'assegnatario contrasta con l'art. 3 Cost., con la conseguenza che, ove si ritenesse fondato il motivo di ricorso, dovrebbe ritenersi non infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 155 c.c.. 1.1. Con il secondo motivo di ricorso si censura altra violazione dell'art. 155, 4^ comma, c.c., per avere la Corte d'appello ritenuto opponibile l'assegnazione agli acquirenti anche oltre il novennio, sul presupposto della loro piena consapevolezza "del titolo che legittimava l'occupazione dell'appartamento", come si rileva dalle dichiarazioni di IU e LO nella scrittura del 19 gennaio 1993 e da quelle rese da IU al P.M. presso la Pretura il 19 marzo 1993.
Negli atti citati, se vi è riferimento all'occupazione, nessun cenno vi è al titolo per cui la stessa era giustificata e comunque solo la trascrizione avrebbe reso possibile l'opponibilità dell'assegnazione ai ricorrenti, essendo irrilevante la mera conoscenza dell'atto d'assegnazione o la comunicazione d'esso.
2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Le S.U. di questa Corte, con sentenza 26 luglio 2002 n. 11096, risolvendo i contrasti nella materia, hanno affermato: "Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, legge 1^ dicembre 1970 n. 898 (nel testo sostituito dall'articolo 11 della legge n. 74 del 1987) - dettato con riguardo al procedimento di divorzio e applicabile anche in caso di separazione personale dei coniugi - il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare, in quanto avente data certa, è opponibile al terzo acquirente l'immobile (in data successiva al provvedimento di assegnazione) anche se non trascritto, per nove anni, decorrenti dalla data del provvedimento, ovvero, anche dopo nove anni, ove il titolo sia stato in precedenza trascritto". Le Sezioni unite hanno dato al problema l'identica soluzione emergente da due sentenze (Cass. 10 dicembre 1996 n. 10977 e 18 agosto 1999 n. 7680) contrastanti con quella citata in ricorso (n. 4529/99), in base alla sentenza della Corte Costituzionale 27 luglio 1989 n. 454 che - dato l'art. 6 comma 6 L. 1^ dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art. 11 della L. 6 marzo 1987 n. 74, per il quale "l'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599 del codice civile" - ad evitare violazioni degli artt. 3, 29 e 30 Cost., ha sancito l'illegittimità dell'art. 155, comma 4^, c.c., nella parte in cui non prevede la trascrivibilita del provvedimento d'assegnazione dell'abitazione familiare al coniuge affidatario della prole al fine renderlo opponibile ai terzi negli stessi limiti del citato art.
6. Con la citata ordinanza n. 20 del 1990, che dichiarava inammissibile l'identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 155, comma 4^, c.c., il giudice delle leggi ha rilevato che dalla sua
sentenza n. 455/89 risulta chiaro che l'onere di trascrizione riguarda, ex art. 1599 c.c., "la assegnazione ultranovennale, ferma restando l'opponibilità del provvedimento in tutte le altre ipotesi".
Il richiamo alle parole "in quanto trascritta", inserite nel corso dei lavori parlamentari, nel contesto del rinvio alla disciplina di una norma come l'art. 1599 c.c., che regola solo l'opponibilità di un atto non trascritto (la locazione) e del diritto personale di godimento del conduttore al terzo acquirente dell'immobile locato per un novennio, comporta un implicito richiamo all'unica trascrizione rilevante in argomento, che è quella dell'art. 2643 n. 8, c.c., che rende opponibili ai terzi acquirenti i soli contratti di locazione di immobili di durata ultranovennale.
La portata della norma di richiamo non può essere diversa da quella richiamata per disciplinare l'opponibilità dell'assegnazione e del diritto dell'assegnatario ai terzi acquirenti della casa familiare, che potrà operare solo negli stessi sensi e limiti previsti per il locatario dall'art. 1599 c.c., per un novennio senza trascrizione o, se questa vi sia stata, anche per una "durata superiore a nove anni" ex art. 2643 n. 8 c.c., in quanto le locazioni e assegnazioni "non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio" dal loro inizio (art. 1599, 3^ comma, c.c.). L'affermata identità di trattamento tra le posizioni del locatario e quella dell'assegnatario nella disciplina della trascrizione e dell'opponibilità ai terzi delle loro vicende rende inammissibile, per difetto di interesse dei controricorrenti, la questione di legittimità costituzionale, da loro condizionata all'accoglimento del primo motivo di ricorso.
Deve però negarsi un'assimilazione totale dei diritti personali di godimento del locatario e dell'assegnatario della casa familiare che pur avendo natura identica, hanno funzione e struttura diverse e distinte (sul tema la cit. S.U. n. 11096/2002); il legislatore, con il richiamo all'art. 1599 c.c. nella materia, ha solo regolato allo stesso modo l'opponibilità ai terzi delle vicende delle due diverse posizioni giuridiche del locatario e dell'assegnatario, con la conseguenza che non è astrattamente ipotizzabile la dedotta disparità di trattamento e la violazione dell'art. 3 della Costituzione, di cui alla questione sollevata, che quindi è in ogni caso infondata.
Il titolo di godimento dell'immobile costituito dall'assegnazione della casa sì può opporre ai terzi acquirenti per oltre nove anni solo "in quanto trascritto", ai sensi dell'art. 1599, 3^ comma, c.c., che ne limita l'efficacia verso i terzi soltanto a nove anni,
analogamente a quanto previsto dalla indicata norma per la locazione di immobili, in difetto di pubblicità.
2.1. Il rigetto del primo motivo di ricorso comporta l'accoglimento del secondo, non potendo avere rilievo la conoscenza di fatto dei terzi acquirenti dell'atto di assegnazione della casa familiare all'affidatario al momento dell'acquisto dell'immobile se non nei limiti indicati;
come in ogni fattispecie di pubblicità e di conoscibilità legale da essa scaturente, basta la data certa dell'assegnazione che v'è sempre per la natura del provvedimento giudiziale che la dispone perché, per il novennio successivo, lo stesso sia opponibile al terzo che ha acquistato successivamente la casa familiare anche indipendentemente dalla conoscenza effettiva dell'atto e dalla trascrizione di esso.
Per il periodo eccedente i nove anni l'unica disciplina dell'opponibilita è quella derivante dalla trascrizione e dalla conoscibilità legale dell'atto da parte dei terzi, con ovvia irrilevanza della circostanza che i terzi conoscessero in fatto l'avvenuta assegnazione dell'immobile da loro acquistato. Il secondo motivo di ricorso deve quindi essere accolto dovendosi intendere il riferimento all'art. 1599 c.c. nel senso indicato. L'atto di assegnazione con data certa rileva in quanto relativo ad immobile nei limiti dei nove anni di cui al quarto comma dall'art. 1599 c.c., termine oltre il quale l'unica conoscenza rilevante è
quella legale da trascrizione, per la quale l'assegnazione potrà opporsi ai terzi acquirenti, anche oltre il periodo indicato e fino alla sua cessazione.
In conclusione il primo motivo di ricorso deve rigettarsi e il secondo deve accogliersi;
la sentenza impugnata deve cassarsi in rapporto al motivo di ricorso accolto e la causa deve rinviarsi ad altra sezione della Corte di appello di Roma, perché si uniformi ai principi enunciati in ordine alla conoscenza di fatto dell'assegnazione e provveda anche alle spese della fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo;
cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2003