Versione
15 novembre 1951
15 novembre 1951
Art. 5.
Per l'esercizio finanziario 1951-52 il numero massimo di militari specializzati in servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito e' fissato in 30.000.
Per l'esercizio finanziario 1951-52 il numero massimo di militari specializzati in servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito e' fissato in 30.000.