Articolo 5 della Legge 31 ottobre 1951, n. 1115
Articolo 4Articolo 6
Versione
15 novembre 1951
Art. 5.
Per l'esercizio finanziario 1951-52 il numero massimo di militari specializzati in servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito e' fissato in 30.000.
Entrata in vigore il 15 novembre 1951