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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/12/2025, n. 2463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2463 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott.ssa Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5117 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. CURCIO COSTA TIZIANA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in LANDO
CONTI 19 00049 VELLETRI ITALIA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. PEPE RICCARDO ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in CORSO G.
MATTEOTTI N. 196 00041 ALBANO LAZIALE, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica – Sede.
Oggetto: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa di separazione promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
coniuge per matrimonio contratto in Bangladesh in data 25.9.2003 e non trascritto in Italia.
[...]
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 28 L. n. 218/1995, "il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei due coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento". Conseguentemente, il matrimonio celebrato in Bangladesh dalle parti del presente giudizio deve considerarsi valido in Italia anche se non è stato trascritto ai sensi dell'art. 19 del d.p.r. 3 novembre
2000, n. 396, costituendo la trascrizione degli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero una semplice facoltà per i cittadini stranieri residenti in Italia che non incide sulla validità del matrimonio, avendo piuttosto la finalità di fornire pubblicità al medesimo.
Tanto premesso, il Collegio osserva che prima di procedere all'esame del merito della controversia che, stante la cittadinanza bangladese di entrambe le parti del presente giudizio, occorre verificare in via preliminare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano e, in caso di accertamento positivo, individuare la legge applicabile al caso in esame.
Con riferimento al primo profilo, la giurisprudenza – già vigente il regolamento Bruxelles II bis – si era pronunciata nel senso che il fatto che entrambi i coniugi abbiano la cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea non costituisce causa ostativa all'applicazione del Regolamento
(CE) n. 2201/2003 sulla competenza giurisdizionale e l'efficacia delle decisioni in materia di cause matrimoniali e responsabilità genitoriale. Come chiarito dalla Corte di giustizia nella sentenza del 29 novembre 2007 relativa al caso (causa C-68/07), la circostanza che i coniugi siano Parte_2
cittadini di uno Stato terzo rispetto all'Unione non esclude l'applicabilità, negli Stati membri, della disciplina europea: il Regolamento “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”. Le medesime conclusioni devono tenersi ferme anche rispetto al Regolamento Bruxelles II ter applicabile dall'1.8.2022.
Deve, pertanto, ritenersi applicabile in relazione alla domanda in punto status l'art. 3, paragrafo 1, lett. a.i), del predetto Regolamento, il quale prevede che la competenza a decidere sulle questioni inerenti alla separazione dei coniugi spetti alle Autorità giurisdizionali dello Stato-membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi. Ed invero entrambi i coniugi sono tuttora residenti in Italia.
Deve inoltre ritenersi applicabile in relazione alle domande in punto affido, collocazione e visite l'art. 7 del medesimo Regolamento per cui “i giudici di uno Stato membro hanno competenza in materia di responsabilità genitoriale su un minore che risiede abitualmente in tale Stato membro al momento in cui il Giudice è adito”. Infatti il figlio minore della coppia, quando il ricorso è stato proposto, già risiedeva in Italia con la madre.
Rilevato per le ragioni che precedono che, sulla base delle risultanze degli atti allegati al presente procedimento, può ritenersi adeguatamente provato il requisito del “vincolo sufficientemente forte dei coniugi con il territorio dello Stato” italiano, si deve ritenere sussistente la giurisdizione di questo Giudice a pronunciarsi sulle domande promosse dalla ricorrente.
Occorre a tale proposito una precisazione. Le obbligazioni alimentari sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento Bruxelles II ter (art. 1, comma 4, lett. e). Esse, però, rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) 4/2009, relativo “alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”, il quale ha sostituito il Reg. n. 44/2001.
L'art. 3 del predetto Regolamento dispone che: “Sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri: a) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente;
o b) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente;
o
c) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti;
(…)”.
La disciplina de qua deve ritenersi applicabile alla domanda promossa dalla ricorrente stante l'accezione (notevolmente ampia) che il concetto di obbligazione alimentare assume nell'ambito del diritto europeo. Quest'ultima, infatti, si caratterizza per la prevalenza dello scopo di mantenimento e ricomprende tutte “le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o affinità” (art. 1, par. 1, Reg. (CE) 4/2009), nonché i diversi istituti dell'obbligazione di mantenimento e di alimenti previste nell'ordinamento italiano (Cass., SU, 1.10.2009 n. 21053).
La circostanza che entrambi i coniugi risiedano ormai abitualmente in Italia e che il Tribunale di
Velletri abbia la giurisdizione a conoscere della domanda di separazione nonché di affido, collocazione e visita del figlio minore devono indurre a ritenere soddisfatti i criteri di cui all'art. 3 Reg.
4/2009, sopra richiamato.
Rilevata la sussistenza della giurisdizione del presente Giudice in ordine a tutte le domande promosse dalla ricorrente, occorre ora procedere all'individuazione della legge applicabile alle domande spiegate.
Sotto questo profilo, deve ritenersi applicabile il Regolamento n. 1259 del 2010 che all'art. 8 prevede:
“in mancanza di una scelta ai sensi dell'art. 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'Autorità giurisdizionale…”.
E' pacifico che la ricorrente si è trasferita in Italia nel 2011 ed il resistente nel 2017, ragione per cui la legge applicabile in punto status è senz'altro quella italiana. Deve ritenersi poi applicabile la Convenzione dell'Aja del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ratificata con Legge 18 giugno 2015, n. 101.
A norma dell'art. 17 di detta Convenzione, “l'esercizio della responsabilità genitoriale è regolato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore, è regolato dalla legge dello Stato di nuova residenza abituale”.
E' pacifico allora che il minore ha la propria residenza abituale in Italia e, dunque, è Persona_1
pacifico che la legge applicabile in punto responsabilità genitoriale è la legge italiana.
Da ultimo, in tema di obbligazioni alimentari (concetto nel quale rientrano, come sopra riscontrato, gli obblighi di mantenimento nei confronti della moglie e dei figli), occorre fare riferimento ai criteri di collegamento previsti dal Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007, cui rinvia l'art. 15 del Reg.
4/2009.
In particolare, l'art. 3 dispone che “salvo disposizioni contrarie del presente protocollo, disciplina le obbligazioni alimentari la legge dello Stato di residenza abituale del creditore”. Per i motivi sopra addotti si deve ritenere applicabile anche alla domanda di mantenimento la disciplina prevista dall'ordinamento italiano, essendo la ricorrente stabilmente residente in Italia ormai da tempo.
Ciò posto, la domanda di separazione personale appare fondata, dovendo ritenersi provata l'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare atteso il definitivo allontanamento dei coniugi e soprattutto attesi i gravi fatti che sono stati oggetto della sentenza penale di condanna n. 619/2019 emessa dal Tribunale di Velletri, per i reati di maltrattamenti, lesioni e tentata estorsione aggravata commessi dal resistente in odio alla moglie.
Va, quindi, dichiarata la separazione di e Parte_1 CP_1
La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al coniuge proprio in relazione alle violenze subite, oltre che per aver lo stesso, quando ancora risiedeva in Bangladesh, utilizzato per scopi propri i denari che la moglie in Italia gli inviava per il figlio.
La domanda di addebito va senz'altro accolta e ciò per effetto delle violenze perpetrate dal convenuto nei confronti della moglie, come accertate nella sentenza penale del Tribunale di Velletri n. 619 del
2019 già citata.
Quanto alle domande accessorie, già con l'ordinanza di cui all'art. 473bis.22 c.p.c. è stato disposto l'affido esclusivo rafforzato del figlio minore alla madre, affinché fosse lei soltanto ad assumere tutte le decisioni che lo riguardano.
In questa sede il Collegio ritiene che il regime dell'affido esclusivo rafforzato sia da confermare, in quanto non solo ha dimostrato di avere un marcato discontrollo degli impulsi e CP_1
di esprimere una aggressività, anche fisica, che rappresenta indubbiamente un grave profilo di inidoneità genitoriale, ma anche perché ha dimostrato nei confronti del figlio sia in Bangladesh che in Italia un evidente disinteresse affettivo oltre che economico, incurante del pregiudizio procurato al minore.
Egli, inoltre, non avendo alcun contatto col figlio non ne conosce le esigenze né le aspirazioni né le attitudini e, quindi, non sarebbe neppure in grado di partecipare utilmente all'assunzione delle decisioni che lo riguardano.
A ciò si aggiunga, infine, che il resistente risulta irreperibile e che le stesse notifiche degli atti giudiziari sono perfezionate soltanto perché la notifica è avvenuta a mani nei luoghi in cui l'uomo presuntivamente prestava attività lavorativa. L'irreperibilità comporta evidentemente una difficoltà di comunicazione che non si presta affatto ad un affido condiviso.
Le considerazioni che precedono impediscono di disporre il regime ordinario dell'affido condiviso ed impongono al Collegio di disporre, come richiesto dalla stessa ricorrente, il c.d. affido super-esclusivo alla madre la quale, per l'effetto, potrà assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ed invero a norma dell'art. 337quater c.c. il giudice, qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, in deroga al regime ordinario dell'affido condiviso, può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori.
In tal caso, tuttavia, salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse per i figli continuano ad essere adottate da entrambi i genitori.
Il che, però, non risulta soddisfacente nei casi come quello di specie in cui un genitore presenta profili di inidoneità tanto gravi da far ritenere preferibile la sua estromissione dall'assunzione delle decisioni che riguardano la prole.
Al ricorrere di questa eventualità, l'inciso “salvo che non sia diversamente stabilito” contenuto nell'art. 337quater, comma 3, c.c. consente al giudice di prevedere che anche le decisioni di maggiore interesse per i figli siano adottate in via esclusiva da uno solo dei genitori, fermo restando che “il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”.
Si tratta del c.d. affido super esclusivo o affido esclusivo rafforzato il quale determina una concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori, non incidendo sulla titolarità della responsabilità genitoriale, ma solo sul suo esercizio.
Quanto alla collocazione, non vi è dubbio che la stessa vada mantenuta presso la madre che da sempre rappresenta per il figlio l'unico riferimento stabile, non avendo ormai da anni il ragazzo alcun rapporto col padre, malgrado le iniziative prese per avviare un contatto.
Si rammenta, a tale proposito, che una volta giunto in Italia il figlio ha contattato telefonicamente il genitore, ma questo si è dimostrato sordo alle sue richieste, anche economiche.
Veniamo al regime delle visite.
L'art. 337quater, comma 2, c.c. prevede che, anche in caso di affido esclusivo ad un solo genitore, devono essere fatti salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'art. 337ter c.c. e cioè i diritti di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Nel caso di specie, tuttavia, è il padre stesso ad aver negato al figlio, almeno fino ad oggi, qualsiasi frequentazione e di fatto padre e figlio non hanno da tempo alcun rapporto.
Ne consegue che l'eventuale avvio degli incontri padre-figlio:
*dovrà necessariamente avvenire in modalità protetta, alla presenza di un educatore e/o di altra figura professionale equipollente, affinchè il riavvicinamento possa essere supportato da figure professionalmente competenti;
*comunque, non potrà prescindere dalla preventiva richiesta del padre il quale, in vista della possibile ripresa degli incontri, viene sollecitato a sottoporsi, presso strutture pubbliche o private, ad apposito percorso: a) di supporto psicologico con l'obiettivo di acquisire un miglior controllo degli impulsi e dell'aggressività espressa;
b) di sostegno alla genitorialità, con l'obiettivo di lavorare e superare i profili di inidoneità genitoriale sopra evidenziati, acquisire maggiore consapevolezza in ordine ai bisogni del figlio ed acquisire nei suoi confronti modalità relazionali adeguate.
Resta da affrontare la questione economica.
Nel corso del giudizio la ricorrente ha più volte cambiato attività, dimostrando certamente una buona capacità di inserimento nel mercato del lavoro, ma nel contempo la difficoltà a reperire un'occupazione stabile e duratura. La donna vive una dimensione lavorativa precaria, con lamentate difficoltà economiche soprattutto in seguito all'aumento degli oneri abitativi da 50,00 euro (in abitazione con canone agevolato) ad oltre 320,00 euro mensili.
In data 31.1.2025, la ricorrente è stata riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa del 46%.
Il che non può negarsi che abbia un'incidenza negativa sulla sua capacità di reperire lavori anche soltanto occasionali e saltuari, ma utili per procacciarsi risorse per sé e per il figlio.
La ricorrente ha dimostrato di beneficiare della distribuzione dei pacchi alimentari della Caritas e il figlio minore medesimo ha descritto una situazione di forte difficoltà economica, tanto da essere indotto a contattare (peraltro inutilmente) il padre per ricevere un aiuto.
Dalla disamina delle movimentazioni della carta postepay evolution intestata alla ricorrente emergono alcune ricariche, nel 2022, per importi assolutamente rilevanti (1000,00 euro in data
6.4.2022, 3000,00 euro in data 11.5.2022, 3000,00 euro in data 18.5.2022, 14764,37 euro in data
18.5.2022, 3200,00 euro in data 1.6.2022, 900,00 euro in data 8.6.2022). In data 18.5.2022 compare un addebito per “rimborso carta” pari a € -14.765,37, seguito però in pari data da un accredito di pari importo per “ricarica carta da ufficio postale”.
Nel 2023 ed a gennaio 2024 non vi è evidenza di alcuna ricarica di importo significativo.
Gli accrediti nel 2023 sono stati pari complessivamente a 8.864,88 euro (poco più di 700,00 euro su
12 mensilità).
Fra le movimentazioni compaiono prelievi di importo consistente.
Nel complesso, pare aver trovato riscontro nel materiale probatorio acquisito la prospettazione attorea di difficoltà economica.
Il resistente, dal canto suo, non ha prodotto la documentazione economica prevista dall'art. 473bis.12 c.p.c., con conseguente applicazione dell'art. 473bis.18 c.p.c.
Sentito all'udienza del 26.3.2025, ha reso dichiarazioni che appaiono non credibili rispetto alla propria situazione economica, dando atto di essere gravato da oneri alloggiativi per 240,00 euro (peraltro non provati) e di avere entrate mensili per circa 500,00 euro;
risulta inverosimile che l'uomo possa vivere con soli 260,00 euro al mese.
Inoltre, è pacificamente emerso che l'uomo svolge attività lavorativa regolare e irregolare (anche più attività contemporaneamente), senza contribuire o contribuendo in modo insufficiente alle esigenze di vita del figlio.
Con ordinanza del 27.3.2024, era stato posto a carico del padre, in allora non costituito, un contributo per il mantenimento del figlio pari a 800,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Successivamente, costituitosi in giudizio, il convenuto ha invocato una riduzione del contributo di mantenimento a proprio carico.
Dunque, con ordinanza del 17.5.2025 il contributo a carico del padre è stato ridotto a 450,00 euro mensili.
In questa sede, vista l'età del figlio e considerato che fra padre e figlio non vi è alcuna frequentazione, sicché il mantenimento del ragazzo grava interamente sulla madre che lo ha presso di sé, ritenuta non credibile la situazione economica rappresentata dal convenuto e valutato il mancato deposito della documentazione economica da parte sua ai sensi dell'art. 473bis.18 c.p.c., tenuto conto che il genitore ha 51 anni e gode di buona salute, non essendovi adeguata evidenza contraria, tenuto conto altresì che l'uomo ha fin qui dimostrato un'ottima capacità di inserimento lavorativo, malgrado le difficoltà inizialmente presenti in ragione della mancanza di un regolare titolo di soggiorno, considerata la posizione economica della ricorrente, il Collegio ritiene di confermare a carico del padre per il mantenimento del figlio un contributo pari a 450,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore della ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Velletri.
In difetto di alcun riscontro probatorio, non rilevano in senso contrario le dichiarazioni rese dal convenuto all'udienza del 26.3.2025 e quanto dallo stesso prospettato nei di lui scarni scritti difensivi.
Inoltre, per giurisprudenza pacifica entrambi i genitori devono partecipare al mantenimento dei figli ed anche il genitore disoccupato non può ritenersi esonerato, dal momento che ben può, salvo il caso di assoluta impossibilità oggettiva di prestare attività lavorativa, non ricorrente nella specie, svolgere lavoretti anche soltanto occasionali e saltuari, ma comunque idonei a procurargli risorse da destinare ai bisogni della prole.
Il contributo di 100,00 o 200,00 euro che il padre si è dichiarato disponibile a versare fino a quando non avrà reperito un lavoro stabile rappresenta una contribuzione palesemente irrisoria ed inadeguata ai bisogni del figlio e per di più sproporzionata rispetto alla capacità lavorativa dell'uomo.
Il Collegio infine attribuisce l'assegno unico per il figlio integralmente alla madre.
Di contro, il Collegio ritiene di non poter accogliere la domanda attorea di mantenimento per la moglie.
Non vi è prova, infatti, che fra le parti sussista una disparità economica.
Inoltre, in costanza di matrimonio, secondo le stesse allegazioni attoree, non è stato il resistente a provvedere al mantenimento della famiglia, tant'è vero che la ricorrente è dovuta partire per l'Italia in cerca di lavoro e si è fatta carico di mandare mensilmente risorse da destinare al mantenimento
(non del coniuge ma) del figlio.
Da ultimo, con le note scritte del 10.5.2025 parte ricorrente ha chiesto che il convenuto sia condannato al risarcimento del danno in favore della ricorrente o del minore per la mancanza di assistenza materiale.
Si tratta di domanda nuova proposta una volta spirate le preclusioni assertive e probatorie previste normativamente e per questo da ritenersi inammissibile.
Stanti le statuizioni che precedono, compensa le spese di lite per metà e, per l'altra metà, condanna al pagamento il convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara la separazione fra e con addebito al marito;
Parte_1 CP_1
• dispone l'affido esclusivo rafforzato del figlio minore alla madre ricorrente la quale, per l'effetto, potrà assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
• stabilisce che il predetto minore resti collocato presso la madre;
• stabilisce che il padre abbia facoltà di vedere il figlio in modalità protetta, alla presenza di un educatore e/o di altra figura professionale equipollente. Saranno i Servizi Sociali territorialmente competenti ad organizzare e calendarizzare gli incontri protetti, a condizione che il padre ne faccia richiesta;
• invita il padre a sottoporsi, presso strutture pubbliche o private, ad apposito percorso: a) di supporto psicologico con l'obiettivo di acquisire un miglior controllo degli impulsi e dell'aggressività; b) di sostegno alla genitorialità, con l'obiettivo di lavorare e superare i profili di inidoneità genitoriale sopra evidenziati, acquisire maggiore consapevolezza in ordine ai bisogni del figlio ed acquisire nei suoi confronti modalità relazionali adeguate;
• pone a carico di un contributo per il mantenimento del figlio pari a 450,00 euro, CP_1
annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore della ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il
Tribunale di Velletri;
• attribuisce l'assegno unico integralmente alla madre resistente;
• respinge, per il resto, ogni ulteriore domanda;
• compensa le spese di lite per metà. Condanna al pagamento in favore dell'RI CP_1
(stante l'ammissione di al gratuito patrocinio) della restante metà delle spese di Parte_1
lite, liquidate in 1904,50 euro per compensi, oltre spese generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott.ssa Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5117 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. CURCIO COSTA TIZIANA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in LANDO
CONTI 19 00049 VELLETRI ITALIA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. PEPE RICCARDO ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in CORSO G.
MATTEOTTI N. 196 00041 ALBANO LAZIALE, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica – Sede.
Oggetto: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa di separazione promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
coniuge per matrimonio contratto in Bangladesh in data 25.9.2003 e non trascritto in Italia.
[...]
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 28 L. n. 218/1995, "il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei due coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento". Conseguentemente, il matrimonio celebrato in Bangladesh dalle parti del presente giudizio deve considerarsi valido in Italia anche se non è stato trascritto ai sensi dell'art. 19 del d.p.r. 3 novembre
2000, n. 396, costituendo la trascrizione degli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero una semplice facoltà per i cittadini stranieri residenti in Italia che non incide sulla validità del matrimonio, avendo piuttosto la finalità di fornire pubblicità al medesimo.
Tanto premesso, il Collegio osserva che prima di procedere all'esame del merito della controversia che, stante la cittadinanza bangladese di entrambe le parti del presente giudizio, occorre verificare in via preliminare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano e, in caso di accertamento positivo, individuare la legge applicabile al caso in esame.
Con riferimento al primo profilo, la giurisprudenza – già vigente il regolamento Bruxelles II bis – si era pronunciata nel senso che il fatto che entrambi i coniugi abbiano la cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea non costituisce causa ostativa all'applicazione del Regolamento
(CE) n. 2201/2003 sulla competenza giurisdizionale e l'efficacia delle decisioni in materia di cause matrimoniali e responsabilità genitoriale. Come chiarito dalla Corte di giustizia nella sentenza del 29 novembre 2007 relativa al caso (causa C-68/07), la circostanza che i coniugi siano Parte_2
cittadini di uno Stato terzo rispetto all'Unione non esclude l'applicabilità, negli Stati membri, della disciplina europea: il Regolamento “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”. Le medesime conclusioni devono tenersi ferme anche rispetto al Regolamento Bruxelles II ter applicabile dall'1.8.2022.
Deve, pertanto, ritenersi applicabile in relazione alla domanda in punto status l'art. 3, paragrafo 1, lett. a.i), del predetto Regolamento, il quale prevede che la competenza a decidere sulle questioni inerenti alla separazione dei coniugi spetti alle Autorità giurisdizionali dello Stato-membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi. Ed invero entrambi i coniugi sono tuttora residenti in Italia.
Deve inoltre ritenersi applicabile in relazione alle domande in punto affido, collocazione e visite l'art. 7 del medesimo Regolamento per cui “i giudici di uno Stato membro hanno competenza in materia di responsabilità genitoriale su un minore che risiede abitualmente in tale Stato membro al momento in cui il Giudice è adito”. Infatti il figlio minore della coppia, quando il ricorso è stato proposto, già risiedeva in Italia con la madre.
Rilevato per le ragioni che precedono che, sulla base delle risultanze degli atti allegati al presente procedimento, può ritenersi adeguatamente provato il requisito del “vincolo sufficientemente forte dei coniugi con il territorio dello Stato” italiano, si deve ritenere sussistente la giurisdizione di questo Giudice a pronunciarsi sulle domande promosse dalla ricorrente.
Occorre a tale proposito una precisazione. Le obbligazioni alimentari sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento Bruxelles II ter (art. 1, comma 4, lett. e). Esse, però, rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) 4/2009, relativo “alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”, il quale ha sostituito il Reg. n. 44/2001.
L'art. 3 del predetto Regolamento dispone che: “Sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri: a) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente;
o b) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente;
o
c) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti;
(…)”.
La disciplina de qua deve ritenersi applicabile alla domanda promossa dalla ricorrente stante l'accezione (notevolmente ampia) che il concetto di obbligazione alimentare assume nell'ambito del diritto europeo. Quest'ultima, infatti, si caratterizza per la prevalenza dello scopo di mantenimento e ricomprende tutte “le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o affinità” (art. 1, par. 1, Reg. (CE) 4/2009), nonché i diversi istituti dell'obbligazione di mantenimento e di alimenti previste nell'ordinamento italiano (Cass., SU, 1.10.2009 n. 21053).
La circostanza che entrambi i coniugi risiedano ormai abitualmente in Italia e che il Tribunale di
Velletri abbia la giurisdizione a conoscere della domanda di separazione nonché di affido, collocazione e visita del figlio minore devono indurre a ritenere soddisfatti i criteri di cui all'art. 3 Reg.
4/2009, sopra richiamato.
Rilevata la sussistenza della giurisdizione del presente Giudice in ordine a tutte le domande promosse dalla ricorrente, occorre ora procedere all'individuazione della legge applicabile alle domande spiegate.
Sotto questo profilo, deve ritenersi applicabile il Regolamento n. 1259 del 2010 che all'art. 8 prevede:
“in mancanza di una scelta ai sensi dell'art. 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'Autorità giurisdizionale…”.
E' pacifico che la ricorrente si è trasferita in Italia nel 2011 ed il resistente nel 2017, ragione per cui la legge applicabile in punto status è senz'altro quella italiana. Deve ritenersi poi applicabile la Convenzione dell'Aja del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ratificata con Legge 18 giugno 2015, n. 101.
A norma dell'art. 17 di detta Convenzione, “l'esercizio della responsabilità genitoriale è regolato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore, è regolato dalla legge dello Stato di nuova residenza abituale”.
E' pacifico allora che il minore ha la propria residenza abituale in Italia e, dunque, è Persona_1
pacifico che la legge applicabile in punto responsabilità genitoriale è la legge italiana.
Da ultimo, in tema di obbligazioni alimentari (concetto nel quale rientrano, come sopra riscontrato, gli obblighi di mantenimento nei confronti della moglie e dei figli), occorre fare riferimento ai criteri di collegamento previsti dal Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007, cui rinvia l'art. 15 del Reg.
4/2009.
In particolare, l'art. 3 dispone che “salvo disposizioni contrarie del presente protocollo, disciplina le obbligazioni alimentari la legge dello Stato di residenza abituale del creditore”. Per i motivi sopra addotti si deve ritenere applicabile anche alla domanda di mantenimento la disciplina prevista dall'ordinamento italiano, essendo la ricorrente stabilmente residente in Italia ormai da tempo.
Ciò posto, la domanda di separazione personale appare fondata, dovendo ritenersi provata l'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare atteso il definitivo allontanamento dei coniugi e soprattutto attesi i gravi fatti che sono stati oggetto della sentenza penale di condanna n. 619/2019 emessa dal Tribunale di Velletri, per i reati di maltrattamenti, lesioni e tentata estorsione aggravata commessi dal resistente in odio alla moglie.
Va, quindi, dichiarata la separazione di e Parte_1 CP_1
La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al coniuge proprio in relazione alle violenze subite, oltre che per aver lo stesso, quando ancora risiedeva in Bangladesh, utilizzato per scopi propri i denari che la moglie in Italia gli inviava per il figlio.
La domanda di addebito va senz'altro accolta e ciò per effetto delle violenze perpetrate dal convenuto nei confronti della moglie, come accertate nella sentenza penale del Tribunale di Velletri n. 619 del
2019 già citata.
Quanto alle domande accessorie, già con l'ordinanza di cui all'art. 473bis.22 c.p.c. è stato disposto l'affido esclusivo rafforzato del figlio minore alla madre, affinché fosse lei soltanto ad assumere tutte le decisioni che lo riguardano.
In questa sede il Collegio ritiene che il regime dell'affido esclusivo rafforzato sia da confermare, in quanto non solo ha dimostrato di avere un marcato discontrollo degli impulsi e CP_1
di esprimere una aggressività, anche fisica, che rappresenta indubbiamente un grave profilo di inidoneità genitoriale, ma anche perché ha dimostrato nei confronti del figlio sia in Bangladesh che in Italia un evidente disinteresse affettivo oltre che economico, incurante del pregiudizio procurato al minore.
Egli, inoltre, non avendo alcun contatto col figlio non ne conosce le esigenze né le aspirazioni né le attitudini e, quindi, non sarebbe neppure in grado di partecipare utilmente all'assunzione delle decisioni che lo riguardano.
A ciò si aggiunga, infine, che il resistente risulta irreperibile e che le stesse notifiche degli atti giudiziari sono perfezionate soltanto perché la notifica è avvenuta a mani nei luoghi in cui l'uomo presuntivamente prestava attività lavorativa. L'irreperibilità comporta evidentemente una difficoltà di comunicazione che non si presta affatto ad un affido condiviso.
Le considerazioni che precedono impediscono di disporre il regime ordinario dell'affido condiviso ed impongono al Collegio di disporre, come richiesto dalla stessa ricorrente, il c.d. affido super-esclusivo alla madre la quale, per l'effetto, potrà assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ed invero a norma dell'art. 337quater c.c. il giudice, qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, in deroga al regime ordinario dell'affido condiviso, può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori.
In tal caso, tuttavia, salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse per i figli continuano ad essere adottate da entrambi i genitori.
Il che, però, non risulta soddisfacente nei casi come quello di specie in cui un genitore presenta profili di inidoneità tanto gravi da far ritenere preferibile la sua estromissione dall'assunzione delle decisioni che riguardano la prole.
Al ricorrere di questa eventualità, l'inciso “salvo che non sia diversamente stabilito” contenuto nell'art. 337quater, comma 3, c.c. consente al giudice di prevedere che anche le decisioni di maggiore interesse per i figli siano adottate in via esclusiva da uno solo dei genitori, fermo restando che “il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”.
Si tratta del c.d. affido super esclusivo o affido esclusivo rafforzato il quale determina una concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori, non incidendo sulla titolarità della responsabilità genitoriale, ma solo sul suo esercizio.
Quanto alla collocazione, non vi è dubbio che la stessa vada mantenuta presso la madre che da sempre rappresenta per il figlio l'unico riferimento stabile, non avendo ormai da anni il ragazzo alcun rapporto col padre, malgrado le iniziative prese per avviare un contatto.
Si rammenta, a tale proposito, che una volta giunto in Italia il figlio ha contattato telefonicamente il genitore, ma questo si è dimostrato sordo alle sue richieste, anche economiche.
Veniamo al regime delle visite.
L'art. 337quater, comma 2, c.c. prevede che, anche in caso di affido esclusivo ad un solo genitore, devono essere fatti salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'art. 337ter c.c. e cioè i diritti di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Nel caso di specie, tuttavia, è il padre stesso ad aver negato al figlio, almeno fino ad oggi, qualsiasi frequentazione e di fatto padre e figlio non hanno da tempo alcun rapporto.
Ne consegue che l'eventuale avvio degli incontri padre-figlio:
*dovrà necessariamente avvenire in modalità protetta, alla presenza di un educatore e/o di altra figura professionale equipollente, affinchè il riavvicinamento possa essere supportato da figure professionalmente competenti;
*comunque, non potrà prescindere dalla preventiva richiesta del padre il quale, in vista della possibile ripresa degli incontri, viene sollecitato a sottoporsi, presso strutture pubbliche o private, ad apposito percorso: a) di supporto psicologico con l'obiettivo di acquisire un miglior controllo degli impulsi e dell'aggressività espressa;
b) di sostegno alla genitorialità, con l'obiettivo di lavorare e superare i profili di inidoneità genitoriale sopra evidenziati, acquisire maggiore consapevolezza in ordine ai bisogni del figlio ed acquisire nei suoi confronti modalità relazionali adeguate.
Resta da affrontare la questione economica.
Nel corso del giudizio la ricorrente ha più volte cambiato attività, dimostrando certamente una buona capacità di inserimento nel mercato del lavoro, ma nel contempo la difficoltà a reperire un'occupazione stabile e duratura. La donna vive una dimensione lavorativa precaria, con lamentate difficoltà economiche soprattutto in seguito all'aumento degli oneri abitativi da 50,00 euro (in abitazione con canone agevolato) ad oltre 320,00 euro mensili.
In data 31.1.2025, la ricorrente è stata riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa del 46%.
Il che non può negarsi che abbia un'incidenza negativa sulla sua capacità di reperire lavori anche soltanto occasionali e saltuari, ma utili per procacciarsi risorse per sé e per il figlio.
La ricorrente ha dimostrato di beneficiare della distribuzione dei pacchi alimentari della Caritas e il figlio minore medesimo ha descritto una situazione di forte difficoltà economica, tanto da essere indotto a contattare (peraltro inutilmente) il padre per ricevere un aiuto.
Dalla disamina delle movimentazioni della carta postepay evolution intestata alla ricorrente emergono alcune ricariche, nel 2022, per importi assolutamente rilevanti (1000,00 euro in data
6.4.2022, 3000,00 euro in data 11.5.2022, 3000,00 euro in data 18.5.2022, 14764,37 euro in data
18.5.2022, 3200,00 euro in data 1.6.2022, 900,00 euro in data 8.6.2022). In data 18.5.2022 compare un addebito per “rimborso carta” pari a € -14.765,37, seguito però in pari data da un accredito di pari importo per “ricarica carta da ufficio postale”.
Nel 2023 ed a gennaio 2024 non vi è evidenza di alcuna ricarica di importo significativo.
Gli accrediti nel 2023 sono stati pari complessivamente a 8.864,88 euro (poco più di 700,00 euro su
12 mensilità).
Fra le movimentazioni compaiono prelievi di importo consistente.
Nel complesso, pare aver trovato riscontro nel materiale probatorio acquisito la prospettazione attorea di difficoltà economica.
Il resistente, dal canto suo, non ha prodotto la documentazione economica prevista dall'art. 473bis.12 c.p.c., con conseguente applicazione dell'art. 473bis.18 c.p.c.
Sentito all'udienza del 26.3.2025, ha reso dichiarazioni che appaiono non credibili rispetto alla propria situazione economica, dando atto di essere gravato da oneri alloggiativi per 240,00 euro (peraltro non provati) e di avere entrate mensili per circa 500,00 euro;
risulta inverosimile che l'uomo possa vivere con soli 260,00 euro al mese.
Inoltre, è pacificamente emerso che l'uomo svolge attività lavorativa regolare e irregolare (anche più attività contemporaneamente), senza contribuire o contribuendo in modo insufficiente alle esigenze di vita del figlio.
Con ordinanza del 27.3.2024, era stato posto a carico del padre, in allora non costituito, un contributo per il mantenimento del figlio pari a 800,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Successivamente, costituitosi in giudizio, il convenuto ha invocato una riduzione del contributo di mantenimento a proprio carico.
Dunque, con ordinanza del 17.5.2025 il contributo a carico del padre è stato ridotto a 450,00 euro mensili.
In questa sede, vista l'età del figlio e considerato che fra padre e figlio non vi è alcuna frequentazione, sicché il mantenimento del ragazzo grava interamente sulla madre che lo ha presso di sé, ritenuta non credibile la situazione economica rappresentata dal convenuto e valutato il mancato deposito della documentazione economica da parte sua ai sensi dell'art. 473bis.18 c.p.c., tenuto conto che il genitore ha 51 anni e gode di buona salute, non essendovi adeguata evidenza contraria, tenuto conto altresì che l'uomo ha fin qui dimostrato un'ottima capacità di inserimento lavorativo, malgrado le difficoltà inizialmente presenti in ragione della mancanza di un regolare titolo di soggiorno, considerata la posizione economica della ricorrente, il Collegio ritiene di confermare a carico del padre per il mantenimento del figlio un contributo pari a 450,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore della ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Velletri.
In difetto di alcun riscontro probatorio, non rilevano in senso contrario le dichiarazioni rese dal convenuto all'udienza del 26.3.2025 e quanto dallo stesso prospettato nei di lui scarni scritti difensivi.
Inoltre, per giurisprudenza pacifica entrambi i genitori devono partecipare al mantenimento dei figli ed anche il genitore disoccupato non può ritenersi esonerato, dal momento che ben può, salvo il caso di assoluta impossibilità oggettiva di prestare attività lavorativa, non ricorrente nella specie, svolgere lavoretti anche soltanto occasionali e saltuari, ma comunque idonei a procurargli risorse da destinare ai bisogni della prole.
Il contributo di 100,00 o 200,00 euro che il padre si è dichiarato disponibile a versare fino a quando non avrà reperito un lavoro stabile rappresenta una contribuzione palesemente irrisoria ed inadeguata ai bisogni del figlio e per di più sproporzionata rispetto alla capacità lavorativa dell'uomo.
Il Collegio infine attribuisce l'assegno unico per il figlio integralmente alla madre.
Di contro, il Collegio ritiene di non poter accogliere la domanda attorea di mantenimento per la moglie.
Non vi è prova, infatti, che fra le parti sussista una disparità economica.
Inoltre, in costanza di matrimonio, secondo le stesse allegazioni attoree, non è stato il resistente a provvedere al mantenimento della famiglia, tant'è vero che la ricorrente è dovuta partire per l'Italia in cerca di lavoro e si è fatta carico di mandare mensilmente risorse da destinare al mantenimento
(non del coniuge ma) del figlio.
Da ultimo, con le note scritte del 10.5.2025 parte ricorrente ha chiesto che il convenuto sia condannato al risarcimento del danno in favore della ricorrente o del minore per la mancanza di assistenza materiale.
Si tratta di domanda nuova proposta una volta spirate le preclusioni assertive e probatorie previste normativamente e per questo da ritenersi inammissibile.
Stanti le statuizioni che precedono, compensa le spese di lite per metà e, per l'altra metà, condanna al pagamento il convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara la separazione fra e con addebito al marito;
Parte_1 CP_1
• dispone l'affido esclusivo rafforzato del figlio minore alla madre ricorrente la quale, per l'effetto, potrà assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
• stabilisce che il predetto minore resti collocato presso la madre;
• stabilisce che il padre abbia facoltà di vedere il figlio in modalità protetta, alla presenza di un educatore e/o di altra figura professionale equipollente. Saranno i Servizi Sociali territorialmente competenti ad organizzare e calendarizzare gli incontri protetti, a condizione che il padre ne faccia richiesta;
• invita il padre a sottoporsi, presso strutture pubbliche o private, ad apposito percorso: a) di supporto psicologico con l'obiettivo di acquisire un miglior controllo degli impulsi e dell'aggressività; b) di sostegno alla genitorialità, con l'obiettivo di lavorare e superare i profili di inidoneità genitoriale sopra evidenziati, acquisire maggiore consapevolezza in ordine ai bisogni del figlio ed acquisire nei suoi confronti modalità relazionali adeguate;
• pone a carico di un contributo per il mantenimento del figlio pari a 450,00 euro, CP_1
annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore della ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il
Tribunale di Velletri;
• attribuisce l'assegno unico integralmente alla madre resistente;
• respinge, per il resto, ogni ulteriore domanda;
• compensa le spese di lite per metà. Condanna al pagamento in favore dell'RI CP_1
(stante l'ammissione di al gratuito patrocinio) della restante metà delle spese di Parte_1
lite, liquidate in 1904,50 euro per compensi, oltre spese generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera