CASS
Sentenza 19 dicembre 2023
Sentenza 19 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/2023, n. 50689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50689 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LA NA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari del 19 luglio 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso;
Sentito l'avvocato Tortorella in sostituzione dell'avvocato Metta per il ricorrente che ha ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso, concludendo per l'accoglimento dell'impugnazione, RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza descritta in epigrafe il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha applicato ai danni di NA LA la custodia cautelare in Penale Sent. Sez. 6 Num. 50689 Anno 2023 Presidente: CALVANESE ERSILIA Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 21/11/2023 carcere ritenendolo gravemente indiziato sia della partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo 1) della rubrica, ipotesi aggravata ex art 416 bis.1 cod. pen. perché la relativa azione associativa sarebbe stata diretta ad agevolare il sodalizio mafioso denominato "Società Foggiana" nonchè realizzata avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e omertà riconducibili al detto consorzio di matrice mafiosa;
sia in relazione a più reati fine sanzionati ai sensi dell'art 73 comma 1 D.P.R. n. 309 del 1990, anche questo aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. (capi 3 e 7, realizzati tra il mese di marzo del 2017 e quello di marzo del 2018). 2. Impugna con ricorso immediato la difesa dell'indagato e lamenta violazione di legge con riguardo al disposto di cui all'art 297, comma 3, cod. proc. pen. Evidenzia la difesa che l'associazione contestata dall'ordinanza impugnata copre un arco temporale che corre dal gennaio 2017; che LA, con ordinanza del 30 novembre 2018, resa dalla medesima autorità giudiziaria, è stato sottoposto alla misura custodiale di maggior rigore perché ritenuto intraneo all'associazione mafiosa denominata " Società Foggiana", imputazione il cui perimetro di operatività, che andava dal 2011 e risultava contestata in permanenza, doveva ritenersi chiuso alla data di condanna resa in primo grado (26 novembre 2020), passata in giudicato;
che le emergenze di indagine della prima ordinanza, parimenti apprezzate dal provvedimento gravato da ricorso, mettevano in evidenza che il cuore dell'attività criminale della società mafiosa riguardava le estorsioni e il narcotraffico;
che gli stessi collaboranti apprezzati dal provvedimento impugnato avevano già fatto riferimento al coinvolgimento del LA nell'attività di commercializzazione delle sostanza stupefacenti ora contestata sempre nel quadro dell'azione propria del gruppo mafioso di appartenenza, come attestati dai relativi verbali riassuntivi allegati. In ragione di tanto, ha chiesto retrodatarsi i termini di efficacia della misura in contestazione a quella applicata per prima in considerazione del fatto che i fatti ascritti con l'ordinanza impugnata erano tutti precedenti alla prima ordinanza di custodia cautelare;
che tra i fatti delle due ordinanze sussisterebbe una connessione qualificata ex art 12 comma 1, lettere b) e c) cod. proc. pen.; che i fatti della seconda ordinanza erano tutti desumibili dagli atti del primo procedimento, ben prima del rinvio a giudizio disposto in quella occasione processuale e risultavano connotati da significati indiziari che ben potevano sostenere già da allora l'emissione della misura applicata in data odierna. Soluzione, questa rivendicata dal ricorso, non impedita dal passaggio in giudicato della condanna resa per i fatti di cui alla prima ordinanza;
né dalla data di deposito della informativa posta a fondamento della misura in oggetto (risalente al gennaio 2022), successiva alla data della prima ordinanza, atteso che le 2 emergenze valorizzate a sostegno del provvedimento impugnato emergevano tutte già dall'attività di indagine posta a fondamento del primo provvedimento di custodia cautelare applicata al LA, risultando di fatte replicate nei relativi contenuti dall'informativa depositata a sostegno della misura ora in contestazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, da ultimo, si veda Sez. 5 n. 14713 del 06/03/2019, Rv. 275098), in tema di misure cautelari personali, è inammissibile il ricorso diretto per cassazione avverso l'ordinanza applicativa della misura che deduca la violazione della regola di retrodatazione del termine di decorrenza di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., poiché il relativo accertamento comporta verifiche di merito incompatibili con il giudizio di legittimità, in ordine al rapporto di connessione tra i fatti oggetto dei due diversi procedimenti, alla desumibilità dagli atti delle posteriori contestazioni e all'interesse attuale della questione. Nel caso, le superiori indicazioni di principio trovano immediato riscontro nella regiudicanda devoluta alla Corte solo considerando il necessario confronto comparato — che la difesa sollecita nel tentativo di superare la motivazione in prevenzione adottata dal giudice per le indagini preliminari nel trattare e definire la problematica in questione - tra l'informativa sottesa alla misura in contestazione e il portato delle emergenze acquisite all'epoca del primo intervento cautelare o comunque del rinvio a giudizio disposto in quella diversa occasione processuale. Confronto che presuppone una verifica in fatto all'evidenza preclusa al giudice di legittimità se non in termini di "successivo controllo della logicità e coerenza descrittiva delle emergenze processuali e probatorie, nonché della congruenza e non contraddittorietà delle relative analisi e dei pertinenti passaggi argomentativi" ( in termini, da ultimo, in motivazione, Sezioni Unite, n. 23166 del 28/5/2020, Mazzitelli) Né, infine si può riqualificare il ricorso in riesame, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale competente, perché la difesa non ha neppure addotto la circostanza in forza della quale, alla data di applicazione dell'ordinanza impugnata, i termini massimi di esecuzione della stessa dovevano ritenersi già scaduti per effetto della retrodatazione rivendicata, presupposto indefettibile, in siffatti casi, del rimedio dettato dall'art 309 cod. proc. pen. ( in termini, Sez. 2 n. 37879 del 05/05/2023, Rv. 285027), in mancanza del quale la relativa questione va altrimenti proposta, ex art. 306 cod. proc. pen., al giudice per le indagini preliminari e successivamente, in caso di rigetto, al tribunale del riesame in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen.. i Da qui la conclusione di cui al dispositivo cui conseguono anche le pronunce di cui all'art 616 cod. proc. pen. nei termini definiti dallo stesso
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. Att. Cod. proc. pen. Così deciso il 21/11/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso;
Sentito l'avvocato Tortorella in sostituzione dell'avvocato Metta per il ricorrente che ha ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso, concludendo per l'accoglimento dell'impugnazione, RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza descritta in epigrafe il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha applicato ai danni di NA LA la custodia cautelare in Penale Sent. Sez. 6 Num. 50689 Anno 2023 Presidente: CALVANESE ERSILIA Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 21/11/2023 carcere ritenendolo gravemente indiziato sia della partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo 1) della rubrica, ipotesi aggravata ex art 416 bis.1 cod. pen. perché la relativa azione associativa sarebbe stata diretta ad agevolare il sodalizio mafioso denominato "Società Foggiana" nonchè realizzata avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e omertà riconducibili al detto consorzio di matrice mafiosa;
sia in relazione a più reati fine sanzionati ai sensi dell'art 73 comma 1 D.P.R. n. 309 del 1990, anche questo aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. (capi 3 e 7, realizzati tra il mese di marzo del 2017 e quello di marzo del 2018). 2. Impugna con ricorso immediato la difesa dell'indagato e lamenta violazione di legge con riguardo al disposto di cui all'art 297, comma 3, cod. proc. pen. Evidenzia la difesa che l'associazione contestata dall'ordinanza impugnata copre un arco temporale che corre dal gennaio 2017; che LA, con ordinanza del 30 novembre 2018, resa dalla medesima autorità giudiziaria, è stato sottoposto alla misura custodiale di maggior rigore perché ritenuto intraneo all'associazione mafiosa denominata " Società Foggiana", imputazione il cui perimetro di operatività, che andava dal 2011 e risultava contestata in permanenza, doveva ritenersi chiuso alla data di condanna resa in primo grado (26 novembre 2020), passata in giudicato;
che le emergenze di indagine della prima ordinanza, parimenti apprezzate dal provvedimento gravato da ricorso, mettevano in evidenza che il cuore dell'attività criminale della società mafiosa riguardava le estorsioni e il narcotraffico;
che gli stessi collaboranti apprezzati dal provvedimento impugnato avevano già fatto riferimento al coinvolgimento del LA nell'attività di commercializzazione delle sostanza stupefacenti ora contestata sempre nel quadro dell'azione propria del gruppo mafioso di appartenenza, come attestati dai relativi verbali riassuntivi allegati. In ragione di tanto, ha chiesto retrodatarsi i termini di efficacia della misura in contestazione a quella applicata per prima in considerazione del fatto che i fatti ascritti con l'ordinanza impugnata erano tutti precedenti alla prima ordinanza di custodia cautelare;
che tra i fatti delle due ordinanze sussisterebbe una connessione qualificata ex art 12 comma 1, lettere b) e c) cod. proc. pen.; che i fatti della seconda ordinanza erano tutti desumibili dagli atti del primo procedimento, ben prima del rinvio a giudizio disposto in quella occasione processuale e risultavano connotati da significati indiziari che ben potevano sostenere già da allora l'emissione della misura applicata in data odierna. Soluzione, questa rivendicata dal ricorso, non impedita dal passaggio in giudicato della condanna resa per i fatti di cui alla prima ordinanza;
né dalla data di deposito della informativa posta a fondamento della misura in oggetto (risalente al gennaio 2022), successiva alla data della prima ordinanza, atteso che le 2 emergenze valorizzate a sostegno del provvedimento impugnato emergevano tutte già dall'attività di indagine posta a fondamento del primo provvedimento di custodia cautelare applicata al LA, risultando di fatte replicate nei relativi contenuti dall'informativa depositata a sostegno della misura ora in contestazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, da ultimo, si veda Sez. 5 n. 14713 del 06/03/2019, Rv. 275098), in tema di misure cautelari personali, è inammissibile il ricorso diretto per cassazione avverso l'ordinanza applicativa della misura che deduca la violazione della regola di retrodatazione del termine di decorrenza di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., poiché il relativo accertamento comporta verifiche di merito incompatibili con il giudizio di legittimità, in ordine al rapporto di connessione tra i fatti oggetto dei due diversi procedimenti, alla desumibilità dagli atti delle posteriori contestazioni e all'interesse attuale della questione. Nel caso, le superiori indicazioni di principio trovano immediato riscontro nella regiudicanda devoluta alla Corte solo considerando il necessario confronto comparato — che la difesa sollecita nel tentativo di superare la motivazione in prevenzione adottata dal giudice per le indagini preliminari nel trattare e definire la problematica in questione - tra l'informativa sottesa alla misura in contestazione e il portato delle emergenze acquisite all'epoca del primo intervento cautelare o comunque del rinvio a giudizio disposto in quella diversa occasione processuale. Confronto che presuppone una verifica in fatto all'evidenza preclusa al giudice di legittimità se non in termini di "successivo controllo della logicità e coerenza descrittiva delle emergenze processuali e probatorie, nonché della congruenza e non contraddittorietà delle relative analisi e dei pertinenti passaggi argomentativi" ( in termini, da ultimo, in motivazione, Sezioni Unite, n. 23166 del 28/5/2020, Mazzitelli) Né, infine si può riqualificare il ricorso in riesame, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale competente, perché la difesa non ha neppure addotto la circostanza in forza della quale, alla data di applicazione dell'ordinanza impugnata, i termini massimi di esecuzione della stessa dovevano ritenersi già scaduti per effetto della retrodatazione rivendicata, presupposto indefettibile, in siffatti casi, del rimedio dettato dall'art 309 cod. proc. pen. ( in termini, Sez. 2 n. 37879 del 05/05/2023, Rv. 285027), in mancanza del quale la relativa questione va altrimenti proposta, ex art. 306 cod. proc. pen., al giudice per le indagini preliminari e successivamente, in caso di rigetto, al tribunale del riesame in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen.. i Da qui la conclusione di cui al dispositivo cui conseguono anche le pronunce di cui all'art 616 cod. proc. pen. nei termini definiti dallo stesso
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. Att. Cod. proc. pen. Così deciso il 21/11/2023.