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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/05/2025, n. 2499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2499 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 10061/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nella persona dei magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al numero 10061 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa con ricorso depositato il 22.05.2024 da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
SCARPARO STEFANIA come in atti, ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
COGHETTO FEDERICA e dall'avv. PADOAN DEBORA come in atti, resistente con l'intervento in giudizio del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio e trattenuta in decisione all'udienza del
23.04.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per entrambe le parti congiuntamente come da verbale di udienza 23.04.2025 “i difensori insistono nelle conclusioni congiunte rassegnate” e cioè come da note di trattazione scritta congiunte depositate il 20.01.2025: “A. CASA CONIUGALE La casa coniugale sita in Via
Ronchi 94/c, CO (VE) viene assegnata al OR il quale vi abiterà assieme CP_1
al figlio dal 01.07.2025. La ORa si trasferirà in altra abitazione Per_1 Parte_1
assieme alla figlia entro il 30 giugno 2025. Sino al rilascio della casa coniugale da parte Per_2 della ORa i rapporti resteranno regolati secondo i provvedimenti già emessi Parte_1 in data 29.10.2024 e 3.12.2024. La sig.ra viene sin d'ora autorizzata dal sig. ad Pt_1 CP_1
asportare dalla casa coniugale, oltre a tutti i propri effetti personali il mobilio relativo a camera matrimoniale compreso armadio letto comodini e due comò, cameretta di LI tranne la rete ed il materasso, armadio in garage, mobile angolare salotto, scaffale del bagno, lampadari della cucina bagno, camera matrimoniale e scale, le tende. Il 50% di pentole, piatti, e biancheria, asciugatrice, televisione della camera matrimoniale e della cameretta di aspirapolvere, Per_2
asse da stiro e friggitrice ad aria, bicicletta da donna e bicicletta di Per_2
La casa dovrà essere lasciata dalla ORa nello stato in cui si trovava al momento in cui Pt_1 le è stata assegnata, salvo il normale deterioramento d'uso, con illuminazione ripristinata (ove asportati i lampadari), riparazione della maniglia della porta d'ingresso. La ORa altresì Pt_1
consegnerà al OR il libretto della caldaia in regola con le manutenzioni. CP_1
B. AFFIDAMENTO E COLLOCAZIONE DEI FIGLI L'affidamento dei figli verrà regolamentato in via condivisa. avrà residenza prevalente presso il padre, e Persona_3
presso la madre. Persona_4
C. MANTENIMENTO DEI FIGLI Dal momento in cui la sig.ra e la figlia si Pt_1 Per_2
trasferiranno nella nuova abitazione, ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento ordinario del figlio collocato presso di sé: presso il padre, Persona_3 Persona_4
presso la madre. Le spese di mantenimento straordinario dei figli verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%, con la precisazione che il sig. sosterrà le spese CP_1
straordinarie per e la sig.ra quelle per la figlia con conguaglio a fine mese Per_1 Pt_1 Per_2
e rimborso della differenza al genitore a cui spetta entro il giorno 10 del mese successivo;
l'assegno unico verrà suddiviso tra le parti nella misura del 50% ciascuno.
A tal proposito si precisa che allorquando l'assegno unico di dovesse venir meno, Per_1
l'assegno unico spettante per la figlia resterà assegnato al 100% alla sig.ra Per_2 Pt_1
D. DIRITTO DI VISITA I genitori di comune intesa regoleranno di volta in volta il diritto di visita infrasettimanale dei figli. I figli trascorreranno assieme i week end nel periodo scolastico dal venerdì dopo scuola fino al lunedì mattina, nel periodo estivo dal sabato pomeriggio al lunedì in via alternata presso ciascun genitore, salvo diversi accordi tra le parti e tenuto conto anche delle esigenze dei figli;
le parti precisano che, salva la possibilità che i figli si rechino dai genitori in treno durante il periodo scolastico, quando trascorrerà il fine settimana dal Per_2 papà quest'ultimo dovrà prelevarla e riportarla a casa e quanto trascorrerà il fine Per_1 settimana dalla mamma quest'ultima a sua volta dovrà prelevarlo e riportarlo presso la casa del papà. Nei fine settimana di competenza ciascun genitore provvederà ad accompagnare i figli agli impegni sportivi e ludico-ricreativi, salvo impegni di lavoro dei genitori per i quali le parti potranno accordarsi diversamente;
i figli trascorreranno due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive con ciascun genitore. Una settimana durante le vacanze natalizie
(alternando di anno in anno la permanenza con l'uno o l'altro genitore nel giorno di Natale e
Capodanno), tre giorni durante le vacanze pasquali alternando Pasqua con Pasquetta e, ad anni alterni, tre giorni durante le vacanze di Carnevale;
tutte le altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 15 agosto e 8 dicembre) verranno alternate tra le parti, nel senso che se i figli staranno con la madre il 25 aprile trascorreranno con il padre la festività del primo maggio e così via.
RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI Nell'ambito della regolamentazione patrimoniale funzionale alla definizione della separazione i coniugi convengono quanto segue:
1. La ORa si impegna a cedere senza corrispettivo la propria quota di Parte_1
proprietà della casa coniugale di Via Ronchi 94/c, CO (VE) identificata al N.C.E.U. del
Comune di CO (VE) foglio 13, mapp 1569, sub 13, categ. A/2, classe 5, cons. 6,5, sup. cat.
135, rend. cat. 688,18 e foglio 13, mapp. 1569, sub 14, categ. C/6, classe 8, cons. 16, sup. cat.
19, rend. cat. 52,89, compreso bene comune non censibile foglio 13 mapp. 1569 sub 8 via
Ronchi bene comune non censibile (scoperto comune ai subb 9 10 11 e 12), al OR
[...]
il quale si impegna a sua volta ad acquistarla accollandosi integralmente i debiti residui CP_1 dei due mutui contratti per l'acquisto e la ristrutturazione, il primo presso Banca Popolare Alto
Adige Cooperativa per Azioni (Volksbank), contratto n. 0242637 per €167.000,00, durata di 25 anni, ed il secondo contratto in data 29.04.2015 n. 0248520 sempre presso la Banca Popolare
Alto Adige Cooperativa per Azioni (Volksbank) per la somma di €80.000,00 durata di 25 anni, liberando la ORa da ogni onere e spesa. Pt_1
La cessione della quota dell'immobile di proprietà della ORa verrà perfezionata Pt_1
contestualmente al trasferimento della medesima come più sopra regolato al punto A e più precisamente entro e non oltre il 30 giugno 2025. Sino a tale data i rapporti tra le parti resteranno regolati secondo i provvedimenti di cui alla separazione omologata in data 23.06.2021, del
29.10.2024 e della sentenza di divorzio del 3.12.2024. Le parti precisano e danno atto che la sig.ra sarà tenuta a pagare la sua quota parte della rata del mutuo sino al giorno del suo Pt_1
trasferimento in altra abitazione ovvero sino al mese di giugno 2025. Pertanto, in caso di ritardo nel trasferimento della cessione della quota parte dell'immobile per qualsivoglia ragione e/o di ritardo nell'ottenimento del mutuo da parte del sig. quest'ultimo si accollerà anche la CP_1
quota parte della rata del mutuo ora a carico della sig.ra senza nulla poter pretendere dalla Pt_1 stessa e/o rivendicare;
Il sig. riconosce sin d'ora come dovuta alla sig.ra una penale CP_1 Pt_1 di € 7.000,00 (settemila euro) nel caso in cui da luglio 2025 non dovesse provvedere, come da accordi, al versamento integrale alla Banca delle rate dei mutui. Detta penale dovrà essere corrisposta alla sig.ra al momento del rogito notarile di trasferimento della quota di Pt_1 proprietà dalla sig.ra al sig. o, in caso di vendita a terzi dell'abitazione, unitamente Pt_1 CP_1
agli importi relativi alle rate o quota parte delle rate che, a causa dell'inadempimento di quest'ultimo la sig.ra fosse costretta a corrispondere all'Istituto di credito in quanto Pt_1
cointestataria dei mutui dal luglio 2025. Tale clausola non troverà applicazione qualora la sentenza di divorzio non venga depositata in tempo utile per completare entro il mese di giugno
2025 l'istruttoria del mutuo richiesto dal OR CP_1
2 Il OR provvederà altresì alla liberazione dei ORi e CP_1 Controparte_2
genitori della ricorrente, dalla garanzia fideiussoria del mutuo acceso dai Controparte_3
sig.ri e presso la Banca Popolare Alto Adige Cooperativa per Azioni (Volksbank), Pt_1 CP_1 contratto n. 0242637 per €167.000,00 con durata di 25 anni;
nonché dalla garanzia fideiussoria e ipotecaria prestata in data 29.04.2015 contratto n. 0248520 presso la Banca Popolare Alto
Adige Cooperativa per Azioni (Volksbank) per l'importo di €80.000,00 con ipoteca iscritta sugli immobili di loro proprietà siti in Albignasego (PD); eventuali spese di cancellazione dell'ipoteca sugli immobili dei sig.ri e rimarranno a carico del sig. ; Pt_1 CP_3 CP_1
3 Le parti al fine di comporre definitivamente ogni vertenza ad oggi pendente, rinunciano, a spese compensate, a proseguire nella causa di divisione della casa coniugale iscritta al n.
11146/2024 R.G. innanzi al Tribunale di Venezia che verrà abbandonata dopo il trasferimento della quota di proprietà della sig.ra in capo al sig. che dovrà avvenire entro e non Pt_1 CP_1
oltre il 30.09.2025; sino all'abbandono della causa le parti concordemente chiederanno al
Giudice del procedimento 11146/2024 RG rinvio in pendenza di trattative. Inoltre, allo stesso modo le parti concordano che sulla base di separato accordo intervenuto tra i signori CP_4
ed (genitori del OR ) e la ORa dopo il
[...] Persona_5 CP_1 Pt_1
trasferimento della quota di proprietà della sig.ra in capo al sig. verrà altresì Pt_1 CP_1
abbandonata la causa n. 11991/2024 R.G di opposizione a Decreto Ingiuntivo pendente innanzi al Tribunale di Venezia, con rinuncia da parte degli intimanti all'asserito credito ingiunto. Sino all'abbandono della causa le parti concordemente chiederanno al Giudice del procedimento
11991/2024 RG rinvio in pendenza della definizione degli accordi intervenuti.
4 Le parti dichiarano di aver così regolato ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente e di nulla aver a pretendere reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento in quanto economicamente indipendenti. Spese legali compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dd. 22/05/2024 depositato in pari data, ha adito il Tribunale per Parte_1
ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto con in Albignasego (PD) il CP_1
12.3.2011, essendo intervenuta tra le parti separazione personale omologata dal Tribunale di
Venezia con decreto del 23.6.2021 e non essendosi i coniugi mai riconciliati.
In ordine alle statuizioni accessorie la ricorrente ha chiesto che i figli nati dall'unione con il resistente, (nato il [...]) e (nata il [...]), fossero affidati in via Per_1 Per_2
condivisa a entrambi genitori con residenza e collocazione prevalente presso la madre e con diritto di visita del padre a fine settimana alternati, oltre un giorno la settimana comprensivo di pernotto;
la ricorrente ha chiesto che fosse posto a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento dei figli un assegno mensile di €800,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Venezia, con la precisazione che la madre avrebbe sostenuto le spese straordinarie relative alla figlia ed il padre quelle relative al figlio Per_2
, assegno unico percepito al 100% dalla madre;
la ricorrente ha chiesto l'assegnazione Per_1
della casa familiare. ha inoltre chiesto che il Tribunale provvedesse Parte_1
all'ammonimento di in quanto inadempiente agli obblighi materiali e morali nei CP_1
confronti dei figli, oltre alla condanna dello stesso, ex art. 614 bis c.p.c., al versamento della somma di €100,00 per ogni violazione, e al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 Euro a un massimo di 5.000 Euro, a favore della Cassa delle ammende.
Si è costituito il resistente il quale nulla ha opposto alla domanda diretta alla pronuncia di scioglimento del matrimonio;
in ordine alle domande accessorie il resistente ha chiesto che fosse disposto l'affidamento condiviso dei minori e che fosse posto a proprio carico un contributo in favore dei figli pari ad euro 285,00 mensili ciascuno, oltre il 50% delle spese straordinarie;
ha chiesto che l'assegno unico fosse percepito da ciascun genitore nella misura del 50 %. ha chiesto il rigetto delle richieste di ammonimento e di condanna CP_1
pecuniaria avanzate nei propri confronti in quanto infondate.
All'udienza del 29.10.2024 sono stati sentiti personalmente entrambi i coniugi;
i procuratori delle parti hanno chiesto pronuncia di sentenza parziale sullo status, e hanno rilevato la pendenza di trattative per la definizione congiunta della causa, anche relativamente alle domande accessorie.
Con sentenza n. 42/2025 pubblicata il 07/01/2025, il Tribunale di Venezia ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 12.3.2011 da e Parte_1 CP_1 rimettendo la causa sul ruolo del giudice relatore per il proseguimento del giudizio in ordine alle ulteriori domande.
Con note di trattazione scritta congiunte depositate il 20.01.2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un componimento bonario della vertenza anche relativamente alle domande accessorie.
Poiché gli accordi raggiunti dai genitori prevedevano che il figlio avrebbe risieduto Per_1
prevalentemente presso il padre, mentre la figlia avrebbe risieduto prevalentemente Per_2
presso la madre, il Tribunale con ordinanza 13/03/2025 ha disposto l'audizione dei minori per appurare le loro condizioni di vita e la corrispondenza delle condizioni rassegnate al loro preminente interesse.
All'udienza del 23/04/2025 il giudice delegato ha proceduto all'ascolto rimettendo la causa al
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto ritualmente nel processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti possono trovare accoglimento.
I minori sono parsi all'ascolto sereni e hanno confermato la sussistenza di un buon rapporto affettivo con entrambi i genitori.
Il futuro collocamento di presso la nuova abitazione della madre in San Pietro in Gu (PD) Per_2
e di presso l'abitazione familiare in CO (VE) risulta una scelta condivisa dai Per_1
minori e rispondente alle loro esigenze.
Va considerato che è previsto che i minori trascorrano assieme i fine settimana, dal venerdì al lunedì mattina (oltre ai periodi di ferie e di vacanza), e che essi frequenteranno nei giorni feriali il medesimo istituto superiore in Castelfranco Veneto.
Inoltre, il più grande dei minori attualmente si avvicina alla maggiore età (anni sedici e mesi cinque), circostanza che porta ulteriormente a ritenere non contraria all'interesse della prole la previsione del collocamento prevalente dei minori ciascuno presso un genitore.
Da ultimo, i comuni di residenza dei genitori (San Pietro in Gu e CO) risultano collegati con mezzi pubblici.
Il collocamento separato giustifica la previsione del mantenimento diretto dei figli da parte del genitore collocatario.
Nulla va disposto in ordine alle domande avanzate dalla ricorrente (di ammonimento del resistente, di condanna dello stesso al pagamento di somme di denaro ex art. 614 bis c.p.c. e di previsione di una sanzione amministrativa a favore della Cassa delle ammende), non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni e da ritenersi abbandonate. Le spese dell'intero giudizio vanno compensate in ragione delle conclusioni congiunte e della conforme istanza dei difensori a riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e ratifica le condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente riprodotte;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 15 maggio 2025.
Il Giudice estensore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nella persona dei magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al numero 10061 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa con ricorso depositato il 22.05.2024 da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
SCARPARO STEFANIA come in atti, ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
COGHETTO FEDERICA e dall'avv. PADOAN DEBORA come in atti, resistente con l'intervento in giudizio del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio e trattenuta in decisione all'udienza del
23.04.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per entrambe le parti congiuntamente come da verbale di udienza 23.04.2025 “i difensori insistono nelle conclusioni congiunte rassegnate” e cioè come da note di trattazione scritta congiunte depositate il 20.01.2025: “A. CASA CONIUGALE La casa coniugale sita in Via
Ronchi 94/c, CO (VE) viene assegnata al OR il quale vi abiterà assieme CP_1
al figlio dal 01.07.2025. La ORa si trasferirà in altra abitazione Per_1 Parte_1
assieme alla figlia entro il 30 giugno 2025. Sino al rilascio della casa coniugale da parte Per_2 della ORa i rapporti resteranno regolati secondo i provvedimenti già emessi Parte_1 in data 29.10.2024 e 3.12.2024. La sig.ra viene sin d'ora autorizzata dal sig. ad Pt_1 CP_1
asportare dalla casa coniugale, oltre a tutti i propri effetti personali il mobilio relativo a camera matrimoniale compreso armadio letto comodini e due comò, cameretta di LI tranne la rete ed il materasso, armadio in garage, mobile angolare salotto, scaffale del bagno, lampadari della cucina bagno, camera matrimoniale e scale, le tende. Il 50% di pentole, piatti, e biancheria, asciugatrice, televisione della camera matrimoniale e della cameretta di aspirapolvere, Per_2
asse da stiro e friggitrice ad aria, bicicletta da donna e bicicletta di Per_2
La casa dovrà essere lasciata dalla ORa nello stato in cui si trovava al momento in cui Pt_1 le è stata assegnata, salvo il normale deterioramento d'uso, con illuminazione ripristinata (ove asportati i lampadari), riparazione della maniglia della porta d'ingresso. La ORa altresì Pt_1
consegnerà al OR il libretto della caldaia in regola con le manutenzioni. CP_1
B. AFFIDAMENTO E COLLOCAZIONE DEI FIGLI L'affidamento dei figli verrà regolamentato in via condivisa. avrà residenza prevalente presso il padre, e Persona_3
presso la madre. Persona_4
C. MANTENIMENTO DEI FIGLI Dal momento in cui la sig.ra e la figlia si Pt_1 Per_2
trasferiranno nella nuova abitazione, ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento ordinario del figlio collocato presso di sé: presso il padre, Persona_3 Persona_4
presso la madre. Le spese di mantenimento straordinario dei figli verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%, con la precisazione che il sig. sosterrà le spese CP_1
straordinarie per e la sig.ra quelle per la figlia con conguaglio a fine mese Per_1 Pt_1 Per_2
e rimborso della differenza al genitore a cui spetta entro il giorno 10 del mese successivo;
l'assegno unico verrà suddiviso tra le parti nella misura del 50% ciascuno.
A tal proposito si precisa che allorquando l'assegno unico di dovesse venir meno, Per_1
l'assegno unico spettante per la figlia resterà assegnato al 100% alla sig.ra Per_2 Pt_1
D. DIRITTO DI VISITA I genitori di comune intesa regoleranno di volta in volta il diritto di visita infrasettimanale dei figli. I figli trascorreranno assieme i week end nel periodo scolastico dal venerdì dopo scuola fino al lunedì mattina, nel periodo estivo dal sabato pomeriggio al lunedì in via alternata presso ciascun genitore, salvo diversi accordi tra le parti e tenuto conto anche delle esigenze dei figli;
le parti precisano che, salva la possibilità che i figli si rechino dai genitori in treno durante il periodo scolastico, quando trascorrerà il fine settimana dal Per_2 papà quest'ultimo dovrà prelevarla e riportarla a casa e quanto trascorrerà il fine Per_1 settimana dalla mamma quest'ultima a sua volta dovrà prelevarlo e riportarlo presso la casa del papà. Nei fine settimana di competenza ciascun genitore provvederà ad accompagnare i figli agli impegni sportivi e ludico-ricreativi, salvo impegni di lavoro dei genitori per i quali le parti potranno accordarsi diversamente;
i figli trascorreranno due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive con ciascun genitore. Una settimana durante le vacanze natalizie
(alternando di anno in anno la permanenza con l'uno o l'altro genitore nel giorno di Natale e
Capodanno), tre giorni durante le vacanze pasquali alternando Pasqua con Pasquetta e, ad anni alterni, tre giorni durante le vacanze di Carnevale;
tutte le altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 15 agosto e 8 dicembre) verranno alternate tra le parti, nel senso che se i figli staranno con la madre il 25 aprile trascorreranno con il padre la festività del primo maggio e così via.
RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI Nell'ambito della regolamentazione patrimoniale funzionale alla definizione della separazione i coniugi convengono quanto segue:
1. La ORa si impegna a cedere senza corrispettivo la propria quota di Parte_1
proprietà della casa coniugale di Via Ronchi 94/c, CO (VE) identificata al N.C.E.U. del
Comune di CO (VE) foglio 13, mapp 1569, sub 13, categ. A/2, classe 5, cons. 6,5, sup. cat.
135, rend. cat. 688,18 e foglio 13, mapp. 1569, sub 14, categ. C/6, classe 8, cons. 16, sup. cat.
19, rend. cat. 52,89, compreso bene comune non censibile foglio 13 mapp. 1569 sub 8 via
Ronchi bene comune non censibile (scoperto comune ai subb 9 10 11 e 12), al OR
[...]
il quale si impegna a sua volta ad acquistarla accollandosi integralmente i debiti residui CP_1 dei due mutui contratti per l'acquisto e la ristrutturazione, il primo presso Banca Popolare Alto
Adige Cooperativa per Azioni (Volksbank), contratto n. 0242637 per €167.000,00, durata di 25 anni, ed il secondo contratto in data 29.04.2015 n. 0248520 sempre presso la Banca Popolare
Alto Adige Cooperativa per Azioni (Volksbank) per la somma di €80.000,00 durata di 25 anni, liberando la ORa da ogni onere e spesa. Pt_1
La cessione della quota dell'immobile di proprietà della ORa verrà perfezionata Pt_1
contestualmente al trasferimento della medesima come più sopra regolato al punto A e più precisamente entro e non oltre il 30 giugno 2025. Sino a tale data i rapporti tra le parti resteranno regolati secondo i provvedimenti di cui alla separazione omologata in data 23.06.2021, del
29.10.2024 e della sentenza di divorzio del 3.12.2024. Le parti precisano e danno atto che la sig.ra sarà tenuta a pagare la sua quota parte della rata del mutuo sino al giorno del suo Pt_1
trasferimento in altra abitazione ovvero sino al mese di giugno 2025. Pertanto, in caso di ritardo nel trasferimento della cessione della quota parte dell'immobile per qualsivoglia ragione e/o di ritardo nell'ottenimento del mutuo da parte del sig. quest'ultimo si accollerà anche la CP_1
quota parte della rata del mutuo ora a carico della sig.ra senza nulla poter pretendere dalla Pt_1 stessa e/o rivendicare;
Il sig. riconosce sin d'ora come dovuta alla sig.ra una penale CP_1 Pt_1 di € 7.000,00 (settemila euro) nel caso in cui da luglio 2025 non dovesse provvedere, come da accordi, al versamento integrale alla Banca delle rate dei mutui. Detta penale dovrà essere corrisposta alla sig.ra al momento del rogito notarile di trasferimento della quota di Pt_1 proprietà dalla sig.ra al sig. o, in caso di vendita a terzi dell'abitazione, unitamente Pt_1 CP_1
agli importi relativi alle rate o quota parte delle rate che, a causa dell'inadempimento di quest'ultimo la sig.ra fosse costretta a corrispondere all'Istituto di credito in quanto Pt_1
cointestataria dei mutui dal luglio 2025. Tale clausola non troverà applicazione qualora la sentenza di divorzio non venga depositata in tempo utile per completare entro il mese di giugno
2025 l'istruttoria del mutuo richiesto dal OR CP_1
2 Il OR provvederà altresì alla liberazione dei ORi e CP_1 Controparte_2
genitori della ricorrente, dalla garanzia fideiussoria del mutuo acceso dai Controparte_3
sig.ri e presso la Banca Popolare Alto Adige Cooperativa per Azioni (Volksbank), Pt_1 CP_1 contratto n. 0242637 per €167.000,00 con durata di 25 anni;
nonché dalla garanzia fideiussoria e ipotecaria prestata in data 29.04.2015 contratto n. 0248520 presso la Banca Popolare Alto
Adige Cooperativa per Azioni (Volksbank) per l'importo di €80.000,00 con ipoteca iscritta sugli immobili di loro proprietà siti in Albignasego (PD); eventuali spese di cancellazione dell'ipoteca sugli immobili dei sig.ri e rimarranno a carico del sig. ; Pt_1 CP_3 CP_1
3 Le parti al fine di comporre definitivamente ogni vertenza ad oggi pendente, rinunciano, a spese compensate, a proseguire nella causa di divisione della casa coniugale iscritta al n.
11146/2024 R.G. innanzi al Tribunale di Venezia che verrà abbandonata dopo il trasferimento della quota di proprietà della sig.ra in capo al sig. che dovrà avvenire entro e non Pt_1 CP_1
oltre il 30.09.2025; sino all'abbandono della causa le parti concordemente chiederanno al
Giudice del procedimento 11146/2024 RG rinvio in pendenza di trattative. Inoltre, allo stesso modo le parti concordano che sulla base di separato accordo intervenuto tra i signori CP_4
ed (genitori del OR ) e la ORa dopo il
[...] Persona_5 CP_1 Pt_1
trasferimento della quota di proprietà della sig.ra in capo al sig. verrà altresì Pt_1 CP_1
abbandonata la causa n. 11991/2024 R.G di opposizione a Decreto Ingiuntivo pendente innanzi al Tribunale di Venezia, con rinuncia da parte degli intimanti all'asserito credito ingiunto. Sino all'abbandono della causa le parti concordemente chiederanno al Giudice del procedimento
11991/2024 RG rinvio in pendenza della definizione degli accordi intervenuti.
4 Le parti dichiarano di aver così regolato ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente e di nulla aver a pretendere reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento in quanto economicamente indipendenti. Spese legali compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dd. 22/05/2024 depositato in pari data, ha adito il Tribunale per Parte_1
ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto con in Albignasego (PD) il CP_1
12.3.2011, essendo intervenuta tra le parti separazione personale omologata dal Tribunale di
Venezia con decreto del 23.6.2021 e non essendosi i coniugi mai riconciliati.
In ordine alle statuizioni accessorie la ricorrente ha chiesto che i figli nati dall'unione con il resistente, (nato il [...]) e (nata il [...]), fossero affidati in via Per_1 Per_2
condivisa a entrambi genitori con residenza e collocazione prevalente presso la madre e con diritto di visita del padre a fine settimana alternati, oltre un giorno la settimana comprensivo di pernotto;
la ricorrente ha chiesto che fosse posto a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento dei figli un assegno mensile di €800,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Venezia, con la precisazione che la madre avrebbe sostenuto le spese straordinarie relative alla figlia ed il padre quelle relative al figlio Per_2
, assegno unico percepito al 100% dalla madre;
la ricorrente ha chiesto l'assegnazione Per_1
della casa familiare. ha inoltre chiesto che il Tribunale provvedesse Parte_1
all'ammonimento di in quanto inadempiente agli obblighi materiali e morali nei CP_1
confronti dei figli, oltre alla condanna dello stesso, ex art. 614 bis c.p.c., al versamento della somma di €100,00 per ogni violazione, e al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 Euro a un massimo di 5.000 Euro, a favore della Cassa delle ammende.
Si è costituito il resistente il quale nulla ha opposto alla domanda diretta alla pronuncia di scioglimento del matrimonio;
in ordine alle domande accessorie il resistente ha chiesto che fosse disposto l'affidamento condiviso dei minori e che fosse posto a proprio carico un contributo in favore dei figli pari ad euro 285,00 mensili ciascuno, oltre il 50% delle spese straordinarie;
ha chiesto che l'assegno unico fosse percepito da ciascun genitore nella misura del 50 %. ha chiesto il rigetto delle richieste di ammonimento e di condanna CP_1
pecuniaria avanzate nei propri confronti in quanto infondate.
All'udienza del 29.10.2024 sono stati sentiti personalmente entrambi i coniugi;
i procuratori delle parti hanno chiesto pronuncia di sentenza parziale sullo status, e hanno rilevato la pendenza di trattative per la definizione congiunta della causa, anche relativamente alle domande accessorie.
Con sentenza n. 42/2025 pubblicata il 07/01/2025, il Tribunale di Venezia ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 12.3.2011 da e Parte_1 CP_1 rimettendo la causa sul ruolo del giudice relatore per il proseguimento del giudizio in ordine alle ulteriori domande.
Con note di trattazione scritta congiunte depositate il 20.01.2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un componimento bonario della vertenza anche relativamente alle domande accessorie.
Poiché gli accordi raggiunti dai genitori prevedevano che il figlio avrebbe risieduto Per_1
prevalentemente presso il padre, mentre la figlia avrebbe risieduto prevalentemente Per_2
presso la madre, il Tribunale con ordinanza 13/03/2025 ha disposto l'audizione dei minori per appurare le loro condizioni di vita e la corrispondenza delle condizioni rassegnate al loro preminente interesse.
All'udienza del 23/04/2025 il giudice delegato ha proceduto all'ascolto rimettendo la causa al
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto ritualmente nel processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti possono trovare accoglimento.
I minori sono parsi all'ascolto sereni e hanno confermato la sussistenza di un buon rapporto affettivo con entrambi i genitori.
Il futuro collocamento di presso la nuova abitazione della madre in San Pietro in Gu (PD) Per_2
e di presso l'abitazione familiare in CO (VE) risulta una scelta condivisa dai Per_1
minori e rispondente alle loro esigenze.
Va considerato che è previsto che i minori trascorrano assieme i fine settimana, dal venerdì al lunedì mattina (oltre ai periodi di ferie e di vacanza), e che essi frequenteranno nei giorni feriali il medesimo istituto superiore in Castelfranco Veneto.
Inoltre, il più grande dei minori attualmente si avvicina alla maggiore età (anni sedici e mesi cinque), circostanza che porta ulteriormente a ritenere non contraria all'interesse della prole la previsione del collocamento prevalente dei minori ciascuno presso un genitore.
Da ultimo, i comuni di residenza dei genitori (San Pietro in Gu e CO) risultano collegati con mezzi pubblici.
Il collocamento separato giustifica la previsione del mantenimento diretto dei figli da parte del genitore collocatario.
Nulla va disposto in ordine alle domande avanzate dalla ricorrente (di ammonimento del resistente, di condanna dello stesso al pagamento di somme di denaro ex art. 614 bis c.p.c. e di previsione di una sanzione amministrativa a favore della Cassa delle ammende), non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni e da ritenersi abbandonate. Le spese dell'intero giudizio vanno compensate in ragione delle conclusioni congiunte e della conforme istanza dei difensori a riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e ratifica le condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente riprodotte;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 15 maggio 2025.
Il Giudice estensore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Lisa Micochero