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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 05/12/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott.ssa Cinzia Cicero Giudice
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 1082 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] e residente in , CF Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. TAMBONE FRANCO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nata a [...] [...] residente in [...]Controparte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv CIMINO DANIELE . che C.F._2 la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 4.12.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 22/10/2025 e Parte_1 Controparte_1
adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di cessazione degli
[...] effetti civilie del matrimonio contratto in data 01/06/2018 trascritto nel registro dello Stato Civile del comune di Taormina all'anno 2018, Parte II Serie A, Ufficio 1, n. 20
l ricorrenti esponevano che con convenzione di negoziazione in data 27/10/2020 i coniugi si erano separati consensualmente e non si erano più riconciliai
All'udienza del 4.12.2025 , svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711
c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il
Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, giuste conclusioni rese in data, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata concordata con convenzione di negoziazione del 27.10.2025
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto e Parte_1 [...]
in data 01/06/2018 trascritto nel registro dello Stato Civile del Controparte_1 comune di Taormina all'anno 2018, Parte II Serie A, Ufficio 1, n. 20 alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 4.12.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott.ssa Cinzia Cicero Giudice
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 1082 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] e residente in , CF Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. TAMBONE FRANCO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nata a [...] [...] residente in [...]Controparte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv CIMINO DANIELE . che C.F._2 la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 4.12.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 22/10/2025 e Parte_1 Controparte_1
adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di cessazione degli
[...] effetti civilie del matrimonio contratto in data 01/06/2018 trascritto nel registro dello Stato Civile del comune di Taormina all'anno 2018, Parte II Serie A, Ufficio 1, n. 20
l ricorrenti esponevano che con convenzione di negoziazione in data 27/10/2020 i coniugi si erano separati consensualmente e non si erano più riconciliai
All'udienza del 4.12.2025 , svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711
c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il
Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, giuste conclusioni rese in data, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata concordata con convenzione di negoziazione del 27.10.2025
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto e Parte_1 [...]
in data 01/06/2018 trascritto nel registro dello Stato Civile del Controparte_1 comune di Taormina all'anno 2018, Parte II Serie A, Ufficio 1, n. 20 alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 4.12.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo