Decreto cautelare 17 dicembre 2020
Sentenza breve 15 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 15/01/2021, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/01/2021
N. 00057/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01318/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1318 del 2020, proposto da
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale del VE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
contro
Comune di Chioggia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Perini e Umberto Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto Chioggia, corso del Popolo 1193;
per l'annullamento
- dell’ordinanza del Comune di Chioggia n. 72 del 24 novembre 2020, comunicata con nota in data 30 novembre 2020, concernente “Bonifica ex art. 192 D.L.gs 152 del 2006 dell’area identificata catastalmente fg 38 mappale 1277 del Comune di Chioggia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Chioggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 il dott. Stefano Mielli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, ai fini di cui all’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato:
- che con ordinanza n. 77 del 22 dicembre 2020, è stato annullato in autotutela il provvedimento impugnato;
- che pertanto è necessario dare atto della cessazione della materia del contendere;
- che nonostante l’esito della lite le peculiarità della controversia insorta tra soggetti pubblici giustificano l’integrale compensazione della spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 13 gennaio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO