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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 189/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FU US, Presidente MARTINELLI LIVIA, Relatore MAZZOTTA GIOVANNI, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3915/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250077453812000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: come da difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'odierna pubblica udienza, questa Corte, preso atto che:
Ricorrente_1- come in atti rappresentata e difesa ha impugnato la cartella di pagamento N. 68 2025 00774538 12 Periodo d'imposta: 2019 per I.V.A. derivante dall'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti in esito alla decadenza della Società dalla rateizzazione;
- In data 17/11/2025 è intervenuto, tra parte ricorrente e l'Ufficio, un accordo conciliativo (Doc. n. 2 Ufficio);
- nelle controdeduzioni l'Ufficio chiede venga disposta, ai sensi degli artt. 46 e 48 D. Lgs. n. 546/1992, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio così come previsto dall'art. 15 c. 2 octies D. Lgs. n. 546/1992 e dallo stesso accordo conciliativo.
Alla luce di quanto sopra esposto si sono verificati i presupposti per l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di giudizio come previsto nell'accordo conciliativo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione. Spese compensate.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FU US, Presidente MARTINELLI LIVIA, Relatore MAZZOTTA GIOVANNI, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3915/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250077453812000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: come da difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'odierna pubblica udienza, questa Corte, preso atto che:
Ricorrente_1- come in atti rappresentata e difesa ha impugnato la cartella di pagamento N. 68 2025 00774538 12 Periodo d'imposta: 2019 per I.V.A. derivante dall'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti in esito alla decadenza della Società dalla rateizzazione;
- In data 17/11/2025 è intervenuto, tra parte ricorrente e l'Ufficio, un accordo conciliativo (Doc. n. 2 Ufficio);
- nelle controdeduzioni l'Ufficio chiede venga disposta, ai sensi degli artt. 46 e 48 D. Lgs. n. 546/1992, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio così come previsto dall'art. 15 c. 2 octies D. Lgs. n. 546/1992 e dallo stesso accordo conciliativo.
Alla luce di quanto sopra esposto si sono verificati i presupposti per l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di giudizio come previsto nell'accordo conciliativo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione. Spese compensate.