Articolo 62 della Legge 13 dicembre 1965, n. 1366
Articolo 61Articolo 63
Versione
4 gennaio 1966
Art. 62.
Gli ufficiali iscritti in quadro di avanzamento sono promossi nel numero che il Ministro stabilisce in rapporto alla particolare situazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle esigenze di servizio.
Se, dopo effettuate le promozioni nel numero suddetto, restino ancora ufficiali iscritti in quadro, la validita' del quadro stesso e' prorogata all'anno seguente.
Gli ufficiali che non conseguono la promozione entro il secondo anno di validita' del quadro di avanzamento sono nuovamente valutati in occasione della formazione di un successivo quadro di avanzamento.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1966