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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente e Relatore FAZIO ANTONINO, Giudice VALERO MASSIMO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 761/2018 depositato il 11/07/2018
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Torino
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1656/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TORINO sez. 8 e pubblicata il 29/12/2017
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 110 2002 0201431305000 IVA-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 110 2005 0030825877000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 110 2005 0030825877000 IRAP 2000
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Ufficio appellante così conclude:
“In parziale riforma della sentenza n. 1656/08/17 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, Sez. 8, pronunciata in data 13.12.2017, depositata in data 29.12.2017 e non notificata:
- Annullare tale decisione nella parte in cui ha dichiarato la nullità della cartella n. 11020020201431305000 per intervenuta prescrizione quinquennale del credito portato dalla stessa nonché il termine breve di prescrizione dei crediti per sanzioni e interessi sottesi alla cartella n. 11020050030825877000; condannare il sig. Resistente_1, odierno appellato, alla rifusione delle spese, diritti e onorari del presente procedimento e di quello di primo grado.”
Il contribuente appellato così conclude:
“Dichiararsi l'estinzione del processo a spese compensate.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con apposito ricorso datato 27.4.2016, Resistente_1 impugnava avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino un'intimazione di pagamento, notificatagli in data 1.3.2016, relativa a numerose cartelle esattoriali (per complessivi € 775.038,02). La contribuente, a sostegno dell'impugnazione, deduceva l'intervenuta prescrizione dei crediti portati da due delle cartelle esattoriali azionate (e precisamente la n. 11020020201431305000 di € 4.189,69 e la n. 11020050030825877000 di € 96.726,42) per essere trascorso il termine decennale ordinario di prescrizione. Il contribuente precisava di essere venuto a conoscenza della pretesa impositiva soltanto con la notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata. Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato, limitatamente all'importo di € 100.916,02 (per il quale affermava sussistere la giurisdizione del giudice tributario), portato dalle due cartelle poc'anzi ricordate.
2. Si costituiva in giudizio Equitalia Nord S.p.a., deducendo la decennalità del termine di prescrizione del credito portato da quelle due cartelle e la sospensione del termine in questione per il periodo compreso tra il 1.1.2014 ed il 15.6.2014, disposta dalla legge n. 147/2013 per i ruoli emessi e affidati in riscossione fino al 31.12.2013. Produceva, inoltre, gli estratti di ruolo e la documentazione diretta a provare le avvenute notifiche delle cartelle nel 2005.
3. La Commissione Tributaria Provinciale di Torino, con sentenza del 13.12.2017, accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l'intimazione di pagamento laddove riferita alla cartella n. 110 2002 0201431305000 ed, inoltre, limitatamente alle voci per sanzioni ed interessi portati dalla cartella n. 110 2005 0030825877000, ritenendo prescritte tali pretese creditorie. Dichiarava nondimeno integralmente compensate le spese di lite.
4. Avverso tale decisione, nel 2018 proponeva tempestivo appello l'Ufficio, censurando la decisione di prime cure laddove non aveva tenuto conto dell'applicabilità del termine decennale di prescrizione per l'attività svolta dell'Agente di Riscossione. Sottolineava anche l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione che non erano stati tenuti in conto della sentenza appellata. Chiedeva, pertanto, l'integrale riforma della decisione di primo grado, producendo anche alcuni documenti.
5. Si costituiva in giudizio, in grado di appello, il Resistente_1 eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'impugnazione dell'Ufficio, poiché quest'ultimo era rappresentato da un avvocato esterno. Inoltre, eccepiva l'inammissibilità delle argomentazioni svolte dalla controparte in merito alla decorrenza del termine di prescrizione ed alla sussistenza di alcuni atti interruttivi, poiché tardivamente formulate. Inoltre, evidenziava altresì la tardività (e conseguente inammissibilità) anche delle produzioni operate in appello dalla controparte. Nel merito, contestava gli assunti dell'Ufficio e chiedeva la conferma della decisione impugnata.
6. L'udienza del 20.3.2019 veniva rinviata su richiesta di entrambe le parti poiché il contribuente comunicava di avere presentato domanda di definizione agevolata ex DL. 119/2018.
7. Con memoria in data 2.12.2021, la difesa del contribuente chiedeva di rinviare l'udienza di discussione in appello, facendo presente di avere presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art. 1 DL 148/2017 (cd. rottamazione bis) nonché di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art. 1 DL 119/2018 (cd. rottamazione ter) e precisando essere in corso i pagamenti delle rate dovute.
8. L'udienza del 14.12.2021 veniva quindi rinviata a nuovo ruolo.
9. Con successiva memoria datata 26.1.2023, il contribuente chiedeva disporsi un nuovo rinvio, dichiarando di voler valutare la possibilità di aderire alla definizione agevolata prevista dalla legge 197/2022.
10. Con memoria del 10.7.2023, il contribuente depositava ricevuta di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 1, commi 235 e ss. della Legge n. 197/2022 (cd. “rottamazione-quater”).
11. In data 11.6.2024, la difesa del contribuente depositava situazione debitoria estratta dal portale di Agenzia Entrate Riscossione, riferita alla cartella n. 11020020201431305000, dalla quale risultava che il debito portato da quell'atto impositivo era stato saldato. Produceva, altresì, documentazione comprovante il regolare pagamento delle rate previste per la rottamazione della cartella n. 11020050030825877000.
12. Il 18.12.2025, la difesa del contribuente, in riferimento alla cartella n. 11020050030825877000, depositava dichiarazione dell'ADER datata 18.10.2025 attestante la regolarità dei pagamenti in corso, nonché la ricevuta del versamento della rata del novembre 2025.
13. All'odierna udienza, la difesa del contribuente chiedeva dichiararsi l'estinzione del processo a spese compensate, mente l'Ufficio non compariva, così palesando il suo disinteresse ad una prosecuzione della lite. All'esito della discussione la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte pronunciava quindi la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, occorre prendere atto del fatto che il presente processo ha oggetto esclusivamente i crediti tributari già fatti oggetto della cartella n. 11020020201431305000 di € 4.189,69 e di quella n. 11020050030825877000 di € 96.726,42, costituenti soltanto alcune delle cartelle prodromiche all'intimazione di pagamento impugnata in via principale in questa sede.
2. Orbene, con riguardo alla cartella esattoriale n. 11020020201431305000 di € 4.189,69, la parte contribuente ha prodotto in giudizio una dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 1, comma 4, D.L. n. 148/2017 (cd. rottamazione bis). Inoltre, la difesa del Resistente_1 ha prodotto in giudizio (quale alleg. 2 alla memoria depositata in data 11.6.2024) prova dell'avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto per detta definizione agevolata.
3. Con riferimento, invece, alla cartella n. 11020050030825877000 di € 96.726,42, il sig. Resistente_1, con memoria del 10.7.2023, depositava ricevuta di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 1, commi 235 e ss. della Legge n. 197/2022 (cd. “rottamazione-quater”). Giova ricordare che l'art. 1, comma 236, della legge poc'anzi citata stabilisce che in tali situazioni,
“L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.”. E' nondimeno da notare che l'art. 12 bis del D.L. 17.6.2025 n. 84 ha espressamente stabilito che:
“Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022…… l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, dall'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 2, comma 241 della medesima legge 197 del 2022…. e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.” Siffatto intervento normativo ha dato quindi positivo e definitivo riscontro all'orientamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta.” (Cass. civ., n. 24428 dell'11 settembre 2024). Da ultimo, si veda anche l'intervento di Cass.
7.11.2025 n. 29574. Orbene, nel caso di specie, la contribuente ha depositato agli atti la documentazione (cfr. alleg. 1 alla memoria depositata il 11.6.2024) attestante l'avvenuto versamento della prima rata delle somme dovute, nonché (cfr. allegati alla memoria depositata il 15.12.2025) una dichiarazione dell'ADER datata 18.10.2025 attestante la regolarità dei pagamenti in corso, nonché la ricevuta di versamento della rata del novembre 2025. L'Agenzia delle Entrate, per parte sua, nulla ha eccepito in merito al pagamento di quanto sopra precisato. Dunque, anche con riferimento ai debiti considerati nella cartella 11020050030825877000 deve ritenersi operato l'effettivo perfezionamento della definizione agevolata, sussistendo tutti i presupposti fattuali previsti dall'art. 1, comma 236, L. 197/22 per l'estinzione del presente giudizio (relativo a detti debiti).
4. Risulta conseguentemente cessata l'intera materia del contendere del presente processo, riferita esclusivamente alle somme, portate dall'intimazione di pagamento impugnata, già fatte oggetto delle cartelle di pagamento n. 11020020201431305000 e n. 11020050030825877000.
5. Risulta, quindi, accoglibile la richiesta concorde delle parti di estinzione del giudizio, a spese compensate.
dichiara estinto il processo;
spese interamente compensate tra le parti. Torino, 14.1.2026.
P.Q.M.
Il Presidente est. Dr. Marcello Pisanu
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente e Relatore FAZIO ANTONINO, Giudice VALERO MASSIMO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 761/2018 depositato il 11/07/2018
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Torino
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1656/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TORINO sez. 8 e pubblicata il 29/12/2017
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 110 2002 0201431305000 IVA-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 110 2005 0030825877000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 110 2005 0030825877000 IRAP 2000
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Ufficio appellante così conclude:
“In parziale riforma della sentenza n. 1656/08/17 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, Sez. 8, pronunciata in data 13.12.2017, depositata in data 29.12.2017 e non notificata:
- Annullare tale decisione nella parte in cui ha dichiarato la nullità della cartella n. 11020020201431305000 per intervenuta prescrizione quinquennale del credito portato dalla stessa nonché il termine breve di prescrizione dei crediti per sanzioni e interessi sottesi alla cartella n. 11020050030825877000; condannare il sig. Resistente_1, odierno appellato, alla rifusione delle spese, diritti e onorari del presente procedimento e di quello di primo grado.”
Il contribuente appellato così conclude:
“Dichiararsi l'estinzione del processo a spese compensate.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con apposito ricorso datato 27.4.2016, Resistente_1 impugnava avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino un'intimazione di pagamento, notificatagli in data 1.3.2016, relativa a numerose cartelle esattoriali (per complessivi € 775.038,02). La contribuente, a sostegno dell'impugnazione, deduceva l'intervenuta prescrizione dei crediti portati da due delle cartelle esattoriali azionate (e precisamente la n. 11020020201431305000 di € 4.189,69 e la n. 11020050030825877000 di € 96.726,42) per essere trascorso il termine decennale ordinario di prescrizione. Il contribuente precisava di essere venuto a conoscenza della pretesa impositiva soltanto con la notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata. Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato, limitatamente all'importo di € 100.916,02 (per il quale affermava sussistere la giurisdizione del giudice tributario), portato dalle due cartelle poc'anzi ricordate.
2. Si costituiva in giudizio Equitalia Nord S.p.a., deducendo la decennalità del termine di prescrizione del credito portato da quelle due cartelle e la sospensione del termine in questione per il periodo compreso tra il 1.1.2014 ed il 15.6.2014, disposta dalla legge n. 147/2013 per i ruoli emessi e affidati in riscossione fino al 31.12.2013. Produceva, inoltre, gli estratti di ruolo e la documentazione diretta a provare le avvenute notifiche delle cartelle nel 2005.
3. La Commissione Tributaria Provinciale di Torino, con sentenza del 13.12.2017, accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l'intimazione di pagamento laddove riferita alla cartella n. 110 2002 0201431305000 ed, inoltre, limitatamente alle voci per sanzioni ed interessi portati dalla cartella n. 110 2005 0030825877000, ritenendo prescritte tali pretese creditorie. Dichiarava nondimeno integralmente compensate le spese di lite.
4. Avverso tale decisione, nel 2018 proponeva tempestivo appello l'Ufficio, censurando la decisione di prime cure laddove non aveva tenuto conto dell'applicabilità del termine decennale di prescrizione per l'attività svolta dell'Agente di Riscossione. Sottolineava anche l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione che non erano stati tenuti in conto della sentenza appellata. Chiedeva, pertanto, l'integrale riforma della decisione di primo grado, producendo anche alcuni documenti.
5. Si costituiva in giudizio, in grado di appello, il Resistente_1 eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'impugnazione dell'Ufficio, poiché quest'ultimo era rappresentato da un avvocato esterno. Inoltre, eccepiva l'inammissibilità delle argomentazioni svolte dalla controparte in merito alla decorrenza del termine di prescrizione ed alla sussistenza di alcuni atti interruttivi, poiché tardivamente formulate. Inoltre, evidenziava altresì la tardività (e conseguente inammissibilità) anche delle produzioni operate in appello dalla controparte. Nel merito, contestava gli assunti dell'Ufficio e chiedeva la conferma della decisione impugnata.
6. L'udienza del 20.3.2019 veniva rinviata su richiesta di entrambe le parti poiché il contribuente comunicava di avere presentato domanda di definizione agevolata ex DL. 119/2018.
7. Con memoria in data 2.12.2021, la difesa del contribuente chiedeva di rinviare l'udienza di discussione in appello, facendo presente di avere presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art. 1 DL 148/2017 (cd. rottamazione bis) nonché di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art. 1 DL 119/2018 (cd. rottamazione ter) e precisando essere in corso i pagamenti delle rate dovute.
8. L'udienza del 14.12.2021 veniva quindi rinviata a nuovo ruolo.
9. Con successiva memoria datata 26.1.2023, il contribuente chiedeva disporsi un nuovo rinvio, dichiarando di voler valutare la possibilità di aderire alla definizione agevolata prevista dalla legge 197/2022.
10. Con memoria del 10.7.2023, il contribuente depositava ricevuta di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 1, commi 235 e ss. della Legge n. 197/2022 (cd. “rottamazione-quater”).
11. In data 11.6.2024, la difesa del contribuente depositava situazione debitoria estratta dal portale di Agenzia Entrate Riscossione, riferita alla cartella n. 11020020201431305000, dalla quale risultava che il debito portato da quell'atto impositivo era stato saldato. Produceva, altresì, documentazione comprovante il regolare pagamento delle rate previste per la rottamazione della cartella n. 11020050030825877000.
12. Il 18.12.2025, la difesa del contribuente, in riferimento alla cartella n. 11020050030825877000, depositava dichiarazione dell'ADER datata 18.10.2025 attestante la regolarità dei pagamenti in corso, nonché la ricevuta del versamento della rata del novembre 2025.
13. All'odierna udienza, la difesa del contribuente chiedeva dichiararsi l'estinzione del processo a spese compensate, mente l'Ufficio non compariva, così palesando il suo disinteresse ad una prosecuzione della lite. All'esito della discussione la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte pronunciava quindi la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, occorre prendere atto del fatto che il presente processo ha oggetto esclusivamente i crediti tributari già fatti oggetto della cartella n. 11020020201431305000 di € 4.189,69 e di quella n. 11020050030825877000 di € 96.726,42, costituenti soltanto alcune delle cartelle prodromiche all'intimazione di pagamento impugnata in via principale in questa sede.
2. Orbene, con riguardo alla cartella esattoriale n. 11020020201431305000 di € 4.189,69, la parte contribuente ha prodotto in giudizio una dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 1, comma 4, D.L. n. 148/2017 (cd. rottamazione bis). Inoltre, la difesa del Resistente_1 ha prodotto in giudizio (quale alleg. 2 alla memoria depositata in data 11.6.2024) prova dell'avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto per detta definizione agevolata.
3. Con riferimento, invece, alla cartella n. 11020050030825877000 di € 96.726,42, il sig. Resistente_1, con memoria del 10.7.2023, depositava ricevuta di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 1, commi 235 e ss. della Legge n. 197/2022 (cd. “rottamazione-quater”). Giova ricordare che l'art. 1, comma 236, della legge poc'anzi citata stabilisce che in tali situazioni,
“L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.”. E' nondimeno da notare che l'art. 12 bis del D.L. 17.6.2025 n. 84 ha espressamente stabilito che:
“Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022…… l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, dall'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 2, comma 241 della medesima legge 197 del 2022…. e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.” Siffatto intervento normativo ha dato quindi positivo e definitivo riscontro all'orientamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta.” (Cass. civ., n. 24428 dell'11 settembre 2024). Da ultimo, si veda anche l'intervento di Cass.
7.11.2025 n. 29574. Orbene, nel caso di specie, la contribuente ha depositato agli atti la documentazione (cfr. alleg. 1 alla memoria depositata il 11.6.2024) attestante l'avvenuto versamento della prima rata delle somme dovute, nonché (cfr. allegati alla memoria depositata il 15.12.2025) una dichiarazione dell'ADER datata 18.10.2025 attestante la regolarità dei pagamenti in corso, nonché la ricevuta di versamento della rata del novembre 2025. L'Agenzia delle Entrate, per parte sua, nulla ha eccepito in merito al pagamento di quanto sopra precisato. Dunque, anche con riferimento ai debiti considerati nella cartella 11020050030825877000 deve ritenersi operato l'effettivo perfezionamento della definizione agevolata, sussistendo tutti i presupposti fattuali previsti dall'art. 1, comma 236, L. 197/22 per l'estinzione del presente giudizio (relativo a detti debiti).
4. Risulta conseguentemente cessata l'intera materia del contendere del presente processo, riferita esclusivamente alle somme, portate dall'intimazione di pagamento impugnata, già fatte oggetto delle cartelle di pagamento n. 11020020201431305000 e n. 11020050030825877000.
5. Risulta, quindi, accoglibile la richiesta concorde delle parti di estinzione del giudizio, a spese compensate.
dichiara estinto il processo;
spese interamente compensate tra le parti. Torino, 14.1.2026.
P.Q.M.
Il Presidente est. Dr. Marcello Pisanu