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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/06/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2488/2020 del Ruolo Generale, con oggetto: contratti bancari, vertente tra
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Bochicchio e Rocco Parte_1
Mariano Romaniello ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Salvatore
Bochicchio in Potenza alla Via Di Giura – Centro Direzionale n. 54, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Parte Attrice contro
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa, dagli Avv.ti Francesco Mocci e Anna Bettoni ed elettivamente domiciliata in Potenza alla via del Gallitello n. 89/A presso lo studio dell'avv. Ermenegilda Capoluongo, giusta procura in atti;
Parte Convenuta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa del 22.01.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 12.10.2020 parte attrice conveniva in giudizio la società convenuta al fine di accertare e dichiarare la difformità del TAEG indicato nel contratto di apertura di credito revolving stipulato in data 19.04.2013 n. 047919356/047378079. Esponeva che alla data del 31.10.2019 risultava una debitoria per l'attrice di euro 4.528,17 come da estratto conto elaborato dalla , e che essa attrice da novembre 2019 non Controparte_1
versava alcunchè ritenendo di aver ampiamente restituito il dovuto. Con istanza dell'11.09.2020 avviava il procedimento di mediazione che si concludeva con verbale negativo. Eccepiva la violazione delle norme in materia di trasparenza bancaria, nullità della clausola relativa ai tassi di interesse per violazione degli artt. 117, 121 e 125 bis c. VII TUB.
Lamentava una discrasia del TAEG evidenziando che nel contratto il TAEG indicato fosse pari al 19,71% ma quello applicato fosse pari al 27,018%, come da CTP che deposita. Ne
1 consegue che essa attrice ha diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate previo ricalcolo del saldo finale al tasso minimo dei BOT. Eccepiva la violazione ex art. 1283 cc e art. 120 D. Lgs n. 385/1993 in ordine agli interessi anatocistici. Da calcoli effettuati ritieneva sussistere un credito in favore di essa attrice di euro 6.278,59. Concludeva per accertare la discrasia del TAEG indicato in contratto e quello in concreto applicato, per la nullità della clausola relativa all'indicazione del TAEG con conseguente declaratoria di illegittimità delle somme percepite da a titolo d interessi, sostituzione del tasso Controparte_1
contrattuale con quello minimo dei BOT, nullità della clausola anatocistica e condanna della società convenuta al pagamento di euro 6.278,59 in favore dell'attrice a titolo di ripetizione dell'indebito o nella diversa somma da accertarsi in corso di causa oltre agli interessi dalla data di mediazione o della domanda sino al saldo. Con vittoria di spese di giustizia. In via istruttoria chiedeva disporsi CTU.
Con atto depositato in data 9.02.2021 si costituiva per l'attrice anche l'avv. Parte_1
Rocco Mariano Romaniello, che congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Salvatore
Bochicchio, rappresentava e difendeva essa attrice. Si riportava agli atti e conclusioni depositati dall'avv. Bochicchio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.02.2021 si costituiva in giudizio la società convenuta in persona del l.r.p.t. per contestare e respingere tutto quanto addotto da parte attrice a sostegno delle proprie ragioni.
Lamentava l'assoluta genericità delle contestazioni sollevate, del tutto inconferenti ed incomprensibili.
Rilevava l'assoluta genericità delle eccezioni di controparte in merito alla difformità tra TAEG indicato in contratto e TAEG applicato, di interessi anatocistici ed evidenziava l'assoluta legittimità dei tassi di interessi applicati al contratto oggetto di causa. Esponeva che il contratto stipulato in data 19.04.2013 con apertura di credito revolving prevedeva un fido massimo di euro 1.600,00, restituzione con cadenza mensile, ammortamento alla francese, il TAN era del 16,50% e il TAEG del 19,71% e, in caso di inadempimento non era previsto l'applicazione di interessi di mora. Evidenziava che parte attrice aderiva alla polizza assicurativa facoltativa con sottoscrizione di apposito modulo. La società convenuta inviava regolarmente gli estratti conti mensili nel rispetto e in ossequio alla normativa sulla trasparenza bancaria Nel corso degli anni l'attrice otteneva aumenti di fido fino ad euro 5.600,00 nel 2019 e, nello stesso anno decideva unilateralmente di sospendere i rimborsi mensili. Il 6.02.2020 la società convenuta intimava la risoluzione del contratto e la decadenza dal beneficio del termine. Alla data del
2 31.01.2020 il debito era pari ad euro 4.747,30 per rate scadute, rate a scadere e spese. Eccepiva
e contestava in toto la CTP dell'attrice.
Concludeva per il rigetto integrale di ogni domanda avversa e vittoria di spese del giudizio.
Si opponeva alla CTU.
Con provvedimento a seguito di udienza del 24.09.2021 su richiesta delle parti venivano concessi i termini ex art. 183 VI c. cpc e con ordinanza del 10.06.2022 il Giudice designato ammetteva la CTU e nominava il dr. a cui conferiva i quesiti pagg. 1 –3 Persona_1 dell'ordinanza di cui sopra che qui si intendono riportati e trascritti integralmente. In sintesi chiedeva di quantificare la somma versata e ancora dovuta, di verificare i termini del piano di ammortamento alla francese, l'esattezza del TAEG, ovvero se il TAEG del contratto e quello applicato corrispondessero, con inclusione ed esclusione delle spese per le assicurazioni o garanzie. In caso di discrasia tra TAEG convenuto e TAEG applicato rideterminare il saldo con applicazione di interessi ai tassi legali sostitutivi.
La CTU veniva depositata in data 23.06.2023.
L'ausiliario procedeva alle operazioni e rispondeva ai quesiti conferitogli. Dava atto che in data 13.02.2023 inviava la relazione alle parti e le stesse facevano pervenire le loro osservazione. A pag. 4 della relazione precisava che in data 19.04.2013 le parti stipulavano un contratto di credito con emissione di una carta revolving con un fido di euro 1.600,00 da rimborsare con rate mensili di euro 48,00, TAN 16,50%, TAEG 19,71%. Il contratto prevedeva un'assicurazione facoltativa pari allo 0,3% sul saldo mensile in linea capitale, le spese di bollo annuali euro 1,81, spese mensili euro 1,25, commissioni per insoluto euro 5,16, spese per decadenza dal beneficio del termine euro 20,66, spese per costituzione in mora euro
12,91, ecc. Verificava il CTU che l'ultimo versamento del debito risulta a settembre 2019.
Dall'estratto di rimborso del finanziamento i versamenti effettuati dal 2013 ad ottobre 2019 ammontano ad euro 10.442,51, le somme utilizzate in linea capitale ammontano ad euro
8.080,11 e il saldo, come da estratto conto, da corrispondere è di euro 4.528,17. Precisa il CTU che non si è verificato il calcolo di interessi su interessi e pertanto non vi è anatocismo, e che il TAEG effettivo risulta uguale al 19,71% previsto nel contratto (pag. 7 rel.).
Procedeva ad elaborare la seconda ipotesi del calcolo del TAEG con inclusione della polizza e in questo caso il TAEG è pari al 24,20% e, in considerazione di tale difformità rideterminava il saldo ad ottobre 2019 con l'adozione dei tassi dei bot, e in questa seconda ipotesi (come da pag. 19 della relazione a) il saldo risultava – 34,04 euro.
Si rimetteva al Giudice per ogni determinazione.
3 Il CTU ha quindi provveduto ad effettuare due rielaborazioni evidenziando che nel caso di esclusione degli oneri assicurativi, non ricorre alcuna violazione in quanto il TAEG determinato
è coincidente a quello indicato in contratto (19,71%), in caso di loro inclusione sussisterebbe una divergenza ovvero il TAEG risulta essere difforme da quello indicato in contratto (24,20%).
La consulenza tecnica d'ufficio in atti ha evidenziato il difetto di usurarietà ed assenza di elementi anatocistici. Questo Giudice condivide tali risultanze e per l'effetto vanno disattese le doglianze di parte attrice in punto di usura. Quanto all'indagine peritale in ordine all'ulteriore contestazione attorea circa l'inesattezza del TAEG il CTU effettuando due rielaborazioni evidenzia che in caso di esclusione degli oneri assicurativi, non ricorre alcuna violazione in quanto il TAEG determinato è coincidente a quello indicato in contratto;
in caso di inclusione degli oneri assicurativi sussisterebbe una divergenza ovvero il TAEG sarebbe difforme da quello indicato in contratto.
Occorre, pertanto, verificare se gli oneri assicurativi devono includersi o meno nel calcolo del
TAEG.
Tale questione è dibattuta tanto in giurisprudenza che in dottrina. Il legame è definito come collegamento, come connessione, come strumentalità, e, in virtù della variante prescelta si può affermare o negare il legame di cui sopra.
L'art. 21 c. II del TUB chiarisce che nel “costo totale del credito” e dunque nel TAEG ..”sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi”, solo “se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte”. Da ciò si desume che l'onere de quo possa ritenersi “obbligatorio” e dunque rientrare nel calcolo del TAEG, solo
“allorquando il premio assicurativo si ponga in rapporto di sinallagmaticità con la concessione del finanziamento o con l'applicazione di determinate condizioni, pena l'impossibilità di concludere il contratto o di accedervi a determinate condizioni”, occorre poi nell'onere della prova del cliente consumatore dimostrare la natura obbligatoria della polizza, e in particolare che la sua sottoscrizione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito.
Onere quest'ultimo, particolarmente problematico ove vi sia la ricorrenza di alcune circostanze di segno contrario e precisamente: nelle “informazioni europee di base sul credito ai consumatori allegata al contratto di finanziamento è precisato che..” per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte non è obbligatorio sottoscrivere un'assicurazione che garantisca il credito o un altro contratto per servizio accessorio..”; vi sia un'espressa previsione negoziale che espressamente prevede che il costo per le assicurazioni facoltative sul
4 credito o per altre assicurazioni o servizi facoltativi non connessi al credito sono esclusi dal calcolo del TAEG, ecc.
A fronte della sussistenza anche di uno solo di tali elementi di segno negativo, non occorrendo la ricorrenza cumulativa, non è sufficiente al cliente, su cui grava l'onus probandi, né dimostrare la sussistenza di elementi come la “contestualità” tra assicurazione e finanziamento e la loro
“pari durata” trattandosi di elementi presuntivi non sufficienti a dimostrarne l'obbligatorietà.
Osservando il contratto per cui è causa, si nota che nello stesso si fa chiaro ed espresso riferimento alla natura facoltativa laddove è indicato che per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere un'assicurazione che garantisca il credito o un altro contratto per servizio accessorio e risultano evidenti per entrambe le diciture la locuzione “no”. Precisamente, a fronte della clausola “per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere” risulta scritto “no” sia con riguardo a “un'assicurazione che garantisca il credito” (“no”), sia in relazione a “un altro contratto per servizio accessorio” (“no”) , ricorrendo pertanto un elemento di prova di segno contrario, innanzi evidenziato, della circostanza che nell'“informativa europea di base sul credito ai consumatori allegata al contratto di finanziamento è precisato che per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte non è obbligatorio sottoscrivere un'assicurazione che garantisca il credito o un altro contratto per servizio accessorio”. Tali locuzioni precisano la natura facoltativa dell'assicurazione. Qualora il cliente abbia scelto di aderire alle assicurazioni e servizi facoltativi riportati nelle “Condizioni Economiche” del presente contratto, le relative condizioni sono disciplinate negli appositi moduli contrattuali separatamente sottoscritti dal cliente. Le polizze assicurative accessorie al finanziamento sono facoltative e non indispensabili per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto, il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza liberamente scelta sul mercato. Ancora, nel contratto per cui è causa, emerge che per il calcolo del TAEG si specifica che fra “gli oneri esclusi dal TAEG vi sono anche il costo per assicurazione facoltativa sul credito e il costo per altre assicurazioni e servizi facoltativi non connessi al credito. Sussiste dunque un ulteriore elemento di prova di segno contrario, innanzi richiamato, dell'espressa previsione negoziale che espressamente prevede che il costo per le assicurazioni facoltative sul credito e per altre assicurazioni e servizi facoltativi non connessi al credito sono esclusi dal calcolo del TAEG.
Da quanto verificato ricorrono diversi indici c.d. negativi, di per sé, singolarmente sufficienti ad escludere il carattere obbligatorio della polizza, e dunque a imporne l'esclusione dal computo ai fini del calcolo del TAEG. La contestualità della sottoscrizione e la parità della durata del
5 contratto sono inidonei a superare i dirimenti elementi di segno contrario sopra evidenziati, essendo sufficiente il ricorrere anche di uno solo di tali indici negativi a neutralizzare gli elementi positivi sopra menzionati.
In difetto di indici di segno contrario può ravvisarsi l'obbligatorietà della polizza assicurativa.
Nella fattispecie spettava al cliente dimostrare l'eventuale natura obbligatoria della polizza di per sé non raggiunta in considerazione dei diversi elementi di segno negativo emergenti dagli atti. Non potendosi ritenere dimostrata per quanto esposto la natura obbligatoria della polizza occorre aderire alla ricostruzione peritale nella quale si è accertato che non ricorre alcuna violazione in punto di esattezza del TAEG in quanto lo stesso è coincidente a quello indicato in contratto. Non risultano riscontrati i vizi lamentati da parte attrice né in punto di usura né in punto di inesattezza del TAEG. Da quanto verificato e dal prospetto con gli importi delle voci dell'estratto conto e il saldo indicato da fino ad ottobre 2019 è pari ad euro 4.528,17 CP_1
(pag. 6 relazione).
Alla luce della documentazione prodotta e da quanto dettagliatamente espletato dal CTU nel proprio elaborato, la domanda attrice non merita accoglimento e va rigettata.
Si aggiunga, inoltre, che dalla documentazione prodotta risulta ampliamente provato il credito vantato, in atti è prodotto il contratto per cui è causa e l'estratto conto, da cui emerge che parte attrice approvava ex art. 1341 cc tutte le clausole e le condizioni di cui al contratto per cui è causa.
La peculiarità della questione trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa..
Le spese di CTU già liquidate con separato decreto del 7.05.2023 sono poste, definitivamente, in solido tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, definitivamente pronunziando sulla causa di cui in epigrafe, nonché sulle domande ed eccezioni formulate delle parti, così provvede:
-Rigetta ogni domanda attorea;
-Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
-Le spese di CTU liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico delle parti in egual misura e in solido tra le stesse.
Così deciso in Potenza, 19.06.2025 Il G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2488/2020 del Ruolo Generale, con oggetto: contratti bancari, vertente tra
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Bochicchio e Rocco Parte_1
Mariano Romaniello ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Salvatore
Bochicchio in Potenza alla Via Di Giura – Centro Direzionale n. 54, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Parte Attrice contro
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa, dagli Avv.ti Francesco Mocci e Anna Bettoni ed elettivamente domiciliata in Potenza alla via del Gallitello n. 89/A presso lo studio dell'avv. Ermenegilda Capoluongo, giusta procura in atti;
Parte Convenuta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa del 22.01.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 12.10.2020 parte attrice conveniva in giudizio la società convenuta al fine di accertare e dichiarare la difformità del TAEG indicato nel contratto di apertura di credito revolving stipulato in data 19.04.2013 n. 047919356/047378079. Esponeva che alla data del 31.10.2019 risultava una debitoria per l'attrice di euro 4.528,17 come da estratto conto elaborato dalla , e che essa attrice da novembre 2019 non Controparte_1
versava alcunchè ritenendo di aver ampiamente restituito il dovuto. Con istanza dell'11.09.2020 avviava il procedimento di mediazione che si concludeva con verbale negativo. Eccepiva la violazione delle norme in materia di trasparenza bancaria, nullità della clausola relativa ai tassi di interesse per violazione degli artt. 117, 121 e 125 bis c. VII TUB.
Lamentava una discrasia del TAEG evidenziando che nel contratto il TAEG indicato fosse pari al 19,71% ma quello applicato fosse pari al 27,018%, come da CTP che deposita. Ne
1 consegue che essa attrice ha diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate previo ricalcolo del saldo finale al tasso minimo dei BOT. Eccepiva la violazione ex art. 1283 cc e art. 120 D. Lgs n. 385/1993 in ordine agli interessi anatocistici. Da calcoli effettuati ritieneva sussistere un credito in favore di essa attrice di euro 6.278,59. Concludeva per accertare la discrasia del TAEG indicato in contratto e quello in concreto applicato, per la nullità della clausola relativa all'indicazione del TAEG con conseguente declaratoria di illegittimità delle somme percepite da a titolo d interessi, sostituzione del tasso Controparte_1
contrattuale con quello minimo dei BOT, nullità della clausola anatocistica e condanna della società convenuta al pagamento di euro 6.278,59 in favore dell'attrice a titolo di ripetizione dell'indebito o nella diversa somma da accertarsi in corso di causa oltre agli interessi dalla data di mediazione o della domanda sino al saldo. Con vittoria di spese di giustizia. In via istruttoria chiedeva disporsi CTU.
Con atto depositato in data 9.02.2021 si costituiva per l'attrice anche l'avv. Parte_1
Rocco Mariano Romaniello, che congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Salvatore
Bochicchio, rappresentava e difendeva essa attrice. Si riportava agli atti e conclusioni depositati dall'avv. Bochicchio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.02.2021 si costituiva in giudizio la società convenuta in persona del l.r.p.t. per contestare e respingere tutto quanto addotto da parte attrice a sostegno delle proprie ragioni.
Lamentava l'assoluta genericità delle contestazioni sollevate, del tutto inconferenti ed incomprensibili.
Rilevava l'assoluta genericità delle eccezioni di controparte in merito alla difformità tra TAEG indicato in contratto e TAEG applicato, di interessi anatocistici ed evidenziava l'assoluta legittimità dei tassi di interessi applicati al contratto oggetto di causa. Esponeva che il contratto stipulato in data 19.04.2013 con apertura di credito revolving prevedeva un fido massimo di euro 1.600,00, restituzione con cadenza mensile, ammortamento alla francese, il TAN era del 16,50% e il TAEG del 19,71% e, in caso di inadempimento non era previsto l'applicazione di interessi di mora. Evidenziava che parte attrice aderiva alla polizza assicurativa facoltativa con sottoscrizione di apposito modulo. La società convenuta inviava regolarmente gli estratti conti mensili nel rispetto e in ossequio alla normativa sulla trasparenza bancaria Nel corso degli anni l'attrice otteneva aumenti di fido fino ad euro 5.600,00 nel 2019 e, nello stesso anno decideva unilateralmente di sospendere i rimborsi mensili. Il 6.02.2020 la società convenuta intimava la risoluzione del contratto e la decadenza dal beneficio del termine. Alla data del
2 31.01.2020 il debito era pari ad euro 4.747,30 per rate scadute, rate a scadere e spese. Eccepiva
e contestava in toto la CTP dell'attrice.
Concludeva per il rigetto integrale di ogni domanda avversa e vittoria di spese del giudizio.
Si opponeva alla CTU.
Con provvedimento a seguito di udienza del 24.09.2021 su richiesta delle parti venivano concessi i termini ex art. 183 VI c. cpc e con ordinanza del 10.06.2022 il Giudice designato ammetteva la CTU e nominava il dr. a cui conferiva i quesiti pagg. 1 –3 Persona_1 dell'ordinanza di cui sopra che qui si intendono riportati e trascritti integralmente. In sintesi chiedeva di quantificare la somma versata e ancora dovuta, di verificare i termini del piano di ammortamento alla francese, l'esattezza del TAEG, ovvero se il TAEG del contratto e quello applicato corrispondessero, con inclusione ed esclusione delle spese per le assicurazioni o garanzie. In caso di discrasia tra TAEG convenuto e TAEG applicato rideterminare il saldo con applicazione di interessi ai tassi legali sostitutivi.
La CTU veniva depositata in data 23.06.2023.
L'ausiliario procedeva alle operazioni e rispondeva ai quesiti conferitogli. Dava atto che in data 13.02.2023 inviava la relazione alle parti e le stesse facevano pervenire le loro osservazione. A pag. 4 della relazione precisava che in data 19.04.2013 le parti stipulavano un contratto di credito con emissione di una carta revolving con un fido di euro 1.600,00 da rimborsare con rate mensili di euro 48,00, TAN 16,50%, TAEG 19,71%. Il contratto prevedeva un'assicurazione facoltativa pari allo 0,3% sul saldo mensile in linea capitale, le spese di bollo annuali euro 1,81, spese mensili euro 1,25, commissioni per insoluto euro 5,16, spese per decadenza dal beneficio del termine euro 20,66, spese per costituzione in mora euro
12,91, ecc. Verificava il CTU che l'ultimo versamento del debito risulta a settembre 2019.
Dall'estratto di rimborso del finanziamento i versamenti effettuati dal 2013 ad ottobre 2019 ammontano ad euro 10.442,51, le somme utilizzate in linea capitale ammontano ad euro
8.080,11 e il saldo, come da estratto conto, da corrispondere è di euro 4.528,17. Precisa il CTU che non si è verificato il calcolo di interessi su interessi e pertanto non vi è anatocismo, e che il TAEG effettivo risulta uguale al 19,71% previsto nel contratto (pag. 7 rel.).
Procedeva ad elaborare la seconda ipotesi del calcolo del TAEG con inclusione della polizza e in questo caso il TAEG è pari al 24,20% e, in considerazione di tale difformità rideterminava il saldo ad ottobre 2019 con l'adozione dei tassi dei bot, e in questa seconda ipotesi (come da pag. 19 della relazione a) il saldo risultava – 34,04 euro.
Si rimetteva al Giudice per ogni determinazione.
3 Il CTU ha quindi provveduto ad effettuare due rielaborazioni evidenziando che nel caso di esclusione degli oneri assicurativi, non ricorre alcuna violazione in quanto il TAEG determinato
è coincidente a quello indicato in contratto (19,71%), in caso di loro inclusione sussisterebbe una divergenza ovvero il TAEG risulta essere difforme da quello indicato in contratto (24,20%).
La consulenza tecnica d'ufficio in atti ha evidenziato il difetto di usurarietà ed assenza di elementi anatocistici. Questo Giudice condivide tali risultanze e per l'effetto vanno disattese le doglianze di parte attrice in punto di usura. Quanto all'indagine peritale in ordine all'ulteriore contestazione attorea circa l'inesattezza del TAEG il CTU effettuando due rielaborazioni evidenzia che in caso di esclusione degli oneri assicurativi, non ricorre alcuna violazione in quanto il TAEG determinato è coincidente a quello indicato in contratto;
in caso di inclusione degli oneri assicurativi sussisterebbe una divergenza ovvero il TAEG sarebbe difforme da quello indicato in contratto.
Occorre, pertanto, verificare se gli oneri assicurativi devono includersi o meno nel calcolo del
TAEG.
Tale questione è dibattuta tanto in giurisprudenza che in dottrina. Il legame è definito come collegamento, come connessione, come strumentalità, e, in virtù della variante prescelta si può affermare o negare il legame di cui sopra.
L'art. 21 c. II del TUB chiarisce che nel “costo totale del credito” e dunque nel TAEG ..”sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi”, solo “se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte”. Da ciò si desume che l'onere de quo possa ritenersi “obbligatorio” e dunque rientrare nel calcolo del TAEG, solo
“allorquando il premio assicurativo si ponga in rapporto di sinallagmaticità con la concessione del finanziamento o con l'applicazione di determinate condizioni, pena l'impossibilità di concludere il contratto o di accedervi a determinate condizioni”, occorre poi nell'onere della prova del cliente consumatore dimostrare la natura obbligatoria della polizza, e in particolare che la sua sottoscrizione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito.
Onere quest'ultimo, particolarmente problematico ove vi sia la ricorrenza di alcune circostanze di segno contrario e precisamente: nelle “informazioni europee di base sul credito ai consumatori allegata al contratto di finanziamento è precisato che..” per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte non è obbligatorio sottoscrivere un'assicurazione che garantisca il credito o un altro contratto per servizio accessorio..”; vi sia un'espressa previsione negoziale che espressamente prevede che il costo per le assicurazioni facoltative sul
4 credito o per altre assicurazioni o servizi facoltativi non connessi al credito sono esclusi dal calcolo del TAEG, ecc.
A fronte della sussistenza anche di uno solo di tali elementi di segno negativo, non occorrendo la ricorrenza cumulativa, non è sufficiente al cliente, su cui grava l'onus probandi, né dimostrare la sussistenza di elementi come la “contestualità” tra assicurazione e finanziamento e la loro
“pari durata” trattandosi di elementi presuntivi non sufficienti a dimostrarne l'obbligatorietà.
Osservando il contratto per cui è causa, si nota che nello stesso si fa chiaro ed espresso riferimento alla natura facoltativa laddove è indicato che per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere un'assicurazione che garantisca il credito o un altro contratto per servizio accessorio e risultano evidenti per entrambe le diciture la locuzione “no”. Precisamente, a fronte della clausola “per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere” risulta scritto “no” sia con riguardo a “un'assicurazione che garantisca il credito” (“no”), sia in relazione a “un altro contratto per servizio accessorio” (“no”) , ricorrendo pertanto un elemento di prova di segno contrario, innanzi evidenziato, della circostanza che nell'“informativa europea di base sul credito ai consumatori allegata al contratto di finanziamento è precisato che per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte non è obbligatorio sottoscrivere un'assicurazione che garantisca il credito o un altro contratto per servizio accessorio”. Tali locuzioni precisano la natura facoltativa dell'assicurazione. Qualora il cliente abbia scelto di aderire alle assicurazioni e servizi facoltativi riportati nelle “Condizioni Economiche” del presente contratto, le relative condizioni sono disciplinate negli appositi moduli contrattuali separatamente sottoscritti dal cliente. Le polizze assicurative accessorie al finanziamento sono facoltative e non indispensabili per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto, il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza liberamente scelta sul mercato. Ancora, nel contratto per cui è causa, emerge che per il calcolo del TAEG si specifica che fra “gli oneri esclusi dal TAEG vi sono anche il costo per assicurazione facoltativa sul credito e il costo per altre assicurazioni e servizi facoltativi non connessi al credito. Sussiste dunque un ulteriore elemento di prova di segno contrario, innanzi richiamato, dell'espressa previsione negoziale che espressamente prevede che il costo per le assicurazioni facoltative sul credito e per altre assicurazioni e servizi facoltativi non connessi al credito sono esclusi dal calcolo del TAEG.
Da quanto verificato ricorrono diversi indici c.d. negativi, di per sé, singolarmente sufficienti ad escludere il carattere obbligatorio della polizza, e dunque a imporne l'esclusione dal computo ai fini del calcolo del TAEG. La contestualità della sottoscrizione e la parità della durata del
5 contratto sono inidonei a superare i dirimenti elementi di segno contrario sopra evidenziati, essendo sufficiente il ricorrere anche di uno solo di tali indici negativi a neutralizzare gli elementi positivi sopra menzionati.
In difetto di indici di segno contrario può ravvisarsi l'obbligatorietà della polizza assicurativa.
Nella fattispecie spettava al cliente dimostrare l'eventuale natura obbligatoria della polizza di per sé non raggiunta in considerazione dei diversi elementi di segno negativo emergenti dagli atti. Non potendosi ritenere dimostrata per quanto esposto la natura obbligatoria della polizza occorre aderire alla ricostruzione peritale nella quale si è accertato che non ricorre alcuna violazione in punto di esattezza del TAEG in quanto lo stesso è coincidente a quello indicato in contratto. Non risultano riscontrati i vizi lamentati da parte attrice né in punto di usura né in punto di inesattezza del TAEG. Da quanto verificato e dal prospetto con gli importi delle voci dell'estratto conto e il saldo indicato da fino ad ottobre 2019 è pari ad euro 4.528,17 CP_1
(pag. 6 relazione).
Alla luce della documentazione prodotta e da quanto dettagliatamente espletato dal CTU nel proprio elaborato, la domanda attrice non merita accoglimento e va rigettata.
Si aggiunga, inoltre, che dalla documentazione prodotta risulta ampliamente provato il credito vantato, in atti è prodotto il contratto per cui è causa e l'estratto conto, da cui emerge che parte attrice approvava ex art. 1341 cc tutte le clausole e le condizioni di cui al contratto per cui è causa.
La peculiarità della questione trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa..
Le spese di CTU già liquidate con separato decreto del 7.05.2023 sono poste, definitivamente, in solido tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, definitivamente pronunziando sulla causa di cui in epigrafe, nonché sulle domande ed eccezioni formulate delle parti, così provvede:
-Rigetta ogni domanda attorea;
-Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
-Le spese di CTU liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico delle parti in egual misura e in solido tra le stesse.
Così deciso in Potenza, 19.06.2025 Il G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano
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