TAR Salerno, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 556
TAR
Sentenza 19 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'articolo 338 del R.D. n. 1265/1934, come modificato dall'articolo 28 della L. n. 166/2002 - Violazione della legge Regionale AN 20.3.1982 n. 14 – Violazione della legge del 23.12.1978 n. 833 – Violazione dell’art. 32, co. 3 delle NTA del PUC del Comune di Avellino - Contraddittorietà con lo strumento urbanistico - Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà.

    Il Tribunale ha ritenuto che l'area interessata dall'intervento è gravata da vincolo cimiteriale ai sensi dell'art. 338 del R.D. n. 1265/1934, che impone una distanza minima di 200 metri dal centro abitato e vieta nuove costruzioni entro tale raggio. Questo vincolo è assoluto e prevale su eventuali disposizioni urbanistiche contrarie. La deroga prevista dal secondo comma della norma è applicabile solo per la costruzione o ampliamento di cimiteri, non per interventi privati.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione del principio comunitario del legittimo affidamento. Eccesso di potere per violazione dei principi di logicità e coerenza. Eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta.

    Il Tribunale ha ritenuto che il richiamo ai principi di buona fede e legittimo affidamento non ha pregio, in quanto le censure articolate muovono da un'errata interpretazione dell'art. 338 del R.D. n. 1265/1934. Inoltre, la giurisprudenza costante afferma che i provvedimenti repressivi dell'abusivismo edilizio sono atti vincolati e non è configurabile un affidamento giuridicamente tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione delle previsioni del PUC del Comune di Avellino in tema di fasce di rispetto cimiteriali. Violazione dell’art. 32 del N.T.A. del Puc Violazione e/falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10 della L. n. 241/90. Eccesso di potere per carenza di presupposti, di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per violazione dei principi di logicità e coerenza. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta.

    Il Tribunale ha ritenuto che la P.A. ha puntualmente controdedotto alle osservazioni della ricorrente, rilevando l'insussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di costruire. Si richiama la giurisprudenza secondo cui la motivazione finale non deve contenere un'analitica confutazione delle osservazioni procedimentali, essendo sufficiente che si evinca che l'amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di tali osservazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 556
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 556
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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