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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/12/2025, n. 3294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3294 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, ha pronunciato , decorsi termini ex art. 190 c.p.c. la seguente
sentenza
nella causa iscritta a ruolo con il n. 147/2023 di R.G. avente ad oggetto : domanda di pagamento di somme tra
Co associazione , rappresentata e difesa dall' avv.to Fabio Alaia , domiciliata Parte_1
come in atti;
OPPONENTE/ATTORE
e ditta. , rappresentata in difesa dall' Avv.to Giovanni Della Corte , Controparte_2
domiciliata come in atti.
OPPOSTA/CONVENUTA
conclusioni : come da verbale di udienza del 08 luglio 2025
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda in opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va rigettata.
Il giudizio ha per oggetto l'opposizione al provvedimento monitorio n. 2195-2022 , notificato il 30-11-2022,
a mezzo del quale la ditta , assuntasi creditrice, richiedeva ed otteneva Controparte_2
l'ingiunzione della somma ammontante ad € 21.330,12 supportata da idonee fatture commerciali aventi come causale vendita di beni. Deduceva l'opponente che il credito vantato fosse del tutto infondato, stante l'insussistenza di alcuna effettiva prova circa il rapporto contrattuale tra le parti, fondandosi il provvedimento monitorio su mere fatture commerciale, precisando, in ogni caso, che la merce fornita fosse caratterizzata da vizi intrinseci, in tal guisa da non essere conforme a quella commissionata.
Si costituiva in giudizio l'opposta la quale, a mezzo articolate argomentazioni , confutava quanto dedotto, eccependo la idoneità dei documenti contabili, eccependo la decadenza ex art 1495 c.c. della prefata eccezione in quanto tardiva.
Denegata una istruttoria in sede orale , concessa la provvisoria esecuzione ex art.648 cpc, il giudizio è stato introitato con in termini ordinari ex art. 190 cpc in decisione.
QUESTIONI PRELIMINARI.
il ricorrente pone all'attenzione dell'organo giudicante la nullità dell'attestazione di conformità sottoscritta digitalmente dall'Avv. Della Corte, eccependo che la firma digitale su un atto cartaceo non abbia alcun valore, essendo lo stesso sprovvisto completamente di sottoscrizione e, pertanto nullo, non potendo essere notificato con la specifica “firmato digitalmente.”
All'uopo, l'art. 643 c.p.c., dopo aver stabilito, nel primo comma, che l'originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria, aggiunge, nel secondo comma, che ..“il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli artt. 137 e seguenti dello stesso codice”...
Pertanto, elemento essenziale dell'autenticazione della copia è l'attestazione della sua conformità all'originale
Tuttavia, decisioni di merito hanno statuito il principio sulla scorta del quale..". La notificazione di un atto privo dell'attestazione di conformità all'originale non determina, di per sé, l'invalidità della notificazione, qualora la parte destinataria non alleghi e provi il concreto pregiudizio subito a causa della difformità tra l'atto notificato e l'originale..” ..." (. Tribunale di Salerno Sentenza n. 3542/2023 del 07-08-2023) , costituendosi un mero difetto formale dell'atto notificato che non incide sul diritto del creditore ad agire in via esecutiva.
Nel caso in esame, inoltre, si contesta la modalità del deposito della conformità più che la sua inesistenza , conseguendone che, avendo l'atto raggiunto il proprio scopo in tal guisa da permettere all'opponente di costituirsi in giudizio formulando compitamente le proprie difese ,assume rilevo l'art 156 cpc comma 3 sulla scorta del quale non può pronunziarsi la nullità di un atto che ha raggiunto il proprio scopo.
NEL MERITO.
In subiecta materia, è principio asseverato in giurisprudenza granitica che nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto, pur rivestendo la qualità di convenuto processuale, conserva l'essenza di attore sostanziale, dovendo, pertanto comprovare la fonte del proprio credito , mentre l'opponente, ha l'onere di allegare tutti i fatti modificativi , estintivi ed impeditivi del diritto di credito onde scardinare la richiesta espressa nel procedimento monitorio prodromico al giudizio.( Cass. S.U n. 13533 -2001)
Ne deriva, dunque, che le parti risultano onerate, nelle rispettive difese processuali, a comprovare le reciproche pretese secondo i dettami posti in essere dall'art. 2697 c.c.
La controversia, pertanto, fondandosi sui diritti di obbligazione pecuniari, può essere agevolmente decisa attraverso il compendio istruttorio reso in atti , avendo i contraddittori documentato in atti le allegazioni occorrenti ai fini della delibazione.
All'uopo, la giurisprudenza si è più volte espressa sul tema della natura e del valore di prova della fattura commerciale, specificando che essa consiste nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti riguardanti un rapporto già costituto, pertanto in caso di contestazione del rapporto tra le parti, la fattura stessa non costituisce un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma viene considerata un mero indizio (così si esprime ad esempio la Corte di Cassazione con la sentenza n° 299 del il 12/01/2016).
Se dunque una parte contesta un credito quale risultante da una fattura commerciale, l'altra parte deve fornire al giudice la prova dell'esatto ammontare del suo credito, oltre che il fondamento contrattuale dal quale ne deriva l'obbligazione di pagamento.
Invero, dalla lettura delle allegazioni difensive spese dalla ditta opponente, al netto delle premesse circa la validità della fattura commerciale quale mezzo di prova del credito vantato, tale punto di diritto preliminare viene di fatto superato dalla successiva precisazione resa, attestante una generica contestazione in merito a vizi non meglio specificati della merce fornita , comportandone la decadenza da ogni indagine conseguenziale circa la sussistenza del rapporto contrattuale insorto tra i contendenti secondo il noto principio di non contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda di pagamento.
Ergo l'indagine deve necessariamente spostarsi verso l'accertamento della corretta formulazione della difesa sì come eccepita dall'opponente, posto che, in” subiecta materia,” l'art 1495 c.c. così dispone..” Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna;
ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna..”
Orbene, come osservato dal difensore della parte opposta, alcuna comunicazione antecedente al presente giudizio di opposizione , attestante reclami per vizi riscontrati sulla merce, risulta versata in atti , tanto considerando che, prima di provvedere al deposito del decreto ingiuntivo , la ditta fornitrice aveva anche provveduto a diffidare l'opponente al pagamento della somma ingiunta con racc a/r del 22 06 2022, a cui nessun seguito, in termini di riscontro, ovvero, di contestazione , è stato fornito in forma scritta.
In sintesi . l'opposizione in esame appare del tutto infondata in quanto costruita su argomentazioni non supportate da validi elementi di prova.
Tanto meno questa poteva derivare dalla ammissione delle richieste formulate dall'opponente in seno alle memoria ex art 183 cpc comma VI, posto le capitolazioni espresse ,oltre che risultare inammissibili, sarebbero state inconferenti ai fini del giudizio.
Un ultimo cenno va speso circa la richiesta di condanna ex art. 96 cpc richiesta dall'opponente in comparsa di costituzione.
All'uopo i presupposti applicativi si deducono dalla formulazione del primo comma della evocata normativa,
a mente del quale..”. Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave , il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni , che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza..”
Ovvero, il comportamento sanzionato dalla norma si caratterizza per la mala fede e la colpa grave della parte che agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, cioè abusando del diritto d'azione o per spirito di emulazione o per fini dilatori, manifestando quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa e per valutare le conseguenze dei propri atti. In sintesi, il concetto di mala fede si fa generalmente consistere nella consapevolezza del proprio torto, ovvero nella consapevolezza di agire slealmente o di abusare del diritto di azione.
Di contro, la colpa grave, viene individuata nella omissione, nel compimento delle attività processuali, di quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della palese infondatezza delle proprie pretese.
A parere di questo giudice non si rinvengono gravi e concordanti indizi circa la violazione dei prefati concetti giuridici, tanto meno, assume rilevanza l'aver fissato l'udienza ex art. 163 cpc ad un termine dilatato per le effettive necessità della corretta notificazione dell'atto di opposizione ( 7 mesi).
In termini conclusivi , l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo va dichiarato definitivamente esecutivo, comportandone il conseguente accoglimento della domanda di pagamento.
Circa il regime delle spese e competenze di giudizio , non sussistono ragioni per disapplicare i principi disposti dall'art. 91 cpc, tenendo conto, tuttavia, di una proporzionale riduzione dei compensi ex DM n. 55 2014, in virtù di una fase istruttoria piena.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 147/2023 di R.G. , così provvede :
- rigetta l'opposizione;
- rigetta la domanda ex art. 96 cpc;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 2195-2022 emesso dal Tribunale di Nola dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese competenze di Parte_2 giudizio che liquida in € 3.397,00, con attribuzione ex art. 93 cpc.
-
così deciso in Nola, lì 05 dicembre 2025 Il G.U
dott. Alfredo Granata