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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/07/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Seconda sezione civile
R.G. 254/2024
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
ANTONELLO PEROGLIO, come da mandato in atti appellante
e
(C.F. ), in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore , assistito e difeso dall'Avv. MONICA PICCIRILLI, Controparte_2
come da mandato in atti appellato e appellante in via incidentale
CONCLUSIONI: Parte_ per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello reietta ogni contraria istanza, eccezione e in totale riforma dell'impugnata sentenza n.573/2023 emessa dal Tribunale di Savona, Sezione
Civile, Giudice Dott.Davide Atzeni, nell'ambito del giudizio R.G.N. 1030/2022, depositata in data 24/07/2023, ed accogliere le accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: - dichiarare nulle/annullabili tutte le delibere Parte assunte dall'assemblea ordinaria del 18.12.2021. - accertare in capo al dott. n maggiore credito per i contributi condominiali inerente alla gestione 2020/2021 dichiarando che l'importo a credito ammonta a € 2.000,00. - dichiarare non dovuto Parte dal dott. 'importo di € 41,10 a titolo di spese postali. Con il favore delle spese ed onorari di giudizio oltre rimborso spese forfettario, IVA 22%, CPA 4% e delle spese di mediazione. Si produce in copia la seguente documentazione: - Sentenza impugnata;
-
Fascicolo di primo grado”;
per parte appellata e appellante in via incidentale : Controparte_1
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, 1) dichiarare infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto dal Signor per tutti i motivi esplicati ai punti a) e b) della premessa di diritto;
2) Parte_1
accogliere l'appello incidentale proposto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare il Signor al pagamento delle spese di lite del Parte_1
primo grado di giudizio, con eventuale condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. 5) in ogni caso, condannare l'appellante principale alla rifusione delle spese di lite
(compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n.
147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Savona il chiedendo Controparte_3
di annullare tutte le delibere assunte dall'assemblea ordinaria del 18.12.2021, accertare Parte in capo al dott. un maggiore credito per i contributi condominiali inerente alla gestione 2020/2021 dichiarando che l'importo a credito ammontava a € 2.000,00, Parte dichiarare non dovuto dal dott. 'importo di € 41,10 a titolo di spese postali. Si costituiva il convenuto chiedendo di respingere tutte le domande CP_1
attoree perché infondate in fatto e in diritto.
In particolare, l'attore esponeva che:
-era proprietario di un immobile del , sito in Via Piani n. 125, Controparte_1
, che faceva parte del complesso S. Luciano, S. Silvano, S. Francesco – CP_3
IS e Renata, composto da cinque condominii;
-il faceva parte anche del Complesso Centrale Termica, CP_1 CP_1
denominato S. Luciano, e formato dai condominii , e CP_4 CP_1 [...]
, mentre i condominii IS e Renata componevano il complesso Centrale CP_5
Termica; Parte
-in data 27/12/2021 il Sig. iceveva il verbale dell'assemblea del condominio del
18/12/2021, il preventivo 2021-2022 ed altri allegati, da parte dell'Amministratore; Parte
-il Sig. instaurava il procedimento di mediazione dinanzi all'Organismo di
Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Savona, che si concludeva con esito negativo;
-l'attore pertanto impugnava le delibere approvate, ritenendole illegittime.
Con sentenza n. 573/2023 del 21/07/2023 il Tribunale di Savona decideva la vertenza e riteneva infondate le domande dell'attore; compensava le spese di lite, data la peculiarità della controversia.
Avverso tale sentenza proponeva appello chiedendone la riforma. Parte_1
L'appellante censurava i capi 4 e 5 della sentenza impugnata per non aver accertato che il rendiconto condominiale era privo di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, di una nota sintetica esplicativa e, inoltre, che il rendiconto non veniva redatto secondo il criterio di cassa ed il rispetto del principio di immediata verifica, in violazione dell'art. 1130 bis c.c.
L'appellante censurava altresì il capo 9 della sentenza impugnata, poiché il primo giudice non riconosceva il credito pari ad euro 41,10 per le spese postali illegittimamente addebitate, ed altresì il capo 10, per non avere il primo giudice accertato che il rendiconto condominiale era privo di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, di una nota sintetica esplicativa e, inoltre, che il rendiconto non veniva redatto secondo il criterio di cassa ed il rispetto del principio di immediata verifica, in violazione dell'art. 1130 bis c.c., con particolare riferimento alla delibera di approvazione del rendiconto consuntivo per il periodo 01/07/2020 e 30/06/2021.
Pertanto, l'appellante richiamava le argomentazioni svolte in relazione all'impugnazione dei capi 4 e 5 della sentenza impugnata.
Si costituiva in giudizio il opponendosi all'avversario Controparte_1
appello, chiedendone il rigetto e proponendo appello incidentale.
A fronte della soccombenza dell'attore e del comportamento pretestuoso dell'appellante, che fondava la propria difesa su assunti già disattesi nei giudizi precedenti, il domandava, in via di appello incidentale, la condanna del CP_1
Parte Sig. lla rifusione delle spese di lite e al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c. Osservava che la sentenza impugnata non indicava le gravi ed eccezionali ragioni a sostegno della compensazione delle spese processuali.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra trascritte e all'udienza del 10/6/2025 veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, nelle note di trattazione scritta depositate in data 10/6/2025, il difensore dell'appellante ha dato atto che è stato sottoposto Parte_1
all'amministrazione di sostegno con provvedimento del Tribunale di Torino, che ha prodotto, con la nomina quale amministratore di sostegno della moglie AV
AR; ha quindi dichiarato di rinunciare all'appello. L'appellato, dal canto suo, non ha preso posizione su tale rinuncia, insistendo per l'accoglimento del proposto appello incidentale.
Orbene, quanto all'individuazione degli effetti derivanti dall'estinzione del processo, occorre osservare che nel sistema processuale non si rinviene un'esplicita disciplina al riguardo, in quanto l'art. 338 c.p.c., nel quadro del regime generale delle impugnazioni, si limita a disporre che l'estinzione del procedimento di appello o di revocazione di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti nel procedimento estinto. Tuttavia, non può dubitarsi dell'ammissibilità di detta rinunzia, perché l'art. 359 c.p.c. stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado, dunque anche quella contenuta nell'art. 306 c.p.c., dovendosene escludere l'incompatibilità con detto giudizio di gravame (segnatamente, cfr. Cass. n. 5556 del
1995; Cass. n. 8387 del 1999).
Come noto, dottrina e giurisprudenza hanno poi nettamente distinto tra rinunzia agli atti del giudizio e rinunzia all'azione - la quale, se interviene dopo il giudizio di primo grado, è solitamente detta rinunzia all'impugnazione - contrapponendo l'una all'altra - tale contrapposizione è implicita anche nell'art. 310, comma primo, c.p.c. - e precisando che la rinunzia all'azione, e all'impugnazione, è un modo improprio per designare la rinunzia al diritto sostanziale del quale è stata chiesta tutela con l'azione giudiziaria, o con l'impugnazione, e conseguentemente che essa, a differenza della rinunzia agli atti del giudizio, è immediatamente efficace, anche senza l'accettazione della controparte,
e determina il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (così, Cass. n.
1583 del 1981; Cass. n. 5556 del 1995, cit.; Cass. n. 8387 del 1999, cit.).
La rinunzia all'impugnazione, immediatamente efficace indipendentemente dall'accettazione della controparte, sia essa costituita o non costituita, comporta, quindi, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando l'estinzione del giudizio (cfr. Cass. 6442 del 1998), non essendo espressione di un diverso indirizzo ermeneutico il riferimento all'effetto processuale della cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame (Cass. n. 4499 del 1996), formula questa intesa a valorizzare il profilo, insito nella manifestazione del proposito dell'appellante, successivamente alla proposizione dell'impugnazione, di non voler contrastare gli effetti della sentenza di primo grado, inerente all'automatica ed immediata caducazione del potere-dovere decisorio del giudice investito della cognizione dell'impugnazione, in conseguenza, appunto, della rinunzia all'impugnazione.
Orbene, nel presente giudizio di appello si tratta di rinuncia all'impugnazione, di guisa che viene in rilievo il principio secondo cui l'accettazione non è necessaria. Infine, si rileva che il difensore dell'appellante, nelle note di trattazione scritta del
10/6/2025, richiama la procura speciale con facoltà di rinunciare agli atti rilasciata dal beneficiario e non dall'amministratrice di sostegno.
Invero, la presenza di un amministratore di sostegno non rende automaticamente una persona incapace di prendere decisioni sulla propria vita. Come sottolineato da una recente ordinanza della Cassazione, il diritto alla piena capacità d'agire viene preservato e valorizzato, tranne in circostanze eccezionali in cui il giudice ritenga necessario imporre limitazioni specifiche (cfr. Cass. n. 27691 del 2023).
Va poi rammentato che l'art. 75 c.p.c. stabilisce che sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere sicché, in mancanza, gli interessati debbono essere rappresentati, assistiti o autorizzati secondo le norme che regolano le loro capacità; ove pertanto all'amministratore di sostegno sia stato conferito un potere rappresentativo generale, ne conseguirà la perdita della capacità processuale in capo al beneficiario.
Parte Nel caso di specie, all'amministratore di sostegno del sig. on risulta essere stato conferito un potere rappresentativo generale, nè il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno attribuisce all'amministratore il potere di agire in giudizio e di rinunciare agli atti, sicchè deve ritenersi che il beneficiario abbia conservato la relativa facoltà.
Resta da chiedersi quale sia la sorte dell'appello incidentale tardivo proposto dall'appellato . CP_1
La giurisprudenza di legittimità al riguardo afferma che “L'impugnazione tardiva non perde effetto in caso di rinunzia all'impugnazione principale, al fine di non rendere l'impugnante principale arbitro esclusivo dell'esito del giudizio;
tale principio non trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'appello incidentale tardivo sia stato proposto dopo la rinunzia dell'appello principale, ove l'impugnazione va ritenuta inammissibile per il duplice rilievo che la rinunzia produce un effetto estintivo "ipso iure" ed immediato e che, con considerazione diametralmente opposta a quella precedente, non può divenire arbitro del giudizio chi ha proposto appello non solo intempestivamente, ma anche dopo la rinunzia all'impugnazione principale” (così Cass. n 27631 del 2022).
Occorre allora esaminare l'appello incidentale.
Esso si appalesa fondato.
Infatti, la sentenza impugnata ha disposto la compensazione delle spese di lite “stanti le peculiarità della controversia”, nonostante abbia riconosciuto l'infondatezza di tutti Parte i motivi di opposizione alla delibera assembleare impugnata dal sig.
Pertanto, a fronte della soccombenza relativamente a tutti i motivi di impugnazione della delibera, il primo giudice non avrebbe potuto disporre la compensazione delle spese di lite, con motivazione tra l'altro non aderente alle emergenze processuali, tenuto conto che ha valorizzato le “peculiarità” della vicenda, che invece non vi erano.
Va quindi riformata la sentenza gravata in punto compensazione delle spese di lite, dovendosi condannare l'attore soccombente alla rifusione delle spese stesse in favore della controparte.
Esse si liquidano come in dispositivo secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. D.M.
10/03/2014 n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo D.M., assunto come scaglione di valore quello indeterminabile di complessità bassa.
Anche le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo gli stessi criteri, esclusa la fase istruttoria, non celebrata.
Non può invece accogliersi la domanda svolta dall'appellante incidentale di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. dell'appellante per avere coltivato un'iniziativa processuale imprudente e pretestuosa.
Parte Infatti, le condizioni soggettive del sig. che hanno portato all'apertura di un procedimento di amministrazione di sostegno nei suoi confronti proprio per la sua predisposizione a proporre cause civili infondate, ben possono escludere la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, dà atto della rinuncia all'appello principale e dichiara l'estinzione del relativo giudizio;
in accoglimento dell'appello incidentale, condanna l'appellante principale alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del primo grado del giudizio, che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
condanna l'appellante principale alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in euro 3.473,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Genova, 1 luglio 2025
Il Presidente estensore
Dott. Marcello Bruno