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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/10/2025, n. 2007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2007 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1078/2025
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro CO AB IC all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
1078/2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
avv. BUFO GIUSEPPE, Parte_1 ricorrente
E
, avv. FIGLIOLIA DARIO, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato il 06.02.2025, la parte ricorrente esponeva di lavorare alle dipendenze della parte resistente e di aver maturato il credito derivante dal mancato riconoscimento durante tutti i periodi di ferie annuali di
26 giorni dell'indennità di ticket mensa (o buono pasto) di cui all'art. 36 del
CCNL di Igiene Ambientale 6.12.16 (pari ad € 5,00 giornalieri) e di indennità integrativa ex art. 33 del medesimo CCNL 6.12.16 (pari ad € 50,00 per l'intero mese di ferie);
Tanto esposto chiedeva di condannare la parte resistente al pagamento in proprio favore della somma di € 900,00 di cui € 650,00 per gli equivalenti ticket mensa per le 4 settimane di ferie annuali degli ultimi cinque anni di lavoro ed € 250,00 per l'indennità compensativa annua degli ultimi cinque anni di lavoro.
Si costituiva la parte resistente eccependo la nullità del ricorso e l'infondatezza della domanda in quanto l'indennità integrativa ex art. 33 era stata
1 regolarmente corrisposta mentre la natura assistenziale ed occasionale dei buoni pasto non consente la loro erogazione nei periodi di ferie.
Acquisita la documentazione, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Occorre dichiarare una parziale cessazione della materia del contendere relativa all'indennità integrativa con rigetto della rimanente domanda per i buoni pasto.
Infatti all'udienza del 12.09.2025 il ricorrente ha rinunciato alla domanda di accertamento del proprio diritto ad ottenere il pagamento dell'indennità integrativa.
A tal proposito si consideri che “La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta. Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere” (cfr. Cass.
19845/2019).
Occorre, dunque, esaminare brevemente la questione ai soli fini della soccombenza virtuale.
A riguardo va precisato che, a fronte dell'incertezza determinata in punto di denominazione da parte del ricorrente, il quale ha rinominato la somma pretesa sia come indennità compensativa che integrativa, quella corretta è da individuarsi nella seconda.
In effetti, come già evidenziato dalla parte datoriale, l'art. 32 lett. d) del CCNL
Servizi Ambientali del 18.05.2022 - come già l'art. 33 del CCNL precedente - espressamente prevede il pagamento dell'indennità integrativa mensile per dodici mensilità nella misura di € 50,00, senza menzionare l'indennità compensativa.
Dunque, alcun dubbio residua circa il fatto che l'emolumento originariamente preteso dall' debba essere individuato nell'indennità integrativa. CP_2
2 Tornando alla rinuncia dell' alla domanda di pagamento dell'indennità CP_2 sopra citata, va rilevato che essa impedisce di esaminare nel merito la pretesa avanzata con relativa cessazione della materia del contendere sul punto.
Tuttavia, occorre evidenziare che dalla disamina dei cedolini paga prodotti dalla parte resistente è comunque emerso che la società ha corrisposto al ricorrente l'indennità in questione nella misura prevista dal CCNL mensilmente durante i cinque anni precedenti alla domanda giudiziale. A sostegno del proprio assunto, la parte datoriale ha inoltre prodotto le distinte di pagamento, relative allo stesso periodo, attestanti l'avvenuta corresponsione delle retribuzioni indicate nelle buste paga.
Non altrettanto dirimenti sono apparse le contestazioni formulate in merito dal ricorrente, il quale non ha disconosciuto il pagamento, essendosi limitato a lamentare la circostanza per cui la società non avrebbe mai trasmesso le buste paga nel periodo precedente all'instaurazione del giudizio.
La soccombenza virtuale è, dunque, della parte ricorrente.
3) In merito, invece ai buoni pasti maturati anche durante i 26 giorni di ferie annuali nei cinque anni antecedenti al ricorso, la questione controversa riguarda il concetto di retribuzione feriale, come elaborato dalla giurisprudenza europea e poi condiviso da quella di legittimità.
Nello specifico, il ricorrente sostiene che i ticket mensa ricadono nella nozione di retribuzione ordinaria feriale elaborata dalla Corte di giustizia, in quanto collegati all'esecuzione delle mansioni o correlati allo status personale e professionale del lavoratore.
Per converso, secondo l'assunto della società datrice, gli emolumenti pretesi dalla parte ricorrente non sarebbero collegati alla mera esecuzione delle mansioni, né al suo status personale o professionale, quanto piuttosto alla effettiva presenza del prestatore sul luogo di lavoro, sulla scorta di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento. Con la conseguenza che essi non ricadrebbero nel novero della retribuzione feriale come intesa dalla giurisprudenza europea.
Orbene, ai fini della decisione, occorre accertare se l'indennità di ticket mensa ricada nella nozione di retribuzione feriale sopra menzionata.
3 Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile del lavoratore sancito sia a livello nazionale che europeo, volto a consentire al titolare il riposo ed il pieno recupero delle energie psicofisiche.
In particolare, sul fronte nazionale, il diritto in questione trova espresso riconoscimento negli artt. 36, comma 3, Cost., 2109, comma 2, c.c., e 10
d.lgs. n. 66/2003, emanato in attuazione della direttiva 2003/88/CE, a mente del quale “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. […]”.
Sul piano comunitario, il diritto alle ferie è sancito oltre che dall'art. 7 della direttiva sopra menzionata, dall'art. 31 n. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione.
Quanto alla determinazione della retribuzione feriale, in assenza di disposizioni legislative in materia, occorre richiamare l'ordinanza della Corte di cassazione n. 25840/2024 – la cui interpretazione risulta controversa tra le parti in causa
– nella parte in cui ha affermato che “Occorre, difatti, ricordare che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato Persona_1 che con l'espressione “ferie annuali retribuite” si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e
C-520/06, e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione Persona_2 equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e Per_3 altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To He. Del
13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di
4 un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza
(cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-
514/2020).
5.1. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte di legittimità che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993. Cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il D.lgs. n. 66 del 2003) per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425, richiamata dalla Corte territoriale).
5.2. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589) […]”
(cfr. Cass. 25840/2024).
Dalla pronuncia poc'anzi richiamata emerge dunque che il concetto di retribuzione feriale ha matrice giurisprudenziale europea e che esso coincide con la retribuzione ordinaria, comprensiva oltre che degli elementi fissi della stessa, di tutti gli importi accessori collegati allo svolgimento delle mansioni a cui il prestatore è adibito, nonché quelli correlati al suo status personale o professionale. Ciò al fine di evitare che una diminuzione della retribuzione dovuta per i giorni di riposo dissuada il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie.
La Corte di Cassazione ha ulteriormente chiarito che “In definitiva, la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di
5 Giustizia dell'Unione Europea, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n.
13425/2019), in modo da evitare il potenziale effetto dissuasivo, ossia che il prestatore sia indotto a rinunziare al riposo annuale allo scopo di non subire decurtazioni nel trattamento retributivo (Cass. ord. n. 25840/2024). La relativa valutazione va compiuta con riguardo alla retribuzione mensile (perché appunto è tale quella corrisposta nel periodo di godimento delle ferie) e non a quella annuale (Cass. n. 13932/2024).
Peraltro, va ribadito che la determinazione della retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, in assenza di apposite previsioni di fonte legale, è rimessa alla contrattazione collettiva (Cass. n. 13932/2024), che ben può escludere alcune voci ed includerne altre, senza che tali clausole siano in contrasto con l'art. 36 Cost. (Cass. n. 20216/2022).
In conclusione, la nozione eurounitaria di "retribuzione feriale" postula tre accertamenti, l'uno successivo all'altro e ciascuno condizionato dall'esito positivo del precedente: a) l'emolumento deve avere natura retributiva e non risarcitoria o di rimborso spese;
b) l'emolumento di natura retributiva deve porsi in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e/o deve essere correlato allo status personale e professionale del la voratore;
c) il mancato riconoscimento dell'emolumento deve produrre un effetto potenzialmente dissuasivo nei confronti del dipendente, da accertare con riguardo alla retribuzione mensile (e non annuale)” (cfr. Cass. n. 13042/2025).
Ebbene, applicando i criteri esplicitati dalla Corte di Cassazione, occorre accertare se l'indennità di ticket mensa rivendicata dalla parte ricorrente rientri o meno nella nozione europea di retribuzione feriale.
In altri termini, è necessario accertare se l'indennità rivendicata dal ricorrente anche per i periodi di ferie annuali possa essere considerata un importo collegato alle mansioni o connesso allo status del dipendente – come sostenuto dal lavoratore – ovvero se essa configuri un elemento accessorio e occasionale della retribuzione, come sostenuto invece dalla parte resistente. Dall'esito di
6 tale accertamento dipende il computo o meno dell'indennità nella retribuzione feriale.
Tornando al caso di specie, l'art. 36 del CCNL Servizi Ambientali del
25.10.2016 ha previsto la corresponsione di un buono pasto del valore di €
1,00 a ciascun dipendente “per ogni giornata di effettiva prestazione”. Tale pattuizione è stata confermata anche dal contratto collettivo sottoscritto dalle associazioni rappresentative di categoria nel 2022; dopodiché essa è stata derogata da un successivo accordo di secondo livello sottoscritto nel 2016 e poi rinegoziata con accordo del 04.09.2024. Quest'ultimo nello specifico afferma:
“Viene confermato, per il triennio 2023-2025, a tutto il personale inquadrato nel “CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali”, il riconoscimento di un ticket-restaurant (onnicomprensivo di quello previsto dall'art. 36 del CCNL di categoria), pari ad € 5,00 per ogni giorno di effettiva presenza, si precisa che per effettiva presenza va intesa quella relativa alle sole ore di lavoro ordinario.
Quanto sopra, al solo fine di incentivare il lavoro in prolungamento di orario, che potrebbe prevedere servizio ininterrotto o turni spezzati, riduzione del riposo giornaliero di 11 ore consecutive che può essere frazionato e/o ridotto oltre che nelle ipotesi espressamente previste nel CCNL di categoria, in tutte le ulteriori ipotesi di deroga previste ex art. 17 D. Lgs. 66/2003 e successive modifiche e/o integrazioni, in presenza di sopravvenute esigenze tecnico- produttive aziendali e di pubblica utilità (turni spezzati, cambio squadra, reperibilità, cambio orario ecc.)”.
Dal tenore delle disposizioni sopra richiamate emerge che la corresponsione del ticket restaurant è subordinata al requisito della effettiva presenza del dipendente sul luogo di lavoro e che l'emolumento in questione ha lo scopo di rimborsare al prestatore di lavoro le spese sostenute in relazione al pasto.
Dalle norme riportate si evince infatti che tale elemento retributivo ha carattere variabile, atteso che, essendo legato alla presenza dell'operatore sul luogo di lavoro per un tempo prolungato, la sua quantificazione dipende dalla moltiplicazione del numero delle giornate di lavoro prolungato per l'importo di ciascun ticket. Ne consegue, quindi, che – come sostenuto dalla società datrice
7 - esso risulta svincolato sia dall'esecuzione delle mansioni a cui il lavoratore è adibito che dallo status professionale o personale dello stesso.
Da ciò discende ulteriormente che il mancato computo dell'emolumento nella base di calcolo della retribuzione feriale non produce l'effetto di dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, dal momento che, trattandosi di un emolumento a carattere variabile e indipendente dai fattori innanzi richiamati
(mansioni e status professionale o personale), il prestatore non può calcolare con esattezza gli effetti pregiudizievoli del mancato riconoscimento sulla retribuzione futura.
Quanto esposto trova conforto nella giurisprudenza di legittimità secondo cui:
“per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 n. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 n. 22985)” (cfr. Cass. 21140/2024).
Le argomentazioni sin qui svolte non possono essere sconfessate dall'assunto di parte ricorrente, a mente del quale l'emolumento rivendicato avrebbe carattere fisso e sarebbe dunque suscettibile di essere incluso nel calcolo della retribuzione feriale.
Tanto per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, la pronuncia della Corte di Cassazione richiamata in ricorso – la quale esplicita il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia – ha ad oggetto una pronuncia di appello concernente le indennità compensativa e perequativa, delle quali la contrattazione collettiva di riferimento nel caso oggetto della pronuncia ha riconosciuto il carattere fisso e pensionabile;
in secondo luogo,
l'applicazione del concetto di retribuzione feriale elaborata a livello comunitario non configura un'operazione meccanica, riferibile a qualunque emolumento accessorio corrisposto al dipendente durante i periodi di attività; all'inverso, la sua applicazione passa attraverso la verifica della sussistenza dei tre
8 presupposti espressi dalla giurisprudenza di legittimità (natura retributiva dell'emolumento; collegamento alle mansioni o allo status professionale e/o personale del lavoratore;
effetto dissuasivo del mancato riconoscimento). Con la conseguenza che, in mancanza di uno dei suddetti requisiti, l'emolumento non può essere computato nella determinazione della retribuzione spettante al prestatore in costanza di ferie.
Tanto si è verificato nel caso in esame, dal momento che dalla disamina del
CCNL di categoria è emerso che l'emolumento preteso ha natura puramente assistenziale e non retributiva.
Dunque, alla luce di tutte le motivazioni esposte, i ticket mensa non possono essere computati nella retribuzione spettante per il periodo feriale.
Pertanto, il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
4) In ordine alle spese processuali le stesse possono compensarsi parzialmente alla luce della incerta applicazione dei chiari principi di diritto in materia di retribuzione feriale;
per la soccombenza virtuale relativa all'indennità integrativa sono liquidati in dispositivo, in relazione allo scaglione di riferimento per il corrispondente valore, fase istruttoria esclusa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, pronunciandosi definitivamente sulla domanda in epigrafe, rigettata ogni istanza contraria, così provvede:
• dichiara parzialmente cessata la materia del contendere come da motivazione;
• rigetta per il resto il ricorso;
• condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali di parte resistente che liquida nella misura parzialmente compensata di €
260,00 oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese al 15%).
Trani, 12/10/2025 Il Giudice del Lavoro
CO AB IC
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REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro CO AB IC all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
1078/2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
avv. BUFO GIUSEPPE, Parte_1 ricorrente
E
, avv. FIGLIOLIA DARIO, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato il 06.02.2025, la parte ricorrente esponeva di lavorare alle dipendenze della parte resistente e di aver maturato il credito derivante dal mancato riconoscimento durante tutti i periodi di ferie annuali di
26 giorni dell'indennità di ticket mensa (o buono pasto) di cui all'art. 36 del
CCNL di Igiene Ambientale 6.12.16 (pari ad € 5,00 giornalieri) e di indennità integrativa ex art. 33 del medesimo CCNL 6.12.16 (pari ad € 50,00 per l'intero mese di ferie);
Tanto esposto chiedeva di condannare la parte resistente al pagamento in proprio favore della somma di € 900,00 di cui € 650,00 per gli equivalenti ticket mensa per le 4 settimane di ferie annuali degli ultimi cinque anni di lavoro ed € 250,00 per l'indennità compensativa annua degli ultimi cinque anni di lavoro.
Si costituiva la parte resistente eccependo la nullità del ricorso e l'infondatezza della domanda in quanto l'indennità integrativa ex art. 33 era stata
1 regolarmente corrisposta mentre la natura assistenziale ed occasionale dei buoni pasto non consente la loro erogazione nei periodi di ferie.
Acquisita la documentazione, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Occorre dichiarare una parziale cessazione della materia del contendere relativa all'indennità integrativa con rigetto della rimanente domanda per i buoni pasto.
Infatti all'udienza del 12.09.2025 il ricorrente ha rinunciato alla domanda di accertamento del proprio diritto ad ottenere il pagamento dell'indennità integrativa.
A tal proposito si consideri che “La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta. Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere” (cfr. Cass.
19845/2019).
Occorre, dunque, esaminare brevemente la questione ai soli fini della soccombenza virtuale.
A riguardo va precisato che, a fronte dell'incertezza determinata in punto di denominazione da parte del ricorrente, il quale ha rinominato la somma pretesa sia come indennità compensativa che integrativa, quella corretta è da individuarsi nella seconda.
In effetti, come già evidenziato dalla parte datoriale, l'art. 32 lett. d) del CCNL
Servizi Ambientali del 18.05.2022 - come già l'art. 33 del CCNL precedente - espressamente prevede il pagamento dell'indennità integrativa mensile per dodici mensilità nella misura di € 50,00, senza menzionare l'indennità compensativa.
Dunque, alcun dubbio residua circa il fatto che l'emolumento originariamente preteso dall' debba essere individuato nell'indennità integrativa. CP_2
2 Tornando alla rinuncia dell' alla domanda di pagamento dell'indennità CP_2 sopra citata, va rilevato che essa impedisce di esaminare nel merito la pretesa avanzata con relativa cessazione della materia del contendere sul punto.
Tuttavia, occorre evidenziare che dalla disamina dei cedolini paga prodotti dalla parte resistente è comunque emerso che la società ha corrisposto al ricorrente l'indennità in questione nella misura prevista dal CCNL mensilmente durante i cinque anni precedenti alla domanda giudiziale. A sostegno del proprio assunto, la parte datoriale ha inoltre prodotto le distinte di pagamento, relative allo stesso periodo, attestanti l'avvenuta corresponsione delle retribuzioni indicate nelle buste paga.
Non altrettanto dirimenti sono apparse le contestazioni formulate in merito dal ricorrente, il quale non ha disconosciuto il pagamento, essendosi limitato a lamentare la circostanza per cui la società non avrebbe mai trasmesso le buste paga nel periodo precedente all'instaurazione del giudizio.
La soccombenza virtuale è, dunque, della parte ricorrente.
3) In merito, invece ai buoni pasti maturati anche durante i 26 giorni di ferie annuali nei cinque anni antecedenti al ricorso, la questione controversa riguarda il concetto di retribuzione feriale, come elaborato dalla giurisprudenza europea e poi condiviso da quella di legittimità.
Nello specifico, il ricorrente sostiene che i ticket mensa ricadono nella nozione di retribuzione ordinaria feriale elaborata dalla Corte di giustizia, in quanto collegati all'esecuzione delle mansioni o correlati allo status personale e professionale del lavoratore.
Per converso, secondo l'assunto della società datrice, gli emolumenti pretesi dalla parte ricorrente non sarebbero collegati alla mera esecuzione delle mansioni, né al suo status personale o professionale, quanto piuttosto alla effettiva presenza del prestatore sul luogo di lavoro, sulla scorta di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento. Con la conseguenza che essi non ricadrebbero nel novero della retribuzione feriale come intesa dalla giurisprudenza europea.
Orbene, ai fini della decisione, occorre accertare se l'indennità di ticket mensa ricada nella nozione di retribuzione feriale sopra menzionata.
3 Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile del lavoratore sancito sia a livello nazionale che europeo, volto a consentire al titolare il riposo ed il pieno recupero delle energie psicofisiche.
In particolare, sul fronte nazionale, il diritto in questione trova espresso riconoscimento negli artt. 36, comma 3, Cost., 2109, comma 2, c.c., e 10
d.lgs. n. 66/2003, emanato in attuazione della direttiva 2003/88/CE, a mente del quale “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. […]”.
Sul piano comunitario, il diritto alle ferie è sancito oltre che dall'art. 7 della direttiva sopra menzionata, dall'art. 31 n. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione.
Quanto alla determinazione della retribuzione feriale, in assenza di disposizioni legislative in materia, occorre richiamare l'ordinanza della Corte di cassazione n. 25840/2024 – la cui interpretazione risulta controversa tra le parti in causa
– nella parte in cui ha affermato che “Occorre, difatti, ricordare che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato Persona_1 che con l'espressione “ferie annuali retribuite” si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e
C-520/06, e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione Persona_2 equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e Per_3 altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To He. Del
13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di
4 un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza
(cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-
514/2020).
5.1. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte di legittimità che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993. Cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il D.lgs. n. 66 del 2003) per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425, richiamata dalla Corte territoriale).
5.2. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589) […]”
(cfr. Cass. 25840/2024).
Dalla pronuncia poc'anzi richiamata emerge dunque che il concetto di retribuzione feriale ha matrice giurisprudenziale europea e che esso coincide con la retribuzione ordinaria, comprensiva oltre che degli elementi fissi della stessa, di tutti gli importi accessori collegati allo svolgimento delle mansioni a cui il prestatore è adibito, nonché quelli correlati al suo status personale o professionale. Ciò al fine di evitare che una diminuzione della retribuzione dovuta per i giorni di riposo dissuada il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie.
La Corte di Cassazione ha ulteriormente chiarito che “In definitiva, la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di
5 Giustizia dell'Unione Europea, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n.
13425/2019), in modo da evitare il potenziale effetto dissuasivo, ossia che il prestatore sia indotto a rinunziare al riposo annuale allo scopo di non subire decurtazioni nel trattamento retributivo (Cass. ord. n. 25840/2024). La relativa valutazione va compiuta con riguardo alla retribuzione mensile (perché appunto è tale quella corrisposta nel periodo di godimento delle ferie) e non a quella annuale (Cass. n. 13932/2024).
Peraltro, va ribadito che la determinazione della retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, in assenza di apposite previsioni di fonte legale, è rimessa alla contrattazione collettiva (Cass. n. 13932/2024), che ben può escludere alcune voci ed includerne altre, senza che tali clausole siano in contrasto con l'art. 36 Cost. (Cass. n. 20216/2022).
In conclusione, la nozione eurounitaria di "retribuzione feriale" postula tre accertamenti, l'uno successivo all'altro e ciascuno condizionato dall'esito positivo del precedente: a) l'emolumento deve avere natura retributiva e non risarcitoria o di rimborso spese;
b) l'emolumento di natura retributiva deve porsi in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e/o deve essere correlato allo status personale e professionale del la voratore;
c) il mancato riconoscimento dell'emolumento deve produrre un effetto potenzialmente dissuasivo nei confronti del dipendente, da accertare con riguardo alla retribuzione mensile (e non annuale)” (cfr. Cass. n. 13042/2025).
Ebbene, applicando i criteri esplicitati dalla Corte di Cassazione, occorre accertare se l'indennità di ticket mensa rivendicata dalla parte ricorrente rientri o meno nella nozione europea di retribuzione feriale.
In altri termini, è necessario accertare se l'indennità rivendicata dal ricorrente anche per i periodi di ferie annuali possa essere considerata un importo collegato alle mansioni o connesso allo status del dipendente – come sostenuto dal lavoratore – ovvero se essa configuri un elemento accessorio e occasionale della retribuzione, come sostenuto invece dalla parte resistente. Dall'esito di
6 tale accertamento dipende il computo o meno dell'indennità nella retribuzione feriale.
Tornando al caso di specie, l'art. 36 del CCNL Servizi Ambientali del
25.10.2016 ha previsto la corresponsione di un buono pasto del valore di €
1,00 a ciascun dipendente “per ogni giornata di effettiva prestazione”. Tale pattuizione è stata confermata anche dal contratto collettivo sottoscritto dalle associazioni rappresentative di categoria nel 2022; dopodiché essa è stata derogata da un successivo accordo di secondo livello sottoscritto nel 2016 e poi rinegoziata con accordo del 04.09.2024. Quest'ultimo nello specifico afferma:
“Viene confermato, per il triennio 2023-2025, a tutto il personale inquadrato nel “CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali”, il riconoscimento di un ticket-restaurant (onnicomprensivo di quello previsto dall'art. 36 del CCNL di categoria), pari ad € 5,00 per ogni giorno di effettiva presenza, si precisa che per effettiva presenza va intesa quella relativa alle sole ore di lavoro ordinario.
Quanto sopra, al solo fine di incentivare il lavoro in prolungamento di orario, che potrebbe prevedere servizio ininterrotto o turni spezzati, riduzione del riposo giornaliero di 11 ore consecutive che può essere frazionato e/o ridotto oltre che nelle ipotesi espressamente previste nel CCNL di categoria, in tutte le ulteriori ipotesi di deroga previste ex art. 17 D. Lgs. 66/2003 e successive modifiche e/o integrazioni, in presenza di sopravvenute esigenze tecnico- produttive aziendali e di pubblica utilità (turni spezzati, cambio squadra, reperibilità, cambio orario ecc.)”.
Dal tenore delle disposizioni sopra richiamate emerge che la corresponsione del ticket restaurant è subordinata al requisito della effettiva presenza del dipendente sul luogo di lavoro e che l'emolumento in questione ha lo scopo di rimborsare al prestatore di lavoro le spese sostenute in relazione al pasto.
Dalle norme riportate si evince infatti che tale elemento retributivo ha carattere variabile, atteso che, essendo legato alla presenza dell'operatore sul luogo di lavoro per un tempo prolungato, la sua quantificazione dipende dalla moltiplicazione del numero delle giornate di lavoro prolungato per l'importo di ciascun ticket. Ne consegue, quindi, che – come sostenuto dalla società datrice
7 - esso risulta svincolato sia dall'esecuzione delle mansioni a cui il lavoratore è adibito che dallo status professionale o personale dello stesso.
Da ciò discende ulteriormente che il mancato computo dell'emolumento nella base di calcolo della retribuzione feriale non produce l'effetto di dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, dal momento che, trattandosi di un emolumento a carattere variabile e indipendente dai fattori innanzi richiamati
(mansioni e status professionale o personale), il prestatore non può calcolare con esattezza gli effetti pregiudizievoli del mancato riconoscimento sulla retribuzione futura.
Quanto esposto trova conforto nella giurisprudenza di legittimità secondo cui:
“per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 n. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 n. 22985)” (cfr. Cass. 21140/2024).
Le argomentazioni sin qui svolte non possono essere sconfessate dall'assunto di parte ricorrente, a mente del quale l'emolumento rivendicato avrebbe carattere fisso e sarebbe dunque suscettibile di essere incluso nel calcolo della retribuzione feriale.
Tanto per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, la pronuncia della Corte di Cassazione richiamata in ricorso – la quale esplicita il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia – ha ad oggetto una pronuncia di appello concernente le indennità compensativa e perequativa, delle quali la contrattazione collettiva di riferimento nel caso oggetto della pronuncia ha riconosciuto il carattere fisso e pensionabile;
in secondo luogo,
l'applicazione del concetto di retribuzione feriale elaborata a livello comunitario non configura un'operazione meccanica, riferibile a qualunque emolumento accessorio corrisposto al dipendente durante i periodi di attività; all'inverso, la sua applicazione passa attraverso la verifica della sussistenza dei tre
8 presupposti espressi dalla giurisprudenza di legittimità (natura retributiva dell'emolumento; collegamento alle mansioni o allo status professionale e/o personale del lavoratore;
effetto dissuasivo del mancato riconoscimento). Con la conseguenza che, in mancanza di uno dei suddetti requisiti, l'emolumento non può essere computato nella determinazione della retribuzione spettante al prestatore in costanza di ferie.
Tanto si è verificato nel caso in esame, dal momento che dalla disamina del
CCNL di categoria è emerso che l'emolumento preteso ha natura puramente assistenziale e non retributiva.
Dunque, alla luce di tutte le motivazioni esposte, i ticket mensa non possono essere computati nella retribuzione spettante per il periodo feriale.
Pertanto, il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
4) In ordine alle spese processuali le stesse possono compensarsi parzialmente alla luce della incerta applicazione dei chiari principi di diritto in materia di retribuzione feriale;
per la soccombenza virtuale relativa all'indennità integrativa sono liquidati in dispositivo, in relazione allo scaglione di riferimento per il corrispondente valore, fase istruttoria esclusa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, pronunciandosi definitivamente sulla domanda in epigrafe, rigettata ogni istanza contraria, così provvede:
• dichiara parzialmente cessata la materia del contendere come da motivazione;
• rigetta per il resto il ricorso;
• condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali di parte resistente che liquida nella misura parzialmente compensata di €
260,00 oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese al 15%).
Trani, 12/10/2025 Il Giudice del Lavoro
CO AB IC
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